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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. LI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. MA GI - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1233/2024 R. G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Patrizia Covelli;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Ivan Ierardi;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8.10.2025 (con ordinanza dell'11.10.2025) la causa
è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. è intervenuto regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
1 2. Con ricorso depositato il 24.9.2024, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale da , sposato con matrimonio concordatario a Controparte_1
Mesoraca il 23.3.1991.
In fatto, ha dedotto che:
- dall'unione coniugale è nato il figlio MA GI il 16.5.1992;
- l'affectio coniugalis si è progressivamente deteriorata;
- ella si è sempre dedicata alle esigenze della famiglia, ha lavorato soltanto saltuariamente e percepisce la pensione di invalidità di € 500,00 perché affetta da anoressia;
tutto ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “A) stabilire che, la ricorrente essendo coniuge più debole economicamente, riceva dal resistente il mantenimento mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
B) nessuna statuizione si chiede sul punto dell'assegnazione della casa coniugale, non esistendo più da tempo una “ casa coniugale”, perché le parti vivono da anni in residenze diverse;
c) nessuna statuizione circa la modalità di affidamento per il figlio perché maggiorenne, e lo stesso viene direttamente sostenuto dai genitori”.
Con comparsa si è costituito , il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, si è opposto all'avversa richiesta di contributo economico, deducendo di percepire una pensione di invalidità civile di importo inferiore a quello della ricorrente e che costei possiede tutti i gioielli di famiglia per un ammontare di € 30.000,00.
All'esito dell'udienza del 16.4.2025, in cui è stato esperito senza esito il tentativo di conciliazione tra i coniugi e sono stati ascoltati questi ultimi e i rispettivi difensori, lo scrivente, quale Giudice delegato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati (con ordinanza del 18.4.2025).
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe;
il P.M. è intervenuto regolarmente.
3. STATO.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
E invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza, e della
2 sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. 10.06.1992 n. 7148).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, c. 1 c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza e le risultanze del tentativo di conciliazione.
Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e in sede di udienza di prima comparizione è emerso chiaramente come il contenuto del rapporto coniugale fosse già da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO MULIEBRE.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' noto che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2012 n. 18175).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 3 156 C.C., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.
12196/2017), rimarcando che ai sensi dell'art. 156 c.c. il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.2.2006, n. 2626).
Inoltre, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 7068/2001 e, più di recente, Cass.
Civ., Sez. I, n. 18618/2011).
Ciò premesso in linea di principio, in punto di fatto va osservato che la condizione economica dei coniugi non è squilibrata in favore del resistente, o quantomeno, alla luce delle allegazioni e documentazioni difensive, manca in atti la prova rassicurante.
Ed invero, deve ritenersi che la ricorrente disponga di piena capacità lavorativa, avendo ella ammesso di aver lavorato, seppur saltuariamente, come peraltro emerge dalla documentazione prodotta (cfr. CUD degli ultimi tre anni).
Va, altresì, sottolineato che non si ha contezza dei redditi complessivi da lei percepiti nelle ultime tre annualità, avendo la prodotto in atti esclusivamente i CUD, che Parte_1 contengono indicazioni relative al solo reddito da lavoro dipendente (non potendo, dunque, escludersi la percezione di eventuali ulteriori redditi, di altra provenienza). Orbene, l'omessa
4 produzione della documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c. (cfr. invito in tal senso contenuto nell'ordinanza del 18.4.2025) integra una negligenza, i cui effetti ricadono sul richiedente in virtù della nota regola di riparto dell'onere probatorio e costituisce altresì una condotta processualmente rilevante ex art. 473-bis.18. e 116, co. 2 c.p.c..
Deve, poi, sottolinearsi che la stessa è proprietaria e comproprietaria di beni immobili, suscettibili di essere messi a frutto (cfr. visura in atti).
Se a ciò si aggiunge, poi, che nessuna prova è stata fornita in merito al tenore di vita del periodo matrimoniale e considerato, altresì, che entrambe le parti devono sostenere spese abitative e che la situazione reddituale del resistente è tutt'altro che florida (cfr. certificazione dei redditi in atti), risulta ulteriormente confermata la totale carenza di prova in ordine alla sperequazione nella condizione economica dei coniugi.
5. LE SPESE PROCESSUALI.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia e stante la volontà del Collegio di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra i disputanti per il futuro.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposatisi con matrimonio concordatario il 23.3.1991 in Mesoraca (KR) (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8, serie A, parte II, anno 1991);
2) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento muliebre;
4) compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
MA GI AR Alessandra LI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. LI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. MA GI - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1233/2024 R. G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Patrizia Covelli;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Ivan Ierardi;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8.10.2025 (con ordinanza dell'11.10.2025) la causa
è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. è intervenuto regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
1 2. Con ricorso depositato il 24.9.2024, ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale da , sposato con matrimonio concordatario a Controparte_1
Mesoraca il 23.3.1991.
In fatto, ha dedotto che:
- dall'unione coniugale è nato il figlio MA GI il 16.5.1992;
- l'affectio coniugalis si è progressivamente deteriorata;
- ella si è sempre dedicata alle esigenze della famiglia, ha lavorato soltanto saltuariamente e percepisce la pensione di invalidità di € 500,00 perché affetta da anoressia;
tutto ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “A) stabilire che, la ricorrente essendo coniuge più debole economicamente, riceva dal resistente il mantenimento mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
B) nessuna statuizione si chiede sul punto dell'assegnazione della casa coniugale, non esistendo più da tempo una “ casa coniugale”, perché le parti vivono da anni in residenze diverse;
c) nessuna statuizione circa la modalità di affidamento per il figlio perché maggiorenne, e lo stesso viene direttamente sostenuto dai genitori”.
Con comparsa si è costituito , il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, si è opposto all'avversa richiesta di contributo economico, deducendo di percepire una pensione di invalidità civile di importo inferiore a quello della ricorrente e che costei possiede tutti i gioielli di famiglia per un ammontare di € 30.000,00.
All'esito dell'udienza del 16.4.2025, in cui è stato esperito senza esito il tentativo di conciliazione tra i coniugi e sono stati ascoltati questi ultimi e i rispettivi difensori, lo scrivente, quale Giudice delegato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati (con ordinanza del 18.4.2025).
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe;
il P.M. è intervenuto regolarmente.
3. STATO.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
E invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza, e della
2 sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. 10.06.1992 n. 7148).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, c. 1 c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza e le risultanze del tentativo di conciliazione.
Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e in sede di udienza di prima comparizione è emerso chiaramente come il contenuto del rapporto coniugale fosse già da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO MULIEBRE.
La domanda non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' noto che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2012 n. 18175).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 3 156 C.C., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.
12196/2017), rimarcando che ai sensi dell'art. 156 c.c. il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.2.2006, n. 2626).
Inoltre, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 7068/2001 e, più di recente, Cass.
Civ., Sez. I, n. 18618/2011).
Ciò premesso in linea di principio, in punto di fatto va osservato che la condizione economica dei coniugi non è squilibrata in favore del resistente, o quantomeno, alla luce delle allegazioni e documentazioni difensive, manca in atti la prova rassicurante.
Ed invero, deve ritenersi che la ricorrente disponga di piena capacità lavorativa, avendo ella ammesso di aver lavorato, seppur saltuariamente, come peraltro emerge dalla documentazione prodotta (cfr. CUD degli ultimi tre anni).
Va, altresì, sottolineato che non si ha contezza dei redditi complessivi da lei percepiti nelle ultime tre annualità, avendo la prodotto in atti esclusivamente i CUD, che Parte_1 contengono indicazioni relative al solo reddito da lavoro dipendente (non potendo, dunque, escludersi la percezione di eventuali ulteriori redditi, di altra provenienza). Orbene, l'omessa
4 produzione della documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c. (cfr. invito in tal senso contenuto nell'ordinanza del 18.4.2025) integra una negligenza, i cui effetti ricadono sul richiedente in virtù della nota regola di riparto dell'onere probatorio e costituisce altresì una condotta processualmente rilevante ex art. 473-bis.18. e 116, co. 2 c.p.c..
Deve, poi, sottolinearsi che la stessa è proprietaria e comproprietaria di beni immobili, suscettibili di essere messi a frutto (cfr. visura in atti).
Se a ciò si aggiunge, poi, che nessuna prova è stata fornita in merito al tenore di vita del periodo matrimoniale e considerato, altresì, che entrambe le parti devono sostenere spese abitative e che la situazione reddituale del resistente è tutt'altro che florida (cfr. certificazione dei redditi in atti), risulta ulteriormente confermata la totale carenza di prova in ordine alla sperequazione nella condizione economica dei coniugi.
5. LE SPESE PROCESSUALI.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia e stante la volontà del Collegio di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra i disputanti per il futuro.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposatisi con matrimonio concordatario il 23.3.1991 in Mesoraca (KR) (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8, serie A, parte II, anno 1991);
2) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento muliebre;
4) compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
MA GI AR Alessandra LI
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