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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 1233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 1233/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. BERTUCCINI LUCA Parte_1
elettivamente domiciliato C/O lo studio dell'avv. ADRIANO PESCI in VIALE
PANZACCHI 19, BOLOGNA,
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PASSARELLI ENRICO Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 13, 48121 RAVENNA
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 532/2021 con il quale il Tribunale di
Forlì le aveva ingiunto, su ricorso di , il pagamento di € 45.000,00, Parte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio quale somma dovuta in ragione della ricognizione di debito da lei sottoscritta in data 4.04.2016. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento in suo favore dell'importo di € 122.568,45 in ragione, da un lato, della mancata restituzione della somma unilateralmente prelevata dal conto corrente cointestato ai coniugi in data
8.08.2013 e, d'altro lato, dell'integrale pagamento da parte sua di spese di lite a carico delle parti in solido.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa opposizione ritenuta Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e domandandone il rigetto. Formulava inoltre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della scrittura contestata.
In corso di causa veniva svolta CTU grafologica, all'esito della quale il Tribunale di
Forlì con sentenza n. 584/2024 pubblicata il 25.06.2024 accoglieva l'opposizione di e revocava il decreto ingiuntivo n. 532/21, accogliendo Controparte_1
parzialmente le domande proposte dall'opponente in via riconvenzionale, condannando l'opposto alla restituzione della somma di € 55.000,00 a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi legali e moratori, e della somma di € 12.568,45 a titolo di regresso, oltre interessi legali e moratori. Condannava al Parte_1
pagamento delle spese di lite e poneva a carico delle parti in solido le spese di CTU.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione proposta in primo grado da , la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 532/2021 e il rigetto delle domande riconvenzionali avversarie, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante deduceva la validità e l'efficacia della scrittura privata, eccependo che la non ha mai formalmente disconosciuto la scrittura CP_1
ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ma solo e unicamente la propria firma.
Pagina 2 Con il secondo motivo contestava la decisione nella parte in cui ha ritenuto il rapporto obbligatorio sotteso alla scrittura privata invalido/inesistente per aver il giudice di primo grado erroneamente interpretato il contenuto e gli effetti di tale atto, che rappresenta una definitiva regolamentazione dei rapporti economici di dare e avere tra i due coniugi durante la crisi coniugale in ragione dell'oggettivo apporto finanziario dato dal marito al menage familiare.
Con il terzo motivo deduceva l'infondatezza delle avverse domande riconvenzionali, eccependo la tardività della richiesta di ripetizione dell'importo di € 110.000,00
(accolta dal giudice nei limiti della metà) oltre l'errore interpretativo in cui sarebbe incorso il Tribunale nel qualificare la fattispecie come indebito oggettivo e non come fatto illecito ex art. 2043 c.c. con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
A tal fine deduceva di non aver soltanto disconosciuto la sottoscrizione, ma di aver debitamente contestato la non riconducibilità del riconoscimento del debito alla sua effettiva volontà.
Deduceva inoltre che il marito non aveva offerto alcun contributo economico per l'acquisto dell'immobile in Cesenatico, via Cantalupo n. 3/a, essendosi procurata la provvista necessaria attraverso la vendita antecedente di altro immobile di sua esclusiva proprietà.
Quanto al terzo motivo ne deduceva l'infondatezza, osservando che correttamente la sentenza impugnata aveva inquadrato la fattispecie ex art. 2033 c.c., prevedendo l'obbligo di restituzione della somma di € 55.000,00 e l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
4.- L'appello va parzialmente accolto.
Il primo e il secondo motivo attengono al valore probatorio della scrittura contenente il riconoscimento di debito da parte della sulla base del quale è stato chiesto CP_1
ed ottenuto decreto ingiuntivo.
Pagina 3 La ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione di cui invece, a seguito CP_1
dell'istanza di verificazione di controparte, la CTu svolta in primo grado ha accertato l'autenticità.
Né nell'atto introduttivo né nella prima memoria istruttoria la ha dedotto CP_1
l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, né ha articolato prove orali in tal senso o formulato querela di falso.
Il fatto che il consulente abbia ritenuto “altamente probabile” che la firma sia stata apposta dopo la redazione del documento (peraltro dattiloscritto) non può portare a dichiarare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco in mancanza di rituali allegazioni di parte e articolazione di prove in tal senso.
A fronte della ricognizione di debito a livello processuale si verifica un'inversione dell'onere della prova, in virtù della quale la avrebbe dovuto dimostrare la CP_1
non debenza della somma indicata.
La si è però limitata a dedurre soltanto che, al momento dell'acquisto CP_1
dell'immobile, possedeva la provvista necessaria derivante da precedenti compravendite di immobili a lei intestati, fatto peraltro smentito dalle risultanze documentali lì dove, dall'analisi del conto corrente in questione, si evince che sullo stesso confluivano versamenti in contanti e di assegni (verosimilmente provenienti dalle attività/proprietà della moglie) ed anche l'accredito dello stipendio del marito, con successivi numerosi pagamenti e prelievi nel verosimile interesse di entrambi e del nucleo familiare. Il fatto che la abbia incassato somme importanti da CP_1
precedenti operazioni non esclude quindi di per sé, in mancanza di altre prove, che anche il marito abbia collaborato all'acquisto dell'immobile in Cesenatico.
Per tutti tali motivi il credito per l'importo di € 45.000,00 di cui alla citata scrittura rimane valido.
In ordine al terzo motivo relativo alla domanda riconvenzionale svolta dalla CP_1
dagli atti risulta incontrovertibilmente che la stessa ha diritto alla restituzione dell'importo prelevato unilateralmente dal marito con assegno del 6.8.2013 da un conto cointestato, alimentato ed utilizzato da entrambi i cointestatari come sopra
Pagina 4 rilevato, oltre che alla restituzione della somma di spettanza per l'obbligazione solidale a carico dei coniugi da lei unilateralmente adempiuta.
La presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto cointestato non risulta superata.
Né risulta fondata l'eccezione di prescrizione, anche a prescindere dalla qualificazione del prelievo, a fronte della sospensione della stessa fra coniugi ex art. 2941 n. 1 c.c. (separati consensualmente nel novembre 2016) e della formale diffida e messa in mora del 1.8.2018 in atti, con successiva notifica della citazione in opposizione del 1.7.2021.
Non si ritiene tuttavia che vi sia prova di mala fede tale da giustificare la decorrenza degli interessi dal giorno del prelievo, lì dove è dimostrato che il conto era cointestato e il marito ha operato legittimamente.
Al parziale accoglimento dell'appello e alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado consegue la compensazione per due terzi delle spese di lite con condanna di al restante terzo come in dispositivo. Pt_1
Spese di cTU definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Forlì n. 584/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accerta e dichiara il credito di verso di € 45.000,00 Parte_1 Controparte_1
e il credito di nei confronti di di € 67.568,45 e, Controparte_1 Parte_1
operata la compensazione, condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1
somma di 22.568,45 oltre interessi dalla domanda al saldo;
compensa per due terzi le spese di lite e condanna al versamento in Parte_1
favore di del restante terzo che liquida in € 2.350,00 per il primo Controparte_1
grado ed € 1.665,00 per il secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Pagina 5 Spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8-7-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 1233/2024 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. BERTUCCINI LUCA Parte_1
elettivamente domiciliato C/O lo studio dell'avv. ADRIANO PESCI in VIALE
PANZACCHI 19, BOLOGNA,
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. PASSARELLI ENRICO Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA MASSIMO D'AZEGLIO 13, 48121 RAVENNA
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 532/2021 con il quale il Tribunale di
Forlì le aveva ingiunto, su ricorso di , il pagamento di € 45.000,00, Parte_1
oltre interessi e spese del procedimento monitorio quale somma dovuta in ragione della ricognizione di debito da lei sottoscritta in data 4.04.2016. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento in suo favore dell'importo di € 122.568,45 in ragione, da un lato, della mancata restituzione della somma unilateralmente prelevata dal conto corrente cointestato ai coniugi in data
8.08.2013 e, d'altro lato, dell'integrale pagamento da parte sua di spese di lite a carico delle parti in solido.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa opposizione ritenuta Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e domandandone il rigetto. Formulava inoltre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della scrittura contestata.
In corso di causa veniva svolta CTU grafologica, all'esito della quale il Tribunale di
Forlì con sentenza n. 584/2024 pubblicata il 25.06.2024 accoglieva l'opposizione di e revocava il decreto ingiuntivo n. 532/21, accogliendo Controparte_1
parzialmente le domande proposte dall'opponente in via riconvenzionale, condannando l'opposto alla restituzione della somma di € 55.000,00 a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi legali e moratori, e della somma di € 12.568,45 a titolo di regresso, oltre interessi legali e moratori. Condannava al Parte_1
pagamento delle spese di lite e poneva a carico delle parti in solido le spese di CTU.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione proposta in primo grado da , la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 532/2021 e il rigetto delle domande riconvenzionali avversarie, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante deduceva la validità e l'efficacia della scrittura privata, eccependo che la non ha mai formalmente disconosciuto la scrittura CP_1
ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ma solo e unicamente la propria firma.
Pagina 2 Con il secondo motivo contestava la decisione nella parte in cui ha ritenuto il rapporto obbligatorio sotteso alla scrittura privata invalido/inesistente per aver il giudice di primo grado erroneamente interpretato il contenuto e gli effetti di tale atto, che rappresenta una definitiva regolamentazione dei rapporti economici di dare e avere tra i due coniugi durante la crisi coniugale in ragione dell'oggettivo apporto finanziario dato dal marito al menage familiare.
Con il terzo motivo deduceva l'infondatezza delle avverse domande riconvenzionali, eccependo la tardività della richiesta di ripetizione dell'importo di € 110.000,00
(accolta dal giudice nei limiti della metà) oltre l'errore interpretativo in cui sarebbe incorso il Tribunale nel qualificare la fattispecie come indebito oggettivo e non come fatto illecito ex art. 2043 c.c. con conseguente applicabilità del termine di prescrizione quinquennale.
3.- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
A tal fine deduceva di non aver soltanto disconosciuto la sottoscrizione, ma di aver debitamente contestato la non riconducibilità del riconoscimento del debito alla sua effettiva volontà.
Deduceva inoltre che il marito non aveva offerto alcun contributo economico per l'acquisto dell'immobile in Cesenatico, via Cantalupo n. 3/a, essendosi procurata la provvista necessaria attraverso la vendita antecedente di altro immobile di sua esclusiva proprietà.
Quanto al terzo motivo ne deduceva l'infondatezza, osservando che correttamente la sentenza impugnata aveva inquadrato la fattispecie ex art. 2033 c.c., prevedendo l'obbligo di restituzione della somma di € 55.000,00 e l'applicazione del termine di prescrizione decennale.
4.- L'appello va parzialmente accolto.
Il primo e il secondo motivo attengono al valore probatorio della scrittura contenente il riconoscimento di debito da parte della sulla base del quale è stato chiesto CP_1
ed ottenuto decreto ingiuntivo.
Pagina 3 La ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione di cui invece, a seguito CP_1
dell'istanza di verificazione di controparte, la CTu svolta in primo grado ha accertato l'autenticità.
Né nell'atto introduttivo né nella prima memoria istruttoria la ha dedotto CP_1
l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, né ha articolato prove orali in tal senso o formulato querela di falso.
Il fatto che il consulente abbia ritenuto “altamente probabile” che la firma sia stata apposta dopo la redazione del documento (peraltro dattiloscritto) non può portare a dichiarare l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco in mancanza di rituali allegazioni di parte e articolazione di prove in tal senso.
A fronte della ricognizione di debito a livello processuale si verifica un'inversione dell'onere della prova, in virtù della quale la avrebbe dovuto dimostrare la CP_1
non debenza della somma indicata.
La si è però limitata a dedurre soltanto che, al momento dell'acquisto CP_1
dell'immobile, possedeva la provvista necessaria derivante da precedenti compravendite di immobili a lei intestati, fatto peraltro smentito dalle risultanze documentali lì dove, dall'analisi del conto corrente in questione, si evince che sullo stesso confluivano versamenti in contanti e di assegni (verosimilmente provenienti dalle attività/proprietà della moglie) ed anche l'accredito dello stipendio del marito, con successivi numerosi pagamenti e prelievi nel verosimile interesse di entrambi e del nucleo familiare. Il fatto che la abbia incassato somme importanti da CP_1
precedenti operazioni non esclude quindi di per sé, in mancanza di altre prove, che anche il marito abbia collaborato all'acquisto dell'immobile in Cesenatico.
Per tutti tali motivi il credito per l'importo di € 45.000,00 di cui alla citata scrittura rimane valido.
In ordine al terzo motivo relativo alla domanda riconvenzionale svolta dalla CP_1
dagli atti risulta incontrovertibilmente che la stessa ha diritto alla restituzione dell'importo prelevato unilateralmente dal marito con assegno del 6.8.2013 da un conto cointestato, alimentato ed utilizzato da entrambi i cointestatari come sopra
Pagina 4 rilevato, oltre che alla restituzione della somma di spettanza per l'obbligazione solidale a carico dei coniugi da lei unilateralmente adempiuta.
La presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto cointestato non risulta superata.
Né risulta fondata l'eccezione di prescrizione, anche a prescindere dalla qualificazione del prelievo, a fronte della sospensione della stessa fra coniugi ex art. 2941 n. 1 c.c. (separati consensualmente nel novembre 2016) e della formale diffida e messa in mora del 1.8.2018 in atti, con successiva notifica della citazione in opposizione del 1.7.2021.
Non si ritiene tuttavia che vi sia prova di mala fede tale da giustificare la decorrenza degli interessi dal giorno del prelievo, lì dove è dimostrato che il conto era cointestato e il marito ha operato legittimamente.
Al parziale accoglimento dell'appello e alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado consegue la compensazione per due terzi delle spese di lite con condanna di al restante terzo come in dispositivo. Pt_1
Spese di cTU definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituita, avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Forlì n. 584/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accerta e dichiara il credito di verso di € 45.000,00 Parte_1 Controparte_1
e il credito di nei confronti di di € 67.568,45 e, Controparte_1 Parte_1
operata la compensazione, condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1
somma di 22.568,45 oltre interessi dalla domanda al saldo;
compensa per due terzi le spese di lite e condanna al versamento in Parte_1
favore di del restante terzo che liquida in € 2.350,00 per il primo Controparte_1
grado ed € 1.665,00 per il secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Pagina 5 Spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8-7-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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