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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/03/2025, alle ore 10,18, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 4582/2024, pendente tra
Parte_1
[...]
Ricorrente
C/
Controparte_2
Resistente
Preliminarmente il Giudice dispone che al presente procedimento sia riunito quello portante il numero RG.4817/2024.
Sono presenti l'Avv. Massimo CUCINELLA per le parti ricorrenti e l'Avv. Assunta
CAPPELLO, in sostituzione dell'Avv. Giancarlo CICALA per il giusta Controparte_2 delega che deposita.
L'Avv. Cucinella dichiara che, per entrambi i ricorrenti, il ha provveduto al CP_2 pagamento di quanto richiesto nei ricorsi, anche se successivamente al deposito di questi ultimi;
chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'Avv. Cappello si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione delle spese
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.55 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen.
Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma
TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv. ______________________ Per ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Il Cancelliere persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nelle cause civili riunite iscritte ai nn° 4582 e 4817 R.G.L. 2024, promosse
DA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_1
difesi dall'Avv. Massimo CUCINELLA, giusta procura in calce al
ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
medesimo, in Terrasini (PA), Via Perez 259/D;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dal responsabile Controparte_2
dell'Avvocatura Comunale Avv. Giancarlo CICALA, giusta
procura richiamata in memoria di costituzione ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Piazza CP_2
Madrice 19;
Convenuto
avente per oggetto: RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI
DALL'ERRONEA IMPOSIZIONE FISCALE SU EMOLUMENTI ARRETRATI.
2 Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate per metà, tra le parti, le spese processuali e condanna il l pagamento della residua frazione, che liquida in € 1.798,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con distinti ricorsi depositati il 25/03/2024 e il 28/03/2024 e successivamente riuniti, e hanno Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il per Controparte_2
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall' erronea applicazione del regime di tassazione ordinaria, anzicchè separata, sugli emolumenti arretrati loro corrisposti, per il rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze dell'Ente, quantificati rispettivamente in Euro 2.031,64 per ed Euro 1.733,33 per Pt_1 Pt_1
Rilevato che il costituitosi con memorie difensive, ha dedotto di Controparte_2
aver provveduto all'applicazione del regime di tassazione separata sugli emolumenti di cui al ricorso, corrispondendo altresì le correlative differenze a rimborso;
Considerato che la difesa dei ricorrenti, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite, mentre la difesa del ha insistito per la compensazione delle stesse;
CP_2
3 Rilevato che il rimborso delle differenze IRPEF è avvenuto soltanto con le buste paga di Luglio e Agosto 2024, dopo circa tre – quattro mesi dalla avvenuta notifica del ricorso, ma che comunque sussisteva un contrasto giurisprudenziale in ordine al regime di tassazione da applicare ( v. Cass. Civ Sez. Trib. n° 3581/2020 contra Comm.
trib. reg., (Lombardia) sez. VII, 24/06/2020, n.1226), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare metà delle spese processuali, mentre il in virtù del principio della Controparte_2
soccombenza virtuale, va condannato a pagare la residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo ( valore delle cause compreso tra Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00:
compensi di Euro 888,00 per studio ed Euro 425,00 per atto introduttivo, moltiplicati x 2 cause = Euro 2.626,00; compenso unico, dopo la riunione, per fase decisoria = Euro
746,00, aumentato del 30% = Euro 970,00, per un totale di Euro 3.596,00, la cui metà
è pari ad Euro 1.798,00).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/03/2025, alle ore 10,18, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 4582/2024, pendente tra
Parte_1
[...]
Ricorrente
C/
Controparte_2
Resistente
Preliminarmente il Giudice dispone che al presente procedimento sia riunito quello portante il numero RG.4817/2024.
Sono presenti l'Avv. Massimo CUCINELLA per le parti ricorrenti e l'Avv. Assunta
CAPPELLO, in sostituzione dell'Avv. Giancarlo CICALA per il giusta Controparte_2 delega che deposita.
L'Avv. Cucinella dichiara che, per entrambi i ricorrenti, il ha provveduto al CP_2 pagamento di quanto richiesto nei ricorsi, anche se successivamente al deposito di questi ultimi;
chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del al pagamento delle spese di lite. CP_2
L'Avv. Cappello si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione delle spese
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.55 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen.
Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma
TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv. ______________________ Per ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Il Cancelliere persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nelle cause civili riunite iscritte ai nn° 4582 e 4817 R.G.L. 2024, promosse
DA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_1
difesi dall'Avv. Massimo CUCINELLA, giusta procura in calce al
ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
medesimo, in Terrasini (PA), Via Perez 259/D;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dal responsabile Controparte_2
dell'Avvocatura Comunale Avv. Giancarlo CICALA, giusta
procura richiamata in memoria di costituzione ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Piazza CP_2
Madrice 19;
Convenuto
avente per oggetto: RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI
DALL'ERRONEA IMPOSIZIONE FISCALE SU EMOLUMENTI ARRETRATI.
2 Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate per metà, tra le parti, le spese processuali e condanna il l pagamento della residua frazione, che liquida in € 1.798,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con distinti ricorsi depositati il 25/03/2024 e il 28/03/2024 e successivamente riuniti, e hanno Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il per Controparte_2
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall' erronea applicazione del regime di tassazione ordinaria, anzicchè separata, sugli emolumenti arretrati loro corrisposti, per il rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze dell'Ente, quantificati rispettivamente in Euro 2.031,64 per ed Euro 1.733,33 per Pt_1 Pt_1
Rilevato che il costituitosi con memorie difensive, ha dedotto di Controparte_2
aver provveduto all'applicazione del regime di tassazione separata sugli emolumenti di cui al ricorso, corrispondendo altresì le correlative differenze a rimborso;
Considerato che la difesa dei ricorrenti, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite, mentre la difesa del ha insistito per la compensazione delle stesse;
CP_2
3 Rilevato che il rimborso delle differenze IRPEF è avvenuto soltanto con le buste paga di Luglio e Agosto 2024, dopo circa tre – quattro mesi dalla avvenuta notifica del ricorso, ma che comunque sussisteva un contrasto giurisprudenziale in ordine al regime di tassazione da applicare ( v. Cass. Civ Sez. Trib. n° 3581/2020 contra Comm.
trib. reg., (Lombardia) sez. VII, 24/06/2020, n.1226), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare metà delle spese processuali, mentre il in virtù del principio della Controparte_2
soccombenza virtuale, va condannato a pagare la residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo ( valore delle cause compreso tra Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00:
compensi di Euro 888,00 per studio ed Euro 425,00 per atto introduttivo, moltiplicati x 2 cause = Euro 2.626,00; compenso unico, dopo la riunione, per fase decisoria = Euro
746,00, aumentato del 30% = Euro 970,00, per un totale di Euro 3.596,00, la cui metà
è pari ad Euro 1.798,00).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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