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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 86-1/2025 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 86-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
nato a [...] il [...] Codice Fiscale: e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Codice Fiscale: Parte_2
, entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Marra (c.f: ) e Riccardo C.F._3
David Roberto Trovato (c.f. ); C.F._4
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi
e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES, nella persona del gestore dott.ssa allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della Persona_1 situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;
rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni dei debitori;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_1
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 153.674,05 così suddivisa: rilevato che il nucleo familiare è composto unicamente dai ricorrenti e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.350,00 (ivi compreso il canone di locazione corrisposto per l'immobile in cui la famiglia risiede); rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative Part dell' d ai problemi di salute della si legge nella relazione che “Nel periodo dal Parte_2
2009 al 2010, l'attività lavorativa ha avuto un momentaneo calo stante che il rapporto di lavoro non è stato continuativo. Tale circostanza ha indotto il debitore a ricorrere al supporto economico dei propri familiari. Nel 2011 il rapporto di lavoro, e quindi il livello di reddito, si è stabilizzato raggiungendo un livello tale da consentire un tenore di vita dignitoso. In conseguenza dell'aumento del reddito ed avendo la necessità di provvedere alla restituzione degli aiuti economici in precedenza ricevuti dalla cerchia familiare il
28.06.2011 ha contratto un prestito con per il montante di € 54.419,47 da rimborsarsi Pt_3 in rate mensili di € 794,50, importo che tenuto conto del livello di reddito e delle rate a scadere con Compass, per il debito di cui al precedente. I pagamenti sono stati regolari sino a tutto il 2013. L'impossibilità di far fronte al pagamento sopra indicati è conseguenza dei problemi di salute occorsi alla moglie. Infatti il 27/07/2013 la signora ha avuto un Parte_2 Par Aneurisma celebrale come da certificato medico allegato ( all. n.6); il sig. che aveva appena iniziato un nuovo rapporto di lavoro e si era imbarcato da appena 3 giorni quando, ricevuta la notizia, ha dovuto immediatamente presentare le dimissioni, “ritornando a terra” per assistere la moglie. Si è quindi trovato senza stipendio senza il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e con gli impegni finanziari da rispettare. Viste le difficoltà economiche sopraggiunte i coniugi decidono di vendere la propria casa ed estinguere un mutuo contratto precedentemente, ma la situazione finanziaria diventa insostenibile ed ulteriormente aggravata dalle spese mediche che il nucleo familiare ha dovuto sostenere e documentate nal quadro E delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2013 al 2017 in atti (all. nn.da 81 a 84). In ultimo ad appesantire la già fragile ed insostenibili situazione economica, si è aggiunto il canone d'affitto che ad oggi è di circa € 500,00 al mese”; rilevato che i ricorrenti non risultano titolari di beni immobili;
quanto al patrimonio mobiliare, gli stessi sono titolari di una sola autovettura (immatricolata nel 2008) il cui valore Contr è stato stimato in € 0 dall' rilevato che, con decreto del 12/3/2025, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, sono pervenute delle osservazioni dal creditore (poi reiterate) ed alcune precisazione dei crediti che hanno CP_3 comportato la necessità di una modifica della proposta e di una nuova comunicazione ai creditori disposta con decreto del 14/5/2025; dopo la detta comunicazione solo la , CP_3 cessionario del quinto, ha ribadito le contestazioni già mosse;
rilevato, quanto alle dette osservazioni, che la creditrice cita una normativa da tempo abrogata ovvero l'art. 12 bis L. 3/2012 (peraltro nella prima versione, ante 2020); il Codice della Crisi all'art. 69 prevede oggi che “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; trattasi della medesima dizione già presente nella L. 3/2012 all'art. 7, come modificato nel 2020; rilevato che è noto che la giurisprudenza di merito, anche dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, non è uniforme nell'interpretazione del concetto di “colpa grave”; le più recenti pronunce, tuttavia, sono nel senso di una maggiore elasticità nell'interpretazione del detto concetto, ritenendo che, nel vigore del testo del codice, non si possano più richiamare i principi formatisi sotto la vigenza della L. 3/2012, in quanto abrogata;
conseguentemente non potrebbe più essere utilizzata la teoria dello shock esogeno né potrebbe essere dato rilievo determinante alla valutazione del rapporto rata/reddito al momento della contrazione dell'obbligazione. Ciò che assumerebbe maggiore rilievo è fondamentalmente la ragione per cui il consumatore ha contratto le obbligazioni che poi, in accumulo, hanno causato lo stato di sovraindebitamento. Sotto tale profilo il favore per l'esdebitazione (che può ricavarsi sia dalla relazione illustrativa al Codice che dalla normativa europea) imporrebbe una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si potrebbe impedire al debitore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere;
rilevato che, secondo la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ( cfr. Appello di Bologna 9 febbraio 2024, pres. ) “Diversamente dall'art. 12-bis Controparte_4
l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso
- ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento” ed ancora (cfr. Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024, est. Alvano) “La formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura;
in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, 'onesto ma sfortunato', che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento” ed ancora (cfr. App. Firenze, 8 novembre 2023, Pres. Est. Nannipieri) “L'art. 69 CCII consente Per_2 di ritenere superate le precedenti soluzioni interpretative fondate sul testo originario dell'art. 12 L. n. 3/2012, che ritenevano meritevole il consumatore solo in caso di assunzione di obbligazioni proporzionate alle capacità patrimoniali, con la ragionevole prospettiva di poterle adempire, salvo eventi sopravvenuti non imputabili.
Nella valutazione delle condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 CCII, la originaria sproporzione tra capacità reddituali- patrimoniali ed obbligazioni assunte mantiene rilievo, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi desumibili dalla relazione dell'OCC, da operarsi secondo la nuova regola di giudizio normativa che esclude l'accesso alla procedura solo in caso di condotta particolarmente censurabile in termini di colpa grave, malafede o frode.”. In sostanza, una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di ammissibilità porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento (cfr. Tribunale di Verona
5 febbraio 2021). Nel caso di specie – nonostante l'indebitamento dei ricorrenti sia non indifferente (circa € 150.000)- non emerge che gli stessi abbiano tenuto un tenore di vita oltremodo elevato né che abbiano utilizzato i finanziamenti per spese voluttuarie;
dalla Part documentazione in atti emerge che la situazione di discontinuità lavorativa dell' e le altre vicende che hanno colpito la famiglia hanno portato i ricorrenti a ricercare liquidità dopo che gli stessi avevano anche venduto l'unico immobile di proprietà, al fine di estinguere il mutuo. Peraltro, come emerge dalla relazione, l'errata valutazione del merito creditizio da parte di diversi finanziatori ha provocati nel consumatore un ingiustificato affidamento sulle proprie capacità di rimborso del credito (v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2022; Trib.
Tempio Pausania 3 febbraio 2023; Trib. Napoli 21 aprile 2021; Trib. Rimini, 1 marzo 2019;
Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018); rilevato, dunque, che le contestazioni- peraltro generiche- non possono essere di ostacolo all'omologa; rilevato che la proposta dei ricorrenti può essere così riassunta (considerati i crediti già stralciati): rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202,
e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di nato a [...] il [...] Parte_1
Codice Fiscale: e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
14/05/1961 Codice Fiscale: , entrambi residenti in [...]
Angelina Damiani Lanza 24; dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”).
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Catania, 16/7/2025
Il Giudice
Laura Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 86-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
nato a [...] il [...] Codice Fiscale: e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Codice Fiscale: Parte_2
, entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Marra (c.f: ) e Riccardo C.F._3
David Roberto Trovato (c.f. ); C.F._4
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi
e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES, nella persona del gestore dott.ssa allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della Persona_1 situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;
rilevato che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni dei debitori;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_1
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 153.674,05 così suddivisa: rilevato che il nucleo familiare è composto unicamente dai ricorrenti e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.350,00 (ivi compreso il canone di locazione corrisposto per l'immobile in cui la famiglia risiede); rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende lavorative Part dell' d ai problemi di salute della si legge nella relazione che “Nel periodo dal Parte_2
2009 al 2010, l'attività lavorativa ha avuto un momentaneo calo stante che il rapporto di lavoro non è stato continuativo. Tale circostanza ha indotto il debitore a ricorrere al supporto economico dei propri familiari. Nel 2011 il rapporto di lavoro, e quindi il livello di reddito, si è stabilizzato raggiungendo un livello tale da consentire un tenore di vita dignitoso. In conseguenza dell'aumento del reddito ed avendo la necessità di provvedere alla restituzione degli aiuti economici in precedenza ricevuti dalla cerchia familiare il
28.06.2011 ha contratto un prestito con per il montante di € 54.419,47 da rimborsarsi Pt_3 in rate mensili di € 794,50, importo che tenuto conto del livello di reddito e delle rate a scadere con Compass, per il debito di cui al precedente. I pagamenti sono stati regolari sino a tutto il 2013. L'impossibilità di far fronte al pagamento sopra indicati è conseguenza dei problemi di salute occorsi alla moglie. Infatti il 27/07/2013 la signora ha avuto un Parte_2 Par Aneurisma celebrale come da certificato medico allegato ( all. n.6); il sig. che aveva appena iniziato un nuovo rapporto di lavoro e si era imbarcato da appena 3 giorni quando, ricevuta la notizia, ha dovuto immediatamente presentare le dimissioni, “ritornando a terra” per assistere la moglie. Si è quindi trovato senza stipendio senza il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e con gli impegni finanziari da rispettare. Viste le difficoltà economiche sopraggiunte i coniugi decidono di vendere la propria casa ed estinguere un mutuo contratto precedentemente, ma la situazione finanziaria diventa insostenibile ed ulteriormente aggravata dalle spese mediche che il nucleo familiare ha dovuto sostenere e documentate nal quadro E delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2013 al 2017 in atti (all. nn.da 81 a 84). In ultimo ad appesantire la già fragile ed insostenibili situazione economica, si è aggiunto il canone d'affitto che ad oggi è di circa € 500,00 al mese”; rilevato che i ricorrenti non risultano titolari di beni immobili;
quanto al patrimonio mobiliare, gli stessi sono titolari di una sola autovettura (immatricolata nel 2008) il cui valore Contr è stato stimato in € 0 dall' rilevato che, con decreto del 12/3/2025, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, sono pervenute delle osservazioni dal creditore (poi reiterate) ed alcune precisazione dei crediti che hanno CP_3 comportato la necessità di una modifica della proposta e di una nuova comunicazione ai creditori disposta con decreto del 14/5/2025; dopo la detta comunicazione solo la , CP_3 cessionario del quinto, ha ribadito le contestazioni già mosse;
rilevato, quanto alle dette osservazioni, che la creditrice cita una normativa da tempo abrogata ovvero l'art. 12 bis L. 3/2012 (peraltro nella prima versione, ante 2020); il Codice della Crisi all'art. 69 prevede oggi che “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; trattasi della medesima dizione già presente nella L. 3/2012 all'art. 7, come modificato nel 2020; rilevato che è noto che la giurisprudenza di merito, anche dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, non è uniforme nell'interpretazione del concetto di “colpa grave”; le più recenti pronunce, tuttavia, sono nel senso di una maggiore elasticità nell'interpretazione del detto concetto, ritenendo che, nel vigore del testo del codice, non si possano più richiamare i principi formatisi sotto la vigenza della L. 3/2012, in quanto abrogata;
conseguentemente non potrebbe più essere utilizzata la teoria dello shock esogeno né potrebbe essere dato rilievo determinante alla valutazione del rapporto rata/reddito al momento della contrazione dell'obbligazione. Ciò che assumerebbe maggiore rilievo è fondamentalmente la ragione per cui il consumatore ha contratto le obbligazioni che poi, in accumulo, hanno causato lo stato di sovraindebitamento. Sotto tale profilo il favore per l'esdebitazione (che può ricavarsi sia dalla relazione illustrativa al Codice che dalla normativa europea) imporrebbe una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si potrebbe impedire al debitore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere;
rilevato che, secondo la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ( cfr. Appello di Bologna 9 febbraio 2024, pres. ) “Diversamente dall'art. 12-bis Controparte_4
l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso
- ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento” ed ancora (cfr. Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024, est. Alvano) “La formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura;
in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, 'onesto ma sfortunato', che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento” ed ancora (cfr. App. Firenze, 8 novembre 2023, Pres. Est. Nannipieri) “L'art. 69 CCII consente Per_2 di ritenere superate le precedenti soluzioni interpretative fondate sul testo originario dell'art. 12 L. n. 3/2012, che ritenevano meritevole il consumatore solo in caso di assunzione di obbligazioni proporzionate alle capacità patrimoniali, con la ragionevole prospettiva di poterle adempire, salvo eventi sopravvenuti non imputabili.
Nella valutazione delle condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 CCII, la originaria sproporzione tra capacità reddituali- patrimoniali ed obbligazioni assunte mantiene rilievo, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi desumibili dalla relazione dell'OCC, da operarsi secondo la nuova regola di giudizio normativa che esclude l'accesso alla procedura solo in caso di condotta particolarmente censurabile in termini di colpa grave, malafede o frode.”. In sostanza, una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di ammissibilità porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento (cfr. Tribunale di Verona
5 febbraio 2021). Nel caso di specie – nonostante l'indebitamento dei ricorrenti sia non indifferente (circa € 150.000)- non emerge che gli stessi abbiano tenuto un tenore di vita oltremodo elevato né che abbiano utilizzato i finanziamenti per spese voluttuarie;
dalla Part documentazione in atti emerge che la situazione di discontinuità lavorativa dell' e le altre vicende che hanno colpito la famiglia hanno portato i ricorrenti a ricercare liquidità dopo che gli stessi avevano anche venduto l'unico immobile di proprietà, al fine di estinguere il mutuo. Peraltro, come emerge dalla relazione, l'errata valutazione del merito creditizio da parte di diversi finanziatori ha provocati nel consumatore un ingiustificato affidamento sulle proprie capacità di rimborso del credito (v. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 2 aprile 2022; Trib.
Tempio Pausania 3 febbraio 2023; Trib. Napoli 21 aprile 2021; Trib. Rimini, 1 marzo 2019;
Trib. Napoli Nord 21 dicembre 2018); rilevato, dunque, che le contestazioni- peraltro generiche- non possono essere di ostacolo all'omologa; rilevato che la proposta dei ricorrenti può essere così riassunta (considerati i crediti già stralciati): rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa; rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202,
e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di nato a [...] il [...] Parte_1
Codice Fiscale: e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
14/05/1961 Codice Fiscale: , entrambi residenti in [...]
Angelina Damiani Lanza 24; dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”).
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Catania, 16/7/2025
Il Giudice
Laura Messina