Sentenza 18 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/12/2025, n. 10023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10023 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10023/2025REG.PROV.COLL.
N. 02112/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2023, proposto dalla signora MA AR VI, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Nasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezioni Unite, n.1063 del 18 luglio 2022, resa inter partes , concernente un diniego di permesso di costruire in sanatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere OV TO;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 1147 del 2016, proposto innanzi al T.a.r. Puglia, la signora MA AR VI aveva chiesto l’annullamento:
a ) del diniego del permesso di costruire in sanatoria, comunicato il 1° luglio 2016, prot. n. 42710, relativo al terzo piano del fabbricato di via Musti n. 70 in Barletta, richiesto con domanda del 1° aprile 2016 prot. n. 19871;
b ) di ogni provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto.
2. Ai fini dell’illustrazione dei fatti di causa si riporta quanto segue.
2.1. In data 1° aprile 2016 la signora VI presentava al Comune di Barletta istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009 e successive modifiche e proroghe, riguardante alcune opere edilizie già realizzate in sopraelevazione al terzo piano del fabbricato sito in via Musti n. 70. Tali opere, come evidenziato dall’interessata, consistevano nell’ampliamento di una porzione dell’unità immobiliare, oggetto di richiesta di regolarizzazione.
2.2. Successivamente, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, con nota del 19 aprile 2016, prot. n. 23968, comunicava alla ricorrente un preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, evidenziando alcune criticità relative alla conformità dell’intervento rispetto ai limiti volumetrici imposti dalla normativa regionale sul cosiddetto “Piano Casa”. A fronte di tale comunicazione, la ricorrente, per il tramite del proprio tecnico di fiducia, formulava tempestivamente osservazioni in data 28 aprile 2016, sostenendo la correttezza del computo volumetrico presentato e la conformità dell’ampliamento ai limiti previsti dalla disciplina edilizia straordinaria invocata.
2.3. Nonostante le osservazioni presentate, il Comune di Barletta, con provvedimento comunicato il 1° luglio 2016 e recante prot. n. 42710, respingeva l’istanza di sanatoria, ritenendo che l’ampliamento realizzato eccedesse i parametri massimi consentiti dalla disciplina regionale applicabile. Il diniego si fondava, in particolare, sull’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale, dal quale emergeva che la sopraelevazione eseguita non si limitava alla sola porzione di 38,63 mq dichiarata dalla ricorrente, ma si estendeva all’intero piano, inglobando un preesistente volume tecnico che risultava eliminato al fine di ottenere un unico ambiente di maggiori dimensioni, per complessivi 60 mq di nuova superficie utile.
2.4. Ritenendo erronea tale valutazione e carente la motivazione del provvedimento, la ricorrente proponeva il presente giudizio, deducendo l’illegittimità del diniego per travisamento dei presupposti di fatto e per mancata considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale. Il Comune intimato, tuttavia, non si costituiva in giudizio. A seguito della comunicazione di avviso ex art. 82, comma 1, c.p.a., la ricorrente depositava istanza congiunta di fissazione d’udienza in data 5 novembre 2021.
2.5. Il ricorso veniva infine trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi in modalità da remoto il 14 giugno 2022.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto ha respinto il ricorso nulla provvedendo sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte intimata.
4. In particolare, il Tribunale ha premesso che “ la ricorrente si limita semplicemente ad affermare l’avvenuto ripristino del vano tecnico, con conseguente più ridotto ampliamento, senza fornire alcuna prova fotografica o di altra natura al riguardo ” e pertanto ha concluso nel senso che “ A fronte di quanto affermato dall’Amministrazione comunale, sulla scorta di un accertamento (e di un verbale che fa fede fino a querela di falso) della Polizia municipale, in assenza di prova contraria da parte della ricorrente, non può che sostenersi che legittimamente, con il provvedimento gravato, non è stato assentito ex post l’ampliamento de quo”.
5. Avverso tale pronuncia la signora VI ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 14/02/2023 e depositato il 05/03/2023, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 6-7), così rubricato:
“ ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ”.
5.1. In particolare l’appellante sostiene che la consistenza del manufatto oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria sia stata erroneamente ricostruita dal giudice di prime cure. Viene ribadito che la preesistenza del vano tecnico non è mai stata contestata dal Comune di Barletta e che, già in sede di osservazioni al preavviso di diniego del 28 aprile 2016, era stato chiarito come la domanda di sanatoria riguardasse esclusivamente una parte del terzo piano, mentre l’altra porzione era stata realizzata in forza del permesso di costruire n. 1100/2008. L’appellante evidenzia che la prova del ripristino del vano tecnico era stata fornita attraverso il grafico allegato alla domanda, nel quale risultavano chiaramente indicati la riserva idrica e il vano tecnico, distinti dalla restante parte destinata a residenza. Da ciò deriverebbe che non vi è alcuna nuova opera di 60 mq, come sostenuto dal Comune, ma soltanto un ampliamento limitato alla superficie abitativa, rientrante nei limiti previsti dalla legge regionale. Secondo l’appellante, il rapporto della Polizia Municipale non opererebbe alcuna distinzione tra le diverse porzioni dell’intervento, limitandosi a menzionare un generico manufatto di 60 mq, mentre il provvedimento di diniego non contesterebbe espressamente l’omesso ripristino dei volumi tecnici, come invece rappresentato nella relazione tecnica allegata alla domanda. Da tale ricostruzione deriverebbe che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un’erronea valutazione dei fatti e delle opere realizzate, con conseguente illegittimità della decisione assunta. L’appellante chiede pertanto.
6. L’appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e l’annullamento del diniego del permesso di costruire in sanatoria presentato il 1° aprile 2016, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, depositando copia degli atti di primo grado e della sentenza impugnata con relativa asseverazione di conformità.
7. Il Comune di Barletta, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 3 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
10. Come esposto in narrativa, la sentenza impugnata si fonda sul fatto che il ricorrente non risulta avesse ripristinato il vano tecnico e pertanto la volumetria realizzata (60 mq) era da reputare superiore a quella assentita (38,63 mq).
Osserva, in sostanza, l’appellante che la richiesta del permesso di costruire in sanatoria interessava solo una parte del manufatto al terzo piano, atteso che l’altra era stata realizzata con permesso di costruire n. 1100/2008 del 26 settembre 2008. La prova del ripristino del vano tecnico sarebbe stata fornita con il grafico allegato alla domanda di permesso in sanatoria, dove sono chiaramente evidenziati la riserva idrica e il vano tecnico.
Ebbene l’appello risulta infondato, in quanto il provvedimento impugnato espressamente si fonda su uno specifico accertamento della Polizia Municipale dalla quale è risultata l’intera destinazione del piano a fini abitativi.
All’uopo si riporta quanto a tal uopo evidenziato in seno all’atto impugnato in prime cure nei seguenti termini: “... La richiesta di sanatoria è riferita ad una porzione del terzo piano mentre l’accertamento della polizia municipale (abuso n. 14/2011) e la conseguente ordinanza di rimozione riguardano l’intero terzo piano dove si è realizzato un manufatto di circa 60 mq ad uso residenziale che ha inglobato il preesistente vano ”.
Parte appellante assume che avrebbe invece fornito idonea dimostrazione circa il ripristino del vano tecnico attraverso il grafico allegato alla domanda di permesso di costruire, ma trattasi di documentazione che non è in grado di superare quanto appositamente accertato dalla polizia municipale.
Si rinviene, infatti, agli atti del giudizio di prime cure soltanto una dichiarazione del Progettista Ing. Vincenzo Binetti, accompagnata dal predetto grafico, non corroborata tuttavia da alcuna documentazione attestante l’effettivo intervenuto ripristino del vano tecnico originariamente realizzato.
Come ribadito di recente da questa Sezione, è “ onere del destinatario della sanzione demolitoria fornire la prova in ordine alla risalenza e alle consistenze edilizie, quali specificamente contestate dall'amministrazion e” (cfr. sentenza n. 8939 del 14 novembre 2025).
Va ribadito che quanto in atti non consente di reputare correttamente adempiuto tale preciso onere documentale.
11. Tanto premesso, l’appello è da respingere.
12. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2112/2023), lo respinge.
Nulla per le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
FA ON, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
OV TO, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
MA Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TO | FA ON |
IL SEGRETARIO