TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/02/2026, n. 2409
TAR
Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
>
TAR
Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
>
TAR
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
>
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell'art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Il Collegio ritiene fondata la censura, poiché l'Amministrazione non disponeva di elementi conoscitivi sufficienti per valutare la posizione del militare, data la complessità della vicenda e il limitato coinvolgimento diretto del ricorrente emerso dalle indagini preliminari. La mancata sospensione del procedimento disciplinare integra una violazione dell'art. 1393, comma 1, secondo periodo, del Codice dell'ordinamento militare, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    La fondatezza della censura relativa alla violazione dell'art. 1393 del Codice dell'ordinamento militare comporta anche un difetto di istruttoria e di motivazione.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    La fondatezza delle censure relative al provvedimento disciplinare principale comporta l'annullamento per illegittimità derivata anche degli atti consequenziali, come la revoca dell'alloggio di servizio.

  • Accolto
    Illegittimità derivata

    La fondatezza delle censure relative al provvedimento disciplinare principale comporta l'annullamento per illegittimità derivata anche degli atti consequenziali, come l'intimazione di lasciare l'alloggio di servizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/02/2026, n. 2409
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2409
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo