Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/02/2026, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05325/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5325 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio - Sm - Ufficio personale Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa richiesta di sospensione
- del provvedimento n. di prot. M_D AB05933 REG2023 0073118 del 07.02.2023 notificato in data 14.02.2023 con il quale il MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale per il Personale Militare, nei riguardi dell’odierno ricorrente ha disposto, a decorrere dalla data del provvedimento, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” e, per l'effetto l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado;
- del provvedimento Prot. n. 2218/t-36 del 10.02.2023, notificato in data 14.02.2023, con il quale il Comando Legione Carabinieri “Lazio” ha revocato la concessione dell'alloggio di servizio allo stesso devoluto;
- del provvedimento Prot. n. 2218/T – 38 di prot. del 6.03.2023 notificato in data 6.03.2023 con il quale il Comando Legione Carabinieri “Lazio” ha intimato al ricorrente di lasciare liberi da persone e cose i locali costituenti l'alloggio di servizio devoluto;
- tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Lazio - Sm - Ufficio personale Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa RA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 27 marzo 2023 e depositato il successivo 28 marzo, il ricorrente in epigrafe nella veste di appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri ha impugnato il provvedimento prot. 0073118 del 7 febbraio 2023 (notificato all’interessato in data 14 febbraio 2023) recante la comminazione della sanzione della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ” e la conseguente cessazione dal servizio permanente con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, unitamente ai connessi atti e al provvedimento prot. n. 2218/t-36 del 10.02.2023 (notificato nella medesima data del 14 febbraio 2023) con il quale è stata disposta nei confronti del medesimo militare, per l’effetto, la revoca della concessione dell’alloggio di servizio.
1.1. Il ricorso è affidato alla proposizione di un unico motivo di doglianza, articolato in plurime censure e rubricato nei seguenti termini: “ Violazione dell’art 1393 del COM. Illegittimità del giudizio espresso dalla commissione di disciplina. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla legge 241/90 – per difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – per insufficiente – irrazionale motivazione. Violazione del principio di autonomia del procedimento disciplinare. Eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza della sanzione per inidoneità della stessa, iniquità, non gradualità e non proporzionalità - violazione dell’art. 1335 COM – manifesta ingiustizia - erronea applicazione dell’art 1371 del d.lgs. 66/2010. Illegittimità derivata per gli altri due provvedimenti sull’alloggio ”, nonché “ omessa valutazione delle ragioni umanitarie ”.
1.1.1. Nel ripercorrere preliminarmente, in punto di fatto, la vicenda sottesa all’assunzione dei gravati provvedimenti, il ricorrente evidenzia come l’avvio dell’inchiesta formale nei confronti dello stesso sia originata dalla pendenza di un procedimento penale, nel cui ambito è stato disposto il giudizio immediato nei confronti di una pluralità di soggetti – tra cui l’odierno ricorrente – per i delitti di cui agli artt. 319, 320 e 321 c.p. e di cui agli artt. 110, 479 e 493 c.p.; riferisce che nei suoi riguardi è stato mosso l’addebito consistente nella contestazione che il medesimo militare, al fine di poter ottenere il c.d. Green Pass da vaccinazione contro il Sars Cov-2 (obbligatorio per il personale del comparto difesa a far data dal 15 dicembre 2021), in data 9 dicembre 2021 “… avrebbe corrisposto la somma di euro 50 ad un medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N compiacente al fine di simulare l’inoculazione della dose di vaccino contro il Sars Cov 2 conseguendo, dunque, l’indebito rilascio del c.d. Green Pass mediante inserimento della falsa attestazione di avvenuta vaccinazione nell’Anagrafe Vaccinale Regionale ”, quale condotta “… biasimevole sotto l’aspetto disciplinare … ” e denotante “… una grave mancanza di quei valori di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare che devono sempre contraddistinguere, in particolare, l’agire di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché altamente lesiva del prestigio dell’istituzione ”; rappresenta che, al termine dell’istruttoria svolta, lo stesso veniva deferito al giudizio di una Commissione di Disciplina, che – all’esito del relativo procedimento – assumeva l’avversato provvedimento disciplinare, per effetto del quale venivano poi adottati gli ulteriori atti (relativi al rilascio dell’alloggio di servizio) oggetto di contestazione.
1.1.2. Nell’articolazione delle plurime censure mosse, parte ricorrente lamenta innanzitutto la violazione dell’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM), evidenziando in via preliminare come le intervenute modifiche normative (ad opera della legge n. 124/2015 e del successivo d.lgs. n. 91/2016) abbiano determinato il superamento della (previgente) regola di pregiudizialità dell’accertamento giudiziario penale nell’ambito dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, introducendo il principio di autonomia del procedimento disciplinare, pur temperato in ragione della previsione di due eccezioni – in seno al primo comma del citato articolo 1393 COM – imponenti la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale.
Al riguardo parte ricorrente deduce, in particolare, la riconducibilità del caso di specie nell’ambito delle contemplate eccezioni alla regola generale, sostenendo per l’effetto che l’Amministrazione non avrebbe dovuto avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del militare (odierno ricorrente) o quantomeno avrebbe dovuto sospendere quello già avviato.
Sul punto assume, in via principale, che nella fattispecie in esame vengono in rilievo infrazioni di maggiore gravità – ossia, passibili delle più gravi sanzioni disciplinari rappresentate dalla consegna di rigore ovvero dalle sanzioni di stato – il cui accertamento sul piano fattuale rivesta particolare complessità ovvero rispetto al quale l’amministrazione non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare: deduce, da un lato, come nel caso di specie, allo stato, nel fascicolo del procedimento disciplinare fossero presenti solo atti di indagine afferenti al pendente procedimento penale, la cui validità probatoria per converso necessita di essere accertata in sede dibattimentale (nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa) e difettando in particolare, nell’ambito dell’espletato procedimento disciplinare, lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria ad opera della procedente amministrazione.
In proposito deduce come l’addebito mosso in sede disciplinare nei confronti del militare (odierno ricorrente) si fondi sulle sole risultanze acquisite nel corso dell’attività di indagine svolta dalla competente Procura della Repubblica, lamentando sul punto che la documentazione relativa al compendio probatorio afferente all’anzidetta attività di indagine (nei termini precisati in ricorso) non contempli mai il nominativo dell’odierno ricorrente; assume, per l’effetto, l’assenza di una prova diretta di collegamento tra il medico interessato dalle anzidette attività di indagine in sede penale – per la contestata attività di simulazione in ordine all’inoculazione del vaccino anticovid ai fini del rilascio della certificazione rappresentata dal c.d. Green pass – ed il medesimo ricorrente, per cui difetterebbe l’accertamento in concreto del coinvolgimento dello stesso nella contestata vicenda illecita nonché della condotta addebitata al militare medesimo.
In via subordinata, assume che il caso di specie potrebbe ricadere anche nell’ulteriore fattispecie contemplata in via eccezionale dal medesimo articolo 1393, comma 1, COM, relativa in particolare agli atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio, dal momento che il fatto addebitato al militare riguarderebbe il c.d. Green Pass da vaccinazione contro il Sars Cov 2, divenuto obbligatorio a far data dal 15 dicembre 2021 per il personale del comparto difesa.
1.1.3. Parte ricorrente inoltre lamenta, unitamente al prospettato difetto di istruttoria, la genericità della motivazione addotta nel corpo del gravato provvedimento disciplinare, assumendo come lo stesso non sia stato preceduto da approfondita istruttoria né corredato da congrua, logica e coerente motivazione.
1.1.4. Contesta altresì l’assunta compromissione del rapporto di fiducia tra il militare (odierno ricorrente) e l’Amministrazione, evidenziando in proposito come nei riguardi dello stesso non sia stata adottata alcuna misura di sospensione precauzionale dal servizio.
1.1.5. Lamenta, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità e di gradualità, prospettando sul punto come l’applicazione da parte dell’Amministrazione della massima sanzione sul piano disciplinare, rappresentata dalla rimozione del grado, sia avvenuta sulla base di un evento non ancora accertato dall’autorità giudiziaria; deduce, inoltre, la carenza di motivazione in ordine all’individuazione in concreto della sanzione da comminare.
1.1.6. Con riguardo all’ulteriore atto rappresentato dalla disposta revoca dell’alloggio di servizio, infine, parte ricorrente prospetta l’omessa considerazione della situazione concreta dell’interessato ed in generale delle ragioni umanitarie di cui all’art. 1389 COM, avuto particolare riguardo alla condizione familiare dello stesso.
1.1.7. Parte ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento dei gravati atti e la conseguente condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento degli emolumenti stipendiali e/o connessi fino alla data di reintegro.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione difensiva corredata della relativa documentazione inerente agli atti dell’espletato procedimento disciplinare.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la proposta istanza cautelare.
4. Parte ricorrente ha poi depositato istanza di prelievo ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito alla luce dell’intervenuta ordinanza Cons. St., sez. II, n. 2183/2023 resa all’esito del proposto gravame in sede cautelare, producendo in via successiva ulteriore documentazione.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto l’acquisizione di “… documentati elementi con riferimento allo stato del procedimento penale per cui è imputato il ricorrente, onerando le parti di depositare una dettagliata relazione al riguardo … ”.
6. L’intimata Amministrazione ha depositato in giudizio la richiesta documentazione, rappresentando nell’ambito della prodotta relazione illustrativa, tra l’altro, l’intervenuta sospensione in via provvisoria delle operazioni connesse al recupero dell’alloggio di servizio.
7. In vista dell’udienza fissata per il prosieguo della trattazione di merito, parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio, motivata dall’addotta rilevanza del pendente procedimento penale e dalla rappresentata fissazione dell’udienza dibattimentale alla data ivi indicata.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha ritenuto di “… acquisire, anche alla luce degli elementi evidenziati negli atti di causa in vista dell’odierna udienza pubblica e di quanto emerso nel corso della relativa discussione orale, una relazione aggiornata di chiarimenti a cura della resistente Amministrazione, unitamente alla pertinente documentazione, sulle circostanze esposte – afferenti ai fatti di causa – per quanto concerne la relativa evoluzione … ”.
9. L’intimata Amministrazione ha depositato in giudizio la richiesta documentazione.
10. In vista della fissata udienza di merito, parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., insistendo nelle contestazioni mosse e nella proposta domanda di annullamento dei gravati atti.
11. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, nel corso della discussione orale il difensore di parte ricorrente ha formulato istanza di rinvio in attesa degli sviluppi del processo penale, come riportato a verbale.
12. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di “… una relazione aggiornata di chiarimenti a cura della parte ricorrente, unitamente alla pertinente documentazione, sulle circostanze esposte … ”.
13. Parte ricorrente ha depositato in giudizio la richiesta documentazione.
14. In vista della fissata udienza di merito, il ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., rappresentando come alla data attuale il processo penale si trovi ancora nella fase iniziale dell’istruttoria dibattimentale, anche a fronte dei plurimi rinvii delle udienze calendarizzate nella predetta sede, e insistendo nella formulata richiesta di rinvio in attesa della definizione del pendente procedimento penale.
15. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, nel corso della discussione orale il difensore di parte ricorrente ha insistito sulla formulata istanza di rinvio al fine di attendere la definizione del giudizio penale, come riportato a verbale.
15.1. All’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter accogliere la formulata istanza di rinvio, osservando sul punto come, da un lato, le ragioni addotte a supporto dell’avanzata richiesta – correlate, nella specie, alla rappresentata esigenza di attendere la definizione del correlato giudizio in sede penale – non possano ricondursi all’eccezionale ipotesi, contemplata dal menzionato articolo 73, co. 1 bis, c.p.a., in cui risulti necessario garantire la fruizione dei termini a difesa previsti dalla legge, dall’altro come la causa debba considerarsi matura per la decisione, anche alla luce delle risultanze acquisite all’esito dei plurimi incombenti istruttori disposti nel corso del presente giudizio.
2. Il proposto ricorso è meritevole di accoglimento stante la ravvisata fondatezza dell’articolata censura inerente alla dedotta violazione dell’articolo 1393, co. 1, d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM) e al correlato difetto di istruttoria e di motivazione, nei limiti e con gli effetti nel prosieguo precisati.
3. Alla disamina degli anzidetti profili di doglianza giova premettere, limitatamente a quanto di interesse nella presente sede, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, volto a regolare i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nel caso in cui “… il procedimento disciplinare … abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria… ”, per quanto concerne, nello specifico, le eccezioni – ivi contemplate – all’innovativo principio (introdotto dalla riforma del 2015) di autonomia del procedimento disciplinare in relazione al procedimento penale, unitamente alle coordinate ermeneutiche declinate in relazione al dato normativo in rilievo.
3.1. L’articolo 1393, co. 1, COM (come modificato per effetto dell’art. 15, co. 1, L. n. 124/2015 e, successivamente, dell’art. 4, co. 1, lett. t, d.lgs. n. 91/2016) enuclea infatti due fattispecie eccezionali, per le quali è posta la diversa regola della pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare.
3.1.1. La prima ipotesi è costituita, in particolare, dalle “… infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357 … ”, laddove vengano in rilievo “… casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, [l’autorità competente] non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare ”; al ricorrere di tali presupposti, la citata disposizione prevede che “… l’autorità competente … promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale ” (cfr. art. 1393, co. 1, secondo periodo, COM).
3.1.2. La seconda fattispecie, viceversa, concerne il caso in cui il procedimento disciplinare – indipendentemente dalla gravità delle infrazioni in rilievo – “… riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”; in tale ipotesi, si dispone che “ Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione ” (cfr. articolo 1393, co. 1, terzo periodo, COM).
3.1.3. In relazione ad entrambe le fattispecie, è poi specificato (all’ultimo periodo del medesimo articolo 1393, comma 1, COM) che “ in caso di sospensione o di mancato avvio del procedimento penale ” – ossia, laddove trovi applicazione la regola di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare – “ Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916 ” (recante, in particolare, la misura della c.d. “sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale”).
3.2. Come evidenziato in sede interpretativa, le anzidette ipotesi – delineate, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del citato articolo 1393, co. 1, COM – costituiscono “… due norme di eccezione rispetto alla norma generale … ” (enunciata nel primo periodo del medesimo articolo 1393, co. 1, COM laddove è sancita l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale) “… le quali, dunque, comportano la sospensione (o il non avvio) del procedimento disciplinare ” e, pur risultando accomunate dal medesimo effetto e dalla correlata ratio (quella, nello specifico, di “… demandare per intero ad un organo terzo e imparziale (i.e. l’Autorità Giudiziaria) l’accertamento dei fatti ”), rispondono sul piano logico-sistematico ad esigenze di tutela non integralmente coincidenti (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 23 giugno 2025, n. 5452, punto 7.1).
3.2.1. La giurisprudenza amministrativa intervenuta sul tema, infatti, ha precisato che “ Nella prima ipotesi di eccezione, ciò che rileva - e che rende doveroso per l’amministrazione di non procedere disciplinarmente - è l’impossibilità o l’estrema difficoltà di raccogliere tutti gli elementi idonei a sostenere una contestazione disciplinare … ”, risiedendo la ratio dell’introdotta eccezione nella circostanza che “… il legislatore intende evitare … un procedimento disciplinare o non destinato a concludersi per difetto di elementi suffraganti la responsabilità, ovvero concluso con un provvedimento viziato per difetto di istruttoria o di motivazione ”.
3.2.2. Viceversa, “ Nella seconda ipotesi di eccezione … ciò che rileva non è una “difficoltà istruttoria” (che ben può non esservi), quanto la circostanza particolare che le condotte astrattamente costitutivi di illecito disciplinare sono commesse «nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio» ”; in tale caso, “ il legislatore intende evitare che la “sovrapposizione” di diverse qualificazioni giuridiche del medesimo fatto (il quale può, sotto diversi parametri, contemporaneamente costituire - in via potenziale - sia illecito penale sia illecito disciplinare) porti l’amministrazione ad una valutazione “viziata” del fatto medesimo, potendo essa ritenerlo un profilo, per così dire, connesso e dunque giustificato dal dovere d’ufficio, laddove invece l’accertamento in sede penale e la riconosciuta penale responsabilità del militare recidono il “legame” ipotizzabile tra svolgimento della funzione e atti o comportamenti che - così diversamente contestualizzati - ben possono configurare illecito disciplinare ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5452/2025, cit., e Cons. St., sez. IV, sent. 26 febbraio 2021, n. 1672, ivi espressamente richiamata; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 20 aprile 2023, n. 4006). Nello specifico, “… il legislatore intende evitare l’instaurazione di procedimenti disciplinari il cui esito provvedimentale potrebbe […] essere basato (nel caso di esito disciplinare assolutorio) su una ritenuta attinenza dell’atto o della condotta ad un dovere di servizio, che, invece, potrebbe essere escluso in sede penale ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 25 luglio 2025, n. 6652, in specie punto 8).
3.2.3. Le ipotesi eccezionali in rilievo divergono, inoltre, quanto alla natura della correlata attività rimessa all’autorità preposta alla valutazione disciplinare rispetto all’effetto – di sospensione (o non avvio) del procedimento disciplinare – configurato in via normativa, nonché alla conseguente perimetrazione del sindacato ammesso in sede giudiziale sui correlati atti adottati dalla procedente Amministrazione.
3.2.3.1. La giurisprudenza amministrativa sviluppatasi sul tema, infatti, nel premettere che “… la disciplina normativa innanzi ricordata prevede, quali eccezioni alla regola di promovimento del procedimento disciplinare, due casi nei quali l’amministrazione può ricorrere al non avvio ovvero alla sospensione del procedimento e precisamente quelli previsti dal co. 1, secondo periodo dell’art. 1393; ed un caso in cui l’amministrazione è tenuta a non avviare o a sospendere (e cioè l’ipotesi indicata dal co. 1, terzo periodo) ”, ha precisato – alla luce del tenore testuale della disposizione normativa in rilievo, nelle corrispondenti parti – che “ mentre i primi due casi sollecitano una valutazione dell’amministrazione in ordine alla opportunità di non avviare o sospendere il procedimento disciplinare, adottando gli atti conseguenti, il terzo caso (quello, cioè, previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 1393), costituisce una ipotesi (pur sempre di eccezione ma) di non avvio ovvero di sospensione “obbligatoria” del procedimento, sol che si riscontri che gli atti o i comportamenti astrattamente integranti gli estremi sia dell’illecito penale che dell’illecito disciplinare siano stati compiuti o tenuti “nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 8 maggio 2023, n. 4603, in specie punto 4.2; in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. II, sent. 26 novembre 2024, n. 9506, in specie punti 8.1. e 8.2, nonché TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 3 dicembre 2021, n. 12504, punto 3).
3.2.3.2. Dalla differente connotazione dell’attività rimessa alla procedente Amministrazione rispetto alla verifica in ordine alla ricorrenza dei presupposti individuati in via normativa nell’ambito delle contemplate fattispecie eccezionali discende, per l’effetto, sul piano dei vizi configurabili e della correlata delimitazione del sindacato ammesso in sede giudiziale, che “… - mentre nelle ipotesi di eccezione di cui al co. 1, secondo periodo art. 1393, il provvedimento disciplinare adottato potrà risultare viziato da eccesso di potere riferito alle figure sintomatiche relative al difetto di valutazione (in primis, al difetto di istruttoria), come conseguenza di una errata valutazione circa la (non) complessità del fatto ovvero della sufficienza degli elementi conoscitivi a sua disposizione; - nella ipotesi di eccezione di cui all’art. 1393, co. 1, terzo periodo, l’errata valutazione in ordine alla riconducibilità di fatti e comportamenti allo svolgimento delle funzioni proprie del militare “in adempimento di obblighi e doveri di servizio”, renderà il provvedimento adottato illegittimo per violazione di legge, avendo l’amministrazione, in sostanza, contravvenuto ad una ipotesi “vincolata” di sospensione o non avvio del procedimento disciplinare ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 4603/2023, cit., in specie punto 4.3).
3.3. Nel circoscrivere – ai fini della delineata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento – l’ulteriore disamina, per quanto rileva nella presente sede, alla prima delle ipotesi eccezionali contemplate dal richiamato articolo 1393, co. 1, COM, va rimarcato come la giurisprudenza amministrativa intervenuta sul tema abbia evidenziato che la prevista sospensione del procedimento disciplinare, ove dipendente dalla “… sussistenza di due distinti presupposti ” (individuati in via normativa) quali “ la natura particolarmente grave della sanzione astrattamente irrogabile all’esito del procedimento ” e “ la particolare “complessità” dell’istruttoria, ovvero la indisponibilità di “elementi conoscitivi sufficienti ”, nell’evocare l’ipotesi in cui la procedente Amministrazione non disponga di elementi conosciuti sufficienti, intenda riferirsi nello specifico a “… quegli elementi cioè, come è dato dedurre, che solo le indagini penali ed il successivo dibattimento possono fornire, attesa l’ampiezza e la capacità di acquisizione proprie dei mezzi all’uopo predisposti dall’ordinamento ” (in tal senso, cfr. Cons. St., Ad. plen., sent. 13 settembre 2022, n. 14, punto 10).
In tale prospettiva, è stato precisato – sul versante delle esigenze di tutela sottese all’introdotta eccezione – come nell’individuata fattispecie “ Sul più generale piano logico-sistematico, la sospensione del procedimento penale costituisce … un’eccezione, prevista sia nell’interesse dell’amministrazione, consentendole di avere una valutazione migliore dei fatti, sia nell’interesse del militare, sottraendolo alle conseguenze di valutazioni disciplinari frutto di incompletezza o frettolosità e che, peraltro, potrebbero essere smentite dalle conclusioni del giudizio penale ” (in tal senso, cfr. Cons. St., Ad. plen., sent. n. 14/2022, cit., in specie punto 11.2), nonché è stato ulteriormente chiarito come “… ben può essere possibile che l’Amministrazione, pur a conoscenza, sia pure in misura non chiara e completa, di fatti che possono avere rilevanza disciplinare, tuttavia non abbia un grado di conoscenza tale da consentire l’avvio del procedimento disciplinare per il tramite di una formale contestazione degli addebiti, e che tale piena e qualificata conoscenza intervenga (anche) a seguito di quanto medio tempore accertato in sede penale … ” (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 29 marzo 2023, n. 3237, punto 2).
3.3.1. Nel ribadire poi la sussistenza di “… margini valutativi spettanti all’Amministrazione nella verifica della “particolare complessità dell’accertamento del fatto” e della sufficienza del materiale probatorio raccolto … ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 12504/2021, cit.), è stato sul punto specificato “… come la decisione di avviare il procedimento disciplinare in pendenza di fatti sottoposti alla cognizione dell’Autorità giudiziaria o attenderne … le decisioni al fine di avere un quadro più completo e idoneo a configurare precisamente l’illecito disciplinare a carico del militare, sia una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, espressamente concessa dal legislatore … ” (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 25 febbraio 2025, n. 6152, in specie punto 7.1), rispetto alla quale il sindacato ammesso in sede giudiziale deve ritenersi, per l’effetto, circoscritto alle “… figure sintomatiche relative al difetto di valutazione (in primis, al difetto di istruttoria), come conseguenza di una errata valutazione circa la (non) complessità del fatto ovvero della sufficienza degli elementi conoscitivi a sua disposizione ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 4603/2023, in specie punto 4.3, cit.; in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. II, sent. n. 6152/2025, cit.).
3.3.2. Quanto alle modalità del correlato sindacato in sede giudiziale, è stato evidenziato in particolare come “… il sindacato giurisdizionale postumo sulla legittimità della scelta operata dall’amministrazione (in merito all’opzione tra il sospendere o meno il procedimento disciplinare) non possa che essere fatto ponendosi nell’ottica e nella posizione in cui si è trovata l’amministrazione al momento della scelta, considerando, in particolare, il livello di informazioni o di conoscenze possedute, le peculiarità del caso concreto, la complessità dei fatti, la pluralità di soggetti coinvolti, la chiarezza delle risultanze probatorie, ecc. ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 26 novembre 2024, n. 9506, in specie punto 8.3.1).
4. Nell’applicare le esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Collegio intende osservare innanzitutto come la dedotta fattispecie controversa sia riconducibile, alla stregua di quanto emerge dalla documentazione versata in atti, alla prima delle ipotesi eccezionali (invocate nell’atto di ricorso) contemplate dal richiamato articolo 1393, co. 1, COM, venendo in rilievo nella specie il duplice presupposto individuato dall’evocata fattispecie normativa, quale da un lato la ricorrenza di “infrazioni disciplinari di maggiore gravità” in quanto “punibili … con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357” (cfr. allegati nn. 2 e 3 inclusi nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 14 aprile 2023), dall’altro la mancata disponibilità in capo alla procedente Amministrazione, al momento dell’operata scelta di avvio e/o prosecuzione del procedimento disciplinare all’esito dei condotti accertamenti preliminari, di elementi conoscitivi sufficienti sul piano istruttorio ai fini della valutazione disciplinare.
4.1. A tale ultimo riguardo, in particolare, va rilevato come dagli atti del procedimento disciplinare (cfr. doc nn. 2-7 allegati alla relazione difensiva versata in atti dalla resistente Amministrazione, di cui alla produzione documentale del 14 aprile 2023) risulti che il militare interessato ha presentato in sede procedimentale apposita istanza di sospensione del procedimento alla luce dell’art. 1393, co. 1, COM, adducendo la ricorrenza in concreto di entrambe le fattispecie eccezionali contemplate dalla richiamata disposizione normativa; emerge, inoltre, che la procedente Amministrazione si è pronunciata sulla richiesta medesima all’atto del deferimento del militare stesso alla Commissione di disciplina ai sensi dell’art. 1377, co. 2, lett. b), COM, sostenendo – per quanto rileva ai fini della presente disamina – che “… l’addebito contestato scaturisce dall’esame degli atti giudiziari che, tenuto conto della gravità, univocità e concordanza degli elementi di prova raccolti in fase di indagini preliminari, hanno permesso l’emissione di decreto di giudizio immediato ” (cfr. allegato n. 5 incluso nell’anzidetta produzione documentale della resistente Amministrazione).
4.2. Muovendo alla ricostruzione del contenuto essenziale degli atti del procedimento disciplinare funzionale all’individuazione degli elementi sui quali si è focalizzata la valutazione sul punto condotta dalla resistente Amministrazione, involgenti l’evocato accertamento della vicenda fattuale riferibile al militare e i correlati elementi conoscitivi (rispetto alle risultanze e agli atti del pendente procedimento penale) sul versante istruttorio, va osservato innanzitutto che dalla documentazione depositata in giudizio risulta come nell’ambito dell’espletata inchiesta formale – secondo quanto emerge dal contenuto della relazione finale del 9 settembre 2022, versata in atti – la procedente autorità abbia innanzitutto evidenziato che l’addebito contestato in sede di avvio del procedimento disciplinare – ai sensi dell’art. 1376 COM – “… recepisce sostanzialmente i fatti accertati nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti … ” dell’odierno ricorrente, pendente presso la competente Procedura della Repubblica, “… nell’ambito del quale gli vengono contestati i reati p.p. dagli artt. 479 “falsità ideologica”, 493 “falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio”, 110 c.p. “in concorso” ”; trae origine, in particolare, dagli atti di indagine svolti dalla Guardia di Finanza nei confronti dell’individuato medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale e dell’ulteriore soggetto terzo indicato nella veste di soggetto determinatore della condotta criminosa in concorso con il medico, rappresentata nella specie dalla contestata “… simulazione della inoculazione della dose di vaccino … ” e dalla correlata “ redazione della falsa attestazione di avvenuta inoculazione ” dietro la corresponsione (da parte dei singoli beneficiari) della somma di 50 (cinquanta) euro, avuto in particolare riguardo alle dichiarazioni rese innanzi al Pubblico Ministero, rispettivamente, dal medico in sede di interrogatorio e dal soggetto terzo “determinatore” in sede di assunzione di informazioni.
Per quanto concerne, nello specifico, la posizione dell’odierno ricorrente in relazione all’evocato accertamento del quadro fattuale in seno al (pendente) procedimento penale, va osservato che gli atti relativi al procedimento disciplinare riportano espressamente le circostanze valorizzate ai fini dell’avvio e/o della prosecuzione del procedimento medesimo nei riguardi del militare interessato, attinenti in particolare alle risultanze degli atti di indagine compiuti nell’ambito del pendente procedimento penale nonché agli intervenuti provvedimenti giurisdizionali per quanto concerne l’assunto decreto di giudizio immediato ad opera del Tribunale penale, quali nel dettaglio: i) il rinvenimento del suo nominativo e della relativa utenza nell’acquisito elenco (trasmesso alla competente Procura della Repubblica) dei soggetti vaccinati “… risultanti dalla liste estrapolate dalle conversazioni Whatsapp intercorse … ” tra il medico e l’ulteriore soggetto in qualità di determinatore, con specifico riguardo all’indicata data del “ 9 dicembre ”; ii) la scelta dell’interessato di non fornire alcuna giustificazione in sede di interrogatorio dinanzi al PM, essendosi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere; iii) lo sviluppo del procedimento penale, con particolare riferimento all’adozione del decreto di giudizio immediato nei confronti dell’odierno ricorrente all’esito delle indagini preliminari (cfr. relazione finale dell’inchiesta formale del 9 settembre 2022, di cui all’allegato n. 4 depositato dall’Amministrazione il 14 aprile 2023, altresì richiamata nel corpo del verbale della Commissione di disciplina, di cui al successivo allegato n. 6).
4.3. Ciò posto, va rilevato che dal contenuto delle risultanze delle attività di indagine condotte nell’ambito del pendente procedimento penale – secondo quanto consta dalla documentazione depositata nell’ambito del presente giudizio (cfr. allegato n. 7 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione in data 19 febbraio 2025 – e degli atti giudiziari intervenuti in tale sede (cfr. doc. n. 6 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione in data 16 aprile 2024) può desumersi la particolare complessità dell’evocato quadro fattuale, emergente dall’accertamento compiuto (in seno al procedimento penale) sulla base dell’effettuata ricerca delle fonti di prova, in ragione del coinvolgimento di una pluralità di soggetti, nel cui ambito la specifica posizione dell’odierno ricorrente – secondo quanto emerge dall’anzidetta documentazione – si mostra circoscritta in via esclusiva al rinvenimento del suo nominativo (e della relativa utenza telefonica, allo stesso effettivamente associata) nella lista di soggetti vaccinati estrapolata dalle conversazioni WhatsApp intercorse tra il medico convenzionato SSN ed un soggetto terzo con l’indicazione di una data coincidente con quella di generazione del certificato di avvenuta vaccinazione del militare interessato (cfr. allegato n. 7 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione in data 19 febbraio 2025, in specie la relativa pagina 9), non risultando viceversa lo stesso militare menzionato in termini espliciti nell’ambito delle dichiarazioni al Pubblico Ministero rese in fase di indagine dagli ulteriori soggetti coinvolti (rispettivamente, il medico ed il soggetto terzo) e risultando altresì lo stesso estraneo agli esiti delle intercettazioni svolte (cfr. sul punto la nota dell’indicata Compagnia di carabinieri del 23 giugno 2022, di cui alle pagine 1 e 2 dell’anzidetto allegato n. 7, nonché le successive pagine 44 ss.).
4.3.1. Gli elementi evidenziati inducono a ritenere che la procedente Amministrazione, al momento dell’operata scelta di avvio e/o prosecuzione del procedimento disciplinare, non disponesse in relazione alla specifica posizione del medesimo militare – nel contesto della complessiva vicenda coinvolgente, a diverso titolo, una pluralità di soggetti – di un livello sufficiente di informazioni e di conoscenze, sul piano del relativo accertamento fattuale alla stregua del materiale probatorio raccolto, ai fini della valutazione disciplinare nei suoi confronti, anche in considerazione della specifica consistenza delle risultanze probatorie a suo carico (attinte essenzialmente dal pendente procedimento penale nel suo complesso), dalle quali – per quanto consta dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio – lo stesso militare appare investito in misura limitata ed indiretta (tramite l’esclusivo rinvenimento del suo nominativo, e della relativa utenza allo stesso associata, nell’ambito di una lista estrapolata da una conversazioni WhatsApp tra altri soggetti, nel contesto delle espletate attività di indagine).
Nella delineata prospettiva, ponendosi nell’angolo prospettico ancorato al momento dell’effettuata scelta ad opera dell’Amministrazione medesima – in applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale circa le modalità del sindacato giurisdizionale ammesso sugli atti in rilievo – emerge come nella specie la procedente Amministrazione abbia omesso di considerare e di apprezzare le peculiari circostanze (sopra evidenziate) afferenti al caso concreto, inducenti a ravvisare l’insufficienza del materiale probatorio disponibile a fini istruttori, all’atto della scelta di avviare e/o proseguire il procedimento disciplinare, in relazione alla specifica posizione del militare incolpato per quanto concerne i fatti storici allo stesso addebitati, e denotanti pertanto l’esigenza di attendere, ai sensi e per gli effetti dell’invocato articolo 1393, co. 1, secondo periodo, COM, la definizione del (pendente) giudizio penale in modo da poter disporre, all’esito degli accertamenti condotti in tale sede – attesa l’ampiezza e la capacità di acquisizione proprie dei mezzi all’uopo predisposti, nell’ambito del processo penale – di un quadro chiaro e circostanziato della vicenda fattuale nella quale si inserisce la condotta addebitata al militare, al fine di valutarne l’eventuale disvalore sul versante disciplinare.
4.4. Per le esposte ragioni, la mancata sospensione nella specie del procedimento disciplinare avviato nei riguardi dell’odierno ricorrente integra la dedotta violazione dell’articolo 1393, comma 1, secondo periodo, COM, unitamente al correlato difetto di istruttoria e di motivazione.
4.4.1. La ravvisata fondatezza delle anzidette censure, riverberandosi in via derivata sul (gravato) provvedimento disciplinare (comminante la massima sanzione di stato) assunto all’esito del relativo procedimento e determinando per l’effetto l’annullamento del medesimo atto finale, conduce all’assorbimento delle ulteriori doglianze in ricorso.
5. In conclusione il proposto ricorso va accolto nei sensi e nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento del gravato provvedimento disciplinare, salva la possibilità di adottare nelle more la misura della sospensione precauzionale dall’impiego ex art. 916 COM sulla base dell’eventuale applicazione della previsione posta all’ultimo periodo dell’articolo 1393, comma 1, COM per le fattispecie eccezionali riconducibili nell’alveo del medesimo articolo 1393, comma 1, COM (in termini analoghi, cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 22 dicembre 2021, n. 1858, punto 6, confermata da Cons. St., sez. II, sent. 14 luglio 2025, n. 6128) e fermo restando in ogni caso il potere/dovere di riprendere il procedimento disciplinare all’esito del (pendente) procedimento penale, ai sensi dell’articolo 1393, comma 1, secondo periodo, COM (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 12504/2021, cit.).
5.1. Si ravvisano giustificati motivi, alla luce della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il gravato provvedimento, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IN, Presidente
RA AL, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AL | GI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.