Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1612/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024
da
Parte_1 rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.to Marina Dallù, elettivamente domiciliato in Milano, via Sciesa, 17/21
ricorrente contro
, in persona del liquidatore protempore Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante, Signor Controparte_3 CP_2
[...]
- , in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_5 tutte rappresentate e difese, giusta procura allegata alla memoria dall'avvocato Rosanna Bracchi, del Foro di Milano presso il cui Studio in Milano, Viale Regina
Margherita n. 43, sono elettivamente domiciliate convenute
OGGETTO: spettanze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
Tribunale chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro in oggetto si è instaurato come da lettera di assunzione e si è svolto ab initio dal 16.1.18 senza soluzione di continuità con orario di lavoro e a tempo pieno e fino alla cessazione del rapporto in data
25.1.2022; previa declaratoria di accertamento, condannare ed in via CP_4 solidale con la medesima condannare altresì, e Controparte_6 CP_3 in persona dei rispettivi lrpt, altresì in via solidale e o parziaria e o alternativa
[...] fra di loro, sia ai sensi dell'art. 2112 cc, sia in virtù dei principi di unicità di impresa e di unicità di centro di imputazione dei rapporti, di rapporto di lavoro plurilaterale datoriale (codatorialità) e di collegamento societario a corrispondere al ricorrente l'importo di € 39850,68 o quel diverso importo di giustizia, anche superiore.
2. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c. il trasferimento d'azienda di fatto tra il cedente e il cessionario alla data 1.3.21 CP_4 CP_3
o quella diversa data di giustizia nonché il trasferimento d'azienda da a CP_3
alla data del 6.3.21 o quella diversa data di giustizia e Controparte_6 conseguentemente accertare e dichiarare la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro in parola già in corso fra il ricorrente e dal CP_4
16.1.18 al 23.9.2020 proseguito senza soluzione di continuità tra il ricorrente e la medesima dal 14.10.2020 al 28.2.21 con le società prima CP_4 CP_3
e poi, e per l'effetto condannare e Controparte_6 CP_3 [...]
in via principale congiuntamente e solidalmente fra di loro Controparte_6 nonché come contratto di lavoro plurilaterale dal lato datoriale (codatorialità), ovvero in via subordinata e salvo il gravame in via parziaria al 50% e o autonoma e o alternativa fra di loro, per i motivi tutti di cui alla narrativa, a far tempo dal 1.3.21 o da quella diversa data di giustizia, alle condizioni contrattuali di cui all'art. 2094 cc e con inquadramento nel livello 4^ del ccnl del settore autotrasporti UGL in corso e comunque non inferiore alle relative suddette condizioni economiche, con orario di lavoro a tempo pieno e retribuzione mensile di € 1640,00 e successivi aumenti automatici ovvero a quelle diverse condizioni di giustizia ed in virtù dei principi di unicità di impresa, di centro di imputazione dei rapporti e di collegamento societario.
3. Condannare le resistenti in via solidale e o parziaria e o alternativa con le medesime graduazioni di cui sopra a corrispondere al ricorrente interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo effettivo ed a versare all i relativi contributi. CP_7
4. Vittoria di spese di lite. Sentenza esecutiva”.
Deduceva parte ricorrente: -di aver lavorato, alle formali dipendenze della società in forza di un primo CP_8 contratto intercorso tra il 16 gennaio 2028 e il 23 settembre 2020 e poi di un secondo dal 14 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021;
-di essere stato dipendente di tra il 2 ed il 5 marzo 2021; CP_3
-di essere stato poi assunto tra l'8 marzo 2021 e il 25 gennaio 2022 da CP_9
-che, nel contratto con TT Log, il suo inquadramento era nel IV livello CCNL UGL C Trasporti, mentre con l'assunzione presso , nel livello C2 Servizi Ausiliari con orario part time all'80% e poi, dal mese di aprile 2021, al 50%, pur avendo sempre lavorato a tempo pieno;
-di non aver goduto di tutte le ferie maturate, di non aver percepito il TFR in occasione della cessazione dei rapporti con le singole società.
Con il presente ricorso, il sig. denuncia l'illegittima collocazione nel IV livello Pt_1
CCNL servizi Ausiliari sull'assunto che vi sia stata una cessione d'azienda tra l'originaria datrice di lavoro e le successive società; chiede, quindi, il pagamento delle differenze retributive in via solidale.
Si sono costituite le società resistenti contestando le pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
C La società ha domandato il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale provocato dal ricorrente.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 17 marzo 2025, previa rinuncia alla regolarizzazione contributiva, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha proposto il presente giudizio chiedendo, nei confronti di tutte le società Pt_1 resistenti, il pagamento di alcune spettanze retributive sulla base di due tesi: la prima che tra le società vi sia stata una cessione d'azienda; la seconda che, al di là del datore di lavoro formale, il suo rapporto di lavoro sia stato unico, senza soluzione di continuità e nell'interesse di un unico soggetto, sicchè le modifiche in peius alle condizioni di lavoro non possono ritenersi legittime.
A tal riguardo, ha dedotto di aver, per tutto il periodo (tra il 16 gennaio 2018 e il 25 gennaio 22) obbedito alle direttive del sig. di non aver mai conosciuto Controparte_2 il legale rappresentante della neppure in occasione della sottoscrizione del CP_8 contratto avvenuta con il predetto di aver sempre svolto mansioni di autista CP_2 di camion di portata inferiore agli 80 quintali, trasportando merce che prelevava dal magazzino locato a (sito a Peschiera Borromeo e poi a Tribiano-sede dell'unità CP_8 locale di ) e recapitandole ai clienti finali delle committenti , CP_3 Pt_2 CP_10
e rimaste sempre invariate per tutto il periodo.
[...] CP_11
Quanto alle singole società, ha dedotto:
Contr
-che dalla sua costituzione (novembre 2015) al 22 marzo 2019, l'amministratore di
è stato per poi diventare la società aveva,
[...] Controparte_2 Controparte_5 inizialmente, sede in Milano, via Montenapoleone, poi a Roma;
C
-che è stato prima socio al 50% e poi liquidatore della costituita nel Controparte_2 dicembre 20919 con sede a Milano, via Monte Bagutta;
-che , costituita nel marzo 2020, ha la sede legale nello stesso indirizzo CP_3 dell'iniziale sede di (Milano, via Montenapoleone) e unità locale a Tribiano, e CP_8 il socio unico ed amministratore è Controparte_2
-che identico è l'oggetto sociale e l'attività espletata dalle tre società, ovvero il trasporto di cose per conto terzi superiori alle 3,5 tonnellate.
-che tutti i colleghi, già in forze con hanno continuato a svolgere il medesimo CP_8 lavoro presso il magazzino di Tribiano.
Sull'assunto dell'unicità del rapporto ha lamentato:
-quanto al periodo alle dipendenze di di aver ricevuto una paga base CP_8 corrispondente all'inferiore livello II in luogo del livello di assunzione (IV) e, comunque, riferibile al CCNL precedente e non alle tabelle aggiornate ed allegate al
CCNL sottoscritto nel luglio 2017; inoltre corrisposta senza tener conto dello scatto di anzianità.
Per tale periodo ha domandato differenze retributive per € 10.400.
C
-quanto al periodo alle dipendenze di e poi di , di essere stato inquadrato CP_3
e retribuito in riferimento alla paga base prevista per il livello C2 Servizi Ausiliari, in luogo del già assegnato livello IV CCNL UGL Trasporti.
Per tale periodo ha domandato la somma di € 5639,06 per differenze retributive, 13ma, ferie e rol.
Per tutto l'intero periodo, ha poi chiesto l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 33
CCNL UGL Trasporti per un importo di € 16.779 e, stante la cessazione del rapporto di lavoro, € 7032,62 per TFR.
Le difese delle società che hanno inteso respingere gli assunti del ricorrente e la configurabilità sia della cessione d'azienda sia dell'unicità del centro di imputazione del rapporto lavorativo, si è reso necessario un approfondimento istruttorio. I testi hanno così riferito
: Testimone_1
“Conosco il sig. . Ho lavorato con lui credo di poter dire dal 2018 al mese di Pt_1 marzo 2021, per il periodo successivo nulla so.
Io nel marzo 2021 ero dipendente di Ultimo Chilometro;
anche era dipendente Pt_1 di tale società; ho qualche dubbio, ma credo sia così. Conosco per Controparte_2 me era il mio capo come lo era del ricorrente.
Mi viene chiesto che ruolo avesse, indipendentemente dalla società della quale eravamo dipendenti, lui era la persona che, in alternanza con la figlia
[...]
il giorno prima ci comunicava orario di presentazione presso i magazzini Per_1 delle singole società ed i giri di consegna che ciascuno di noi doveva fare;
se vi erano problemi o difficoltà, noi ci rivolgevamo a lui o alla figlia;
quando abbiamo sottoscritto i vari contratti con le singole società nostre datrici di lavoro, lui era sempre presente;
per ferie o malattie dovevamo rivolgerci a lui;
mi viene chiesto se nonostante fossimo dipendenti di società diverse nel tempo, il nostro punto di riferimento fosse confermo era sempre lui a prescindere dalla CP_2 società nostra datrice di lavoro;
confermo che le mansioni svolte dal ricorrente per il periodo per il quale posso riferire sono quelle di cui al punto 7, erano le stesse che svolgevo io;
confermo anche il punto sub 12 ed il punto 13, dovevamo consegnare i bancali vuoti, controllare il camion e pulirlo nonché depositare documentazione di viaggio.; nulla so dell'incidente di cui mi viene chiesto in quanto nel settembre 2021 già lavoravo per altra società in altra parte”.
: Testimone_2
“Conosco il sig. ; ho lavorato con lui, in aiuto della mia memoria ho con me Pt_1
l'estratto contributivo dal quale risulta che io sono stato dipendente nel periodo gennaio-novembre 2018 della società ; in tale periodo ho lavorato con il CP_8 ricorrente;
per il periodo successivo nulla posso dire perché ero dipendente di altre società.
Conosco il sig. era il mio datore di lavoro quando ero dipendente Controparte_2 della;
non so di preciso se avesse un ruolo formale nella società, ma era lui CP_8 che mi dava le direttive e che organizzava il lavoro;
erano lui e la figlia che ci davano le disposizioni, loro sia a me che a tutti gli altri quindi anche al sig. ; Pt_1 lui faceva l'autista di camion non superiore ai 35 quintali di portata;
confermo le mansioni di cui ai punti 7, 12 e 13 del ricorso.
Aggiungo che prima di partire, sia io che spesso il ricorrente, verso le 5, scaricavamo i camion che arrivavano con la merce che poi noi dovevamo trasportare.
Co Sono stato dipendente anche di e di , anche per tali società, il mio referente CP_3 era era lui che decideva ed assegnava i giri da fare, era lui a cui ci CP_2 dovevamo rivolgere per eventuali problemi, ferie malattia e permessi li chiedevamo a lui”.
il quale, recitata la formula di rito, dichiara: " Sono e mi chiamo Persona_1
Persona_1
“Sono figlia di Controparte_2
Sono stata dipendente di da agosto 2019 fino marzo 2020; poi da settembre CP_8
2020 ho iniziato a lavorare per;
CP_3
Conosco con il quale ho lavorato sia quando ero dipendente di che di Pt_1 CP_8
. CP_3
Mi viene chiesto se posso confermare che ha lavorato per dal 2 al 5 Pt_1 CP_3 marzo 2021, non sono nelle condizioni di rispondere né in senso affermativo, né in senso negativo.
Mio padre dal 2020 prima della chiusura per il Covid fino al 2021, credo fino alla fine, era a Malta. Aveva una sua attività lavorativa.
Mi viene chiesto se sono a conoscenza di un qualche ruolo formale nelle società Cont resistenti da parte di mio padre, lo escludo nel periodo in cui io ho lavorato;
per la legale rappresentante era per , ;
[...] Controparte_5 CP_3 Persona_2 escludo anche che mio padre avesse un ruolo di fatto, ribadisco che lui in quel periodo che ho sopra indicato era a Malta, mi è capitato di incontralo presso il sito dove io lavoravo, che premetto fosse un sito dove lavoravano diverse aziende, ma non sono in grado di dire per quale azienda mio padre lavorasse, neppure sono in grado di dire se lui desse ordini a . Pt_1
era un autista, ogni autista riceve una chiavetta magnetica che consente Pt_1
l'apertura del camion poi funge da badge per tracciare l'attività del camionista.
Quanto, invece, ai giri di consegne di ogni giorno, questi erano predisposti e trasmessi la sera prima sul telefono del singolo autista da parte di o, comunque, da Tes_3 parte dell'ufficio tramite email.
Potevano essere anche o . Parte_3 Per_3 e sono stati mie colleghi in TTLog, credo che sia arrivato Tes_3 Per_3 Pt_3 dopo, non so di chi fosse dipendente.
Per quanto mi riguarda, io al rientro degli austisti e quindi anche del sig. Pt_1 ricevevo da lui i documenti di trasporto oltre che il foglio di viaggio dove era riportato una sorta di resoconto dell'attività lavorativa svolta nella giornata.
Allora io incrociavo i dati tra quanto scritto nel foglio per quanto riguarda gli orari firmati dall'autista e i dati del satellitare.
Mi è capitato, per , di trovare delle incongruenze. Pt_1
Non so con chi abbia concordato le condizioni di lavoro anche perchè quando Pt_1 io ho iniziato lui già lavorava.
In caso di problemi per il lavoro, si rivolgeva a me, o a , o Pt_1 Tes_3 Per_3
tutti lavoravamo nell'ufficio operativo;
mi è capitato anche di rivolgermi a Pt_3
per chiedergli conto di alcuni spostamenti con il camion che non trovavano Pt_1 giustificazioni lavorative, questo è stato in occasione della concessione fattagli di portare a casa sua il camion in quanto non aveva l'auto sicchè lui partiva e rientrava da e presso casa sua.
Per le richieste di permessi, ferie ed altro poteva capitare che si rivolgesse a me, Pt_1 ma io gli dicevo sempre di fare richiesta all'ufficio del personale e lo faceva via email.
Io poi lo segnavo sul calendario per far sapere a tutti che lui quel giorno non ci sarebbe stato.
faceva l'autista con camion di portata inferiore agli 80 quintali;
lui Pt_1 supervisionava il carico del camion, ma era il personale del magazzino che vi provvedeva al carico;
raccoglieva anche il denaro pagato in contrassegno;
giunto presso i destinatari, passava i colli alle persone addette allo scarico e poi risistemava la marce nel camion in maniera tale da consentire un trasporto in sicurezza, poi raccoglieva la bolla firmata e se, presente, il contrassegno in assegni o contanti.
Al momento della consegna lui doveva cliccare per comunicare in tempo reale a me o all'ufficio se la consegna era andata a buon fine (tasto verde), oppure vi erano delle riserve (tasto giallo), o la consegna era mancata (tasto rosso).
Come ho detto prima non faceva scarico della merce se per scarico si intende Pt_1 dire movimentazione della merce dal camion alla sede del destinatario, lui stava sul camion e passava agli addetti allo scarico la merce.
Mi viene chiesto se a fine giornata rientrasse nei magazzini, rispondo di no in Pt_1 quanto come ho detto prima, per un periodo piuttosto lungo lui ha avuto la possibilità di partire da casa sua con il camion e farvi rientro la sera, quindi per tale periodo non rientrava nei magazzini, salvo che dovesse passarvi prima di andare a casa per lasciare della merce, nel periodo, pur breve in cui aveva la sua auto, rientrava nei magazzini.
I bancali erano scaricati dall'addetto e non da , tutti gli autisti dovevano lasciare Pt_1 in ordine l'abitacolo della cabina, poi ogni giorno dovevano fare la fotografia della cabina e della parte esterna per verificare lo stato del camion;
per la documentazione la consegnava a me o lo stesso giorno, se passava dal magazzino o il giorno dopo.
Mi viene chiesto del tamponamento del 18 settembre 2021, non ricordavo la data, ricordo però che ci chiamò per dirci che vi era stato un tamponamento e che Pt_1 non poteva proseguire il giro, abbiamo dovuto raggiungerlo con altri mezzi per effettuare le consegne, poi il veicolo tamponato è stato portato in officina per la riparazione.
Non so nulla della dinamica dell'incidente e delle responsabilità.
Non ho parlato con . Pt_1
Mi viene chiesto di precisare in ordine allo scarico dei bancali;
vi erano degli addetti allo scarico, il camion arrivava in ribalta e poi gli addetti intervenivano, poteva capitare che per fare più in fretta gli autisti dessero una mano oppure che togliessero dal camion le pellicole questo prima di fare le fotografie che dovevano essere fatte anche a porte aperte che consentivano di visionare l'interno del camion.
Ero io che controllavo queste foto.
Gli autisti non dovevano scaricare la merce, nulla posso dire se lo facessero loro di loro iniziativa.
Durante le operazioni di scarico, l'autista deve controllare lo stato della merce, quindi, entra nel camion dove vi è la merce.
Se dovevo chiedere ferie o permessi, inviavo email all'ufficio del personale.
Per i bancali, alcuni di questi rimanevano presso il destinatario”.
: Parte_4
“Ero autista.
“Conosco il sig. . Pt_1
Ero dipendente di TT Log, lo sono stato fino al 31 agosto non ricordo se del 2021 o del 2022; non sono in grado di dire di chi tra le società fosse dipendente il ricorrente nel periodo 2-5 marzo 2021, quindi non posso nè confermare nè smentire che lo fosse di CP_3
Dal gennaio 2018 fino al momento in cui sono stato licenziato ho sempre lavorato senza soste.
Il teste preso atto di quanto sopra ribadisce di aver lavorato fino al 31 agosto giorno in cui ha ricevuto una lettera di licenziamento, non ricorda bene l'anno e non sa spiegare il perché si sia parlato del 25 gennaio 2022.
Confermo che per tutto il periodo dal 16 gennaio 2018 e fino a quando io ho lavorato il sig. come tutti noi prendeva ordini e direttive da non so a che Pt_1 Controparte_2 società lui facesse riferimento, ma era la persona che ci dava le indicazioni.
Voglio precisare, la sera ricevevamo via email l'elenco dei giri da fare il giorno dopo.
L'email aveva quale mittente la società, poteva essere nel mio caso o nel caso CP_8 di altri , e conteneva l'elenco dei giri e il nome degli autisti, non era firmata. CP_3
Mi viene chiesto come faccia a dire che tale e-mail era inviata da rispondo CP_2 dicendo che capitava che lui mi chiamasse per preavvertirmi del giro che poi io trovavo scritto nell'email. per quanto ritengo di poter dire che fosse lui l'autore delle email.
Se avevo problemi di scarico e di altri problemi io facevo riferimento a lui.
Anche per era così. Pt_1
Se dovevo fare ritardi su altre consegne per colpa di uno scarico troppo lungo, facevo riferimento a lui, così anche per eventuali forature delle gomme. Confermo le mansioni di cui al punto 7, confermo anche che a fine servizio il ricorrente rientrava nel magazzino in uso a TTLog di cui al punto 12; provvedeva anche allo scarico dei bancali vuoti, alla pulizie del camion ed alla consegna dei documenti di viaggio.
Mi viene chiesto di un incidente che sarebbe successo al sig. il 18 settembre Pt_1
2021, non ne sono a conoscenza.
Posso confermare l'orario dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 15 e per due sabati al mese dalle 5 alle 12, era il mio stesso orario.
Questo posso dirlo in quanto, di solito ci vedevamo al mattino e nel pomeriggio salvo alcune volte in cui le consegne duravano in maniera diversa per noi.
La maggior parte delle consegne erano su Milano, poi la provincia di Milano, di Pavia,
Varese, anche a capitava qualche giro fuori Regione. Pt_1
In caso di richieste di ferie o comunicazioni di malattia facevo riferimento a CP_2 Conosco lavorava negli uffici, ho avuto a che fare con lei raramente Persona_1 solo per qualche telefonata nella quale mi diceva di passare per una consegna, ma in generale io ho sempre avuto solo a che fare con non so di quale Controparte_2 società la figlia fosse dipendente”. Per_1
All'esito dell'istruttoria, questo giudice ritiene di fare proprie in quanto pienamente condivisibili e, quindi, di richiamarle ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, terzo comma, disp. Att. C.p.c., le considerazioni svolte da altro giudice di questa sezione che, decidendo caso del tutto analogo e sulla base di prove sostanzialmente sovrapponibili, ha così sentenziato (Tribunale di Milano, dott. Perillo, sent. N.
3246/24):
“In relazione alla prima tesi difensiva di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una cessione della attività da a e poi a , si CP_4 CP_3 CP_1 osserva che è lo stesso ricorrente nel presente giudizio a dare atto di aver ininterrottamente lavorato per la sola , senza nemmeno dare conto che CP_4 effettivamente beni materiali siano stati trasferiti da una impresa all'altra.
La circostanza allegata in ricorso - ovvero la continuità del rapporto di lavoro in via congiunta o solidale con le odierne convenute - non integra certamente la fattispecie del trasferimento di azienda ma, al più, quella della unicità del gruppo di imprese ovvero della codatorialità (circostanza sulla quale si tornerà al paragrafo successivo).
Anche il fatto che taluni colleghi del ricorrente, nel tempo, abbiano lavorato per tutte o alcune delle convenute non rappresenta elemento idoneo ai fini della domanda in commento che, per quanto visto, va respinta.
Per quanto concerne la richiesta di parte ricorrente di accertamento dell'unicità del centro di imputazione costituito dalle odierne convenute, in diritto si osserva innanzitutto che: Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dalla commistione di ruoli di soci ed amministratori delle diverse società del gruppo, dall'uso della medesima sede per le attività riferibili a più soggetti, dall'artificioso frazionamento della medesima attività senza autonomia giuridica e gestionale tra le varie società, oltre che dalla circostanza che il lavoratore rendeva la propria prestazione in favore di tutte le società del gruppo)
(Cass., n. 19023 del 31/07/2017).
Nel caso di specie è, innanzitutto, documentale che le tre convenute abbiano il medesimo oggetto sociale ovvero l'attività di trasporto merci per conto terzi.
Si rileva poi che: i)quanto a , risulta che ne era stato CP_4 Controparte_2 amministratore unico e socio al 50%, salvo poi cessare da tali cariche in favore di divenuta socio e amministratore unico;
Controparte_5
ii) quanto a ne è l'amministratore e socio unico;
Controparte_12
iii) quanto a ne è l'attuale liquidatore (dopo esserne stato Controparte_13 anche l'amministratore unico), laddove quanto ai soci risulta che CP_3 ne detenga il 50% della proprietà.
Dall'istruttoria è altresì emerso che, a prescindere dalla formale sede legale di tali società, le stesse operavano indistintamente prima presso il medesimo stabilimento di
Peschiera Borromeo e, successivamente, presso quello di Tribbiano.
Inoltre, tutti i testimoni esaminati nel corso del giudizio che, a prescindere dal formale datore di lavoro, svolgevano le mansioni di autista presso gli stabilimenti sopra indicati hanno riferito, con dichiarazioni univoche e concordanti, che tutta l'organizzazione del lavoro degli autisti faceva sempre capo, nel tempo, a
[...]
CP_2
Le tre convenute, poi, oltre che, come visto, avere il medesimo oggetto sociale e lavorare nei medesimi stabilimenti, erano anche l'una il vettore dell'altra.
Taluni autisti lavoravano formalmente nel tempo per tutte o talune delle convenute
(con una alternanza di formali datori di lavoro che gli stessi testimoni hanno riferito non essere in grado di collocare chiaramente nel tempo giacché le modalità di gestione del rapporto rimanevano invariate)…
Vero che la teste di parte convenuta ha rappresentato uno scenario Persona_1
parzialmente differente, salvo dovresti evidenziare, da un lato, la differenza di ruolo trattandosi di impiegata amministrativa e, dall'altro lato, il rapporto di parentela con il citato dovendosi valutare con il giusto rigore la testimonianza (e, Controparte_2 quindi, la necessità di ulteriori riscontri), tanto più se si considera che - pur trattandosi del padre - la teste non ha saputo nemmeno chiaramente riferire di cosa si occupasse, pur confermando la continua presenza presso i due stabilimenti di Peschiera
Borromeo e Tribbiano. ha comunque confermato l'assenza presso questi ultimi Persona_1 dell'amministratore di Controparte_14
Alla luce delle (come visto, sostanzialmente inequivoche risultanze istruttorie) appare evidente che le tre convenute, già caratterizzate da un ruolo formale del citato
[...]
(nel tempo socio, amministratore o liquidatore di ognuna di esse) avevano CP_2 la medesima struttura organizzativa, utilizzando tutte i medesimi stabilimenti, attesa altresì l'identità di oggetto sociale.
L'attività di organizzazione e gestione del servizio degli autisti era indifferenziata e per tutte e tre le convenute faceva capo alla persona di i mezzi Controparte_2 utilizzati erano i medesimi (quantomeno in relazione ai mezzi di proprietà), alle volte venendo utilizzato il mezzo con il logo di una delle convenute da autisti formalmente dipendenti di altra società.
Ed allora, ad avviso del giudicante, deve convenirsi con la difesa del ricorrente circa il fatto che, nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi di fatto per ritenere integrata la fattispecie della pubblicità del centro di imputazione costituito dalle odierne convenute e ciò anche in relazione al rapporto di lavoro del ricorrente.
Difatti, tutti gli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria consentono di ritenere integrata la fattispecie per come definita dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità (che, giova ribadirlo, richiede la compresenza dei seguenti elementi: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori).
, e pertanto, devono ritenersi responsabili in CP_4 CP_1 CP_3 solido dei crediti maturati da quest'ultimo..”
Come già detto, , si duole che nel corso del rapporto la retribuzione Parte_1 percepita mensilmente non fosse quella prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro essendo pari a euro 1400 lordi a fronte di una retribuzione prevista per il quarto livello di inquadramento euro 1570, poi elevati ad euro 1585 ed infine ad euro 1600, circostanza che all'evidenza comportava che anche gli istituti quali 13ª, ferie, permessi fossero stati calcolati in maniera non corretta. A tal riguardo, le società, sulle quali gravava l'onere della prova dell'adempimento, nulla hanno contestato, né provato.
Il confronto tra i documenti offerti ed il CCNL dà supporto alla tesi del ricorrente.
Inoltre, a fronte della specifica allegazione di essersi assentato per ferie solo una settimana all'anno sebbene nei cedolini paga fossero esposti mese per mese importi a titolo di ferie e permessi in misura fissa mai goduti, si osserva che le convenute, anche su tale profilo di doglianza, nulla hanno contestato, potendosi quindi ritenere detti fatti provati nel presente giudizio.
Quanto alle deposizioni testimoniali, anche nel presente procedimento come in quello già deciso, l'univa voce dissenziente rispetto alle pretese attoree è stata
[...]
Per_1
Sul suo conto, vanno, certamente, condivise le considerazioni svolte dal precedente giudice e relativa alla sua attendibilità, considerazioni alle quali deve aggiungersi che, in questo giudizio, la teste, diversamente che nel precedente, ha riferito che il padre si trovava a Malta.
La contradizione incide e toglie attendibilità alla sua deposizione.
Per quanto detto, le somme rivendicate e sopra riportate dal sig. posso essere Pt_1 riconosciute.
Le somme comprendono le differenze sulla retribuzione ordinaria, lo scatto biennale di anzianità, e l' indennità di trasferta secondo le previsioni dell'articolo 33 CCNL di settore, essendo pacifica l'adibizione del lavoratore quale personale viaggiante secondo le previsioni dell'articolo 24 del medesimo contratto collettivo;
ancora il TFR che, al di là delle deduzioni di parte resistente, non risulta essere stato versato.
Gli importi richiesti sono stati correttamente calcolati dalla parte sulla base di conteggi elaborati con criteri logici, obiettivi e razionali in questa sede condivisi in quanto rispettosi delle previsioni del CCNL applicato a rapporto. Le società, a tal riguardo, nulla hanno contestato, limitandosi a eccepire la mancanza delle buste paga, circostanza che non impedisce la ricostruzione della posizione creditoria del lavoratore.
, e pertanto, vanno condannate a CP_4 CP_1 CP_3 corrispondere al ricorrente gli importi richiesti, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
C La domanda risarcitoria formulata da va, invece, respinta, non avendo la stessa fornito alcuna prova della responsabilità del ricorrente ed, ancor prima, non avendo presentato istanza ex art. 418 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara che , e costituiscono un CP_4 CP_1 CP_3 unico centro di imputazione del rapporto di lavoro di;
Parte_1
-condanna , e in solido tra loro, a CP_4 CP_1 CP_3 corrispondere a , per i titoli di cui al ricorso, la somma complessiva di Parte_1 euro 39850,68 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
C
-dichiara inammissibile la domanda di danni avanzata dalla società ;
-condanna , e , in solido tra loro, a rimborsare CP_4 CP_1 CP_3
a le spese di lite che liquida in complessivi euro 5000,00 oltre spese Parte_1 generali e accessori di legge.
Milano, 17 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia