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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 577/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 577/2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA TOMACIELLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale d'udienza del 05.11.2025;
FATTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2025, la ricorrente ha dedotto: di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 23 marzo 2024 (atto trascritto presso l'Ufficio di CP_1 stato civile del Comune di Benevento, N. 5, parte II, serie A); che dalla loro unione non nascevano figli;
esponeva che il rapporto si era incrinato ed i coniugi da tempo non avevano più una unione affettiva e sentimentale, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La ricorrente deduceva, in particolare, che il deteriorarsi del vincolo era ascrivibile esclusivamente alle condotte violente ed aggressive del resistente perpetrate ai danni della moglie, costretta ad abbandonare la casa familiare. La chiedeva pertanto che fosse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi per Pt_1 fatto addebitabile al marito. Instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in giudizio.
All' esito dell'udienza di comparizione del 23.4.24, sentita la sola ricorrente, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credessero.
Nella medesima udienza, parte ricorrente avanzava richiesta di sentenza non definitiva sullo status.
La causa era riservata dunque alla decisione del Collegio sulla questione di status, ex art. 473-bis.22
c.p.c.; con sentenza non definitiva del 05.05.2025 (n. 555/2025), dichiarata la contumacia del resistente nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, veniva pronunziata la separazione personale dei coniugi e, con provvedimento emesso in pari data, si rinviava all'udienza del 09.07.2025 per l'assunzione della prova orale, ammessa ai fini della decisione sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente. All'udienza del 22.07.2025, escussi i tesi di parte ricorrente, si rinviava all'udienza successiva per la discussione. All'udienza del 05.11.2025 la scrivente, subentrata nel presente procedimento, riservava la causa alla decisione del Collegio.
DIRITTO
Sull'addebito della separazione
Il Collegio è chiamato a decidere in ordine alla richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del 06.05.2025 ed avendo, la ricorrente, unica parte costituita, rinunciato a qualsivoglia pretesa di contributo economico in proprio favore ed a carico del resistente (cfr. il secondo punto di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo, nonché la dichiarazione resa all'udienza del 23.04.2024: “per me non chiedo alcun assegno di mantenimento”).
Sul punto, giova premettere, in diritto, che, ai sensi dell'art. 151 c.c., co. 2, “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In particolare, la pronunzia di addebito postula che sia raggiunta la prova -con onere gravante su chi la richiede- non solo della circostanza che uno dei coniugi abbia posto in essere una o più condotte contrarie ai doveri coniugali, ma anche del nesso causale intercorrente tra tali condotte e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I,
30/04/2024, n.11631). Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha dedotto, a fondamento della propria richiesta, il
“comportamento aggressivo e persecutorio” del marito ed i ripetuti “episodi di violenza fisica e verbale” perpetrati in proprio danno nel corso della vita matrimoniale -riferiti in modo puntuale e circostanziato nel tempo e nello spazio-, asseritamente culminati nell'aggressione fisica del
27.01.2025, in seguito alla quale sporgeva denuncia/querela dopo essere stata refertata.
Al riguardo, deve osservarsi che, secondo il granitico e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22294; Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388); la medesima giurisprudenza di legittimità -condivisa da autorevole giurisprudenza di merito- ha ulteriormente chiarito che dette violenze giustificano l'addebito quand'anche esse si concretino “in un unico episodio di percosse”, restando altresì irrilevante “la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 16/09/2022, n.27324; Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388; Corte appello Palermo sez. I, 12/02/2025, n.215).
Ebbene, nel caso di specie, le puntuali deduzioni della ricorrente in ordine alle condotte violente del resistente -e, in particolare, in ordine all'episodio di violenza del 27.01.2025- trovano conferma nelle risultanze processuali e, segnatamente: 1) nell'ordinanza del 31.01.2025 di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento (allegata sub. 5 al ricorso introduttivo), che ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati al resistente (e, cioè, il reato di cui all' art. 612 bis. Co. 1 e 2 c.p. ed il reato di cui agli artt. 582 e 585 co. 1 e 2 in relazione all'art. 577 n.1 c.p.); in particolare, sulla base delle risultanze investigative (verbale di arresto in flagranza differita del 28.01.2025; denuncia e sommarie informazioni di del 20.01.2025; verbali di sommarie informazioni rese in data Persona_1
28.01.2025 […]; documentazione sanitaria di pronto soccorso datata 27.01.2025; documentazione videofotografica;
annotazione di P.G. Datata 28.01.2025), il G.I.P. ha ritenuto sia sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte persecutorie del , sia “accertato che il , CP_1 CP_1 con la condotta descritta al capo a) e in particolare, afferrandole con violenza le dita e cagionandole il distacco dell'unghia del mignolo sx, mettendole le mani al collo, colpendola con calci sulle gambe, dandole un morso in volto, afferrandola per i capelli e colpendola nuovamente con uno schiaffo in faccia, ha cagionato a con la quale era in corso la separazione coniugale, lesioni Persona_1
(consistite in escoriazione causata da un morso al volto, segni di ecchimosi al collo, avulsione unghia mano sx), giudicate guaribili in giorni 15. All'udienza di convalida, il ha ammesso di aver
CP_1 sbagliato, assumendosi la responsabilità dell'aggressione posta in essere il 27.01.2025”; 2) nel successivo avviso di fissazione dell'udienza preliminare, prodotto in atti in data 31.10.2025, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. del 10/04/2025; 3) nel referto di pronto soccorso allegato sub. 3 al ricorso introduttivo, da cui risultano lesioni compatibili con le percosse inferte;
4) nella deposizione di entrambi i testi escussi all'udienza del 22.07.2025; in particolare, Tes_1 ha dichiarato: “ero presente all'aggressione che la signora ha subito il 27.1.25. Io sono il Pt_1 titolare dell'aziende ove all'epoca lavorava la . […] Io e la eravamo andati a fare un Pt_1 Pt_1 sopralluogo nella sede, dove erano in corso dei lavori, ed ivi abbiamo trovato verso le 10:30 della mattina il sig. che io conoscevo perché la signora me lo aveva in precedenza
CP_1 Pt_1 presentato. lo ho visto il sig. nelle vicinanze che si avvicinava alla nostra macchina. II
CP_1 CP_1 subito ha cercato di far uscire dall'autovettura la , e poi ha minacciato di farmi del male. La Pt_1 persona che in quel momento stava lavorando nei locali della ditta è uscita e si è frapposto tra me ed il . La signora a cercava di calmare il . La signora ci ha chiesto di
CP_1 Pt_1 CP_1 Pt_1 allontanarci perché ci ha detto che avrebbe cercato lei di calmare il . Io e l'operaio ci stavamo
CP_1 allontanando, mi sono girato ed in quel momento ho visto che il ha sferrato uno schiaffo molto
CP_1 forte alla . Prima dello schiaffo il aveva anche dato un morso sulla guancia della Pt_1 CP_1
. La ci ha raggiunto all'interno dei locali e alla luce dei danni fisici che manifestava Pt_1 Pt_1 la , l'operaio ci ha accompagnato all'ospedale San Pio dove la signora è stata refertata. Pt_1 CP_1
[…] La signora mi ha riferito poi che per i fatti che ho narrato aveva presentato querela in Pt_1 questura”. Anche la teste ha dichiarato di essere a conoscenza dell'episodio Testimone_2 per essergli stato riferito, e di aver visto video “che riprendevano la scena dell'aggressione”, in cui la “veniva presa per un braccio e spintonata dal signor ”. La medesima teste ha Pt_1 CP_1 ulteriormente riferito di aver saputo dalla ricorrente che in una occasione il resistente aveva “cercato più volte di baciarla contro la sua volontà e di avere un rapporto sessuale” (cfr. verbale di udienza);
5) nel comportamento processuale del resistente, che non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica, sicché -nonostante la contumacia sia da considerarsi come un comportamento processuale neutro e non equiparabile a non contestazione- non è stata fornita una ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio diversa rispetto a quella prospettata dalla ricorrente e confermata dalle risultanze processuali. Risulta evidente, alla luce di quanto sin qui osservato in fatto ed in diritto, che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione addebitabile al resistente, atteso che le condotte violente poste in essere da quest'ultimo, per come suffragate dalle risultanze di causa, costituiscono violazioni dei doveri coniugali di gravità tale da giustificare, ai sensi dell'art. 151 c.c, co.2, l'addebito della separazione al resistente medesimo, senza necessità di alcuna ulteriore verifica in merito alla riconducibilità causale a tali condotte della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la modesta complessità delle questioni dedotte in giudizio) del D.M. 147/2022, ricompresi nello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, preso atto che la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 555/2025 del
05.05.2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. ACCOGLIE la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente e, per Parte_1
l'effetto, DICHIARA la separazione addebitabile al resistente;
CP_1
II. ORDINA che la sentenza n. 555/2025 del 05.05.2025 sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
III. CONDANNA il resistente al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano