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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 702/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 702/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. RISPOLI LUCREZIA e presso lo Parte_1 studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e rappresentato e difeso dall'avv. SESSA GIUSEPPE e presso lo studio ultimo Controparte_1 del quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 02.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 30/04/2017 in Baronissi, Sa, di cui all'atto di matrimonio n. 6 del 2017, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di BARONISSI.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che, dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza del 2024 n. 681, munita di attestazione di passaggio in giudicato) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse della figlia nata in [...] il [...] ed evidenziato che i patti di cui in Persona_1 dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, per le quali, in relazione al diritto di frequentazione con gli ascendenti, questo Tribunale è privo di competenza.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30/04/2017 in BARONISSI, di cui all'atto di matrimonio n. 6 del 2017, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di BARONISSI. tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“1-SULLA CASA CONIUGALE La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Baronissi (SA), in via Aldo Moro n. 2, già di proprietà della signora unitamente agli arredi, elettrodomestici ed alle suppellettili ivi Parte_1 presenti, già assegnata in sede di separazione alla sig.ra viene Parte_1 definitivamente a quest'ultima assegnata, nell'esclusivo interesse della figlia minore, , ivi Per_1 stabilmente convivente.
2-SULL'AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con affido condiviso. Persona_1
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Il padre potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà e potrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico- ricreativi della minore e comunque almeno secondo il calendario di seguito riportato, già adottato in sede di separazione consensuale e che, pertanto, rimane invariato: il mercoledì e il giovedì dalle 19:30 alle 21:30, nonché a week-end alternati, il sabato dalle ore 17:30 alle ore 21:30 della domenica, con pernotto. Le parti pattuiscono espressamente la possibilità, in caso di esigenze lavorative dei genitori, di poter modificare i detti giorni con comunicazione da effettuare almeno 24 ore prima a mezzo telefono, e-mail, sms, Whatsapp e sempre compatibilmente con le esigenze della minore. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti pattuiscono il seguente calendario: la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre, la vigilia di Capodanno con il padre, il giorno di Capodanno con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2025, alternandosi per il futuro. Le parti precisano che nelle dette festività il padre si recherà presso l'abitazione della signora a prendere la bambina, alle ore 10.00 e provvederà a riaccompagnarla a casa della Parte_1 madre entro le ore 20.00. Per quanto concerne le vacanze pasquali, le parti pattuiscono che la minore potrà trascorrere il giorno di Pasqua 2026 con la madre e il lunedì in Albis 2026 con il padre, alternando le festività negli anni a seguire, con i medesimi orari di cui sopra. Per quanto concerne le altre festività, a parziale modifica rispetto agli accordi di separazione le parti pattuiscono che la minore trascorrerà ogni anno il 2 giugno 2025 con la madre, il 15 agosto 2025 con il padre, il 1novembre 2025 con la madre, l' 8 dicembre sempre con il padre in considerazione del fatto che coincide con l'onomastico della nonna paterna, il 25 aprile 2026 con la madre e il primo maggio 2026 con il padre, alternandosi poi per il futuro. Sempre con i medesimi orari già indicati. Per quanto riguarda il compleanno e l'onomastico del padre, le parti convengono che la minore potrà trascorrere la Festa del Papà e il giorno del compleanno ed onomastico del padre con quest'ultimo con gli orari menzionati. Per quanto riguarda la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della madre, la minore potrà trascorrere la giornata con la stessa. Nel caso in cui una di queste ultime festività coincida con un giorno in cui la minore sta con il padre, le parti pattuiscono sin d'ora che provvederanno a cambiare nella detta circostanza il giorno da trascorrere con il padre, onde consentire il recupero del diritto di visita. Per quanto concerne il compleanno ed onomastico della minore, ove possibile le parti si impegnano a collaborare per una festa congiunta presso una ludoteca o altro luogo specializzato. Laddove ciò non fosse possibile si prevede che la minore possa trascorrere la detta ricorrenza ad anni alterni con ciascun genitore. Per quanto concerne le ferie estive, le parti pattuiscono che la minore possa trascorrere 15 giorni di ferie con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Sempre durante il periodo estivo, anche alla madre viene riconosciuto il diritto a trascorrere con la figlia il medesimo periodo di ferie anche non continuativo assegnato al padre. In questo caso è data facoltà al padre di recuperare i giorni di visita in altri giorni a sua scelta. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia e dovranno consentire le comunicazioni telefoniche quotidiane della minore con l'altro genitore.
3-SUL MANTENIMENTO DELLA MINORE Su tale precipuo aspetto il Sig. a parziale modifica di quanto stabilito in sede di Controparte_1 separazione, corrisponderà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno di
€ 300,00 a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, sulle coordinate IBAN della madre, allo stesso già in precedenza comunicate in sede di separazione. Tale contributo sarà soggetto, come per legge, alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT. Come già previsto in sede di separazione, le parti convengono espressamente che, mensilmente, la moglie continui a percepire interamente il ricavato dell'assegno unico, pari attualmente a circa € 57,50 già accreditato mensilmente sul suo conto. Per quanto concerne le altre eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per la minore, come stabilito in sede di separazione le stesse, preventivamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, ad eccezione delle spese relative alla scuola per l'infanzia che saranno a carico della madre nella misura del 100%, a parziale modifica rispetto agli accordi precedenti. Al fine di evitare ogni possibile contrasto futuro, le parti pattuiscono espressamente che solo per quanto riguarda le spese mediche, le analisi e gli esami diagnostici ritenuti necessari dal pediatra ASL, per i farmaci da questi prescritti e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, divise, gite d'istruzione di un giorno ecc.) non sia necessaria alcuna preventiva concertazione tra i due genitori. Per quanto concerne le ulteriori spese straordinarie quali: visite mediche presso pediatra non convenzionato, visite chirurgiche (compresi i costi di degenza), visite e cure odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, spese scolastiche: rette scolastiche per pre-scuola e/o doposcuola, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione per periodi superiori ad un giorno, ripetizioni, alloggi e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
costi per iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi (diversi ed ulteriori rispetto alle attività attualmente svolte dal minore) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, le stesse dovranno essere approvate e concordate da entrambi i genitori, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta segue punto n. 4 dell'accordo
…Le parti convengono che nel caso in cui la detta festività dovesse coincidere con il giorno di visita del padre, questi lo recupererà in un giorno diverso, concordemente pattuito. Le parti concordano espressamente che il padre potrà avere comunicazioni telefoniche quotidiane e/o videochiamate con la minore nei giorni in cui non esercita il diritto di visita alle ore 19:00 per garantire la continuità della presenza della figura paterna e per avere notizie della minore...”
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“4-SUL DIRITTO DELLA MINORE ALLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO CON I NONNI ER E ER E DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE QUOTIDIANE CON IL PADRE Al fine di garantire la continuità del rapporto della minore con le rispettive famiglie di origine dei genitori e in modo particolare con i nonni, in conformità a quanto già previsto in sede di separazione, i ricorrenti concordano che nel giorno della festa dei nonni, convenzionalmente stabilito per il 2 ottobre, la minore potrà festeggiare a pranzo e a cena con i nonni, alternandosi tra loro, prevedendo che a partire dal prossimo 2 ottobre 2025 la minore potrà festeggiare a pranzo con i nonni materni e a cena con la nonna paterna, alternandosi poi per il futuro.
……… 5-SUI RAPPORTI TRA LE PARTI E SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI NELL'INTERESSE DELLA MINORE Le parti danno atto di rinunciare al reciproco mantenimento essendo entrambe autosufficienti. Le parti dichiarano di aver diviso equamente i beni ricevuti in occasione del matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto vicendevole e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno della figlia minore con ciascuna di esse, con il precipuo obbligo di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Le parti si danno autorizzazione reciproca al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuna possa inserire la figlia nel proprio passaporto. Le parti si impegnano, altresì, a collaborare per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della vita della minore (ad esempio autorizzazioni scolastiche, rilascio documenti ecc.), pattuendo altresì che ciascun genitore sia in possesso di copia dei documenti di identità, tessera sanitaria e libretto sanitario. Le parti si impegnano a comunicare congiuntamente all'inizio di ciascun anno scolastico alla scuola della minore il nominativo delle persone che, in caso di impedimento del genitore, possano accompagnare o prelevare la minore a scuola”.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.v.g. 702/2025, avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili” tra:
rappresentata e difesa dall'avv. RISPOLI LUCREZIA e presso lo Parte_1 studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
e rappresentato e difeso dall'avv. SESSA GIUSEPPE e presso lo studio ultimo Controparte_1 del quale è elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto All'udienza camerale del 02.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 30/04/2017 in Baronissi, Sa, di cui all'atto di matrimonio n. 6 del 2017, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di BARONISSI.
Lette le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che, dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza del 2024 n. 681, munita di attestazione di passaggio in giudicato) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse della figlia nata in [...] il [...] ed evidenziato che i patti di cui in Persona_1 dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, per le quali, in relazione al diritto di frequentazione con gli ascendenti, questo Tribunale è privo di competenza.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30/04/2017 in BARONISSI, di cui all'atto di matrimonio n. 6 del 2017, parte II, Serie A, trascritto nell'apposito registro del precitato Comune di BARONISSI. tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1
dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti:
“1-SULLA CASA CONIUGALE La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Baronissi (SA), in via Aldo Moro n. 2, già di proprietà della signora unitamente agli arredi, elettrodomestici ed alle suppellettili ivi Parte_1 presenti, già assegnata in sede di separazione alla sig.ra viene Parte_1 definitivamente a quest'ultima assegnata, nell'esclusivo interesse della figlia minore, , ivi Per_1 stabilmente convivente.
2-SULL'AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con affido condiviso. Persona_1
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna. Il padre potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà e potrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico- ricreativi della minore e comunque almeno secondo il calendario di seguito riportato, già adottato in sede di separazione consensuale e che, pertanto, rimane invariato: il mercoledì e il giovedì dalle 19:30 alle 21:30, nonché a week-end alternati, il sabato dalle ore 17:30 alle ore 21:30 della domenica, con pernotto. Le parti pattuiscono espressamente la possibilità, in caso di esigenze lavorative dei genitori, di poter modificare i detti giorni con comunicazione da effettuare almeno 24 ore prima a mezzo telefono, e-mail, sms, Whatsapp e sempre compatibilmente con le esigenze della minore. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti pattuiscono il seguente calendario: la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre, la vigilia di Capodanno con il padre, il giorno di Capodanno con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2025, alternandosi per il futuro. Le parti precisano che nelle dette festività il padre si recherà presso l'abitazione della signora a prendere la bambina, alle ore 10.00 e provvederà a riaccompagnarla a casa della Parte_1 madre entro le ore 20.00. Per quanto concerne le vacanze pasquali, le parti pattuiscono che la minore potrà trascorrere il giorno di Pasqua 2026 con la madre e il lunedì in Albis 2026 con il padre, alternando le festività negli anni a seguire, con i medesimi orari di cui sopra. Per quanto concerne le altre festività, a parziale modifica rispetto agli accordi di separazione le parti pattuiscono che la minore trascorrerà ogni anno il 2 giugno 2025 con la madre, il 15 agosto 2025 con il padre, il 1novembre 2025 con la madre, l' 8 dicembre sempre con il padre in considerazione del fatto che coincide con l'onomastico della nonna paterna, il 25 aprile 2026 con la madre e il primo maggio 2026 con il padre, alternandosi poi per il futuro. Sempre con i medesimi orari già indicati. Per quanto riguarda il compleanno e l'onomastico del padre, le parti convengono che la minore potrà trascorrere la Festa del Papà e il giorno del compleanno ed onomastico del padre con quest'ultimo con gli orari menzionati. Per quanto riguarda la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della madre, la minore potrà trascorrere la giornata con la stessa. Nel caso in cui una di queste ultime festività coincida con un giorno in cui la minore sta con il padre, le parti pattuiscono sin d'ora che provvederanno a cambiare nella detta circostanza il giorno da trascorrere con il padre, onde consentire il recupero del diritto di visita. Per quanto concerne il compleanno ed onomastico della minore, ove possibile le parti si impegnano a collaborare per una festa congiunta presso una ludoteca o altro luogo specializzato. Laddove ciò non fosse possibile si prevede che la minore possa trascorrere la detta ricorrenza ad anni alterni con ciascun genitore. Per quanto concerne le ferie estive, le parti pattuiscono che la minore possa trascorrere 15 giorni di ferie con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Sempre durante il periodo estivo, anche alla madre viene riconosciuto il diritto a trascorrere con la figlia il medesimo periodo di ferie anche non continuativo assegnato al padre. In questo caso è data facoltà al padre di recuperare i giorni di visita in altri giorni a sua scelta. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia e dovranno consentire le comunicazioni telefoniche quotidiane della minore con l'altro genitore.
3-SUL MANTENIMENTO DELLA MINORE Su tale precipuo aspetto il Sig. a parziale modifica di quanto stabilito in sede di Controparte_1 separazione, corrisponderà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno di
€ 300,00 a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, sulle coordinate IBAN della madre, allo stesso già in precedenza comunicate in sede di separazione. Tale contributo sarà soggetto, come per legge, alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT. Come già previsto in sede di separazione, le parti convengono espressamente che, mensilmente, la moglie continui a percepire interamente il ricavato dell'assegno unico, pari attualmente a circa € 57,50 già accreditato mensilmente sul suo conto. Per quanto concerne le altre eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per la minore, come stabilito in sede di separazione le stesse, preventivamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, ad eccezione delle spese relative alla scuola per l'infanzia che saranno a carico della madre nella misura del 100%, a parziale modifica rispetto agli accordi precedenti. Al fine di evitare ogni possibile contrasto futuro, le parti pattuiscono espressamente che solo per quanto riguarda le spese mediche, le analisi e gli esami diagnostici ritenuti necessari dal pediatra ASL, per i farmaci da questi prescritti e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, divise, gite d'istruzione di un giorno ecc.) non sia necessaria alcuna preventiva concertazione tra i due genitori. Per quanto concerne le ulteriori spese straordinarie quali: visite mediche presso pediatra non convenzionato, visite chirurgiche (compresi i costi di degenza), visite e cure odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, spese scolastiche: rette scolastiche per pre-scuola e/o doposcuola, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione per periodi superiori ad un giorno, ripetizioni, alloggi e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
costi per iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi (diversi ed ulteriori rispetto alle attività attualmente svolte dal minore) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, le stesse dovranno essere approvate e concordate da entrambi i genitori, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta segue punto n. 4 dell'accordo
…Le parti convengono che nel caso in cui la detta festività dovesse coincidere con il giorno di visita del padre, questi lo recupererà in un giorno diverso, concordemente pattuito. Le parti concordano espressamente che il padre potrà avere comunicazioni telefoniche quotidiane e/o videochiamate con la minore nei giorni in cui non esercita il diritto di visita alle ore 19:00 per garantire la continuità della presenza della figura paterna e per avere notizie della minore...”
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“4-SUL DIRITTO DELLA MINORE ALLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO CON I NONNI ER E ER E DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE QUOTIDIANE CON IL PADRE Al fine di garantire la continuità del rapporto della minore con le rispettive famiglie di origine dei genitori e in modo particolare con i nonni, in conformità a quanto già previsto in sede di separazione, i ricorrenti concordano che nel giorno della festa dei nonni, convenzionalmente stabilito per il 2 ottobre, la minore potrà festeggiare a pranzo e a cena con i nonni, alternandosi tra loro, prevedendo che a partire dal prossimo 2 ottobre 2025 la minore potrà festeggiare a pranzo con i nonni materni e a cena con la nonna paterna, alternandosi poi per il futuro.
……… 5-SUI RAPPORTI TRA LE PARTI E SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI NELL'INTERESSE DELLA MINORE Le parti danno atto di rinunciare al reciproco mantenimento essendo entrambe autosufficienti. Le parti dichiarano di aver diviso equamente i beni ricevuti in occasione del matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto vicendevole e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno della figlia minore con ciascuna di esse, con il precipuo obbligo di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Le parti si danno autorizzazione reciproca al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuna possa inserire la figlia nel proprio passaporto. Le parti si impegnano, altresì, a collaborare per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della vita della minore (ad esempio autorizzazioni scolastiche, rilascio documenti ecc.), pattuendo altresì che ciascun genitore sia in possesso di copia dei documenti di identità, tessera sanitaria e libretto sanitario. Le parti si impegnano a comunicare congiuntamente all'inizio di ciascun anno scolastico alla scuola della minore il nominativo delle persone che, in caso di impedimento del genitore, possano accompagnare o prelevare la minore a scuola”.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire