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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1275 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GATTO MARIA CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
13/04/2025, , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza era nata il [...] la figlia Persona_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. B) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della stessa. C)
Relativamente al mantenimento della piccola il padre, Sig. Persona_1 Parte_2 si impegna a versare la somma di € 100,00 (Euro Cento/00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, entro il 10 di ogni mese solare. D) Entrambi i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
30/05/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 15/10/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data 13/04/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1275 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GATTO MARIA CONCETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
13/04/2025, , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza era nata il [...] la figlia Persona_1
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. B) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della stessa. C)
Relativamente al mantenimento della piccola il padre, Sig. Persona_1 Parte_2 si impegna a versare la somma di € 100,00 (Euro Cento/00) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, entro il 10 di ogni mese solare. D) Entrambi i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
30/05/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 15/10/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la figlia, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data 13/04/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.