Articolo 1 della Legge 17 aprile 1989, n. 141
Articolo 2
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27 aprile 1989
Art. 1. 1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , come modificato dall' articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329 , e' sostituito dal seguente:
"Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 1 della legge n. 1354/1962 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), cosi' come modificato dalla legge n. 329/1974 e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.
Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
Entrata in vigore il 27 aprile 1989