Art. 1. 1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , come modificato dall' articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329 , e' sostituito dal seguente:
"Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 1 della legge n. 1354/1962 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), cosi' come modificato dalla legge n. 329/1974 e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.
Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
"Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 1 della legge n. 1354/1962 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), cosi' come modificato dalla legge n. 329/1974 e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.
Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato".