Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 05/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2025, proposto da
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di LE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato LE, domiciliataria ex lege in LE, corso Vittorio Emanuele, 58;
contro
Comune di Cetara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Cetara n. 8 del 17 febbraio 2025: “Nuovo atto di regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel Porto di Cetara”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cetara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di LE (in appresso, Capitaneria di Porto) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il “Nuovo atto di regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel Porto di Cetara” (in appresso, Regolamento portuale), approvato, previa proposta sindacale del 12 febbraio 2026, con delibera del Consiglio comunale (DCC) di Cetara n. 8 del 17 febbraio 2025;
- la vicenda controversa si appuntava sulla circostanza che la Capitaneria di Porto, con nota del 31 gennaio 2025, prot. n. 7124, aveva rappresentato la necessità di acquisire il parere tecnico dei Vigili del Fuoco, onde verificare se la sosta dei veicoli fino a m 2,50 dal ciglio banchina, prevista dall’art. 8, comma 10, primo alinea, della bozza di Regolamento portuale sottopostale (con nota del 14 gennaio 2025, prot. n. 372), potesse ostacolare l’intervento o il passaggio di mezzi di emergenza (autopompa, autogru, ambulanze, ecc.), e che, all’indomani del pronunciamento del Comando dei Vigili del Fuoco di LE (nota del 12 febbraio 2025, prot. n. 1436), tale disciplina era stata approvata dall’organo consiliare di governo dell’ente locale senza che fosse stata nuovamente interpellata l’autorità marittima in merito alla criticità segnalata;
- a sostegno dell’esperito gravame, l’amministrazione ricorrente lamentava, quindi, in estrema sintesi, che: a) in violazione dell’art. 40, comma 8, della l. r. Campania n. 5/2021, il Regolamento portuale era stato approvato senza la necessaria intesa che la Capitaneria di Porto avrebbe potuto concedere soltanto una volta conosciuto e valutato il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di LE prot. n. 1436 del 12 febbraio 2025, con riguardo alla questione sollevata nell’esercizio delle proprie specifiche competenze in materia di circolazione, di sicurezza e antincendio ex artt. 6, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, 81 cod. nav. e 87 reg. es. cod. nav.; b) in difetto di istruttoria e di motivazione, nonché in assenza del dovuto parere dell’Ufficio Locale Marittimo di Cetara, l’amministrazione comunale intimata avrebbe omesso di verificare l’accessibilità e percorribilità delle aree portuali da parte dei mezzi di emergenza e di soccorso;
- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Cetara eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 13 maggio 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato in rito, che:
- a ripudio dell’eccezione di inammissibilità ricollegata dal resistente Comune di Cetara alla mancata notifica del ricorso nei confronti della Regione Campania, osserva il Collegio che l’amministrazione regionale non ha adottato alcun provvedimento direttamente lesivo della situazione soggettiva azionata dalla Capitaneria di Porto, ma, con nota del 30 gennaio 2024, prot. n. 47672, si è limitata ad esprimere il proprio nulla osta sulla bozza di Regolamento portuale sottopostale nell’esercizio di competenze ratione materiae distinte rispetto a quelle rivendicate dalla ricorrente autorità marittima e, come tali, insuscettibili di essere incise dalla qui proposta domanda annullatoria in parte qua, così da radicare una ipotetica posizione antagonistica rispetto a quest’ultima;
Considerato, nel merito, che:
- ai sensi dell’art. 40, comma 8, della l. r. Campania n. 5/2021, «i Comuni ai quali sono conferite le funzioni di cui al comma 1, d'intesa con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati, individuano, nell'ambito delle aree demaniali marittime, i confini degli ambiti portuali e la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali, inclusa l'individuazione delle aree per lo sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura»;
- nella specie, avuto precipuo riguardo alla sollevata questione di sicurezza della prevista sosta dei veicoli fino a m 2,50 dal ciglio banchina, l’intesa richiesta dalla disposizione legislativa dianzi citata non può dirsi raggiunta tra il Comune promanante la disciplina regolamentare e l’“autorità marittima” costituita dalla Capitaneria di Porto;
- ed invero, quest’ultima, una volta rilasciato il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di LE prot. n. 1436 del 12 febbraio 2025, dalla stessa sollecitato con nota del 31 gennaio 2025, prot. n. 7124, nonché confermativo della segnalata «necessità di garantire l’accessibilità e la percorribilità dei mezzi di soccorso», non è stata più coinvolta dal Comune di Cetara nel processo decisionale conclusosi con l’approvazione del regolamento portuale, giusta DCC n. 8 del 17 febbraio 2025, onde poter verificare l’effettivo superamento della criticità segnalata;
- e ciò, senza che l’interlocuzione avutasi in sede di esame della bozza regolamentare potesse tener luogo della prescritta intesa, non declassabile, come tale, a guisa di mera attività consultiva non vincolante;
- come statuito da Corte cost. n. 747/1988, lo strumento dell’intesa – che costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni (o comunque, come nel nostro caso, tra diversi livelli di governo) – si sostanzia, infatti, in una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto, dove l’ente o l’organo chiamato ad esprimere il consenso perfezionativo dell’intesa è titolare di un potere codecisorio nell’ambito una specifica competenza;
- peraltro, all’acclarata violazione dell’art. 40, comma 8, della l. r. Campania n. 5/2021 il Comune di Cetara nemmeno ha ovviato dimostrando di aver appieno recepito il rilievo formulato dall’autorità marittima, mediante il circostanziato superamento della criticità rappresentata: in altri termini, non ha illustrato come l’accessibilità e la percorribilità dei mezzi di soccorso fosse comunque assicurata nell’area portuale, pur in presenza della prevista sosta dei veicoli fino a m 2,50 dal ciglio banchina;
- un simile deficit istruttorio-motivazionale non può dirsi ovviato dall’esibita relazione tecnica del 6 maggio 2024, a cura del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cetara;
- tanto, alla stregua di un duplice ordine di considerazioni;
- in primis, perché, per ius receptum, è inammissibile un'integrazione postuma, tramite atti processuali o scritti difensivi, della motivazione, la quale, anche in ipotesi di attività vincolata, costituisce elemento indefettibile della decisione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5959/2022; sez. VII, n. 5069/2024; ; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 765/2022; n. 1580/2022; n. 5324/2022; sez. I, n. 7502/2022; sez. V, n. 28/2023; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 597/2022 TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 1344/2022; n. 1024/2023; TAR Basilicata, Potenza, n. 775/2022; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 178/2023; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 84/2023; TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 7278/2023; sez. III, n. 14674/2023);
- poi, perché la citata relazione tecnica del 6 maggio 2024 si limita a enunciare genericamente che «lo spazio di transito lungo il ciglio banchina risulta di dimensione ampiamente sufficiente a consentire il transito e la manovra in caso di necessità di qualsiasi mezzo di soccorso e in particolare di quelli dei VV.FF.», senza, tuttavia, indicare quale sia detto spazio di transito, mentre, allorquando rappresenta che «le dotazioni di lotta contro gli incendi disponibili presso la struttura portuale siano idonee e sufficienti per affrontare, in autonomia, qualsiasi operazione di spegnimento incendi», postula contraddittoriamente che queste ultime possano eseguirsi in assenza dei Vigili del Fuoco;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento con esso impugnato;
- la natura pubblica di entrambe le parti contendenti giustifica l’integrale compensazione reciproca delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’art. 8, comma 10, primo alinea, del “Nuovo atto di regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel Porto di Cetara”, approvato con delibera del Consiglio comunale di Cetara n. 8 del 17 febbraio 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO