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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2495/2022
Oggi 15/04/2025, alle ore 13.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. TOLASI MATTEO Parte_1
Per , l'avv. POZZONI VALERIO CP_1
La dott.ssa Giulia Macheda è presente ai fini della pratica forense.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 15/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2495/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Tolasi Parte_1 C.F._1
Matteo, domiciliato in Lodi, via Legnano n. 18, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pozzoni Valerio, CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 26, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via principale e nel merito: A) accertare e dichiarare il grave - ed integrale - inadempimento da parte della società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle obbligazioni discendenti a suo carico dai contratti inter partes del 21.11.2020 (I. incarico di consulenza avente ad oggetto un'analisi preliminare di fattibilità di un intervento di riqualificazione energetica - c.d. “analisi preliminare di fattibilità Superbonus 110%”- presso l'immobile di esclusiva proprietà del sig.
[...]
sito nel Comune di Bagnolo Cremasco, Vicolo Benzoni n. 16; II. contratto Pt_1
preliminare di appalto avente ad oggetto la realizzazione ed installazione da parte della società “ , di un impianto rientrante nel predetto intervento di Controparte_1 riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà del sig. ; B) accertare Parte_1
e dichiarare, altresì, per effetto dell'inutile decorso del termine di giorni quindici assegnato dal sig. con diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dalla Parte_1 società “ in data 30.03.2022, l'intervenuta risoluzione dei contratti inter CP_1 CP_1
partes del 21.11.2020; C) conseguentemente, condannare la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso di quanto corrisposto dal sig.
a titolo di corrispettivo per l'analisi preliminare di fattibilità oggetto Parte_1 dell'incarico di consulenza del 21.11.2020, pari all'importo complessivo di €. 976,00 (Iva inclusa); D) condannare, altresì, la società “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. quantificati in €. 54.900,00 quale importo corrispondente al totale della Parte_1
detrazione massima ammissibile - c.d. “massimale” ed €. 10.000,00, oltre iva ed oneri di legge, quale totale delle detrazioni per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori
(per opere architettoniche e strutturali), sia di asseverazioni tecnici e commercialisti, e così per un totale complessivo di €. 64.900,00 oltre iva, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge, salva ulteriore, diversa, quantificazione in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria; E) condannare, infine, la società “ , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile per effetto della perdita del beneficio fiscale e conseguente impossibilità di esecuzione delle opere di riqualificazione energetica, quantificato in €.
9.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge, salva ulteriore, diversa, quantificazione in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria; sempre in via principale: F) accertare e dichiarare la violazione da parte della società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel corso dell'esecuzione dei
[...]
rapporti oggetto della presente vertenza, del principio di buona fede contrattuale oggettiva, per tutti i motivi di cui in narrativa;
G) conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei pregiudizi di natura non patrimoniale patiti dal sig. quantificati Pt_1 nell'importo di €. 5.000,00, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa dal Giudice;
in ogni caso: - condannare la società “ , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese sostenute dal sig. per la relazione tecnica a firma dell'Arch. , pari ad €. 1.564,00, Parte_1 Persona_1
per tutti i motivi di cui in narrativa. - rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla società convenuta in quanto assolutamente infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge”.
Per parte convenuta: “in via preliminare, si eccepisce l'improcedibilità della domanda per violazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre 2014, n.
162, per il mancato previo esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita. Sempre in via preliminare, accertare e per l'effetto dichiarare l'infondatezza delle domande proposte per inesistenza del presupposto in forza della documentazione prodotta
e sulla base della ricostruzione dei fatti. Nel merito, rigettare integralmente le domande dell'attrice poiché infondata in fatto e in diritto. Voglia il Giudice adito disporre
l'espunzione della relazione integrativa prodotta dal perito di parte attrice con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento dell'intervenuto scioglimento dei negozi del 21.11.2020 denominati
“incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%” e “proposta di acquisto”. Chiedeva inoltre la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pattuito per l'esecuzione delle prestazioni di consulenza e il pagamento della somma risarcitoria di euro 78.900,00.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la fondatezza Controparte_1
delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
- è infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta avente ad oggetto “l'improcedibilità della domanda per violazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, per il mancato previo esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita”. Sul punto si osserva, da un lato, che il sig. ha chiesto Parte_1
la condanna di alla corresponsione della somma risarcitoria di euro Controparte_1
78.900,00 e che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità in relazione alle richieste di pagamento di “somme non eccedenti cinquantamila euro”; dall'altro la disposizione normativa richiamata “non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori” ed è pacifico tra le parti il fatto che l'attore abbia stipulato i negozi per scopi estranei alla propria attività professionale;
- è fondata l'eccezione relativa alla tardiva costituzione in giudizio di Controparte_1 poiché la convenuta è stata citata a comparire all'udienza del 31.3.2023, la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata in giudizio lunedì 13.3.2023, ai sensi dell'art. 166
c.p.c., nella formulazione vigente alla data di pendenza del procedimento, il convento doveva costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza individuata nell'atto di citazione e nell'ipotesi – come nel caso di specie – di termini computati “a ritroso” scadenti in un giorno festivo ovvero nella giornata di sabato, l'applicazione dell'art. 155 c.p.c. imponeva all'interessato di compiere l'attività processuale entro il giorno non festivo cronologicamente precedente alla giornata di sabato o a quella festiva. Nonostante la tardiva costituzione in giudizio della la predetta non ha formulato Controparte_1
domande riconvenzionali né ha sollevato eccezioni in senso stretto.
Considerato che
le mere difese non sono soggette alle preclusioni previste dall'art. 167 c. 2 c.p.c., le deduzioni presenti nella comparsa di costituzione e risposta sono ammissibili.
Ciò detto, si rileva che le parti hanno stipulato due contratti collegati e dipendenti, come emerge chiaramente dall'analisi delle clausole negoziali. Nello specifico nel negozio denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%”, il sig. ha assunto l'obbligazione di corrispondere a l'importo Parte_1 Controparte_1
di euro 800,00, oltre IVA, e quest'ultima, a fronte di tale corresponsione, quella di predisporre una relazione attestante la possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dal D.L. n. 34/2020 in caso di esecuzione degli interventi descritti nel contratto;
interventi consistenti nell'installazione di una pompa di calore ibrida, di una pompa di calore per produzione acs e di una wall box per la ricarica delle auto elettriche, nella sostituzione dei serramenti dell'immobile e nella realizzazione di un cappotto sulla parete nord dell'edificio.
Nel negozio denominato “proposta di acquisto”, il sig. si era obbligato a Parte_1 corrispondere a l'importo di euro 28.000,00, oltre IVA, e quest'ultima, a Controparte_1
fronte di tale corresponsione, si era obbligata a realizzare le seguenti opere: “sistema di ricarica auto elettrica, sistema a pompa di calore per la sola produzione di acqua calda sanitaria, sistema di generazione di calore con tecnologia ibrida (caldaia + pompa di calore)”. Tenuto conto della volontà delle parti desumibile dalla natura dei contratti perfezionati, l'esecuzione delle prestazioni descritte nel negozio denominato “proposta di acquisto” era subordinata all'esistenza di una valutazione ad esito positivo circa la possibilità di fruizione del beneficio fiscale.
A prescindere da ogni considerazione in merito all'allegazione attorea circa l'omessa esecuzione delle prestazioni pattuite nel negozio denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%”, dalla disamina dei documenti depositati in giudizio unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, emerge la sussistenza di un grave inadempimento imputabile alla convenuta. Invero,
[...]
dopo avere esaminato gli interventi descritti nel predetto negozio, ha ritenuto gli CP_1
stessi inidonei alla fruizione dell'agevolazione fiscale prevista dal D.L. n. 34/2020. La valutazione effettuata dalla convenuta è errata per le ragioni esposte dal consulente tecnico nominato nelle relazioni peritali depositate in giudizio. Non sussiste alcun motivo per dissentire dalle valutazioni effettuate dall'ausiliario del giudice, poiché il consulente ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, motivando adeguatamente le conclusioni rassegnate.
Considerata la gravità dell'inadempimento imputabile a – gravità Controparte_1 riconducibile all'errata esecuzione della prestazione principale oggetto del negozio – il contratto denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus
110%” deve essere dichiarato risolto (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 2, ord. n. 23193 del
23.10.2020 secondo cui “in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo”). Dall'intervenuta risoluzione del contratto consegue la condanna della convenuta a corrispondere al sig. l'importo di euro 976,00, Parte_1 poiché il contraente deve restituire la prestazione ricevuta e rimasta senza causa giustificativa.
La risoluzione del contratto denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%” determina la risoluzione del negozio denominato “proposta di acquisto”, poiché i negozi sono collegati e dipendenti e l'interdipendenza produce una regolamentazione omogenea delle vicende negoziali, per cui i contratti simul stabunt e simul cadent.
In relazione alle domande risarcitorie formulate dall'attore, è opportuno ricordare che il risarcimento è finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'altrui inadempimento, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra il risarcimento del pregiudizio per l'inesatta esecuzione della prestazione e il corretto adempimento dell'obbligazione. Nel caso di specie, deve essere Controparte_1
condannata a corrispondere una somma risarcitoria idonea a consentire al sig. Parte_1
di ottenere lo stesso bene della vita che avrebbe ottenuto in caso di corretta
[...]
esecuzione delle prestazioni negoziali.
Orbene, nell'ipotesi in cui la convenuta avesse correttamente eseguito le prestazioni pattuite, il sig. avrebbe pagato l'importo di euro 976,00 per l'attività di Parte_1
consulenza e quello di euro 51.097,59 per la realizzazione delle opere descritte nel negozio denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%”
(cfr. relazione di CTU). A fronte del pagamento della massa monetaria l'attore avrebbe ottenuto le opere descritte, la restituzione della somma di euro 56.207,35 attraverso una detrazione degli oneri sostenuti distribuita in un periodo di 10 anni e un aumento di valore dell'immobile connesso alle migliorie effettuate di importo pari a euro 7.500,00 (cfr. relazione di CTU).
Al fine di reintegrare il patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'altrui inadempimento, CP_1
deve essere condannata a corrispondere al sig. la somma risarcitoria di
[...] Parte_1
euro 29.682,56. L'importo è stato determinato attraverso la seguente operazione algebrica: euro 56.207,35 – euro 976,00 – euro 25.548,79 (50% di euro 51.097,59), dove euro
56.207,35 è la somma che sarebbe stata originariamente restituita al sig. Parte_1 attraverso le detrazioni annuali in caso di esecuzione delle prestazioni previste nel negozio;
euro 976,00 è la somma che l'attore avrebbe comunque pagato nell'ipotesi in cui la convenuta avesse correttamente adempiuto le obbligazioni assunte, obbligazioni che costituiscono il presupposto logico del conseguimento del beneficio fiscale di euro
56.207,35; ed euro 25.548,79, pari a 1/2 del prezzo di esecuzione delle opere pattuite, è la somma che l'attore otterrà in restituzione mediante detrazioni annuali in caso di attuale esecuzione delle prestazioni descritte nel negozio.
Tenuto conto dei benefici fiscali attualmente vigenti in caso di realizzazione di opere migliorative della classe energetica di un edificio (detrazione del 50% degli oneri sostenuti)
e considerato che l'importo di euro 976,00 sarebbe stato comunque corrisposto dall'attore in caso di corretto adempimento delle prestazioni di consulenza, la somma di euro
29.682,56 consente al sig. di effettuare gli stessi interventi previsti nel Parte_1 negozio denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus
110%”, ricostituendo la situazione patrimoniale che si sarebbe verificata in caso di originaria esecuzione delle prestazioni.
Per il periodo antecedente alla data di pronuncia di questa sentenza non è dovuto alcun importo a titolo di interessi o di rivalutazione monetaria, giacché non sussiste un pregiudizio connesso alla tardiva corresponsione della somma risarcitoria. Invero l'importo risarcitorio è già liquidato in valori monetari correnti e, nell'ipotesi in cui Controparte_1 avesse correttamente eseguito la prestazioni, l'attore si sarebbe privato della somma di euro
51.097,59 per pagare il prezzo di realizzazione delle opere. Tenuto conto del principio della naturale fecondità del denaro, il nocumento riconducibile alla tardiva corresponsione della somma risarcitoria è compensato dal vantaggio derivante dal godimento della massa monetaria rimasta nel patrimonio. Dalla data di pronuncia di questa sentenza sino al soddisfo sono dovuti interessi corrispettivi nella misura del tasso legale, anche in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore in debito di valuta.
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria del sig. avente ad Parte_1
oggetto il mancato aumento di valore dell'immobile, in quanto la convenuta è stata condannata al pagamento del prezzo che l'attore dovrà pagare per effettuare il miglioramento della classe energetica del bene nei termini originariamente previsti, sicché il valore economico dello stesso aumenterà dopo l'esecuzione delle prestazioni.
Anche la domanda attorea diretta ad ottenere il ristoro del nocumento non patrimoniale deve essere rigettata, stante la genericità delle allegazioni poste a fondamento della pretesa e l'assenza di adeguate istanze istruttorie finalizzate alla dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalla parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle medesime una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia. In merito alle spese e al compenso del CTU, si evidenzia che non è stato emesso alcun decreto di liquidazione, in quanto, ragionevolmente, il consulente ha ritenuto soddisfacente l'importo ricevuto a titolo di fondo spese. Tale importo, come determinato nel provvedimento del 2.11.2023, è posto definitivamente a carico di parte convenuta. In accoglimento della domanda formulata dall'attore, al sig. deve essere Parte_1
riconosciuta anche la somma di euro 1.564,00 in relazione alle spese sostenute per la consulenza di parte. È esclusa la ripetizione di ogni altro importo, anche in considerazione della somma liquidata al CTU per il compimento di prestazioni di natura analoga e dell'utilità dell'elaborato di parte ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara la risoluzione dei contratti del 21.11.2020 denominati “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%” e “proposta di acquisto” per il grave inadempimento posto in essere da Controparte_1
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro Controparte_1 Parte_1
30.658,56 (euro 29.682,56 + euro 976,00), oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti, in euro 6.300,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
e in euro 1.564,00 per le spese sostenute per la consulenza di parte;
- pone definitivamente a carico di il pagamento del compenso e delle spese Controparte_1
del CTU, come liquidati con provvedimento datato 2.11.2023.
Cremona, 15/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2495/2022
Oggi 15/04/2025, alle ore 13.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. TOLASI MATTEO Parte_1
Per , l'avv. POZZONI VALERIO CP_1
La dott.ssa Giulia Macheda è presente ai fini della pratica forense.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 15/04/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2495/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Tolasi Parte_1 C.F._1
Matteo, domiciliato in Lodi, via Legnano n. 18, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pozzoni Valerio, CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 26, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via principale e nel merito: A) accertare e dichiarare il grave - ed integrale - inadempimento da parte della società , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle obbligazioni discendenti a suo carico dai contratti inter partes del 21.11.2020 (I. incarico di consulenza avente ad oggetto un'analisi preliminare di fattibilità di un intervento di riqualificazione energetica - c.d. “analisi preliminare di fattibilità Superbonus 110%”- presso l'immobile di esclusiva proprietà del sig.
[...]
sito nel Comune di Bagnolo Cremasco, Vicolo Benzoni n. 16; II. contratto Pt_1
preliminare di appalto avente ad oggetto la realizzazione ed installazione da parte della società “ , di un impianto rientrante nel predetto intervento di Controparte_1 riqualificazione energetica dell'immobile di proprietà del sig. ; B) accertare Parte_1
e dichiarare, altresì, per effetto dell'inutile decorso del termine di giorni quindici assegnato dal sig. con diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dalla Parte_1 società “ in data 30.03.2022, l'intervenuta risoluzione dei contratti inter CP_1 CP_1
partes del 21.11.2020; C) conseguentemente, condannare la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso di quanto corrisposto dal sig.
a titolo di corrispettivo per l'analisi preliminare di fattibilità oggetto Parte_1 dell'incarico di consulenza del 21.11.2020, pari all'importo complessivo di €. 976,00 (Iva inclusa); D) condannare, altresì, la società “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. quantificati in €. 54.900,00 quale importo corrispondente al totale della Parte_1
detrazione massima ammissibile - c.d. “massimale” ed €. 10.000,00, oltre iva ed oneri di legge, quale totale delle detrazioni per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori
(per opere architettoniche e strutturali), sia di asseverazioni tecnici e commercialisti, e così per un totale complessivo di €. 64.900,00 oltre iva, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge, salva ulteriore, diversa, quantificazione in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria; E) condannare, infine, la società “ , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile per effetto della perdita del beneficio fiscale e conseguente impossibilità di esecuzione delle opere di riqualificazione energetica, quantificato in €.
9.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge, salva ulteriore, diversa, quantificazione in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria; sempre in via principale: F) accertare e dichiarare la violazione da parte della società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nel corso dell'esecuzione dei
[...]
rapporti oggetto della presente vertenza, del principio di buona fede contrattuale oggettiva, per tutti i motivi di cui in narrativa;
G) conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei pregiudizi di natura non patrimoniale patiti dal sig. quantificati Pt_1 nell'importo di €. 5.000,00, o in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa dal Giudice;
in ogni caso: - condannare la società “ , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese sostenute dal sig. per la relazione tecnica a firma dell'Arch. , pari ad €. 1.564,00, Parte_1 Persona_1
per tutti i motivi di cui in narrativa. - rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dalla società convenuta in quanto assolutamente infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge”.
Per parte convenuta: “in via preliminare, si eccepisce l'improcedibilità della domanda per violazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre 2014, n.
162, per il mancato previo esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita. Sempre in via preliminare, accertare e per l'effetto dichiarare l'infondatezza delle domande proposte per inesistenza del presupposto in forza della documentazione prodotta
e sulla base della ricostruzione dei fatti. Nel merito, rigettare integralmente le domande dell'attrice poiché infondata in fatto e in diritto. Voglia il Giudice adito disporre
l'espunzione della relazione integrativa prodotta dal perito di parte attrice con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento dell'intervenuto scioglimento dei negozi del 21.11.2020 denominati
“incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%” e “proposta di acquisto”. Chiedeva inoltre la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pattuito per l'esecuzione delle prestazioni di consulenza e il pagamento della somma risarcitoria di euro 78.900,00.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la fondatezza Controparte_1
delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
- è infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta avente ad oggetto “l'improcedibilità della domanda per violazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 art. 3, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, per il mancato previo esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione assistita”. Sul punto si osserva, da un lato, che il sig. ha chiesto Parte_1
la condanna di alla corresponsione della somma risarcitoria di euro Controparte_1
78.900,00 e che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014, l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità in relazione alle richieste di pagamento di “somme non eccedenti cinquantamila euro”; dall'altro la disposizione normativa richiamata “non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori” ed è pacifico tra le parti il fatto che l'attore abbia stipulato i negozi per scopi estranei alla propria attività professionale;
- è fondata l'eccezione relativa alla tardiva costituzione in giudizio di Controparte_1 poiché la convenuta è stata citata a comparire all'udienza del 31.3.2023, la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata in giudizio lunedì 13.3.2023, ai sensi dell'art. 166
c.p.c., nella formulazione vigente alla data di pendenza del procedimento, il convento doveva costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza individuata nell'atto di citazione e nell'ipotesi – come nel caso di specie – di termini computati “a ritroso” scadenti in un giorno festivo ovvero nella giornata di sabato, l'applicazione dell'art. 155 c.p.c. imponeva all'interessato di compiere l'attività processuale entro il giorno non festivo cronologicamente precedente alla giornata di sabato o a quella festiva. Nonostante la tardiva costituzione in giudizio della la predetta non ha formulato Controparte_1
domande riconvenzionali né ha sollevato eccezioni in senso stretto.
Considerato che
le mere difese non sono soggette alle preclusioni previste dall'art. 167 c. 2 c.p.c., le deduzioni presenti nella comparsa di costituzione e risposta sono ammissibili.
Ciò detto, si rileva che le parti hanno stipulato due contratti collegati e dipendenti, come emerge chiaramente dall'analisi delle clausole negoziali. Nello specifico nel negozio denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%”, il sig. ha assunto l'obbligazione di corrispondere a l'importo Parte_1 Controparte_1
di euro 800,00, oltre IVA, e quest'ultima, a fronte di tale corresponsione, quella di predisporre una relazione attestante la possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dal D.L. n. 34/2020 in caso di esecuzione degli interventi descritti nel contratto;
interventi consistenti nell'installazione di una pompa di calore ibrida, di una pompa di calore per produzione acs e di una wall box per la ricarica delle auto elettriche, nella sostituzione dei serramenti dell'immobile e nella realizzazione di un cappotto sulla parete nord dell'edificio.
Nel negozio denominato “proposta di acquisto”, il sig. si era obbligato a Parte_1 corrispondere a l'importo di euro 28.000,00, oltre IVA, e quest'ultima, a Controparte_1
fronte di tale corresponsione, si era obbligata a realizzare le seguenti opere: “sistema di ricarica auto elettrica, sistema a pompa di calore per la sola produzione di acqua calda sanitaria, sistema di generazione di calore con tecnologia ibrida (caldaia + pompa di calore)”. Tenuto conto della volontà delle parti desumibile dalla natura dei contratti perfezionati, l'esecuzione delle prestazioni descritte nel negozio denominato “proposta di acquisto” era subordinata all'esistenza di una valutazione ad esito positivo circa la possibilità di fruizione del beneficio fiscale.
A prescindere da ogni considerazione in merito all'allegazione attorea circa l'omessa esecuzione delle prestazioni pattuite nel negozio denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%”, dalla disamina dei documenti depositati in giudizio unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, emerge la sussistenza di un grave inadempimento imputabile alla convenuta. Invero,
[...]
dopo avere esaminato gli interventi descritti nel predetto negozio, ha ritenuto gli CP_1
stessi inidonei alla fruizione dell'agevolazione fiscale prevista dal D.L. n. 34/2020. La valutazione effettuata dalla convenuta è errata per le ragioni esposte dal consulente tecnico nominato nelle relazioni peritali depositate in giudizio. Non sussiste alcun motivo per dissentire dalle valutazioni effettuate dall'ausiliario del giudice, poiché il consulente ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, motivando adeguatamente le conclusioni rassegnate.
Considerata la gravità dell'inadempimento imputabile a – gravità Controparte_1 riconducibile all'errata esecuzione della prestazione principale oggetto del negozio – il contratto denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus
110%” deve essere dichiarato risolto (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 2, ord. n. 23193 del
23.10.2020 secondo cui “in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo”). Dall'intervenuta risoluzione del contratto consegue la condanna della convenuta a corrispondere al sig. l'importo di euro 976,00, Parte_1 poiché il contraente deve restituire la prestazione ricevuta e rimasta senza causa giustificativa.
La risoluzione del contratto denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%” determina la risoluzione del negozio denominato “proposta di acquisto”, poiché i negozi sono collegati e dipendenti e l'interdipendenza produce una regolamentazione omogenea delle vicende negoziali, per cui i contratti simul stabunt e simul cadent.
In relazione alle domande risarcitorie formulate dall'attore, è opportuno ricordare che il risarcimento è finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'altrui inadempimento, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra il risarcimento del pregiudizio per l'inesatta esecuzione della prestazione e il corretto adempimento dell'obbligazione. Nel caso di specie, deve essere Controparte_1
condannata a corrispondere una somma risarcitoria idonea a consentire al sig. Parte_1
di ottenere lo stesso bene della vita che avrebbe ottenuto in caso di corretta
[...]
esecuzione delle prestazioni negoziali.
Orbene, nell'ipotesi in cui la convenuta avesse correttamente eseguito le prestazioni pattuite, il sig. avrebbe pagato l'importo di euro 976,00 per l'attività di Parte_1
consulenza e quello di euro 51.097,59 per la realizzazione delle opere descritte nel negozio denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%”
(cfr. relazione di CTU). A fronte del pagamento della massa monetaria l'attore avrebbe ottenuto le opere descritte, la restituzione della somma di euro 56.207,35 attraverso una detrazione degli oneri sostenuti distribuita in un periodo di 10 anni e un aumento di valore dell'immobile connesso alle migliorie effettuate di importo pari a euro 7.500,00 (cfr. relazione di CTU).
Al fine di reintegrare il patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'altrui inadempimento, CP_1
deve essere condannata a corrispondere al sig. la somma risarcitoria di
[...] Parte_1
euro 29.682,56. L'importo è stato determinato attraverso la seguente operazione algebrica: euro 56.207,35 – euro 976,00 – euro 25.548,79 (50% di euro 51.097,59), dove euro
56.207,35 è la somma che sarebbe stata originariamente restituita al sig. Parte_1 attraverso le detrazioni annuali in caso di esecuzione delle prestazioni previste nel negozio;
euro 976,00 è la somma che l'attore avrebbe comunque pagato nell'ipotesi in cui la convenuta avesse correttamente adempiuto le obbligazioni assunte, obbligazioni che costituiscono il presupposto logico del conseguimento del beneficio fiscale di euro
56.207,35; ed euro 25.548,79, pari a 1/2 del prezzo di esecuzione delle opere pattuite, è la somma che l'attore otterrà in restituzione mediante detrazioni annuali in caso di attuale esecuzione delle prestazioni descritte nel negozio.
Tenuto conto dei benefici fiscali attualmente vigenti in caso di realizzazione di opere migliorative della classe energetica di un edificio (detrazione del 50% degli oneri sostenuti)
e considerato che l'importo di euro 976,00 sarebbe stato comunque corrisposto dall'attore in caso di corretto adempimento delle prestazioni di consulenza, la somma di euro
29.682,56 consente al sig. di effettuare gli stessi interventi previsti nel Parte_1 negozio denominato “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus
110%”, ricostituendo la situazione patrimoniale che si sarebbe verificata in caso di originaria esecuzione delle prestazioni.
Per il periodo antecedente alla data di pronuncia di questa sentenza non è dovuto alcun importo a titolo di interessi o di rivalutazione monetaria, giacché non sussiste un pregiudizio connesso alla tardiva corresponsione della somma risarcitoria. Invero l'importo risarcitorio è già liquidato in valori monetari correnti e, nell'ipotesi in cui Controparte_1 avesse correttamente eseguito la prestazioni, l'attore si sarebbe privato della somma di euro
51.097,59 per pagare il prezzo di realizzazione delle opere. Tenuto conto del principio della naturale fecondità del denaro, il nocumento riconducibile alla tardiva corresponsione della somma risarcitoria è compensato dal vantaggio derivante dal godimento della massa monetaria rimasta nel patrimonio. Dalla data di pronuncia di questa sentenza sino al soddisfo sono dovuti interessi corrispettivi nella misura del tasso legale, anche in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore in debito di valuta.
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria del sig. avente ad Parte_1
oggetto il mancato aumento di valore dell'immobile, in quanto la convenuta è stata condannata al pagamento del prezzo che l'attore dovrà pagare per effettuare il miglioramento della classe energetica del bene nei termini originariamente previsti, sicché il valore economico dello stesso aumenterà dopo l'esecuzione delle prestazioni.
Anche la domanda attorea diretta ad ottenere il ristoro del nocumento non patrimoniale deve essere rigettata, stante la genericità delle allegazioni poste a fondamento della pretesa e l'assenza di adeguate istanze istruttorie finalizzate alla dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalla parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle medesime una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia. In merito alle spese e al compenso del CTU, si evidenzia che non è stato emesso alcun decreto di liquidazione, in quanto, ragionevolmente, il consulente ha ritenuto soddisfacente l'importo ricevuto a titolo di fondo spese. Tale importo, come determinato nel provvedimento del 2.11.2023, è posto definitivamente a carico di parte convenuta. In accoglimento della domanda formulata dall'attore, al sig. deve essere Parte_1
riconosciuta anche la somma di euro 1.564,00 in relazione alle spese sostenute per la consulenza di parte. È esclusa la ripetizione di ogni altro importo, anche in considerazione della somma liquidata al CTU per il compimento di prestazioni di natura analoga e dell'utilità dell'elaborato di parte ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara la risoluzione dei contratti del 21.11.2020 denominati “incarico di consulenza e analisi preliminare di fattibilità superbonus 110%” e “proposta di acquisto” per il grave inadempimento posto in essere da Controparte_1
- condanna a corrispondere al sig. la somma di euro Controparte_1 Parte_1
30.658,56 (euro 29.682,56 + euro 976,00), oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti, in euro 6.300,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
e in euro 1.564,00 per le spese sostenute per la consulenza di parte;
- pone definitivamente a carico di il pagamento del compenso e delle spese Controparte_1
del CTU, come liquidati con provvedimento datato 2.11.2023.
Cremona, 15/04/2025
Il giudice
Daniele Moro