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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n 2824 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giancarlo Voto presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Pietro del Pezzo n. 69;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Simone presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Ariano Irpino al C.so Vittorio Emanuele n. 194;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito su verbale di accertamento unico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.5.2025 la proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020250000151733000
notificatele in data 1.4.2025 - a cui era sotteso il verbale ispettivo n.
2017012926 prot. .7200.27/03/2023.0158330 del 27.3.2023 notificato CP_1
l'11.4.2023 - col quale l' le chiedeva il pagamento dell'importo di € CP_1
780.628,50 a titolo di contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavorati dipendenti.
Contestava la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' CP_1
eccependo l'estinzione dell'obbligazione per mancato rispetto del termine di 90
giorni per la notifica del verbale unico di accertamento dall'ultimo atto accertativo, il difetto di motivazione, la violazione del diritto di difesa, l'intervenuta prescrizione quinquennale per gli anni 2017 e 2018, l'errato regime sanzionatorio applicato nonché la validità degli accordi aziendali siglati nel 2016 e 2019.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito, che lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
e l' ribadendo la piena legittimità della propria pretesa eccependo CP_1
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedevano,
quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, Parte_1
pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui ad indicare.
In limine litis va correttamente individuata la platea dei soggetti involti nella vicenda de qua. Seguendo Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, (ud. 01/12/2015, dep.
16/02/2016), n. 2951, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità
del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire,
è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire o resistere in giudizio, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire o resistere in giudizio mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non può essere fatto nei confronti del convenuto. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono,
conseguentemente, diversi.
Orbene, nel caso di specie, non difetta legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto secondo la chiara prospettazione attorea Controparte_2
è anch'essa soggetto convenuto.
S'impone, di verificare, allora, rectius, (ed è potere del giudice di merito qualificare giuridicamente un'azione o un'eccezione e di attribuire al rapporto processuale un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché ciò
non produca una sostituzione della domanda proposta con una differente) se detto ente sia effettivamente poi titolare dal lato passivo del rapporto.
Orbene, nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato è afferente a contributi previdenziali di esclusiva competenza dell' in cui l' CP_1 [...] non svolge alcun ruolo atteso che è stato direttamente Controparte_2
l' a notificarlo. CP_1
L'eccezione presentata dall - sia pure Controparte_2
corretta nei termini sopra detti - deve essere accolta e la domanda attorea proposta nei suoi confronti rigettata per difetto di titolarità sostanziale del rapporto sottostante.
Tanto precisato, scendendo nel merito della lite, va anzitutto osservato come le eccepite doglianze di ordine formale (ossia mancato rispetto del termine di
90 giorni per la notifica del verbale unico di accertamento dall'ultimo atto accertativo, il difetto di motivazione nonché la violazione del diritto di difesa),
fatte valere dalla non possono essere vagliate in quanto con Parte_1
riferimento ad esse questa è decaduta dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio: allorché
- con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni un avviso di addebito, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione poiché così argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999,
ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento,
davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del
precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio
2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motiva-zione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).
Orbene, vagliando i documenti allegati (peraltro, circostanza pacifica tra le parti, confermata nel proprio ricorso dalla stessa parte ricorrente) è possibile rilevare come l'avviso di addebito qui impugnato sia stato ricevuto dalla l'1.4.2025. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato Parte_1
depositato il 5.5.2025. Ebbene, dall'1.4.2025 al 5.5.2025 sono decorsi ben 34
giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma dell'avviso di addebito opposto non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c. prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Possono essere vagliati, invece, gli altri motivi d'impugnazione attinenti al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito, l'errato regime sanzionatorio applicato nonché la validità degli accordi aziendali siglati nel 2016 e 2019) che integrano un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è
quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Relativamente all'intervenuta prescrizione del credito per gli anni 2017 e 2018
occorre accertare se successivamente alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi pretesi sia sopraggiunta, come eccepito dalla la prescrizione. Parte_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dell'avviso di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso di specie la prescrizione quinquennale si è verificata soltanto per le sanzioni che vanno da luglio 2017 ad aprile 2018 atteso che, come affermato dalla stessa ricorrente, l'11.4.2023 veniva notificato valido atto interruttivo della prescrizione ossia il verbale ispettivo niu 2017012926 prot.
.7200.27/03/2023.0158330 del 27.3.2023. CP_1
Con riferimento, altresì, ai due verbali di accordo aziendale ai sensi dell'art. 8
D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. “contratto di prossimità”) siglati, rispettivamente, nel 2016 e
2019 occorre chiarire quanto segue.
Il contratto di prossimità introdotto dall'art. 8 del Decreto-legge 138/2011,
convertito dalla Legge n. 148/2011, è stato concepito come strumento per le singole aziende per adattare gli istituti normativi e contrattuali alle proprie specifiche esigenze, conferendo una maggiore flessibilità, allorquando fenomeni congiunturali determinano gravi rischi e per favorire il recupero di quelle condizioni idonee a scongiurare licenziamenti e a promuovere la piena e stabile occupazione del personale.
Il sistema di deroghe in pejus delle norme poste a tutela del lavoratore, di natura transitoria, trova pertanto giustificazione nella salvaguardia di convergenti interessi del datore di lavoro e dei lavoratori al fine superare una fase di grave crisi aziendale /settoriale.
Per evitare usi distorti e/o una eccessiva e indebita compressione dei diritti dei lavoratori, il legislatore con il D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011
e successive integrazioni e modificazioni, ha opportunamente circoscritto l'ambito di operatività della norma per cui l'ambito di derogabilità consentito è
individuato solo in alcune materie, analiticamente e tassativamente indicate dal comma 2 dell'art. 8 del DL 183/2011.
Al comma 2 del citato articolo si legge testualmente: “Le specifiche intese di
cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti
all'organizzazione del lavoro e della produzione ((con riferimento)):
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del
personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al
regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione
di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio”. È di tutta evidenza, quindi, che la retribuzione del lavoratore resta preservata ed esclusa da interventi derogatori. Non vi è dubbio, infatti, che gli accordi aziendali stipulati tra datore di lavoro e lavoratori non possono incidere sull'imponibile retributivo, che è determinato per legge ed è inderogabile ad opera delle parti del rapporto di lavoro.
Tale principio, del resto, è consolidato dalla stessa Corte di Cassazione, che ha ripetutamente affermato che: “La retribuzione da assumere a parametro per
la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex
art.1 d.l.n.338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta
dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio
oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a
processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo
in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti
dell'art. 36 Cost.” (Cass., n.19759/24; Cass. n.19284/17; Cass. n.801/12).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato (Cass.n.16416/23 e n.12166/19)
che: “La norma sopra richiamata, non si limita a ribadire che l'imponibile
contributivo si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato (l. n. 153
del 1969, art. 12), ma pone un ulteriore e diverso principio secondo cui la
retribuzione dovuta in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta
rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, diversamente, non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto
collettivo. In altre parole, non ogni alterazione del sinallagma funzionale del
rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum
dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione
dell'obbligazione contributiva, infatti quest'ultima segue proprie regole, potendo
risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del
datore di lavoro”.
In ogni caso, da ultimo la Corte di Legittimità, con la sentenza n. 9952 del
16.4.2025, ha ribadito che: “La contrattazione aziendale non può mai derogare
in peius il livello retributivo assunto dall'art. 1 L. n. 389/89 al fine del calcolo del
minimale contributivo, ovvero il livello retributivo previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale. La materia previdenziale è infatti indisponibile, come si
desume dall'art. 2115, co. 3 c.c., e soggetta a regolamentazione tramite norme
imperative di legge statale (Cass.28972/24). Nel caso di specie, la norma
imperativa è fisata nell'art.1 L. n.389/89 che detta il livello minimo di
retribuzione da assumere a riferimento per calcolare l'imponibile contributivo.
Tale livello retributivo può essere derogato solo in melius dalla contrattazione
di secondo livello, e non anche in peius”.
La stessa Corte continua affermando che “l'art. 1 L. n. 389/89 determina
l'imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è
possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro
per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo”.
Da ciò ne consegue che, anche se la retribuzione erogata al lavoratore fosse inferiore a quella stabilità dalla contrattazione collettiva nazionale, in ogni caso,
l'imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione deve comunque essere parametrato alla retribuzione stabilita dal CCNL di categoria applicato.
Sul punto, inoltre si richiama anche il riscontro all'interpello n. 8/2016 fornito dal Ministero del Lavoro in data 12.2.2016, che ha precisato che se è vero che ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 138/2011 “i contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa
di legge e degli accordi interconfederali vigenti, (…) possono realizzare
specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a
condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione,
alla qualità dei contratti di lavoro”, è altrettanto vero che le intese possono riguardare solo le materie inerenti all'organizzazione del lavoro e alla produzione, tassativamente elencate dal comma 2 della norma. Con
riferimento a tale elenco il Ministero ha osservato che non è prevista la possibilità di inserire tra i possibili contenuti delle intese aziendali o territoriali la determinazione dell'imponibile contributivo, per cui giammai tali intese possono interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione, potendo produrre effetti, al più, esclusivamente tra le parti dell'accordo.
Chiarito ciò va esaminata l'ultima eccezione relativa all'errata applicazione del regime sanzionatorio.
Si tratta d'una doglianza fondata non versandosi nell'ipotesi contemplata dall'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000. È quest'ultima l'ipotesi di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non
conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere
ovvero le retribuzioni erogate" (per datore di lavoro deve intendersi qualsiasi soggetto comunque tenuto al pagamento di contributi obbligatori).
Non è ravvisabile, nell'ipotesi in esame, l'intenzione specifica di sottrarsi all'obbligo di legge che caratterizza l'evasione.
Ricorre qui, viceversa, un'ipotesi di oggettiva incertezza interpretativa sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo qual è delineata dall'art. 116, comma 10, L.
n. 338 del 2000; di ciò sono riprova i contrastanti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di merito che hanno indotto il legislatore a intervenire con una norma di interpretazione autentica (l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011,
cit.).
La disposizione prevede l'applicazione della sanzione in misura ridotta: "Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da
oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si
applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge".
In questi termini dovrà operare l' convenuto. CP_3
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto in parte con la declaratoria dell'illegittimità delle sole sanzioni irrogate a parte ricorrente e di cui all'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del
2000 e la loro riduzione alla misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a),
stessa legge.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra la Parte_1
e l' stante la soccombenza reciproca, mentre per quanto concerne
[...] CP_1
il rapporto processuale tra la società ricorrente e l' Controparte_4
esse vanno poste a carico della prima in quanto convenente in
[...]
giudizio un soggetto del tutto estraneo alla vicenda. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie € 780.628,50).
Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del decorso dei termini di legge e dell'imponibile minimo inderogabile da sottoporre a contribuzione impone di attenersi ai valori minimi
(non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2824 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti Parte_1
dell' e dell' , in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_2
legali rapp.ti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso nei confronti dell;
Controparte_2
2) accoglie soltanto parzialmente il ricorso nei confronti dell' e, per CP_1
l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
40020250000151733000 limitatamente alle sanzioni erogate per il periodo da luglio 2017 ad aprile 2018 stante l'intervenuta prescrizione e alla parte in cui irroga sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000
e non nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) stessa legge;
3) rigetta per il resto il ricorso nei confronti dell;
CP_1
4) condanna la al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € Controparte_2
8.936,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA
e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
5) compensa interamente le spese di lite tra la e l . Parte_1 CP_1
Salerno, 13.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n 2824 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giancarlo Voto presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Pietro del Pezzo n. 69;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Simone presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Ariano Irpino al C.so Vittorio Emanuele n. 194;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito su verbale di accertamento unico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.5.2025 la proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020250000151733000
notificatele in data 1.4.2025 - a cui era sotteso il verbale ispettivo n.
2017012926 prot. .7200.27/03/2023.0158330 del 27.3.2023 notificato CP_1
l'11.4.2023 - col quale l' le chiedeva il pagamento dell'importo di € CP_1
780.628,50 a titolo di contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavorati dipendenti.
Contestava la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall' CP_1
eccependo l'estinzione dell'obbligazione per mancato rispetto del termine di 90
giorni per la notifica del verbale unico di accertamento dall'ultimo atto accertativo, il difetto di motivazione, la violazione del diritto di difesa, l'intervenuta prescrizione quinquennale per gli anni 2017 e 2018, l'errato regime sanzionatorio applicato nonché la validità degli accordi aziendali siglati nel 2016 e 2019.
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito, che lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
e l' ribadendo la piena legittimità della propria pretesa eccependo CP_1
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedevano,
quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, Parte_1
pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui ad indicare.
In limine litis va correttamente individuata la platea dei soggetti involti nella vicenda de qua. Seguendo Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, (ud. 01/12/2015, dep.
16/02/2016), n. 2951, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità
del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire,
è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire o resistere in giudizio, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire o resistere in giudizio mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non può essere fatto nei confronti del convenuto. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono,
conseguentemente, diversi.
Orbene, nel caso di specie, non difetta legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto secondo la chiara prospettazione attorea Controparte_2
è anch'essa soggetto convenuto.
S'impone, di verificare, allora, rectius, (ed è potere del giudice di merito qualificare giuridicamente un'azione o un'eccezione e di attribuire al rapporto processuale un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché ciò
non produca una sostituzione della domanda proposta con una differente) se detto ente sia effettivamente poi titolare dal lato passivo del rapporto.
Orbene, nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato è afferente a contributi previdenziali di esclusiva competenza dell' in cui l' CP_1 [...] non svolge alcun ruolo atteso che è stato direttamente Controparte_2
l' a notificarlo. CP_1
L'eccezione presentata dall - sia pure Controparte_2
corretta nei termini sopra detti - deve essere accolta e la domanda attorea proposta nei suoi confronti rigettata per difetto di titolarità sostanziale del rapporto sottostante.
Tanto precisato, scendendo nel merito della lite, va anzitutto osservato come le eccepite doglianze di ordine formale (ossia mancato rispetto del termine di
90 giorni per la notifica del verbale unico di accertamento dall'ultimo atto accertativo, il difetto di motivazione nonché la violazione del diritto di difesa),
fatte valere dalla non possono essere vagliate in quanto con Parte_1
riferimento ad esse questa è decaduta dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio: allorché
- con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni un avviso di addebito, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione poiché così argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999,
ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento,
davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del
precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio
2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motiva-zione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).
Orbene, vagliando i documenti allegati (peraltro, circostanza pacifica tra le parti, confermata nel proprio ricorso dalla stessa parte ricorrente) è possibile rilevare come l'avviso di addebito qui impugnato sia stato ricevuto dalla l'1.4.2025. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato Parte_1
depositato il 5.5.2025. Ebbene, dall'1.4.2025 al 5.5.2025 sono decorsi ben 34
giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma dell'avviso di addebito opposto non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c. prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Possono essere vagliati, invece, gli altri motivi d'impugnazione attinenti al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito, l'errato regime sanzionatorio applicato nonché la validità degli accordi aziendali siglati nel 2016 e 2019) che integrano un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è
quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Relativamente all'intervenuta prescrizione del credito per gli anni 2017 e 2018
occorre accertare se successivamente alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi pretesi sia sopraggiunta, come eccepito dalla la prescrizione. Parte_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dell'avviso di addebito siano passati più di cinque anni.
Nel caso di specie la prescrizione quinquennale si è verificata soltanto per le sanzioni che vanno da luglio 2017 ad aprile 2018 atteso che, come affermato dalla stessa ricorrente, l'11.4.2023 veniva notificato valido atto interruttivo della prescrizione ossia il verbale ispettivo niu 2017012926 prot.
.7200.27/03/2023.0158330 del 27.3.2023. CP_1
Con riferimento, altresì, ai due verbali di accordo aziendale ai sensi dell'art. 8
D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. “contratto di prossimità”) siglati, rispettivamente, nel 2016 e
2019 occorre chiarire quanto segue.
Il contratto di prossimità introdotto dall'art. 8 del Decreto-legge 138/2011,
convertito dalla Legge n. 148/2011, è stato concepito come strumento per le singole aziende per adattare gli istituti normativi e contrattuali alle proprie specifiche esigenze, conferendo una maggiore flessibilità, allorquando fenomeni congiunturali determinano gravi rischi e per favorire il recupero di quelle condizioni idonee a scongiurare licenziamenti e a promuovere la piena e stabile occupazione del personale.
Il sistema di deroghe in pejus delle norme poste a tutela del lavoratore, di natura transitoria, trova pertanto giustificazione nella salvaguardia di convergenti interessi del datore di lavoro e dei lavoratori al fine superare una fase di grave crisi aziendale /settoriale.
Per evitare usi distorti e/o una eccessiva e indebita compressione dei diritti dei lavoratori, il legislatore con il D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011
e successive integrazioni e modificazioni, ha opportunamente circoscritto l'ambito di operatività della norma per cui l'ambito di derogabilità consentito è
individuato solo in alcune materie, analiticamente e tassativamente indicate dal comma 2 dell'art. 8 del DL 183/2011.
Al comma 2 del citato articolo si legge testualmente: “Le specifiche intese di
cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti
all'organizzazione del lavoro e della produzione ((con riferimento)):
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del
personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al
regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione
di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio”. È di tutta evidenza, quindi, che la retribuzione del lavoratore resta preservata ed esclusa da interventi derogatori. Non vi è dubbio, infatti, che gli accordi aziendali stipulati tra datore di lavoro e lavoratori non possono incidere sull'imponibile retributivo, che è determinato per legge ed è inderogabile ad opera delle parti del rapporto di lavoro.
Tale principio, del resto, è consolidato dalla stessa Corte di Cassazione, che ha ripetutamente affermato che: “La retribuzione da assumere a parametro per
la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex
art.1 d.l.n.338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, è quella
stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta
dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio
oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a
processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo
in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti
dell'art. 36 Cost.” (Cass., n.19759/24; Cass. n.19284/17; Cass. n.801/12).
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato (Cass.n.16416/23 e n.12166/19)
che: “La norma sopra richiamata, non si limita a ribadire che l'imponibile
contributivo si determina sul dovuto e non su quanto di fatto erogato (l. n. 153
del 1969, art. 12), ma pone un ulteriore e diverso principio secondo cui la
retribuzione dovuta in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta
rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, diversamente, non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto
collettivo. In altre parole, non ogni alterazione del sinallagma funzionale del
rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum
dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione
dell'obbligazione contributiva, infatti quest'ultima segue proprie regole, potendo
risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del
datore di lavoro”.
In ogni caso, da ultimo la Corte di Legittimità, con la sentenza n. 9952 del
16.4.2025, ha ribadito che: “La contrattazione aziendale non può mai derogare
in peius il livello retributivo assunto dall'art. 1 L. n. 389/89 al fine del calcolo del
minimale contributivo, ovvero il livello retributivo previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale. La materia previdenziale è infatti indisponibile, come si
desume dall'art. 2115, co. 3 c.c., e soggetta a regolamentazione tramite norme
imperative di legge statale (Cass.28972/24). Nel caso di specie, la norma
imperativa è fisata nell'art.1 L. n.389/89 che detta il livello minimo di
retribuzione da assumere a riferimento per calcolare l'imponibile contributivo.
Tale livello retributivo può essere derogato solo in melius dalla contrattazione
di secondo livello, e non anche in peius”.
La stessa Corte continua affermando che “l'art. 1 L. n. 389/89 determina
l'imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è
possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro
per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo”.
Da ciò ne consegue che, anche se la retribuzione erogata al lavoratore fosse inferiore a quella stabilità dalla contrattazione collettiva nazionale, in ogni caso,
l'imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione deve comunque essere parametrato alla retribuzione stabilita dal CCNL di categoria applicato.
Sul punto, inoltre si richiama anche il riscontro all'interpello n. 8/2016 fornito dal Ministero del Lavoro in data 12.2.2016, che ha precisato che se è vero che ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 138/2011 “i contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa
di legge e degli accordi interconfederali vigenti, (…) possono realizzare
specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a
condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione,
alla qualità dei contratti di lavoro”, è altrettanto vero che le intese possono riguardare solo le materie inerenti all'organizzazione del lavoro e alla produzione, tassativamente elencate dal comma 2 della norma. Con
riferimento a tale elenco il Ministero ha osservato che non è prevista la possibilità di inserire tra i possibili contenuti delle intese aziendali o territoriali la determinazione dell'imponibile contributivo, per cui giammai tali intese possono interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione, potendo produrre effetti, al più, esclusivamente tra le parti dell'accordo.
Chiarito ciò va esaminata l'ultima eccezione relativa all'errata applicazione del regime sanzionatorio.
Si tratta d'una doglianza fondata non versandosi nell'ipotesi contemplata dall'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000. È quest'ultima l'ipotesi di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non
conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere
ovvero le retribuzioni erogate" (per datore di lavoro deve intendersi qualsiasi soggetto comunque tenuto al pagamento di contributi obbligatori).
Non è ravvisabile, nell'ipotesi in esame, l'intenzione specifica di sottrarsi all'obbligo di legge che caratterizza l'evasione.
Ricorre qui, viceversa, un'ipotesi di oggettiva incertezza interpretativa sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo qual è delineata dall'art. 116, comma 10, L.
n. 338 del 2000; di ciò sono riprova i contrastanti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di merito che hanno indotto il legislatore a intervenire con una norma di interpretazione autentica (l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011,
cit.).
La disposizione prevede l'applicazione della sanzione in misura ridotta: "Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da
oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si
applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge".
In questi termini dovrà operare l' convenuto. CP_3
Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto in parte con la declaratoria dell'illegittimità delle sole sanzioni irrogate a parte ricorrente e di cui all'avviso di addebito opposto ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del
2000 e la loro riduzione alla misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a),
stessa legge.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra la Parte_1
e l' stante la soccombenza reciproca, mentre per quanto concerne
[...] CP_1
il rapporto processuale tra la società ricorrente e l' Controparte_4
esse vanno poste a carico della prima in quanto convenente in
[...]
giudizio un soggetto del tutto estraneo alla vicenda. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie € 780.628,50).
Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del decorso dei termini di legge e dell'imponibile minimo inderogabile da sottoporre a contribuzione impone di attenersi ai valori minimi
(non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2824 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti Parte_1
dell' e dell' , in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_2
legali rapp.ti p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso nei confronti dell;
Controparte_2
2) accoglie soltanto parzialmente il ricorso nei confronti dell' e, per CP_1
l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
40020250000151733000 limitatamente alle sanzioni erogate per il periodo da luglio 2017 ad aprile 2018 stante l'intervenuta prescrizione e alla parte in cui irroga sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388 del 2000
e non nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) stessa legge;
3) rigetta per il resto il ricorso nei confronti dell;
CP_1
4) condanna la al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € Controparte_2
8.936,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA
e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
5) compensa interamente le spese di lite tra la e l . Parte_1 CP_1
Salerno, 13.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro