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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 448/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127 - ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfrancesco Garattoni e dall'avv. Filippo
Tomassoli (entrambi del foro di Rimini)
- RICORRENTE contro
Controparte_1
in
[...] persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco
Giammaria (entrambi del foro di Roma)
- RESISTENTE
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: assegno - pensione. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il
27 febbraio 2023) adiva il Tribunale di Parte_1
Brescia - Sezione Lavoro chiedendo l'accertamento e la declaratoria di illegittimità sia dell'art. 22 del Regolamento della
[...]
Controparte_1 approvato con Decreto Ministeriale del 14 luglio 2004, istitutivo del contributo di solidarietà, sia delle successive delibere attuative dell'Assemblea dei Delegati della C.N.P.A.D.C. n. 4 del 28 ottobre 2008, del
27 giugno 2013 e n. 10 del 29 novembre 2017; per l'effetto, chiedeva da un lato la condanna dell'ente previdenziale a restituire tutte le somme trattenute mensilmente sugli assegni di pensione, per i dieci anni anteriori alla proposizione del ricorso e, dall'altro lato, a cessare dette ritenute sugli assegni di pensione ancora da versare.
Più precisamente, egli affermava che era titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, con decorrenza dall'1 marzo 2006, a carico della
C.N.P.A.D.C., la quale gli applicava la ritenuta per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione concretamente liquidate
(cfr. doc. 1, cedolino della pensione).
Il ricorrente adduceva l'illegittimità del prelievo, poiché l'atto amministrativo con cui la C.N.P.A.D.C. aveva ridotto l'importo della prestazione pensionistica, che era andato a incidere su diritti acquisiti con la decurtazione del trattamento in essere, doveva essere considerato contra legem: tale regolamento, infatti, non essendo un atto avente forza di legge, non avrebbe potuto imporre una riduzione della pensione già maturata e in
2 pagamento, poiché quest'ultima configurava un diritto quesito e non già un'aspettativa, anche con riferimento al principio del pro rata temporis, diretto a garantire le anzianità già maturate.
Rappresentava, inoltre, che il contributo di solidarietà, allo stato sempre più gravoso e applicato in maniera pressoché costante, era stato originariamente introdotto in via “straordinaria” e “temporanea” con l'art. 22 del
Regolamento della C.N.P.A.D.C., approvato con Decreto Ministeriale del 14 luglio 2004 e più volte reiterato con successive delibere, oggetto di specifica impugnazione in questa sede.
Osservava il ricorrente che il contributo di solidarietà, previsto da norme di fonte regolamentare emanate dalla C.N.P.A.D.C., era stato ripetutamente dichiarato illegittimo dalla Suprema Corte.
Allegava altresì copiosa giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi.
In conclusione, secondo erano affette da Parte_1 illegittimità derivata le trattenute effettuate dall'ente previdenziale sul suo trattamento pensionistico, a cadenza mensile per ogni rateo. Di conseguenza, egli rivendicava per un verso il suo diritto al rimborso di tutti gli importi indebitamente trattenuti, a titolo di contributo di solidarietà, avuto riguardo al termine di prescrizione decennale;
per altro verso, assumeva che questa voce non poteva essere nemmeno considerata a suo discapito per il futuro, di talché chiedeva che non fosse più praticata la ritenuta sugli assegni ancora da liquidarsi.
Il tutto, con vittoria di spese di lite.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata, la
[...] domandava Controparte_1 in via pregiudiziale innanzitutto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' quale ente erogatore della pensione del professionista. CP_3
In secondo luogo, evidenziava l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., giacché prima dell'introduzione della vertenza in materia
3 previdenziale de qua controparte non aveva proposto il ricorso in sede amministrativa.
In terzo luogo, sempre in via preliminare, asseriva l'inammissibilità della domanda di di condanna per il futuro. Parte_1
Nel merito, sosteneva la legittimità del proprio operato, alla luce del combinato disposto degli artt. 3, comma 12, l. 335/1995, 1, comma 763, l.
296/2006, 24, comma 24, d.l. 201/2011 e 1, comma 488, l. 147/2013.
In particolare, sottolineava che tali disposizioni, ampliando i provvedimenti emanabili dalle Casse private previdenziali, avevano confermato la possibilità per le stesse di stabilire un contributo di solidarietà finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio. Il legislatore aveva altresì previsto la salvezza degli atti positivamente passati al vaglio ministeriale, prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative. Inoltre, il riferimento al
“rispetto” del principio del pro rata, invocato da controparte, era stato sostituito con una formulazione legislativa più flessibile ed era stato affiancato dagli ulteriori criteri di gradualità ed equità tra generazioni.
Richiamava in ultimo quanto disposto dalla sentenza emanata dalla Corte
Cost., n. 173/2016, a sostegno della legittimità dell'introduzione del contributo di solidarietà quale strumento di sostegno del sistema pensionistico in un'ottica di lungo periodo, ancorché limitato nel tempo.
In ogni caso, nella denegata ipotesi dell'accoglimento del ricorso avversario, si eccepiva la prescrizione di parte del credito vantato dal ricorrente ex art. 2948 c.c. e, segnatamente, delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà per il periodo anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso, avvenuta il 4 settembre 2023, ossia prima del 4 settembre 2018.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
3. Con ordinanza 6 novembre 2023 il Giudice autorizzava, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio richiesta da parte convenuta e da effettuarsi a cura della stessa - Cassa Nazionale di CP_1
4 Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con la chiamata in causa dell' quale ente erogatore del trattamento pensionistico di CP_3 cui si tratta.
Nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi, l' CP_3 non si costituiva, sicché era dichiarata la sua contumacia con ordinanza 18 aprile 2024.
4. Con note compiegate per l'udienza del 27 febbraio 2025 ex art. 127-ter
c.p.c. le parti costituite insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Giudice che il ricorso sia parzialmente fondato e che meriti accoglimento, nei termini di cui si dirà in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Reputa la Decidente che, in via preliminare, vada esaminata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
La doglianza è infondata.
Com'è noto, la disposizione citata stabilisce quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale la necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo stragiudiziale, ma - espressamente - solo nel caso in cui in cui sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa delle controversie.
Nel caso di specie, in tutta evidenza, manca il requisito dell'esplicita previsione da parte di legge speciale richiesto dalla norma codicistica invocata.
Infatti, è pacifico che la disciplina evocata dalla resistente a suffragio della questione sia dettata da fonte secondaria, ossia dal C.C.N.L. di settore.
5 L'obiezione è rigettata.
7. Nel merito, si rileva che la trattenuta operata dalla
[...]
a a titolo di Controparte_1 Controparte_1 contributo di solidarietà trova la sua primigenia fonte nell'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della stessa approvato con D.I. del 14 luglio 2004 (cfr. all. 1 produzioni
CP_1 allegate alla memoria di costituzione della resistente), a mente del
CP_1 quale:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni, è applicato un contributo di solidarietà calcolato secondo i criteri e le percentuali indicate: - nella allegata tabella «F1» ai trattamenti pensionistici erogati dalla con requisiti maturati dal 01/01/2005 sugli scaglioni di quota
CP_1 di pensione lorda annua calcolata con il sistema retributivo;
- nella allegata tabella «F2» ai trattamenti pensionistici erogati dalla con
CP_1 requisiti maturati fino al 31/12/2004 sugli scaglioni di quota di pensione lorda annua calcolata con il sistema retributivo.
2. Con l'esito dei controlli biennali sulla sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo, il contributo di solidarietà potrà essere variato nei criteri e nelle percentuali di applicazione, valutando, altresì, anche l'effetto equitativo tra le varie coorti>.
Nel 2008, l'Assemblea dei Delegati della C.N.P.A.D.C. deliberava di rinnovare l'applicazione del suddetto contributo di solidarietà per il quinquennio 2009 - 2013 (delib. 4/2008); seguiva ulteriore rinnovo, nel giugno 2013, per il successivo quinquennio 2014 - 2018 (delib. 3/2013) sino all'emanazione della più recente delibera n. 10/2017, che ne prorogava l'applicazione anche per il quinquennio 2019 - 2023.
Tutti e tre questi provvedimenti sono stati espressamente impugnati dal commercialista in pensione.
Tanto premesso, vanno condivisi i principi e le argomentazioni più volte affermati e illustrati dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di
6 merito sul tema, ai quali la Giudice ritiene di aderire, per le ragioni di seguito esposte.
Si rammenta che, per consolidato orientamento di legittimità, In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo
[...] di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore> [così Cass., Sez. Lav. n.
31875 del 10/12/18 (Rv. 652020 - 01); conformi, le recentissime Cass., Sez.
Lav., ordinanza n. 20684 del 25 luglio 2024 (Rv. 672074 - 01) e ordinanza n.
23257 del 28 agosto 2024 (Rv. 672194 - 01)].
Esula quindi dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le
Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore, nel rispetto della riserva di legge di legge di cui all'art. 23 Cost., il quale impone che la fonte di rango primario stabilisca almeno il presupposto, i soggetti passivi e la misura (nel senso di misura massima o dei criteri per la sua quantificazione) della prestazione economica di riferimento.
Pertanto, la qualificazione del contributo di solidarietà come imposizione patrimoniale introdotta da un regolamento della convenuta (e CP_1 reiterato nel tempo dalle successive delibere), privo del carattere dei cosiddetti regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art.
7 17, comma 2 (cfr. Cass. sent. 423/2019), è già condizione necessaria e sufficiente per accertarne l'illegittimità.
Nondimeno, occorre valorizzare altra e pertinente giurisprudenza citata dal ricorrente, cui questa Giudice ritiene di aderire, la quale ha rilevato che
Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo> (sentenze Cass. nn. 11792/2005,
25029/2009 e 20235/2010 e 26102/2014); Il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda
l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati;
tale “… limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate> (così Cass., n. 11792/2005,
Cass. n. 25029 del 2009; Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 20235 del 2010;
Cass. N. 8847 del 2011; Cass. n. 13067 del 2012; Cass. n. 1314 del 2014).
Sulla questione in esame sono altresì intervenute molteplici pronunce di merito, le quali hanno correttamente puntualizzato come la pensione debba esser considerata un diritto acquisito, non già una mera aspettativa;
hanno
8 sottolineato, in particolare, il doveroso distinguo tra il caso in esame - che introduce un problema di prelievo forzoso su trattamenti pensionistici da tempo corrisposti - e il principio del pro rata, teso a garantire le anzianità già maturate, graduando nel tempo gli effetti in pejus di riforme pensionistiche.
Le citate sentenze hanno infatti affermato che: La legittimità della disposizione regolamentare che prevede il contributo di solidarietà è esclusa anche alla luce della nuova normativa introdotta con la legge
296/2006; infatti, come si è detto, l'ampliamento della quota di autonomia normativa attribuita agli enti previdenziali 'privatizzati' ha riguardato esplicitamente il c.d. principio del pro rata, rispetto al quale non è più richiesto il 'rispetto', ma unicamente che 'deve essere tenuto presente'; ma nella fattispecie in esame, che riguarda i pensionati e non gli assicurati, non è tanto in discussione il principio del pro rata, ma piuttosto la lesione di un diritto già acquisito> (cfr. ex multis, Corte App. Torino, sent. n.
1283/2009).
Tale principio, del resto, è stato anche ribadito dalle SS.UU. del 2015, laddove si afferma che In definitiva, dunque, esisteva una oggettiva ambiguità della disposizione del secondo periodo dell'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, che giustifica l'intervento di interpretazione autentica. La norma contenuta nel comma 488 ha, dunque, una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del legislatore>.
Difatti, contrariamente a quanto sostento dalla resistente, l'art. CP_1
1, comma 488, l. 147/2013 si è limitato a chiarire che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27
9 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine>.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 763, l. 296/2006 non conferisce agli enti previdenziali il potere di disciplinare ogni aspetto della gestione previdenziale di riferimento ma, esclusivamente, quello di definire quegli aspetti a ricaduta economica idonei a garantirne l'equilibrio finanziario: trattasi di questioni afferenti alla gestione operativa, alla definizione delle aliquote, alla modalità di riscossione e/o alla definizione dei periodi di anzianità e vecchiaia di riferimento.
È, questa, un'interpretazione obbligata dal tenore letterale del comma 763 nella parte in cui, con esclusivo riferimento all'esigenza di salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine>, consente alle Casse di adottare provvedimenti che debbono obbligatoriamente tener conto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti> e, comunque, dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni>. (cfr. sentenza nel proc. n. 6302/15 R.G.L., Tribunale di Milano).
Tale soluzione è stata del resto avvallata anche dal chiarimento operato sul punto dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, secondo cui Né incide sulla soluzione della questione in esame il recente intervento legislativo (art. 1, comma 488, legge n. 147 del 2013), che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni - adottati dagli enti di cui all'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 - che essi siano
“finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo temine", ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perché "straordinario" e limitato nel tempo> (Cass., sent. n. 53/2015).
8. , la ritiene legittima la richiesta del contributo di CP_4 CP_5 solidarietà nella misura minima contributo dell'1% per l'anno 2013, basata sulla diretta applicazione dell'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, conv. in L.
214/2011.
10 Infatti, si aderisce al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e anche dalla territoriale Corte d'Appello, secondo cui la situazione della che si vede dichiarare illegittimo il contributo di CP_1 solidarietà autonomamente stabilito in via regolamentare equivale a quella dell'ente che sia rimasto inerte o che non abbia ricevuto
l'approvazione ministeriale della delibera. La appellante, in CP_1 sostanza, si trova nella stessa situazione che comporta l'applicazione ex lege di un contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013 e in questi termini la richiesta della appare dunque teoricamente fondata. Ed invero, il contributo di solidarietà previsto dalla suddetta lett. b) risulta essere un contributo minimo e obbligatorio che, in ogni caso, deve essere applicato dalla al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione>
(cfr. ex multis, Corte di Appello di Brescia, Sez. Lav., sentenze nn. 2, 4, 5, 6,
63, 106, 240, 307 e 327/2022).
9. Osserva la Giudice che all'accertata illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla convenuta nei termini sopra CP_1 descritti consegue l'irrilevanza delle eccezioni di merito sollevate dalla convenuta nella comparsa di costituzione (pgg. 38 e 39) in merito alle carenze probatorie in cui è incorso il Parte_1 quale non ha dimostrato da quando la ha effettuato la trattenuta a CP_1 titolo di contributo di solidarietà sul suo assegno.
Invero, egli compiegava solo il cedolino di novembre 2022 rilasciato dall' sicché non consta da quale mensilità sia stata applicata la CP_3 decurtazione, né è possibile acclarare se sia stata compiuta per l'intero periodo oggetto del giudizio.
Tuttavia, le riscontrate carenze documentali in cui è incorso il ricorrente, nonché l'eventuale mancata o parziale applicazione del contributo di solidarietà per taluni periodi, restano in ogni caso assorbite dall'accertata illegittimità.
10. Quanto all'operatività del diverso termine di prescrizione quinquennale invocato dalla resistente si osserva. CP_1
11 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito: Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n.
509 […] oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma in quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.” (Cass. Civ., Sez. Un., 8 settembre
2015, n. 17742).
Tale principio, del resto, è stato confermato in seguito anche dalle Sezioni singole della Corte di Cassazione - cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2021,
n. 36618 e Sez. Lav., sentenza n. 31527 del 25 ottobre 2022 (Rv. 665981 -
01), così massimata: In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.> (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla a favore dei Parte_2
a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al Controparte_1 termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili).
In motivazione, si legge più diffusamente: Questa Corte di legittimità
(Cass. n. 41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del
12 credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.
14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la
ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti CP_1 Pt_3 gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere
«pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché Sez. Un. nr. 10955 del 2002).
15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.
16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce
a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n.
153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia
13 giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma
1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.
17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
18. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è CP_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con
l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale>.
Da ultimo si veda, in senso conforme: Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 29600 del 18 novembre 2024 (Rv. 673060 - 02).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione per le annualità 2013 - 2018 avanzata dalla resistente va rigettata. CP_1
11. In definitiva, reputa la Giudice che la domanda di
[...] sia condivisibile. Parte_1
Per l'effetto, l'ente previdenziale convenuto deve essere CP_1 condannato a restituire al ricorrente la differenza tra le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà applicato dalla e gli importi dell'1% CP_1 previsti di cui all'art. 24, comma 24, lett. b) d.l. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011, limitatamente all'anno 2013, nonché le ulteriori ritenute operate dalla sempre a titolo di contributo di solidarietà, entro il CP_1 termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del
14 ricorso, avvenuta il 4 settembre 2023 e, dunque, dal 4 settembre 2013, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al saldo effettivo.
12. Ritiene, ancora, la Decidente che effettivamente sussista il litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., con l' dunque tenuta a rispondere in CP_3 solido con la resistente CP_1
Invero, risulta titolare di un trattamento Parte_1 pensionistico in totalizzazione, sicché la liquidazione del trattamento viene direttamente effettuata dall' e non dalla dalla CP_3 CP_1
Si rammenta che era lo stesso ricorrente ad attestare la circostanza, dal momento che allegava al ricorso il cedolino rilasciato dall'ente previdenziale
(doc. 1 allegato al ricorso).
D'altro canto, è comprovata per tabulas in forza della comunicazione dell'11 ottobre 2007, con cui la comunicava all'odierno ricorrente il CP_1 riconoscimento in suo favore del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in totalizzazione a far data dall'1 marzo 2006 (doc. 11 allegato alla comparsa di parte resistente).
Come si evince da detta missiva, la liquidazione del trattamento della pensione è effettuata dall' ai sensi dell'art. 5 comma 2 d. lgs. n. CP_3
42/2006, il quale prevede: il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall' che stipula con gli enti interessati CP_3 apposite convenzioni>.
Giacché la condanna richiesta da incide sul Parte_1 trattamento pensionistico erogato, necessariamente coinvolge l'ente pagatore, ossia l' CP_3
Il trattamento in totalizzazione, infatti, non consente un pagamento diretto da parte della resistente di talché la restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute al ricorrente non potrà essere materialmente eseguita da questa bensì dovrà essere effettuata dall' rimasta CP_1 CP_3 assente in causa e che nulla ha opposto sul punto.
15 Ne discende che quest'ultimo ente va condannato in solido con la resistente al rimborso del dovuto nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
13. Da ultimo, si osserva che le censure relative alla domanda di condanna in futuro avanzata dalla resistente devono considerarsi CP_1 assorbite dall'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità del contributo in contesa.
14. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione
(cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, vanno dichiarate soccombenti le parti resistenti, in solido, stante la comunanza della posizione processuale.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché della serialità della causa, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio e introduttiva), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i patroni delle parti costituite si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse, già formulate nel ricorso e nella comparsa di costituzione.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 465,00 per la fase di studio e 389,00 per quella introduttiva e, così, complessivamente, euro 854,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
16 1) accerta e dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla resistente a favore dei Controparte_1
Dottori Commercialisti, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per il tramite dell' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione liquidati in favore del ricorrente;
2) condanna Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...] rappresentante pro tempore e l' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a restituire a la differenza tra le ritenute Parte_1 operate a titolo di contributo di solidarietà applicato da e da CP_1
e gli importi dell'1% previsti dall'art. 24, comma 24, lett. b) del d.l. CP_3
201/2011, conv. nella l. 214/2011 per l'anno 2013, nonché le ulteriori ritenute operate da e da sempre a titolo di contributo CP_1 CP_3 di solidarietà, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del ricorso (4 settembre 2023), oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al saldo effettivo;
3) condanna le parti resistenti e da in solido tra CP_1 CP_3 loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 854,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 28 febbraio 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127 - ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfrancesco Garattoni e dall'avv. Filippo
Tomassoli (entrambi del foro di Rimini)
- RICORRENTE contro
Controparte_1
in
[...] persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco
Giammaria (entrambi del foro di Roma)
- RESISTENTE
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: assegno - pensione. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi atti tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il
27 febbraio 2023) adiva il Tribunale di Parte_1
Brescia - Sezione Lavoro chiedendo l'accertamento e la declaratoria di illegittimità sia dell'art. 22 del Regolamento della
[...]
Controparte_1 approvato con Decreto Ministeriale del 14 luglio 2004, istitutivo del contributo di solidarietà, sia delle successive delibere attuative dell'Assemblea dei Delegati della C.N.P.A.D.C. n. 4 del 28 ottobre 2008, del
27 giugno 2013 e n. 10 del 29 novembre 2017; per l'effetto, chiedeva da un lato la condanna dell'ente previdenziale a restituire tutte le somme trattenute mensilmente sugli assegni di pensione, per i dieci anni anteriori alla proposizione del ricorso e, dall'altro lato, a cessare dette ritenute sugli assegni di pensione ancora da versare.
Più precisamente, egli affermava che era titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, con decorrenza dall'1 marzo 2006, a carico della
C.N.P.A.D.C., la quale gli applicava la ritenuta per il contributo di solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione concretamente liquidate
(cfr. doc. 1, cedolino della pensione).
Il ricorrente adduceva l'illegittimità del prelievo, poiché l'atto amministrativo con cui la C.N.P.A.D.C. aveva ridotto l'importo della prestazione pensionistica, che era andato a incidere su diritti acquisiti con la decurtazione del trattamento in essere, doveva essere considerato contra legem: tale regolamento, infatti, non essendo un atto avente forza di legge, non avrebbe potuto imporre una riduzione della pensione già maturata e in
2 pagamento, poiché quest'ultima configurava un diritto quesito e non già un'aspettativa, anche con riferimento al principio del pro rata temporis, diretto a garantire le anzianità già maturate.
Rappresentava, inoltre, che il contributo di solidarietà, allo stato sempre più gravoso e applicato in maniera pressoché costante, era stato originariamente introdotto in via “straordinaria” e “temporanea” con l'art. 22 del
Regolamento della C.N.P.A.D.C., approvato con Decreto Ministeriale del 14 luglio 2004 e più volte reiterato con successive delibere, oggetto di specifica impugnazione in questa sede.
Osservava il ricorrente che il contributo di solidarietà, previsto da norme di fonte regolamentare emanate dalla C.N.P.A.D.C., era stato ripetutamente dichiarato illegittimo dalla Suprema Corte.
Allegava altresì copiosa giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi.
In conclusione, secondo erano affette da Parte_1 illegittimità derivata le trattenute effettuate dall'ente previdenziale sul suo trattamento pensionistico, a cadenza mensile per ogni rateo. Di conseguenza, egli rivendicava per un verso il suo diritto al rimborso di tutti gli importi indebitamente trattenuti, a titolo di contributo di solidarietà, avuto riguardo al termine di prescrizione decennale;
per altro verso, assumeva che questa voce non poteva essere nemmeno considerata a suo discapito per il futuro, di talché chiedeva che non fosse più praticata la ritenuta sugli assegni ancora da liquidarsi.
Il tutto, con vittoria di spese di lite.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata, la
[...] domandava Controparte_1 in via pregiudiziale innanzitutto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' quale ente erogatore della pensione del professionista. CP_3
In secondo luogo, evidenziava l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., giacché prima dell'introduzione della vertenza in materia
3 previdenziale de qua controparte non aveva proposto il ricorso in sede amministrativa.
In terzo luogo, sempre in via preliminare, asseriva l'inammissibilità della domanda di di condanna per il futuro. Parte_1
Nel merito, sosteneva la legittimità del proprio operato, alla luce del combinato disposto degli artt. 3, comma 12, l. 335/1995, 1, comma 763, l.
296/2006, 24, comma 24, d.l. 201/2011 e 1, comma 488, l. 147/2013.
In particolare, sottolineava che tali disposizioni, ampliando i provvedimenti emanabili dalle Casse private previdenziali, avevano confermato la possibilità per le stesse di stabilire un contributo di solidarietà finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio. Il legislatore aveva altresì previsto la salvezza degli atti positivamente passati al vaglio ministeriale, prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative. Inoltre, il riferimento al
“rispetto” del principio del pro rata, invocato da controparte, era stato sostituito con una formulazione legislativa più flessibile ed era stato affiancato dagli ulteriori criteri di gradualità ed equità tra generazioni.
Richiamava in ultimo quanto disposto dalla sentenza emanata dalla Corte
Cost., n. 173/2016, a sostegno della legittimità dell'introduzione del contributo di solidarietà quale strumento di sostegno del sistema pensionistico in un'ottica di lungo periodo, ancorché limitato nel tempo.
In ogni caso, nella denegata ipotesi dell'accoglimento del ricorso avversario, si eccepiva la prescrizione di parte del credito vantato dal ricorrente ex art. 2948 c.c. e, segnatamente, delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà per il periodo anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso, avvenuta il 4 settembre 2023, ossia prima del 4 settembre 2018.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
3. Con ordinanza 6 novembre 2023 il Giudice autorizzava, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio richiesta da parte convenuta e da effettuarsi a cura della stessa - Cassa Nazionale di CP_1
4 Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con la chiamata in causa dell' quale ente erogatore del trattamento pensionistico di CP_3 cui si tratta.
Nonostante la ritualità della notificazione degli atti introduttivi, l' CP_3 non si costituiva, sicché era dichiarata la sua contumacia con ordinanza 18 aprile 2024.
4. Con note compiegate per l'udienza del 27 febbraio 2025 ex art. 127-ter
c.p.c. le parti costituite insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Giudice che il ricorso sia parzialmente fondato e che meriti accoglimento, nei termini di cui si dirà in appresso.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Reputa la Decidente che, in via preliminare, vada esaminata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
La doglianza è infondata.
Com'è noto, la disposizione citata stabilisce quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale la necessità del previo esperimento del procedimento amministrativo stragiudiziale, ma - espressamente - solo nel caso in cui in cui sia prescritto da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa delle controversie.
Nel caso di specie, in tutta evidenza, manca il requisito dell'esplicita previsione da parte di legge speciale richiesto dalla norma codicistica invocata.
Infatti, è pacifico che la disciplina evocata dalla resistente a suffragio della questione sia dettata da fonte secondaria, ossia dal C.C.N.L. di settore.
5 L'obiezione è rigettata.
7. Nel merito, si rileva che la trattenuta operata dalla
[...]
a a titolo di Controparte_1 Controparte_1 contributo di solidarietà trova la sua primigenia fonte nell'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della stessa approvato con D.I. del 14 luglio 2004 (cfr. all. 1 produzioni
CP_1 allegate alla memoria di costituzione della resistente), a mente del
CP_1 quale:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni, è applicato un contributo di solidarietà calcolato secondo i criteri e le percentuali indicate: - nella allegata tabella «F1» ai trattamenti pensionistici erogati dalla con requisiti maturati dal 01/01/2005 sugli scaglioni di quota
CP_1 di pensione lorda annua calcolata con il sistema retributivo;
- nella allegata tabella «F2» ai trattamenti pensionistici erogati dalla con
CP_1 requisiti maturati fino al 31/12/2004 sugli scaglioni di quota di pensione lorda annua calcolata con il sistema retributivo.
2. Con l'esito dei controlli biennali sulla sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo, il contributo di solidarietà potrà essere variato nei criteri e nelle percentuali di applicazione, valutando, altresì, anche l'effetto equitativo tra le varie coorti>.
Nel 2008, l'Assemblea dei Delegati della C.N.P.A.D.C. deliberava di rinnovare l'applicazione del suddetto contributo di solidarietà per il quinquennio 2009 - 2013 (delib. 4/2008); seguiva ulteriore rinnovo, nel giugno 2013, per il successivo quinquennio 2014 - 2018 (delib. 3/2013) sino all'emanazione della più recente delibera n. 10/2017, che ne prorogava l'applicazione anche per il quinquennio 2019 - 2023.
Tutti e tre questi provvedimenti sono stati espressamente impugnati dal commercialista in pensione.
Tanto premesso, vanno condivisi i principi e le argomentazioni più volte affermati e illustrati dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di
6 merito sul tema, ai quali la Giudice ritiene di aderire, per le ragioni di seguito esposte.
Si rammenta che, per consolidato orientamento di legittimità, In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo
[...] di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore> [così Cass., Sez. Lav. n.
31875 del 10/12/18 (Rv. 652020 - 01); conformi, le recentissime Cass., Sez.
Lav., ordinanza n. 20684 del 25 luglio 2024 (Rv. 672074 - 01) e ordinanza n.
23257 del 28 agosto 2024 (Rv. 672194 - 01)].
Esula quindi dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le
Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore, nel rispetto della riserva di legge di legge di cui all'art. 23 Cost., il quale impone che la fonte di rango primario stabilisca almeno il presupposto, i soggetti passivi e la misura (nel senso di misura massima o dei criteri per la sua quantificazione) della prestazione economica di riferimento.
Pertanto, la qualificazione del contributo di solidarietà come imposizione patrimoniale introdotta da un regolamento della convenuta (e CP_1 reiterato nel tempo dalle successive delibere), privo del carattere dei cosiddetti regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art.
7 17, comma 2 (cfr. Cass. sent. 423/2019), è già condizione necessaria e sufficiente per accertarne l'illegittimità.
Nondimeno, occorre valorizzare altra e pertinente giurisprudenza citata dal ricorrente, cui questa Giudice ritiene di aderire, la quale ha rilevato che
Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo> (sentenze Cass. nn. 11792/2005,
25029/2009 e 20235/2010 e 26102/2014); Il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda
l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati;
tale “… limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate> (così Cass., n. 11792/2005,
Cass. n. 25029 del 2009; Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 20235 del 2010;
Cass. N. 8847 del 2011; Cass. n. 13067 del 2012; Cass. n. 1314 del 2014).
Sulla questione in esame sono altresì intervenute molteplici pronunce di merito, le quali hanno correttamente puntualizzato come la pensione debba esser considerata un diritto acquisito, non già una mera aspettativa;
hanno
8 sottolineato, in particolare, il doveroso distinguo tra il caso in esame - che introduce un problema di prelievo forzoso su trattamenti pensionistici da tempo corrisposti - e il principio del pro rata, teso a garantire le anzianità già maturate, graduando nel tempo gli effetti in pejus di riforme pensionistiche.
Le citate sentenze hanno infatti affermato che: La legittimità della disposizione regolamentare che prevede il contributo di solidarietà è esclusa anche alla luce della nuova normativa introdotta con la legge
296/2006; infatti, come si è detto, l'ampliamento della quota di autonomia normativa attribuita agli enti previdenziali 'privatizzati' ha riguardato esplicitamente il c.d. principio del pro rata, rispetto al quale non è più richiesto il 'rispetto', ma unicamente che 'deve essere tenuto presente'; ma nella fattispecie in esame, che riguarda i pensionati e non gli assicurati, non è tanto in discussione il principio del pro rata, ma piuttosto la lesione di un diritto già acquisito> (cfr. ex multis, Corte App. Torino, sent. n.
1283/2009).
Tale principio, del resto, è stato anche ribadito dalle SS.UU. del 2015, laddove si afferma che In definitiva, dunque, esisteva una oggettiva ambiguità della disposizione del secondo periodo dell'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, che giustifica l'intervento di interpretazione autentica. La norma contenuta nel comma 488 ha, dunque, una sua intrinseca funzione di chiarificazione del dettato normativo e non viola i canoni desumibili dal dettato costituzionale e dalla Convenzione dei diritti dell'uomo che legittimano l'intervento interpretativo del legislatore>.
Difatti, contrariamente a quanto sostento dalla resistente, l'art. CP_1
1, comma 488, l. 147/2013 si è limitato a chiarire che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27
9 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine>.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 763, l. 296/2006 non conferisce agli enti previdenziali il potere di disciplinare ogni aspetto della gestione previdenziale di riferimento ma, esclusivamente, quello di definire quegli aspetti a ricaduta economica idonei a garantirne l'equilibrio finanziario: trattasi di questioni afferenti alla gestione operativa, alla definizione delle aliquote, alla modalità di riscossione e/o alla definizione dei periodi di anzianità e vecchiaia di riferimento.
È, questa, un'interpretazione obbligata dal tenore letterale del comma 763 nella parte in cui, con esclusivo riferimento all'esigenza di salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine>, consente alle Casse di adottare provvedimenti che debbono obbligatoriamente tener conto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti> e, comunque, dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni>. (cfr. sentenza nel proc. n. 6302/15 R.G.L., Tribunale di Milano).
Tale soluzione è stata del resto avvallata anche dal chiarimento operato sul punto dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, secondo cui Né incide sulla soluzione della questione in esame il recente intervento legislativo (art. 1, comma 488, legge n. 147 del 2013), che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni - adottati dagli enti di cui all'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 - che essi siano
“finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo temine", ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perché "straordinario" e limitato nel tempo> (Cass., sent. n. 53/2015).
8. , la ritiene legittima la richiesta del contributo di CP_4 CP_5 solidarietà nella misura minima contributo dell'1% per l'anno 2013, basata sulla diretta applicazione dell'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, conv. in L.
214/2011.
10 Infatti, si aderisce al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e anche dalla territoriale Corte d'Appello, secondo cui la situazione della che si vede dichiarare illegittimo il contributo di CP_1 solidarietà autonomamente stabilito in via regolamentare equivale a quella dell'ente che sia rimasto inerte o che non abbia ricevuto
l'approvazione ministeriale della delibera. La appellante, in CP_1 sostanza, si trova nella stessa situazione che comporta l'applicazione ex lege di un contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013 e in questi termini la richiesta della appare dunque teoricamente fondata. Ed invero, il contributo di solidarietà previsto dalla suddetta lett. b) risulta essere un contributo minimo e obbligatorio che, in ogni caso, deve essere applicato dalla al fine di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione>
(cfr. ex multis, Corte di Appello di Brescia, Sez. Lav., sentenze nn. 2, 4, 5, 6,
63, 106, 240, 307 e 327/2022).
9. Osserva la Giudice che all'accertata illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla convenuta nei termini sopra CP_1 descritti consegue l'irrilevanza delle eccezioni di merito sollevate dalla convenuta nella comparsa di costituzione (pgg. 38 e 39) in merito alle carenze probatorie in cui è incorso il Parte_1 quale non ha dimostrato da quando la ha effettuato la trattenuta a CP_1 titolo di contributo di solidarietà sul suo assegno.
Invero, egli compiegava solo il cedolino di novembre 2022 rilasciato dall' sicché non consta da quale mensilità sia stata applicata la CP_3 decurtazione, né è possibile acclarare se sia stata compiuta per l'intero periodo oggetto del giudizio.
Tuttavia, le riscontrate carenze documentali in cui è incorso il ricorrente, nonché l'eventuale mancata o parziale applicazione del contributo di solidarietà per taluni periodi, restano in ogni caso assorbite dall'accertata illegittimità.
10. Quanto all'operatività del diverso termine di prescrizione quinquennale invocato dalla resistente si osserva. CP_1
11 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito: Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n.
509 […] oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, ma in quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.” (Cass. Civ., Sez. Un., 8 settembre
2015, n. 17742).
Tale principio, del resto, è stato confermato in seguito anche dalle Sezioni singole della Corte di Cassazione - cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 25 novembre 2021,
n. 36618 e Sez. Lav., sentenza n. 31527 del 25 ottobre 2022 (Rv. 665981 -
01), così massimata: In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.> (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla a favore dei Parte_2
a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al Controparte_1 termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili).
In motivazione, si legge più diffusamente: Questa Corte di legittimità
(Cass. n. 41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del
12 credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.
14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la
ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti CP_1 Pt_3 gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere
«pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché Sez. Un. nr. 10955 del 2002).
15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.
16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce
a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n.
153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia
13 giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma
1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.
17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
18. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è CP_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con
l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale>.
Da ultimo si veda, in senso conforme: Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 29600 del 18 novembre 2024 (Rv. 673060 - 02).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione per le annualità 2013 - 2018 avanzata dalla resistente va rigettata. CP_1
11. In definitiva, reputa la Giudice che la domanda di
[...] sia condivisibile. Parte_1
Per l'effetto, l'ente previdenziale convenuto deve essere CP_1 condannato a restituire al ricorrente la differenza tra le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà applicato dalla e gli importi dell'1% CP_1 previsti di cui all'art. 24, comma 24, lett. b) d.l. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011, limitatamente all'anno 2013, nonché le ulteriori ritenute operate dalla sempre a titolo di contributo di solidarietà, entro il CP_1 termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del
14 ricorso, avvenuta il 4 settembre 2023 e, dunque, dal 4 settembre 2013, oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al saldo effettivo.
12. Ritiene, ancora, la Decidente che effettivamente sussista il litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., con l' dunque tenuta a rispondere in CP_3 solido con la resistente CP_1
Invero, risulta titolare di un trattamento Parte_1 pensionistico in totalizzazione, sicché la liquidazione del trattamento viene direttamente effettuata dall' e non dalla dalla CP_3 CP_1
Si rammenta che era lo stesso ricorrente ad attestare la circostanza, dal momento che allegava al ricorso il cedolino rilasciato dall'ente previdenziale
(doc. 1 allegato al ricorso).
D'altro canto, è comprovata per tabulas in forza della comunicazione dell'11 ottobre 2007, con cui la comunicava all'odierno ricorrente il CP_1 riconoscimento in suo favore del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in totalizzazione a far data dall'1 marzo 2006 (doc. 11 allegato alla comparsa di parte resistente).
Come si evince da detta missiva, la liquidazione del trattamento della pensione è effettuata dall' ai sensi dell'art. 5 comma 2 d. lgs. n. CP_3
42/2006, il quale prevede: il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall' che stipula con gli enti interessati CP_3 apposite convenzioni>.
Giacché la condanna richiesta da incide sul Parte_1 trattamento pensionistico erogato, necessariamente coinvolge l'ente pagatore, ossia l' CP_3
Il trattamento in totalizzazione, infatti, non consente un pagamento diretto da parte della resistente di talché la restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute al ricorrente non potrà essere materialmente eseguita da questa bensì dovrà essere effettuata dall' rimasta CP_1 CP_3 assente in causa e che nulla ha opposto sul punto.
15 Ne discende che quest'ultimo ente va condannato in solido con la resistente al rimborso del dovuto nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
13. Da ultimo, si osserva che le censure relative alla domanda di condanna in futuro avanzata dalla resistente devono considerarsi CP_1 assorbite dall'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità del contributo in contesa.
14. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione
(cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, vanno dichiarate soccombenti le parti resistenti, in solido, stante la comunanza della posizione processuale.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché della serialità della causa, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio e introduttiva), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i patroni delle parti costituite si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse, già formulate nel ricorso e nella comparsa di costituzione.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 465,00 per la fase di studio e 389,00 per quella introduttiva e, così, complessivamente, euro 854,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
16 1) accerta e dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla resistente a favore dei Controparte_1
Dottori Commercialisti, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per il tramite dell' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione liquidati in favore del ricorrente;
2) condanna Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...] rappresentante pro tempore e l' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a restituire a la differenza tra le ritenute Parte_1 operate a titolo di contributo di solidarietà applicato da e da CP_1
e gli importi dell'1% previsti dall'art. 24, comma 24, lett. b) del d.l. CP_3
201/2011, conv. nella l. 214/2011 per l'anno 2013, nonché le ulteriori ritenute operate da e da sempre a titolo di contributo CP_1 CP_3 di solidarietà, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del ricorso (4 settembre 2023), oltre interessi legali dalla data di ciascun prelievo al saldo effettivo;
3) condanna le parti resistenti e da in solido tra CP_1 CP_3 loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 854,00, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 28 febbraio 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
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