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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5866 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6041/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv.to Serena Lombardo, C.F._1
rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso l'avv.to Antonio Gabriele C.F._2
Armetta, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 29/11/2024, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle
1 allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, e pertanto ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
e rimettere le parti dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 c.p.c.:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(CT) il 21/3/1971, e da , nato a [...] il [...], di Controparte_1
cui al matrimonio contratto a Palermo il 4/9/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009 al n. 39, parte II, serie C;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 novembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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