Articolo 19 della Legge 30 aprile 1976, n. 386
Articolo 18Articolo 20
Versione
23 giugno 1976
Art. 19.
All'onere complessivo di lire 69 miliardi, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'attuazione del precedente articolo 18, nonche' degli articoli 8 e 9, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 23 giugno 1976
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