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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/10/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5780/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice FR IN, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5780/2022 R.G., promossa
DA
( ) elettivamente domiciliato in Ancona, Piazza Stamira, Parte_1 C.F._1
10, presso lo studio dell' Avvocato Angelica Carla Popoviciu Palmieri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione,
ATTORE OPPONENTE contro
(P. Iva ) e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. Iva - C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_2 P.IVA_3
Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto in La Spezia (SP) alla
Via Paolo Emilio Taviani n. 170.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratti di finanziamento
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 17.6.2025
pagina 1 di 7 PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: "Piaccia all' On.le Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa o con qualsivoglia statuizione,
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1179/2022 emesso il 17 Settembre 2022 dal
Tribunale di Ancona, notificato il 18 ottobre 2022, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di certezza e di prova scritta del credito azionato;
- in ogni caso revocare, dichiarare nulla o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1179/2022 emesso il 17 Settembre 2022 dal Tribunale di Ancona, notificato il 18 ottobre 2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto, sfornito di prova o con qualsivoglia altra statuizione.
- in caso di rifiuto senza giustificato motivo della proposta del Giudice da parte della
[...] la condanna di quest'ultima e art. 96 cpc ed in ogni caso con vittoria di spese e Controparte_1 compenso professionale da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
In via preliminare , nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1179/2022, R.G. n. 3849/2022, del 19/09/2022 emesso dal Tribunale di Ancona, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1179/2022, R.G. n. 3849/2022, del 19/09/2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
In via subordinata , nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato presentava opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1179/2022, emesso il 17 settembre 2022 nella procedura n. 3849/2022 RG, dal Tribunale di Ancona con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Euro 6.299,84, Controparte_1 oltre gli interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze della procedura monitoria,
pagina 2 di 7 L'attore opponente rappresentava come il complessivo credito oggetto di ingiunzione, derivante da un contratto di finanziamento, non fosse assistito dai requisiti prescritti dall'art. 50 TUB così deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c.: riteneva infatti la carenza della prova scritta del credito azionato dalla banca contestando la documentazione dalla stessa allegata al ricorso monitorio avente i soli estratti di saldaconto e non già
l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB).
Deduceva altresì, ed in particolare, che la somma ingiunta fosse eccedente rispetto all'effettivo ammontare del proprio debito in considerazione del pagamento di € 3.000,00, versato dal datore di lavoro, LSL Società Cooperativa, alla quale spettanza di fine rapporto di lavoro (TFR), CP_3 che non era stato scomputato dal creditore cessionario.
Esponeva che il credito della convenuta opposta derivava da contratto sottoscritto l'11 Settembre 2018 con cui il Signor stipulava con la un rapporto di finanziamento con cessione del Pt_1 CP_3 quinto dello stipendio n. 8690732, per la somma capitale di 5.082,23 euro, cui si erano aggiunti interessi e spese per un totale di 7.920,00 euro (doc. 01 fasc. opponente).
Precisava poi che nel gennaio 2019 il rapporto di lavoro con la LSL Società Cooperativa si concludeva ed in sede di liquidazione delle spettanze di fine rapporto all'opponente veniva liquidata la somma di
3.147,30 euro;
parte di tale somma (pari ad € 3.000) veniva trattenuta dal datore di lavoro ed erogata ad come da pattuizioni contrattuali. CP_3
Il 1 ottobre 2021, l'opponente riceveva dalla la comunicazione della cessione del Controparte_1 credito e prendeva atto per la prima volta dell'importo che, secondo la cessionaria, doveva ancora versare a saldo del finanziamento, e precisamente la somma di 6.299,84 euro a titolo di capitale e 0,44 euro a titolo di interessi, (doc. 02 fasc. opponente).
Il Signor esponeva di aver richiesto chiarimenti alla convenuta opposta circa la composizione Pt_1 dell'ammontare del debito con le mail del 4 Ottobre 2021 e 25 Novembre 2021 (docc. 03 e 04) senza però ricevere risposta, ragion per cui si vedeva costretto a contestare con l'opposizione il decreto ingiuntivo n. 1179/2022.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando le avverse Controparte_1 pretese e chiedendone il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo, per un verso, che sussistesse la prova del proprio credito ingiunto offerta mediante estratto ex art. 50 tub e, per altro verso, di essere subentrata soltanto nel lato attivo del rapporto per effetto della cessione del credito avvenuta nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, non potessero esserle opposte eccezioni inerenti l'essenza del contratto e sue patologie.
Nelle more del giudizio veniva esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione. pagina 3 di 7 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.6.25 ed ivi trattenuta in decisione.
* * *
Le doglianze e pretese attoree sono parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
Si osserva preliminarmente come in tema di riparto dell'onere assertivo e probatorio nel caso di domanda di accertamento negativo, il relativo onere probatorio grava -ex art. 2697 c.c.- sul debitore su cui incombe la prova dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (v. Cass.
n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012).
Spetta, quindi, a quest'ultimo allegare analiticamente le voci di indebita appostazione di voci passive
(c.d. onere di contestazione specifica).
Fatte tali premesse e verificando il caso di specie, risulta in atti che ha stipulato con Parte_2
in data 11.9.2018 il contratto di finanziamento n. 8690732 (doc.6 fasc. monitorio) per la CP_3 somma capitale di 5.082,23 euro, cui si sono aggiunti interessi e spese per un totale di 7.920,00 euro, da restituire mediante n. 120 rate dell'importo di € 66,00 ciascuna (doc. 01 fasc. opponente).
Il credito è stato ceduto da a con atto del 17.6.2021 (doc.2 al fasc. CP_3 Controparte_1 monitorio), cessione che veniva notificata a mezzo di pubblicazione in G.U. del 3.7.2021 e poi per mezzo di raccomandata a/r in data 01.10.2021 (doc. 3 ed 8, fascicolo monitorio) al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c..
A termini del contratto in questione la rata del finanziamento doveva essere pagata direttamente alla banca dal datore di lavoro (a ciò espressamente delegato dal debitore) previa trattenuta dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4 del contratto (all. 6 fascicolo monitorio,) con la previsione che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contratto di finanziamento si intendeva risolto ed il TFR, ed ogni altra somma spettante al lavoratore per la cessazione del rapporto, erano vincolati all'estinzione del prestito: per tale ipotesi era previsto conferimento al datore di lavoro di mandato irrevocabile a trattenere l'intero TFR per poi versarlo alla banca fino a concorrenza della somma necessaria per l'estinzione, con la ulteriore previsione che l'eventuale debito residuo fosse a carico del soggetto finanziato (art. 8 del contratto).
Risulta poi in atti per effetto delle allegazioni dell'opponente, non contestate, cui fa pieno riscontro il documento allegato relativo alla busta paga del mese di febbraio 2019 (all. fasc. opponente alle note del
14.11.23), che in data 31.1.2019 è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro tra il sig. e la Pt_2
LSL Società Cooperativa e che l'importo del TFR, pari ad 2.644,39, è stato trattenuto dalla retribuzione dell'opponente per il suo versamento diretto alla banca. pagina 4 di 7 Venendo quindi all'esame delle censure proposte nell'ambito del libello introduttivo e muovendo dall'eccezione di difetto di prova del credito monitorio vantato dalla opposta, va innanzitutto osservato che esso trae origine dal contratto di prestito illustrato ed allegato in atti, di cui viene dedotto l'inadempimento, e per il quale, invero, giurisprudenza costante osserva come neppure sia doveroso produrre la certificazione ex art. 50 TUB, necessaria invece per il contratto di conto corrente bancario:
“L'art. 50 t.u.b. richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di provare l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di c/c bancario è un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali, i cui esiti economici incidono in vario modo sul saldo finale. Per tale ragione gli estratti conto certificati sono necessari ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo per crediti derivanti da contratto di conto corrente che la banca intende azionare, ma non anche per i decreti monitori derivanti da rapporti di prestito, essendo desumibile la prova del credito dal mero regolamento contrattuale” (Tribunale Palermo sez. III, 05/10/2023, n.4346).
Tanto premesso vale rilevare come l'opposta ha prodotto nel fascicolo monitorio l'estratto (doc. 7), munito dell'attestazione di cui all'art. 50 TUB, in virtù del quale è possibile rilevare come il credito alla data del 30.6.2021 fosse pari ad € 6.299,40.
Tuttavia, trattandosi negli effetti di un saldo finale senza visualizzazione delle operazioni contabili, rientrante nella specie del saldaconto, da tale importo non è possibile verificare se sia stata o meno decurtata la somma del TFR, il cui versamento risulta invece dimostrato dall'opponente mediante l'allegazione della busta paga relativa al mese di febbraio 2019 (all. fasc. opponente alle note del
14.11.23 nonché all.8 fasc. opponente).
Risulta infatti provato in atti l'andamento del rapporto di finanziamento, concesso con cessione del quinto dello stipendio, attraverso la allegazione delle buste paga del mese di dicembre 2018 (all.8 fasc. opponente) e di gennaio 2019 (all.7 fasc. opponente), dalle quali è possibile rilevare la trattenuta dalla retribuzione mensile di € 66,00 quale rata del prestito (codice YA4I).
E' altresì evincibile, sempre dalla busta paga del mese di febbraio 2019, relativa al TFR maturato,
(all.6), come per la medesima causale (codice YA4I) sia stata trattenuta parte del TFR maturato dal
2001 e così l'importo di € 2.644,39.
Tali pagamenti sono pienamente opponibili alla cessionaria del credito, in quanto avvenuti anteriormente alla notifica della cessione, sia a quella avvenuta a mezzo di Gazzetta Ufficiale
(pubblicazione del 3.7.2021) sia a quella fatta a mezzo di raccomandata del 01.10.2021.
A mente dell'art. 1264 c.c. infatti la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli è stata notificata. pagina 5 di 7 Tale norma è dettata a salvaguardia dell'interesse del debitore stesso al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario, nonché per la prevalenza fra più cessioni.
Nel caso di specie il pagamento del TFR, delegato al datore di lavoro, è stato compiutamente versato nel febbraio 2019, e dunque prima della notifica della cessione del credito (avvenuta con pubblicazione in G.U. del 3.7.21 e poi con raccomandata del 1.10.21), per cui esso risulta pienamente valido ed opponibile al cessionario, esplicando effetti liberatori nei confronti del debitore ceduto.
Né risulta provato in atti, ed invero neppure allegato da che il debitore qui opponente fosse a CP_1 conoscenza della cessione (cfr. art. 1264 comma 2 c.c.).
A nulla possono valere le obiezioni di con riguardo alla sua successione dal solo lato attivo del CP_1 rapporto, posto che l'opponente non ha contestato il contratto, né sue patologie, ma semplicemente ha dimostrato un fatto estintivo del credito.
Osserva dunque il Tribunale che, se, da un lato, la attore sostanziale, ha adempiuto al proprio CP_1 onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. di allegare il proprio credito derivante dal contratto di finanziamento de quo, dall'altro, l'opponente ha dimostrato il fatto (parzialmente) estintivo del credito, ovverosia il versamento di € 2.644,39 per lo stesso titolo.
Per effetto di tale parziale adempimento il credito vantato dalla si riduce pari ad € 3.655,45 ed in CP_1 tale misura deve esserle riconosciuto.
Alla luce di tutti i superiori rilievi l'opposizione va pertanto parzialmente accolta, in quanto il credito vantato dalla opposta è inferiore a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, che pertanto deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della inferiore cifra di € 3.655,45.
Non risultano sussistere i requisiti per la condanna ex art. 96 cpc.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che vi sia ragione di compensarle integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 cpc, in quanto, se, da un lato, la pretesa dell'ingiungente è stata disattesa per una sua parte, purtuttavia il comportamento dell'ingiunto ha causato l'iniziativa monitoria e nel corso del giudizio l'opponente non ha offerto spontaneamente il dovuto nonostante il riconoscimento parziale del debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1179/2022, emesso dal
Tribunale di Ancona in data 17 settembre 2022 nella procedura n. 3849/2022 RG;
pagina 6 di 7 - CONDANNA l'opponente ( ) al pagamento in favore Parte_1 C.F._1 di (P. Iva e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 CP_2
(P. Iva - C.F. ) della somma di € 3.655,45;
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, 14.10.25
Il giudice
FR IN
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice FR IN, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5780/2022 R.G., promossa
DA
( ) elettivamente domiciliato in Ancona, Piazza Stamira, Parte_1 C.F._1
10, presso lo studio dell' Avvocato Angelica Carla Popoviciu Palmieri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione,
ATTORE OPPONENTE contro
(P. Iva ) e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. Iva - C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_2 P.IVA_3
Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto in La Spezia (SP) alla
Via Paolo Emilio Taviani n. 170.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratti di finanziamento
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 17.6.2025
pagina 1 di 7 PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: "Piaccia all' On.le Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa o con qualsivoglia statuizione,
- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1179/2022 emesso il 17 Settembre 2022 dal
Tribunale di Ancona, notificato il 18 ottobre 2022, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di certezza e di prova scritta del credito azionato;
- in ogni caso revocare, dichiarare nulla o privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1179/2022 emesso il 17 Settembre 2022 dal Tribunale di Ancona, notificato il 18 ottobre 2022, in quanto infondato in fatto ed in diritto, sfornito di prova o con qualsivoglia altra statuizione.
- in caso di rifiuto senza giustificato motivo della proposta del Giudice da parte della
[...] la condanna di quest'ultima e art. 96 cpc ed in ogni caso con vittoria di spese e Controparte_1 compenso professionale da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via pregiudiziale, concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
In via preliminare , nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1179/2022, R.G. n. 3849/2022, del 19/09/2022 emesso dal Tribunale di Ancona, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale , nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1179/2022, R.G. n. 3849/2022, del 19/09/2022 emesso dal Tribunale di Ancona.
In via subordinata , nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato presentava opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1179/2022, emesso il 17 settembre 2022 nella procedura n. 3849/2022 RG, dal Tribunale di Ancona con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma di Euro 6.299,84, Controparte_1 oltre gli interessi come da domanda ed oltre le spese e competenze della procedura monitoria,
pagina 2 di 7 L'attore opponente rappresentava come il complessivo credito oggetto di ingiunzione, derivante da un contratto di finanziamento, non fosse assistito dai requisiti prescritti dall'art. 50 TUB così deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c.: riteneva infatti la carenza della prova scritta del credito azionato dalla banca contestando la documentazione dalla stessa allegata al ricorso monitorio avente i soli estratti di saldaconto e non già
l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB).
Deduceva altresì, ed in particolare, che la somma ingiunta fosse eccedente rispetto all'effettivo ammontare del proprio debito in considerazione del pagamento di € 3.000,00, versato dal datore di lavoro, LSL Società Cooperativa, alla quale spettanza di fine rapporto di lavoro (TFR), CP_3 che non era stato scomputato dal creditore cessionario.
Esponeva che il credito della convenuta opposta derivava da contratto sottoscritto l'11 Settembre 2018 con cui il Signor stipulava con la un rapporto di finanziamento con cessione del Pt_1 CP_3 quinto dello stipendio n. 8690732, per la somma capitale di 5.082,23 euro, cui si erano aggiunti interessi e spese per un totale di 7.920,00 euro (doc. 01 fasc. opponente).
Precisava poi che nel gennaio 2019 il rapporto di lavoro con la LSL Società Cooperativa si concludeva ed in sede di liquidazione delle spettanze di fine rapporto all'opponente veniva liquidata la somma di
3.147,30 euro;
parte di tale somma (pari ad € 3.000) veniva trattenuta dal datore di lavoro ed erogata ad come da pattuizioni contrattuali. CP_3
Il 1 ottobre 2021, l'opponente riceveva dalla la comunicazione della cessione del Controparte_1 credito e prendeva atto per la prima volta dell'importo che, secondo la cessionaria, doveva ancora versare a saldo del finanziamento, e precisamente la somma di 6.299,84 euro a titolo di capitale e 0,44 euro a titolo di interessi, (doc. 02 fasc. opponente).
Il Signor esponeva di aver richiesto chiarimenti alla convenuta opposta circa la composizione Pt_1 dell'ammontare del debito con le mail del 4 Ottobre 2021 e 25 Novembre 2021 (docc. 03 e 04) senza però ricevere risposta, ragion per cui si vedeva costretto a contestare con l'opposizione il decreto ingiuntivo n. 1179/2022.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando le avverse Controparte_1 pretese e chiedendone il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo, per un verso, che sussistesse la prova del proprio credito ingiunto offerta mediante estratto ex art. 50 tub e, per altro verso, di essere subentrata soltanto nel lato attivo del rapporto per effetto della cessione del credito avvenuta nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, non potessero esserle opposte eccezioni inerenti l'essenza del contratto e sue patologie.
Nelle more del giudizio veniva esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione. pagina 3 di 7 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.6.25 ed ivi trattenuta in decisione.
* * *
Le doglianze e pretese attoree sono parzialmente fondate per le ragioni che seguono.
Si osserva preliminarmente come in tema di riparto dell'onere assertivo e probatorio nel caso di domanda di accertamento negativo, il relativo onere probatorio grava -ex art. 2697 c.c.- sul debitore su cui incombe la prova dell'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (v. Cass.
n. 9764/2013 e Cass. n. 7501/2012).
Spetta, quindi, a quest'ultimo allegare analiticamente le voci di indebita appostazione di voci passive
(c.d. onere di contestazione specifica).
Fatte tali premesse e verificando il caso di specie, risulta in atti che ha stipulato con Parte_2
in data 11.9.2018 il contratto di finanziamento n. 8690732 (doc.6 fasc. monitorio) per la CP_3 somma capitale di 5.082,23 euro, cui si sono aggiunti interessi e spese per un totale di 7.920,00 euro, da restituire mediante n. 120 rate dell'importo di € 66,00 ciascuna (doc. 01 fasc. opponente).
Il credito è stato ceduto da a con atto del 17.6.2021 (doc.2 al fasc. CP_3 Controparte_1 monitorio), cessione che veniva notificata a mezzo di pubblicazione in G.U. del 3.7.2021 e poi per mezzo di raccomandata a/r in data 01.10.2021 (doc. 3 ed 8, fascicolo monitorio) al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c..
A termini del contratto in questione la rata del finanziamento doveva essere pagata direttamente alla banca dal datore di lavoro (a ciò espressamente delegato dal debitore) previa trattenuta dalla retribuzione ai sensi dell'art. 4 del contratto (all. 6 fascicolo monitorio,) con la previsione che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il contratto di finanziamento si intendeva risolto ed il TFR, ed ogni altra somma spettante al lavoratore per la cessazione del rapporto, erano vincolati all'estinzione del prestito: per tale ipotesi era previsto conferimento al datore di lavoro di mandato irrevocabile a trattenere l'intero TFR per poi versarlo alla banca fino a concorrenza della somma necessaria per l'estinzione, con la ulteriore previsione che l'eventuale debito residuo fosse a carico del soggetto finanziato (art. 8 del contratto).
Risulta poi in atti per effetto delle allegazioni dell'opponente, non contestate, cui fa pieno riscontro il documento allegato relativo alla busta paga del mese di febbraio 2019 (all. fasc. opponente alle note del
14.11.23), che in data 31.1.2019 è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro tra il sig. e la Pt_2
LSL Società Cooperativa e che l'importo del TFR, pari ad 2.644,39, è stato trattenuto dalla retribuzione dell'opponente per il suo versamento diretto alla banca. pagina 4 di 7 Venendo quindi all'esame delle censure proposte nell'ambito del libello introduttivo e muovendo dall'eccezione di difetto di prova del credito monitorio vantato dalla opposta, va innanzitutto osservato che esso trae origine dal contratto di prestito illustrato ed allegato in atti, di cui viene dedotto l'inadempimento, e per il quale, invero, giurisprudenza costante osserva come neppure sia doveroso produrre la certificazione ex art. 50 TUB, necessaria invece per il contratto di conto corrente bancario:
“L'art. 50 t.u.b. richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di provare l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di c/c bancario è un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali, i cui esiti economici incidono in vario modo sul saldo finale. Per tale ragione gli estratti conto certificati sono necessari ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo per crediti derivanti da contratto di conto corrente che la banca intende azionare, ma non anche per i decreti monitori derivanti da rapporti di prestito, essendo desumibile la prova del credito dal mero regolamento contrattuale” (Tribunale Palermo sez. III, 05/10/2023, n.4346).
Tanto premesso vale rilevare come l'opposta ha prodotto nel fascicolo monitorio l'estratto (doc. 7), munito dell'attestazione di cui all'art. 50 TUB, in virtù del quale è possibile rilevare come il credito alla data del 30.6.2021 fosse pari ad € 6.299,40.
Tuttavia, trattandosi negli effetti di un saldo finale senza visualizzazione delle operazioni contabili, rientrante nella specie del saldaconto, da tale importo non è possibile verificare se sia stata o meno decurtata la somma del TFR, il cui versamento risulta invece dimostrato dall'opponente mediante l'allegazione della busta paga relativa al mese di febbraio 2019 (all. fasc. opponente alle note del
14.11.23 nonché all.8 fasc. opponente).
Risulta infatti provato in atti l'andamento del rapporto di finanziamento, concesso con cessione del quinto dello stipendio, attraverso la allegazione delle buste paga del mese di dicembre 2018 (all.8 fasc. opponente) e di gennaio 2019 (all.7 fasc. opponente), dalle quali è possibile rilevare la trattenuta dalla retribuzione mensile di € 66,00 quale rata del prestito (codice YA4I).
E' altresì evincibile, sempre dalla busta paga del mese di febbraio 2019, relativa al TFR maturato,
(all.6), come per la medesima causale (codice YA4I) sia stata trattenuta parte del TFR maturato dal
2001 e così l'importo di € 2.644,39.
Tali pagamenti sono pienamente opponibili alla cessionaria del credito, in quanto avvenuti anteriormente alla notifica della cessione, sia a quella avvenuta a mezzo di Gazzetta Ufficiale
(pubblicazione del 3.7.2021) sia a quella fatta a mezzo di raccomandata del 01.10.2021.
A mente dell'art. 1264 c.c. infatti la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli è stata notificata. pagina 5 di 7 Tale norma è dettata a salvaguardia dell'interesse del debitore stesso al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario, nonché per la prevalenza fra più cessioni.
Nel caso di specie il pagamento del TFR, delegato al datore di lavoro, è stato compiutamente versato nel febbraio 2019, e dunque prima della notifica della cessione del credito (avvenuta con pubblicazione in G.U. del 3.7.21 e poi con raccomandata del 1.10.21), per cui esso risulta pienamente valido ed opponibile al cessionario, esplicando effetti liberatori nei confronti del debitore ceduto.
Né risulta provato in atti, ed invero neppure allegato da che il debitore qui opponente fosse a CP_1 conoscenza della cessione (cfr. art. 1264 comma 2 c.c.).
A nulla possono valere le obiezioni di con riguardo alla sua successione dal solo lato attivo del CP_1 rapporto, posto che l'opponente non ha contestato il contratto, né sue patologie, ma semplicemente ha dimostrato un fatto estintivo del credito.
Osserva dunque il Tribunale che, se, da un lato, la attore sostanziale, ha adempiuto al proprio CP_1 onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. di allegare il proprio credito derivante dal contratto di finanziamento de quo, dall'altro, l'opponente ha dimostrato il fatto (parzialmente) estintivo del credito, ovverosia il versamento di € 2.644,39 per lo stesso titolo.
Per effetto di tale parziale adempimento il credito vantato dalla si riduce pari ad € 3.655,45 ed in CP_1 tale misura deve esserle riconosciuto.
Alla luce di tutti i superiori rilievi l'opposizione va pertanto parzialmente accolta, in quanto il credito vantato dalla opposta è inferiore a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, che pertanto deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della inferiore cifra di € 3.655,45.
Non risultano sussistere i requisiti per la condanna ex art. 96 cpc.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che vi sia ragione di compensarle integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 cpc, in quanto, se, da un lato, la pretesa dell'ingiungente è stata disattesa per una sua parte, purtuttavia il comportamento dell'ingiunto ha causato l'iniziativa monitoria e nel corso del giudizio l'opponente non ha offerto spontaneamente il dovuto nonostante il riconoscimento parziale del debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1179/2022, emesso dal
Tribunale di Ancona in data 17 settembre 2022 nella procedura n. 3849/2022 RG;
pagina 6 di 7 - CONDANNA l'opponente ( ) al pagamento in favore Parte_1 C.F._1 di (P. Iva e per essa, quale procuratore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 CP_2
(P. Iva - C.F. ) della somma di € 3.655,45;
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, 14.10.25
Il giudice
FR IN
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