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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI Torino
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G.L. n. 98/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ) tutti difesi e rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall' avv. Matelda Lo Fiego ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Parte_2 in Torino, via Avogadro 24.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
CC AV, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, corso
Siccardi 11 bis
PARTE RESISTENTE E RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
Oggetto: rivalutazione dei redditi utili ai fini del calcolo della pensione
Conclusioni delle parti: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.1.2024, gli avv.ti Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_3 Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo “ ) contestando l'erronea
[...] CP_1 applicazione, da parte della stessa, della rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1983, anziché dal 1980, e in base agli indici e ai coefficienti del periodo 1980/1981
(18,7%), anziché a quelli del periodo 1979/1980 (21,1%), e, per l'effetto, hanno chiesto al tribunale adito di: - accertare e dichiarare – previa occorrendo disapplicazione del D.M. 30.09.1982 – il proprio diritto alla rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980 e con il coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi nel periodo 1979/1980) e con applicazione, per gli anni successivi, degli indici di rivalutazione ISTAT annualmente determinati sulla base della svalutazione verificatasi nell'anno precedente;
- per l'effetto, condannare la a riliquidare correttamente il proprio trattamento CP_1 pensionistico dalla data di accesso alla pensione, nella misura lorda di euro 6.417,67 mensili per l'avv. euro 5.660,30 mensili per l'avv. e euro Parte_1 Parte_2
4.958,15 mensili per l'avv. e, quindi, a corrispondere loro la differenza sui ratei di Pt_3 pensione già maturati (calcolati, per il periodo dall'accesso alla pensione al 31.12.2024, in euro 102.611,21 per l'avv. euro 114.734,98 per l'avv. ed euro Parte_1 Parte_2
46.973,92 per l'avv. con maggiorazione di interessi legali dalla data di debenza di Pt_3 ciascun rateo e sino all'effettivo pagamento, oltre agli ulteriori arretrati dovuti sino al momento del pagamento e oltre alla rifusione delle spese legali (gli importi richiesti dall'avv. sono stati rettificati, sulla base dei rilievi della controparte, ed in Parte_2 accordo con questa, all'udienza del 28.5.2025).
I ricorrenti ritengono che la prima rivalutazione dei redditi che hanno costituito la base per determinare il montante della loro pensione avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento all'anno dell'entrata in vigore della legge 576/1980 (1980), a decorrere dal medesimo anno, nella misura dell'indice ISTAT (21,1%) relativo alla svalutazione intercorsa nel periodo 1979/1980, invece che sulla base dell'indice del 1981 (stabilito nella misura del 18,7% sulla base della svalutazione intercorsa nel periodo 1980/1981) applicato dalla a decorrere dal 1983, e che tale erronea applicazione della CP_1 normativa si sarebbe riverberata, a loro svantaggio, su tutti gli anni successivi.
Essi hanno pertanto chiesto la condanna della al ricalcolo dei rispettivi ratei CP_1 pensionistici e al pagamento degli arretrati già maturati, maggiorati degli interessi.
La convenuta ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo che le pretese avversarie siano fondate su un'errata interpretazione delle previsioni della legge
576/1980 e non tengano conto del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore, nel 2021, del Regolamento Unico della Previdenza (doc. 35 ric), i tetti di reddito fissati a partire dal
2021 ai fini del calcolo della pensione sarebbero stati sganciati dalla rivalutazione annua e autonomamente fissati dalla stessa. CP_1
In via subordinata e riconvenzionale, la ha chiesto al tribunale di CP_1 - accertare e dichiarare il debito contributivo dei ricorrenti conseguente alla rivalutazione
(al medesimo indice applicato al rateo di pensione) del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo e condannare gli stessi al pagamento dei relativi contributi non prescritti, maggiorati di sanzioni e interessi;
- dichiarare l'inefficacia ai fini pensionistici degli anni – almeno quelli dal 2006 al 2012 – per i quali vi sia stato parziale pagamento della contribuzione e sia decorso il termine prescrizionale di versamento della maggiore contribuzione, con conseguente accertamento dell'assenza del diritto dei ricorrenti al trattamento pensionistico e revoca dello stesso, con condanna dei ricorrenti alla restituzione alla Cassa dei relativi indebiti pensionistici già percepiti, nella misura da accertare mediante c.t.u., oltre rivalutazione e interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
- in ulteriore subordine, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire l'emolumento pensionistico in relazione agli anni – fino al 2012 – per i quali è intervenuta la prescrizione per il versamento dei maggiori contributi, considerando esclusivamente i redditi per i quali sia stata effettivamente versata la contribuzione e, per l'effetto, dichiarare la correttezza dell'emolumento come determinato dalla alla data del CP_1 deposito del ricorso.
I ricorrenti hanno chiesto la reiezione delle domande riconvenzionali denunciandone l'infondatezza, in quanto basate sull' “indimostrato presupposto” che la rivalutazione dei redditi, a partire dal 1980, secondo i coefficienti di rivalutazione dei redditi che la CP_1 deve deliberare e inviare ogni anno ai vigilanti per ottenerne l'approvazione, CP_2 determinerebbe contestualmente un debito contributivo, in virtù dell'innalzamento del tetto dei redditi pensionabili, per i contributi non prescritti, e la quantificazione della pensione in base ai contributi versati per quelli prescritti, nonché “un presunto obbligo di restituzione del presunto maggiore trattamento pensionistico percepito” (in merito alla memoria di replica alla riconvenzionale si deve precisare che le argomentazioni esposte nelle prime 35 pagine non possono essere esaminate, in quanto si tratta di non autorizzate, e quindi inammissibili, repliche scritte alle difese avversarie esposte nella comparsa di risposta in relazione alle domande dei ricorrenti e non di repliche alle domande riconvenzionali).
All'udienza del 28.5.2025 la parte ricorrente, aderendo ai conteggi avversari, senza incorrere in opposizioni ad opera della controparte, ha modificato la domanda riferita alla posizione dell'avv. , indicando in euro 5660,20 l'importo mensile dovuto Parte_2 sino alla data del 31.12.2024 ed in euro 114.734,98 l'importo richiesto sino al
31.12.2024.
Alla successiva udienza del 30.9.2025, tenuto conto delle pronunce della Suprema
Corte depositate nel mese di agosto, i ricorrenti hanno chiesto di modificare le proprie conclusioni, anche in questo caso senza incorrere in obiezioni ad opera della controparte, formulando una domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento degli importi dovuti dalla previa compensazione parziale di tale credito con quanto CP_1 eventualmente dovrebbe esser versato dai ricorrenti a titolo di contributi non prescritti, come quantificati nel conteggio prodotto in data 10.3.2025, non contestato dalla convenuta nella successiva nota del 12.3.2025.
2. Così esposte, in estrema sintesi, le domande e le difese formulate nel presente giudizio, si osserva in primo luogo che la principale questione controversa tra le parti, che riguarda la valutazione della correttezza dell'operato della in relazione alla CP_1 rivalutazione dei redditi a partire dal 1980, è stata ripetutamente risolta, anche di recente, dalla Suprema Corte, con pronunce che possono essere qui interamente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto fondate su argomentazioni che paiono pienamente condivisibili.
Disattendo la tesi della parte convenuta, la Cassazione ha affermato che la rivalutazione dei redditi deve operare in conformità al disposto dell'art. 27, comma 4, l. n. 576/80, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della stessa legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata nell'anno precedente.
Le pronunce poggiano tutte sul rilievo, già esposto in vari precedenti della stessa Corte, anche a sezioni unite (v. sentenza n. 7281/2004), secondo cui diversamente da quanto ritiene la “l'art.27, co.4, è norma non di diritto transitorio, ma che detta un criterio CP_1 generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della l.
n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1980” (così, tra le altre, la sentenza n. 22836/2025 del 7/8/2025 e 24444 del 3/9/2025, si vedano anche Cass. 9698/10, Cass.16585/23, Cass. 27609/24, nello stesso senso si veda anche la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 216/2024).
3. L'accertamento delle errate modalità di rivalutazione dei redditi sulla base dei quali sono state calcolate le pensioni dei ricorrenti non conduce tuttavia all'integrale accoglimento di tutte le domande da essi formulate, posto che, come dedotto dalla a fondamento della domanda riconvenzionale, la rivalutazione incide sul CP_1 trattamento pensionistico ma, prima ancora, sulla contribuzione che deve essere versata dagli iscritti, essendovi una correlazione diretta tra ammontare dei contributi e ammontare della pensione.
Nelle più recenti pronunce la Suprema Corte ha infatti chiarito, confermando la correttezza dell'interpretazione offerta dalla sull'estensione dell'obbligo CP_1 contributivo dei propri iscritti,
- che la rivalutazione non è una “componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva” e che essa, al contrario, “è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato”.
- che la rivalutazione dei redditi incide sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascende a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo delineato dalla legge n. 576: “Ai sensi dell'art. 16, co. 4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art. 10, co. 2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art. 10, co. 1 L. n. 576/80, invece,
l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art. 16, co. 4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art. 10, co. 1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).”;
- che qualora sia accertato che sono stati versati contributi inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare, si verifica “una violazione dell'obbligazione contributiva”;
- tale violazione rileva “non ai fini del profilo sanzionatorio (art. 18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art. 2) e misura della pensione”, - non operando la regola di automaticità delle prestazioni, “inadempiuto (in parte)
l'obbligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre
"effettivamente" versata”; inoltre, l'assenza di tale regola rende irrilevante la prescrizione già maturata: “il fatto che la abbia lasciato prescrivere il proprio credito CP_1 contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art. 2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell'AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall'Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni”
(così la sentenza n. 2444/2025, cui in questa sede si fa integrale richiamo ex art. 118 disp. att. cpc. unitamente alle altre pronunce, di recente pubblicate, depositate nel fascicolo telematico ad opera della parte attrice in data 3.9.2025)
4. I principi dianzi esposti possono trovare applicazione nella presente controversia, perché fondati su una analitica ricostruzione del quadro normativo di riferimento e su argomentazioni pienamente convincenti e che non sono state oggetto di alcun rilievo critico dalla parte ricorrente in sede di discussione.
Deve dunque ritenersi:
(i) che i ricorrenti abbiano diritto all'incremento del tetto pensionistico solo a fronte del versamento della maggior contribuzione non prescritta conseguente alla rivalutazione da essi richiesta, versamento al quale essi si sono resi disponibili (dovendosi così intendere la domanda subordinata formulata all'udienza di discussione),
(ii) che, tenuto conto di tale disponibilità, possa in questa sede operarsi la compensazione tra le reciproche poste creditorie, quantificate nei conteggi che le stesse parti hanno concordato e che devono pertanto ritenersi contabilmente corretti (v. verbale udienza 30.9.2025);
(iii) che nessuna colpevole omissione contributiva possa esser imputata ai ricorrenti, considerato che essi si sono limitati a versare la contribuzione richiesta dalla e CP_1 che il reddito rivalutato non è un reddito maggiore o diverso da quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato al fine di conservarne il valore: ne consegue che non possono essere considerati inefficaci, ai fini pensionistici, gli anni per i quali la contribuzione sia stata versata solo parzialmente e che nulla spetta a titolo di sanzioni alla parte convenuta, essendo unicamente ad essa imputabile il pagamento di contributi inferiori al dovuto. Avendo i ricorrenti sempre versato i contributi nella misura richiesta dalla essi non possono in alcun modo ritenersi inadempienti e dunque non possono CP_1 subire pregiudizi dalle mancate variazioni in aumento dei limiti generali di reddito, imputabili esclusivamente all'Ente.
5. In conclusione, sulla base dei conteggi depositati dalla parte ricorrente in data
10.3.2025, la deve essere condannata a riliquidare il trattamento pensionistico di CP_1 vecchiaia e di anzianità riconosciuto all'avv. a partire dall' 1/2/2017, Parte_1 all'avv. a partire dall' 1/9/2012, all'avv. a partire dall' Parte_2 Parte_3
1/6/2018, nella misura mensile lorda spettante nel 2024, come concordemente quantificata dalle parti (€. 6.040,63 in favore di €. 4.799,46 in favore Parte_1 di;
€. 4.782,64 in favore di . Parte_2 Parte_3
Deve poi essere riconosciuto il diritto di credito dei ricorrenti relativo ai ratei di pensione maturati e non pagati, sulla base della quantificazione operata concordemente dalle parti ( a partire dal 1/2/2017 al 31/12/2024 nella misura di €. Parte_1
37.382,14; a partire dal 1/8/2013 al 31/12/2024 nella misura di €. Parte_2
3.230,64; a partire dal 1/6/2018 al 31/12/2024 nella misura di €. 13.354,61), Parte_3 nonché il concorrente diritto di credito della parte convenuta in relazione ai contributi non versati e non prescritti, anch'esso oggetto di un conteggio condiviso (€.
7.107 dovuti dal ricorrente €.
1.421 dovuti dal ricorrente ed €. 374 dovuti dalla Parte_1 Parte_2 ricorrente . Pt_3
Previa compensazione parziale dei suddetti reciproci crediti, la deve quindi CP_1 essere condannata a pagare €. 30.275,14 in favore del ricorrente €. Parte_1
1.809,64 in favore del ricorrente;
€. 12.980,61 in favore della ricorrente Parte_2 Pt_3 oltre interessi.
6. L'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della maggior contribuzione consente la compensazione per metà delle spese di lite (liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014) e la condanna della al pagamento della residua metà. CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che i redditi pensionabili degli avvocati Parte_1 [...]
, per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia Parte_2 Parte_3
e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità, nei limiti di cui in motivazione;
condanna la , a riliquidare il Controparte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto agli avvocati:
− artire dal 1/2/2017; Parte_1
− a partire dal 1/09/2012; Parte_2
− a partire dal 1/6/2018; Parte_3 nella misura mensile lorda spettante nel 2024 di:
− €. 6.040,63 in favore di Parte_1
− €. 4.799,46 in favore di;
Parte_2
- €. 4.782,64 in favore di Parte_3 accerta il diritto di credito dei ricorrenti relativo ai ratei di pensione maturati e non pagati per gli avvocati:
− partire dal 1/2/2017 al 31/12/2024 nella misura di €. 37.382,14; Parte_1
− a partire dal 1/8/2013 al 31/12/2024 nella misura di €. 3.230,64; Parte_2
− a partire dal 1/6/2018 al 31/12/2024 nella misura di €. 13.354,61, Parte_3 accerta il diritto di credito della parte convenuta in relazione ai contributi non versati e non prescritti, pari ad €.
7.107 dovuti dal ricorrente ad €.
1.421 dovuti dal Parte_1 ricorrente ed €. 374 dovuti dalla ricorrente Parte_2 Pt_3 previa compensazione dei suddetti reciproci crediti, dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a pagare
- €. 30.275,14 in favore del ricorrente Parte_1
- €. 1.809,64 in favore del ricorrente;
Parte_2
- €. 12.980,61 in favore della ricorrente Pt_3 oltre interessi;
compensa per metà le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 22.499,52, oltre rimborso spese 15%, IVA, CPA e contributo se versato e condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente la residua parte.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino 26/9/2025
La giudice
RT TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI Torino
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G.L. n. 98/2024 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ) tutti difesi e rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall' avv. Matelda Lo Fiego ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Parte_2 in Torino, via Avogadro 24.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
CC AV, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, corso
Siccardi 11 bis
PARTE RESISTENTE E RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
Oggetto: rivalutazione dei redditi utili ai fini del calcolo della pensione
Conclusioni delle parti: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.1.2024, gli avv.ti Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio la Parte_2 Parte_3 Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo “ ) contestando l'erronea
[...] CP_1 applicazione, da parte della stessa, della rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1983, anziché dal 1980, e in base agli indici e ai coefficienti del periodo 1980/1981
(18,7%), anziché a quelli del periodo 1979/1980 (21,1%), e, per l'effetto, hanno chiesto al tribunale adito di: - accertare e dichiarare – previa occorrendo disapplicazione del D.M. 30.09.1982 – il proprio diritto alla rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980 e con il coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi nel periodo 1979/1980) e con applicazione, per gli anni successivi, degli indici di rivalutazione ISTAT annualmente determinati sulla base della svalutazione verificatasi nell'anno precedente;
- per l'effetto, condannare la a riliquidare correttamente il proprio trattamento CP_1 pensionistico dalla data di accesso alla pensione, nella misura lorda di euro 6.417,67 mensili per l'avv. euro 5.660,30 mensili per l'avv. e euro Parte_1 Parte_2
4.958,15 mensili per l'avv. e, quindi, a corrispondere loro la differenza sui ratei di Pt_3 pensione già maturati (calcolati, per il periodo dall'accesso alla pensione al 31.12.2024, in euro 102.611,21 per l'avv. euro 114.734,98 per l'avv. ed euro Parte_1 Parte_2
46.973,92 per l'avv. con maggiorazione di interessi legali dalla data di debenza di Pt_3 ciascun rateo e sino all'effettivo pagamento, oltre agli ulteriori arretrati dovuti sino al momento del pagamento e oltre alla rifusione delle spese legali (gli importi richiesti dall'avv. sono stati rettificati, sulla base dei rilievi della controparte, ed in Parte_2 accordo con questa, all'udienza del 28.5.2025).
I ricorrenti ritengono che la prima rivalutazione dei redditi che hanno costituito la base per determinare il montante della loro pensione avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento all'anno dell'entrata in vigore della legge 576/1980 (1980), a decorrere dal medesimo anno, nella misura dell'indice ISTAT (21,1%) relativo alla svalutazione intercorsa nel periodo 1979/1980, invece che sulla base dell'indice del 1981 (stabilito nella misura del 18,7% sulla base della svalutazione intercorsa nel periodo 1980/1981) applicato dalla a decorrere dal 1983, e che tale erronea applicazione della CP_1 normativa si sarebbe riverberata, a loro svantaggio, su tutti gli anni successivi.
Essi hanno pertanto chiesto la condanna della al ricalcolo dei rispettivi ratei CP_1 pensionistici e al pagamento degli arretrati già maturati, maggiorati degli interessi.
La convenuta ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo che le pretese avversarie siano fondate su un'errata interpretazione delle previsioni della legge
576/1980 e non tengano conto del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore, nel 2021, del Regolamento Unico della Previdenza (doc. 35 ric), i tetti di reddito fissati a partire dal
2021 ai fini del calcolo della pensione sarebbero stati sganciati dalla rivalutazione annua e autonomamente fissati dalla stessa. CP_1
In via subordinata e riconvenzionale, la ha chiesto al tribunale di CP_1 - accertare e dichiarare il debito contributivo dei ricorrenti conseguente alla rivalutazione
(al medesimo indice applicato al rateo di pensione) del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo e condannare gli stessi al pagamento dei relativi contributi non prescritti, maggiorati di sanzioni e interessi;
- dichiarare l'inefficacia ai fini pensionistici degli anni – almeno quelli dal 2006 al 2012 – per i quali vi sia stato parziale pagamento della contribuzione e sia decorso il termine prescrizionale di versamento della maggiore contribuzione, con conseguente accertamento dell'assenza del diritto dei ricorrenti al trattamento pensionistico e revoca dello stesso, con condanna dei ricorrenti alla restituzione alla Cassa dei relativi indebiti pensionistici già percepiti, nella misura da accertare mediante c.t.u., oltre rivalutazione e interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
- in ulteriore subordine, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire l'emolumento pensionistico in relazione agli anni – fino al 2012 – per i quali è intervenuta la prescrizione per il versamento dei maggiori contributi, considerando esclusivamente i redditi per i quali sia stata effettivamente versata la contribuzione e, per l'effetto, dichiarare la correttezza dell'emolumento come determinato dalla alla data del CP_1 deposito del ricorso.
I ricorrenti hanno chiesto la reiezione delle domande riconvenzionali denunciandone l'infondatezza, in quanto basate sull' “indimostrato presupposto” che la rivalutazione dei redditi, a partire dal 1980, secondo i coefficienti di rivalutazione dei redditi che la CP_1 deve deliberare e inviare ogni anno ai vigilanti per ottenerne l'approvazione, CP_2 determinerebbe contestualmente un debito contributivo, in virtù dell'innalzamento del tetto dei redditi pensionabili, per i contributi non prescritti, e la quantificazione della pensione in base ai contributi versati per quelli prescritti, nonché “un presunto obbligo di restituzione del presunto maggiore trattamento pensionistico percepito” (in merito alla memoria di replica alla riconvenzionale si deve precisare che le argomentazioni esposte nelle prime 35 pagine non possono essere esaminate, in quanto si tratta di non autorizzate, e quindi inammissibili, repliche scritte alle difese avversarie esposte nella comparsa di risposta in relazione alle domande dei ricorrenti e non di repliche alle domande riconvenzionali).
All'udienza del 28.5.2025 la parte ricorrente, aderendo ai conteggi avversari, senza incorrere in opposizioni ad opera della controparte, ha modificato la domanda riferita alla posizione dell'avv. , indicando in euro 5660,20 l'importo mensile dovuto Parte_2 sino alla data del 31.12.2024 ed in euro 114.734,98 l'importo richiesto sino al
31.12.2024.
Alla successiva udienza del 30.9.2025, tenuto conto delle pronunce della Suprema
Corte depositate nel mese di agosto, i ricorrenti hanno chiesto di modificare le proprie conclusioni, anche in questo caso senza incorrere in obiezioni ad opera della controparte, formulando una domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento degli importi dovuti dalla previa compensazione parziale di tale credito con quanto CP_1 eventualmente dovrebbe esser versato dai ricorrenti a titolo di contributi non prescritti, come quantificati nel conteggio prodotto in data 10.3.2025, non contestato dalla convenuta nella successiva nota del 12.3.2025.
2. Così esposte, in estrema sintesi, le domande e le difese formulate nel presente giudizio, si osserva in primo luogo che la principale questione controversa tra le parti, che riguarda la valutazione della correttezza dell'operato della in relazione alla CP_1 rivalutazione dei redditi a partire dal 1980, è stata ripetutamente risolta, anche di recente, dalla Suprema Corte, con pronunce che possono essere qui interamente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto fondate su argomentazioni che paiono pienamente condivisibili.
Disattendo la tesi della parte convenuta, la Cassazione ha affermato che la rivalutazione dei redditi deve operare in conformità al disposto dell'art. 27, comma 4, l. n. 576/80, ovvero secondo l'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della stessa legge, cioè l'anno 1980, e dunque sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata nell'anno precedente.
Le pronunce poggiano tutte sul rilievo, già esposto in vari precedenti della stessa Corte, anche a sezioni unite (v. sentenza n. 7281/2004), secondo cui diversamente da quanto ritiene la “l'art.27, co.4, è norma non di diritto transitorio, ma che detta un criterio CP_1 generale, applicabile non solo alle pensioni liquidate prima dell'entrata in vigore della l.
n.576/80, bensì anche a quelle liquidate dopo. In particolare, il fatto che la legge si applichi alle pensioni di vecchiaia maturate dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1982 (art.26, co.1), non toglie che, ai fini del loro calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, opera previa rivalutazione di detti redditi a partire dall'anno di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1980” (così, tra le altre, la sentenza n. 22836/2025 del 7/8/2025 e 24444 del 3/9/2025, si vedano anche Cass. 9698/10, Cass.16585/23, Cass. 27609/24, nello stesso senso si veda anche la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 216/2024).
3. L'accertamento delle errate modalità di rivalutazione dei redditi sulla base dei quali sono state calcolate le pensioni dei ricorrenti non conduce tuttavia all'integrale accoglimento di tutte le domande da essi formulate, posto che, come dedotto dalla a fondamento della domanda riconvenzionale, la rivalutazione incide sul CP_1 trattamento pensionistico ma, prima ancora, sulla contribuzione che deve essere versata dagli iscritti, essendovi una correlazione diretta tra ammontare dei contributi e ammontare della pensione.
Nelle più recenti pronunce la Suprema Corte ha infatti chiarito, confermando la correttezza dell'interpretazione offerta dalla sull'estensione dell'obbligo CP_1 contributivo dei propri iscritti,
- che la rivalutazione non è una “componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell'obbligazione contributiva” e che essa, al contrario, “è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell'obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato”.
- che la rivalutazione dei redditi incide sul quantum contributivo, nel senso che quest'ultimo ascende a maggior importo dovuto in ragione del meccanismo rivalutativo delineato dalla legge n. 576: “Ai sensi dell'art. 16, co. 4, infatti, il contributo soggettivo minimo (art. 10, co. 2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell'indice ISTAT. Per il contributo soggettivo di cui all'art. 10, co. 1 L. n. 576/80, invece,
l'incidenza della rivalutazione sull'obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito: rivalutando anno per anno il reddito su cui calcolare l'aliquota del contributo soggettivo (art. 16, co. 4 nel suo riferimento al limite di reddito di cui all'art. 10, co. 1), viene aumentato di anno in anno l'importo del contributo (in percentuale del 10% sul maggior montante reddituale a seguito di rivalutazione).”;
- che qualora sia accertato che sono stati versati contributi inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare, si verifica “una violazione dell'obbligazione contributiva”;
- tale violazione rileva “non ai fini del profilo sanzionatorio (art. 18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art. 2) e misura della pensione”, - non operando la regola di automaticità delle prestazioni, “inadempiuto (in parte)
l'obbligo contributivo, non v'è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall'adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre
"effettivamente" versata”; inoltre, l'assenza di tale regola rende irrilevante la prescrizione già maturata: “il fatto che la abbia lasciato prescrivere il proprio credito CP_1 contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l'art. 2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell'AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall'Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni”
(così la sentenza n. 2444/2025, cui in questa sede si fa integrale richiamo ex art. 118 disp. att. cpc. unitamente alle altre pronunce, di recente pubblicate, depositate nel fascicolo telematico ad opera della parte attrice in data 3.9.2025)
4. I principi dianzi esposti possono trovare applicazione nella presente controversia, perché fondati su una analitica ricostruzione del quadro normativo di riferimento e su argomentazioni pienamente convincenti e che non sono state oggetto di alcun rilievo critico dalla parte ricorrente in sede di discussione.
Deve dunque ritenersi:
(i) che i ricorrenti abbiano diritto all'incremento del tetto pensionistico solo a fronte del versamento della maggior contribuzione non prescritta conseguente alla rivalutazione da essi richiesta, versamento al quale essi si sono resi disponibili (dovendosi così intendere la domanda subordinata formulata all'udienza di discussione),
(ii) che, tenuto conto di tale disponibilità, possa in questa sede operarsi la compensazione tra le reciproche poste creditorie, quantificate nei conteggi che le stesse parti hanno concordato e che devono pertanto ritenersi contabilmente corretti (v. verbale udienza 30.9.2025);
(iii) che nessuna colpevole omissione contributiva possa esser imputata ai ricorrenti, considerato che essi si sono limitati a versare la contribuzione richiesta dalla e CP_1 che il reddito rivalutato non è un reddito maggiore o diverso da quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato al fine di conservarne il valore: ne consegue che non possono essere considerati inefficaci, ai fini pensionistici, gli anni per i quali la contribuzione sia stata versata solo parzialmente e che nulla spetta a titolo di sanzioni alla parte convenuta, essendo unicamente ad essa imputabile il pagamento di contributi inferiori al dovuto. Avendo i ricorrenti sempre versato i contributi nella misura richiesta dalla essi non possono in alcun modo ritenersi inadempienti e dunque non possono CP_1 subire pregiudizi dalle mancate variazioni in aumento dei limiti generali di reddito, imputabili esclusivamente all'Ente.
5. In conclusione, sulla base dei conteggi depositati dalla parte ricorrente in data
10.3.2025, la deve essere condannata a riliquidare il trattamento pensionistico di CP_1 vecchiaia e di anzianità riconosciuto all'avv. a partire dall' 1/2/2017, Parte_1 all'avv. a partire dall' 1/9/2012, all'avv. a partire dall' Parte_2 Parte_3
1/6/2018, nella misura mensile lorda spettante nel 2024, come concordemente quantificata dalle parti (€. 6.040,63 in favore di €. 4.799,46 in favore Parte_1 di;
€. 4.782,64 in favore di . Parte_2 Parte_3
Deve poi essere riconosciuto il diritto di credito dei ricorrenti relativo ai ratei di pensione maturati e non pagati, sulla base della quantificazione operata concordemente dalle parti ( a partire dal 1/2/2017 al 31/12/2024 nella misura di €. Parte_1
37.382,14; a partire dal 1/8/2013 al 31/12/2024 nella misura di €. Parte_2
3.230,64; a partire dal 1/6/2018 al 31/12/2024 nella misura di €. 13.354,61), Parte_3 nonché il concorrente diritto di credito della parte convenuta in relazione ai contributi non versati e non prescritti, anch'esso oggetto di un conteggio condiviso (€.
7.107 dovuti dal ricorrente €.
1.421 dovuti dal ricorrente ed €. 374 dovuti dalla Parte_1 Parte_2 ricorrente . Pt_3
Previa compensazione parziale dei suddetti reciproci crediti, la deve quindi CP_1 essere condannata a pagare €. 30.275,14 in favore del ricorrente €. Parte_1
1.809,64 in favore del ricorrente;
€. 12.980,61 in favore della ricorrente Parte_2 Pt_3 oltre interessi.
6. L'accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della maggior contribuzione consente la compensazione per metà delle spese di lite (liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014) e la condanna della al pagamento della residua metà. CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che i redditi pensionabili degli avvocati Parte_1 [...]
, per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia Parte_2 Parte_3
e di anzianità, vanno rivalutati a partire dal 1980, sulla base della svalutazione del 21,10 verificatosi nel periodo 1979/1980, del 18,70 per il periodo 1980/1981, del 16,30 per il periodo 1981/1982 e del 15,00 per il periodo 1982/1983, secondo i successivi indici ISTAT fino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità, nei limiti di cui in motivazione;
condanna la , a riliquidare il Controparte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità riconosciuto agli avvocati:
− artire dal 1/2/2017; Parte_1
− a partire dal 1/09/2012; Parte_2
− a partire dal 1/6/2018; Parte_3 nella misura mensile lorda spettante nel 2024 di:
− €. 6.040,63 in favore di Parte_1
− €. 4.799,46 in favore di;
Parte_2
- €. 4.782,64 in favore di Parte_3 accerta il diritto di credito dei ricorrenti relativo ai ratei di pensione maturati e non pagati per gli avvocati:
− partire dal 1/2/2017 al 31/12/2024 nella misura di €. 37.382,14; Parte_1
− a partire dal 1/8/2013 al 31/12/2024 nella misura di €. 3.230,64; Parte_2
− a partire dal 1/6/2018 al 31/12/2024 nella misura di €. 13.354,61, Parte_3 accerta il diritto di credito della parte convenuta in relazione ai contributi non versati e non prescritti, pari ad €.
7.107 dovuti dal ricorrente ad €.
1.421 dovuti dal Parte_1 ricorrente ed €. 374 dovuti dalla ricorrente Parte_2 Pt_3 previa compensazione dei suddetti reciproci crediti, dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a pagare
- €. 30.275,14 in favore del ricorrente Parte_1
- €. 1.809,64 in favore del ricorrente;
Parte_2
- €. 12.980,61 in favore della ricorrente Pt_3 oltre interessi;
compensa per metà le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 22.499,52, oltre rimborso spese 15%, IVA, CPA e contributo se versato e condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente la residua parte.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino 26/9/2025
La giudice
RT TO