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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 971/2022 del ruolo generale
TRA
C.F. , parte nata a MAROCCO in [...] Parte_1 C.F._1
10/06/1990, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SANTIN LARA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 15/02/1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SIVIERO MARA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“ separazione dei coniugi;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
affidamento condiviso dei figli ai genitori, collocamento presso la madre;
il padre potrà vedere e
Pagina 1 tenere con sé i figli, salvi migliori accordi tra i genitori, due pomeriggi alla settimana, in orari da concordare con il genitore collocatario, e il primo e il terzo fine-settimana di ogni mese, dalle ore 15 del sabato alle ore 21 della domenica, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie e tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali;
il resistente continuerà a farsi carico del pagamento della rata di mutuo sulla casa coniugale;
l'assegno unico verrà percepito tra i genitori al 50%; il padre verserà alla madre dei minori la somma di euro 500,00 entro il giorno 13 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. I genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto dei figli minori. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Con ricorso e pedissequo decreto notificati, la ricorrente ha chiesto Parte_1
pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dal coniuge CP_1
chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
[...]
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, dapprima eccependo l'avvenuta pronuncia di divorzio in Marocco, ma in seguito chiedendo una diversa regolamentazione delle condizioni della separazione.
All'esito dell'istruttoria svolta, le parti hanno raggiunto un accordo, anche considerato che le stesse hanno dato atto che la pronuncia di divorzio emessa in Marocco non è passata in giudicato, rinunciando quindi a tutte le precedenti eccezioni sollevate.
Le parti inoltre, all'udienza del 12.11.2024, precisando le proprie conclusioni in forma congiunta, hanno dato che “le parti sono residenti in Italia, come i figli, il marito ha cittadinanza italiana, i figli hanno cittadinanza italiana, la moglie no, la pronuncia di divorzio emessa in Marocco in primo e secondo grado, non è ancora passata in giudicato, e pende giudizio in Cassazione, ricorso per Cassazione prodotto dalla ricorrente”.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni congiuntamente e il Giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Nel costituirsi, il resistente aveva eccepito la litispendenza internazionale, per avvenuta pronuncia di sentenza di divorzio in Marocco.
Tuttavia, la sentenza emessa in Marocco è stata impugnata, pendendo adesso il processo presso la Corte di Cassazione in Marocco, e non è stata fornita prova del passaggio in giudicato della indicata sentenza.
A parere di questo Collegio, l'eccezione di litispendenza internazionale va respinta, non essendo neppure stata reiterata dal resistente nelle proprie conclusioni.
Ciò posto, va precisato che non risulta applicabile al caso in esame il Regolamento (CE)
n. 2201/2003 che all'art. 19 disciplina la litispendenza internazionale infra-comunitaria (v.
Cass. Sez. U. n. 5420 del 18/3/2016; Cass. Sez. U. n. 21108 del 21/11/2012); pertanto, la norma applicabile al caso di specie risulta la L. n. 218 del 1995, art. 7.
La L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, richiede, affinché si verifichi una situazione di litispendenza internazionale con conseguente sospensione obbligatoria (e non facoltativa come invece nel caso di pregiudizialità della causa straniera, disciplinato dalla L. cit., art. 7, comma 3) del processo successivamente instaurato, che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo (Cass. n. 11185 del 15/5/2007; Cass. Sez. U. n. 21108 del
Pagina 3 21/11/2012; nonchè Cass. Sez. U. n. 16862 del 2/8/2011, che ravvisa identità di petitum e causa petendi tra il procedimento di separazione personale previsto dagli artt. 150 c.c. e ss. ed il procedimento, vertente tra le stesse parti, per la sospensione della comunione domestica di cui all'art. 175 del c.c. svizzero); proprio tenendo presente la necessità di tale identità di oggetto e titolo postulata dalla L. n. 218 del 1995, art. 7, va osservato che detta identità non è ravvisabile tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e quello di divorzio (scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
v. Cass. Sez. U. n. 14620 del 18/7/2016; Cass. Sez. U. n. 9884 del
20/7/2001; Cass. Sez. U. n. 10935 del 20/10/2001).
Sul punto, vale richiamare quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte: “6.1. Quanto al profilo sub B), riflettente la sollecitata interpretazione evolutiva della L. n. 281 del 1995, art. 7, anche volendo accedere alla tesi secondo cui l'art. 19 del Regolamento (CE) n.
2201/2003 adotta, ai fini della litispendenza internazionale infra-comunitaria, in materia matrimoniale, un concetto di "identità di cause" più ampio ed elastico di quello tenuto presente dall'art. 27 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, in materia civile e commerciale, ponendo, sostanzialmente, sullo stesso piano le domande di divorzio, di separazione personale di coniugi e di annullamento del matrimonio
(conclusione che si vuole trarre dalle pronunce della CGUE del 6/10/2015 in C-489/14 e del 16/1/2019 in C-386/17), questo ampio concetto di identità di cause in materia matrimoniale fa leva non tanto sulla specificità o meno del provvedimento richiesto al
Giudice, quanto piuttosto(su una situazione complessiva (di rilievo sociologico, prima ancora che giuridico) di "crisi del matrimonio" che ha determinato il "bisogno di tutela giurisdizionale" che non risulta utilizzabile per una corretta ermeneusi della L. n. 218 del
1995, art. 7, che, disciplinando la litispendenza internazionale in generale (e quindi sia infra- che extra-comunitaria) non può assimilare in via automatica ed assoluta gli effetti derivanti dal principio della cd. "mutua fiducia" tra gli Stati membri dell'Unione Europea, volti a garantire la circolazione ed il riconoscimento del giudicato in ambito comunitario.
Con la conseguenza che, in caso di litispendenza internazionale extra-comunitaria (quale quella ricorrente nel caso di specie), non venendo in rilievo i principi del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, per difetto della ratio sottesa, (principi destinati ad operare quale lex specialis rispetto alle previsioni della L. n. 218 del 1995, art. 7, ed in tali limiti da riconoscersi come preminenti sulla suindicata norma), il concetto di "identità di cause" con riguardo, segnatamente, alle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio, resta ancorato a quello tracciato dalla riflessione giurisprudenziale della S.C.
Pagina 4 come innanzi riportato” (cfr. in motivazione Cassazione civile sez. VI - 04/02/2021, n.
2654).
In altri termini, il rigore interpretativo richiesto dall'art. 7 impone di ritenere non affatto corrispondenti petitum e causa petendi dell'oggetto del presente giudizio e di quello instaurato in Marocco tra le medesime parti.
Ciò posto, tenuto conto degli elementi sopra esaminati, l'eccezione di litispendenza internazionale va rigettata.
A questo punto, occorre esaminare gli effetti nel nostro ordinamento delle pronunce rese dall'autorità giurisdizionale straniera, con particolare riferimento allo status. Ebbene, in via assorbente vale osservare che non vi è prova che la sentenza di prime cure relativa al divorzio sia passata in giudicato.
Dunque, in assenza di prova documentale certa dell'avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze in questione, nessuna particolare efficacia può essere riconosciuta alle stesse ai fini voluti dalla resistente, parte onerata della prova in tal senso. De iure, per tutte le motivazioni sopra esposte, è possibile procedere all'esame delle domande svolte.
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato
Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità. In primo luogo, si osserva che trova applicazione la legge italiana con riferimento alla domanda di separazione. Non risulta dirimente che il matrimonio è stato contratto in Brasile: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del
Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, ratione temporis applicabile, risultando il ricorrente tuttora residente nell'ultima residenza abituale dei coniugi (Cfr.doc. n. 1 di parte ricorrente). Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, deve richiamarsi il Regolamento 1259/2010, il cui art. 4 sancisce espressamente il principio universalistico relativamente al suo ambito di applicazione: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”. Tanto premesso, si osserva che nessuna delle parti ha operato una specifica ed espressa scelta in ordine alla legge applicabile, ragione per cui, in ossequio all'art. 8 del Regolamento, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi
Pagina 5 sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, risultando entrambi le parti residenti in Italia, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett d) Reg. 1259/2010 si applica, in mancanza di scelta, la legge italiana.
In relazione alle altre domande, nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della giurisdizione e della competenza, occorre far riferimento al reg. n. 220/2003 dell'Unione
Europea, il quale trova applicazione anche in caso di cittadini di stati terzi, in ragione del così detto principio universalistico affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 29 novembre 2007, causa C 68 07: il regolamento n 2201/2003 si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.
Sussistendo la giurisdizione del tribunale nazionale sulle domande avanzate, le stesse meritano accoglimento, alla luce dell'accordo raggiunto.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno la tollerabilità della convivenza.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 694/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio nel Regno del Marocco il
[...]
Pagina 6 22/08/2005, trascritto al n.164 foglio 151 del registro n.01 del 24/08/2005 a RE
(Marocco), matrimonio successivamente trascritto in Italia al Comune di Rosolina alla parte II serie C n.23 il 13 ottobre 2017;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 7.01.2025 il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 971/2022 del ruolo generale
TRA
C.F. , parte nata a MAROCCO in [...] Parte_1 C.F._1
10/06/1990, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SANTIN LARA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 15/02/1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SIVIERO MARA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“ separazione dei coniugi;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
affidamento condiviso dei figli ai genitori, collocamento presso la madre;
il padre potrà vedere e
Pagina 1 tenere con sé i figli, salvi migliori accordi tra i genitori, due pomeriggi alla settimana, in orari da concordare con il genitore collocatario, e il primo e il terzo fine-settimana di ogni mese, dalle ore 15 del sabato alle ore 21 della domenica, nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie e tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali;
il resistente continuerà a farsi carico del pagamento della rata di mutuo sulla casa coniugale;
l'assegno unico verrà percepito tra i genitori al 50%; il padre verserà alla madre dei minori la somma di euro 500,00 entro il giorno 13 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. I genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto dei figli minori. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Con ricorso e pedissequo decreto notificati, la ricorrente ha chiesto Parte_1
pronunciarsi sentenza dichiarativa della separazione personale dal coniuge CP_1
chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
[...]
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, dapprima eccependo l'avvenuta pronuncia di divorzio in Marocco, ma in seguito chiedendo una diversa regolamentazione delle condizioni della separazione.
All'esito dell'istruttoria svolta, le parti hanno raggiunto un accordo, anche considerato che le stesse hanno dato atto che la pronuncia di divorzio emessa in Marocco non è passata in giudicato, rinunciando quindi a tutte le precedenti eccezioni sollevate.
Le parti inoltre, all'udienza del 12.11.2024, precisando le proprie conclusioni in forma congiunta, hanno dato che “le parti sono residenti in Italia, come i figli, il marito ha cittadinanza italiana, i figli hanno cittadinanza italiana, la moglie no, la pronuncia di divorzio emessa in Marocco in primo e secondo grado, non è ancora passata in giudicato, e pende giudizio in Cassazione, ricorso per Cassazione prodotto dalla ricorrente”.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni congiuntamente e il Giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Nel costituirsi, il resistente aveva eccepito la litispendenza internazionale, per avvenuta pronuncia di sentenza di divorzio in Marocco.
Tuttavia, la sentenza emessa in Marocco è stata impugnata, pendendo adesso il processo presso la Corte di Cassazione in Marocco, e non è stata fornita prova del passaggio in giudicato della indicata sentenza.
A parere di questo Collegio, l'eccezione di litispendenza internazionale va respinta, non essendo neppure stata reiterata dal resistente nelle proprie conclusioni.
Ciò posto, va precisato che non risulta applicabile al caso in esame il Regolamento (CE)
n. 2201/2003 che all'art. 19 disciplina la litispendenza internazionale infra-comunitaria (v.
Cass. Sez. U. n. 5420 del 18/3/2016; Cass. Sez. U. n. 21108 del 21/11/2012); pertanto, la norma applicabile al caso di specie risulta la L. n. 218 del 1995, art. 7.
La L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 1, richiede, affinché si verifichi una situazione di litispendenza internazionale con conseguente sospensione obbligatoria (e non facoltativa come invece nel caso di pregiudizialità della causa straniera, disciplinato dalla L. cit., art. 7, comma 3) del processo successivamente instaurato, che le domande presentino identità dell'oggetto e del titolo (Cass. n. 11185 del 15/5/2007; Cass. Sez. U. n. 21108 del
Pagina 3 21/11/2012; nonchè Cass. Sez. U. n. 16862 del 2/8/2011, che ravvisa identità di petitum e causa petendi tra il procedimento di separazione personale previsto dagli artt. 150 c.c. e ss. ed il procedimento, vertente tra le stesse parti, per la sospensione della comunione domestica di cui all'art. 175 del c.c. svizzero); proprio tenendo presente la necessità di tale identità di oggetto e titolo postulata dalla L. n. 218 del 1995, art. 7, va osservato che detta identità non è ravvisabile tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e quello di divorzio (scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
v. Cass. Sez. U. n. 14620 del 18/7/2016; Cass. Sez. U. n. 9884 del
20/7/2001; Cass. Sez. U. n. 10935 del 20/10/2001).
Sul punto, vale richiamare quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte: “6.1. Quanto al profilo sub B), riflettente la sollecitata interpretazione evolutiva della L. n. 281 del 1995, art. 7, anche volendo accedere alla tesi secondo cui l'art. 19 del Regolamento (CE) n.
2201/2003 adotta, ai fini della litispendenza internazionale infra-comunitaria, in materia matrimoniale, un concetto di "identità di cause" più ampio ed elastico di quello tenuto presente dall'art. 27 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, in materia civile e commerciale, ponendo, sostanzialmente, sullo stesso piano le domande di divorzio, di separazione personale di coniugi e di annullamento del matrimonio
(conclusione che si vuole trarre dalle pronunce della CGUE del 6/10/2015 in C-489/14 e del 16/1/2019 in C-386/17), questo ampio concetto di identità di cause in materia matrimoniale fa leva non tanto sulla specificità o meno del provvedimento richiesto al
Giudice, quanto piuttosto(su una situazione complessiva (di rilievo sociologico, prima ancora che giuridico) di "crisi del matrimonio" che ha determinato il "bisogno di tutela giurisdizionale" che non risulta utilizzabile per una corretta ermeneusi della L. n. 218 del
1995, art. 7, che, disciplinando la litispendenza internazionale in generale (e quindi sia infra- che extra-comunitaria) non può assimilare in via automatica ed assoluta gli effetti derivanti dal principio della cd. "mutua fiducia" tra gli Stati membri dell'Unione Europea, volti a garantire la circolazione ed il riconoscimento del giudicato in ambito comunitario.
Con la conseguenza che, in caso di litispendenza internazionale extra-comunitaria (quale quella ricorrente nel caso di specie), non venendo in rilievo i principi del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, per difetto della ratio sottesa, (principi destinati ad operare quale lex specialis rispetto alle previsioni della L. n. 218 del 1995, art. 7, ed in tali limiti da riconoscersi come preminenti sulla suindicata norma), il concetto di "identità di cause" con riguardo, segnatamente, alle domande di separazione personale dei coniugi e di divorzio, resta ancorato a quello tracciato dalla riflessione giurisprudenziale della S.C.
Pagina 4 come innanzi riportato” (cfr. in motivazione Cassazione civile sez. VI - 04/02/2021, n.
2654).
In altri termini, il rigore interpretativo richiesto dall'art. 7 impone di ritenere non affatto corrispondenti petitum e causa petendi dell'oggetto del presente giudizio e di quello instaurato in Marocco tra le medesime parti.
Ciò posto, tenuto conto degli elementi sopra esaminati, l'eccezione di litispendenza internazionale va rigettata.
A questo punto, occorre esaminare gli effetti nel nostro ordinamento delle pronunce rese dall'autorità giurisdizionale straniera, con particolare riferimento allo status. Ebbene, in via assorbente vale osservare che non vi è prova che la sentenza di prime cure relativa al divorzio sia passata in giudicato.
Dunque, in assenza di prova documentale certa dell'avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze in questione, nessuna particolare efficacia può essere riconosciuta alle stesse ai fini voluti dalla resistente, parte onerata della prova in tal senso. De iure, per tutte le motivazioni sopra esposte, è possibile procedere all'esame delle domande svolte.
Preliminarmente, giova verificare la sussistenza della giurisdizione in capo all'intestato
Tribunale con riferimento alle domande svolte, considerata la presenza di elementi di estraneità. In primo luogo, si osserva che trova applicazione la legge italiana con riferimento alla domanda di separazione. Non risulta dirimente che il matrimonio è stato contratto in Brasile: infatti, occorre fare rinvio al disposto di cui all'art. 3 del
Regolamento (Ce) del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, ratione temporis applicabile, risultando il ricorrente tuttora residente nell'ultima residenza abituale dei coniugi (Cfr.doc. n. 1 di parte ricorrente). Quanto alla legge applicabile al rapporto de quo, deve richiamarsi il Regolamento 1259/2010, il cui art. 4 sancisce espressamente il principio universalistico relativamente al suo ambito di applicazione: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”. Tanto premesso, si osserva che nessuna delle parti ha operato una specifica ed espressa scelta in ordine alla legge applicabile, ragione per cui, in ossequio all'art. 8 del Regolamento, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza c) di cui i due coniugi
Pagina 5 sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, risultando entrambi le parti residenti in Italia, ai sensi dell'art 8, comma 1, lett d) Reg. 1259/2010 si applica, in mancanza di scelta, la legge italiana.
In relazione alle altre domande, nel caso di specie, ai fini dell'individuazione della giurisdizione e della competenza, occorre far riferimento al reg. n. 220/2003 dell'Unione
Europea, il quale trova applicazione anche in caso di cittadini di stati terzi, in ragione del così detto principio universalistico affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza 29 novembre 2007, causa C 68 07: il regolamento n 2201/2003 si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.
Sussistendo la giurisdizione del tribunale nazionale sulle domande avanzate, le stesse meritano accoglimento, alla luce dell'accordo raggiunto.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno la tollerabilità della convivenza.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 694/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio nel Regno del Marocco il
[...]
Pagina 6 22/08/2005, trascritto al n.164 foglio 151 del registro n.01 del 24/08/2005 a RE
(Marocco), matrimonio successivamente trascritto in Italia al Comune di Rosolina alla parte II serie C n.23 il 13 ottobre 2017;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 7.01.2025 il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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