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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2024, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11270/24 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 18/04/1951
Cittadina italiana
CF. C.F._1
Residente a Lesignano De Bagni via Fusana 23 con l'Avv. Elisa Gaiani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Mantova il 19/07/1950
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 18/03/1974
(anno 1974, atto n. 408, parte II, serie A)
□ separati con rito contenzioso concluso con la sentenza n. 8314 del 09/07/2012 (RG 36650/2010)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Venga pronunciata con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 18 marzo 1974 in Milano (atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Milano al n.408, parte II, serie A, anno 1974 ed anche presso i registri del Comune di
Cormano al n. 19, parte II, s. 13 anno 1974)
2. Con ordine al Comune di Milano e di Cormano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Nessun obbligo di carattere economico e patrimoniale a carico delle parti avendo le stesse già regolato ogni questione conseguente all'intercorso rapporto coniugale.
4. Il sig. cesserà di versare alla sig.ra l'assegno di mantenimento di cui alla Parte_2 Parte_1 sentenza di separazione, alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio.
5. A carico del sig. il pagamento delle competenze del comune difensore. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 18/03/1974 tra la signora e il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Cormano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 18/04/1951
Cittadina italiana
CF. C.F._1
Residente a Lesignano De Bagni via Fusana 23 con l'Avv. Elisa Gaiani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Mantova il 19/07/1950
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Gaiani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 18/03/1974
(anno 1974, atto n. 408, parte II, serie A)
□ separati con rito contenzioso concluso con la sentenza n. 8314 del 09/07/2012 (RG 36650/2010)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Venga pronunciata con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 18 marzo 1974 in Milano (atto trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di Milano al n.408, parte II, serie A, anno 1974 ed anche presso i registri del Comune di
Cormano al n. 19, parte II, s. 13 anno 1974)
2. Con ordine al Comune di Milano e di Cormano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Nessun obbligo di carattere economico e patrimoniale a carico delle parti avendo le stesse già regolato ogni questione conseguente all'intercorso rapporto coniugale.
4. Il sig. cesserà di versare alla sig.ra l'assegno di mantenimento di cui alla Parte_2 Parte_1 sentenza di separazione, alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di divorzio.
5. A carico del sig. il pagamento delle competenze del comune difensore. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 18/03/1974 tra la signora e il sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Cormano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG