Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2024, proposto da
Farmacia di Montagna in Valtellina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Selletti e Annalisa Cecchi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Larga, n. 8;
contro
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna – ATA della Montagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Cavarra, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Comune di Montagna in Valtellina, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito;
nei confronti
Farmacia Dott. Biglioli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Carrara e Paride Luzzi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Giordano Gusmeroli, non costituito;
per l'annullamento
- della nota della ATS Montagna, II.9.4., del 25 gennaio 2024, prot. n. 0004318/2024, ricevuta a mezzo pec in data 25 gennaio 2024;
- della nota del Comune di Montagna in Valtellina del 24 gennaio 2024, conosciuta il 4 marzo 2024, a seguito di istanza di accesso agli atti;
nonché, ove ed in quanto occorrer possa, quale atto presupposto,
- della nota della ATS Montagna del 2 gennaio 2024, II.9.4., prot. n. 0000142/2024, ricevuta a mezzo pec in data 2 gennaio 2024;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi o comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia del file, allegato alla nota del Comune di Montagna in Valtellina del 24 gennaio 2024, riportante, in chiaro, l'indicazione delle vie dei due bacini d'utenza in cui il Comune di Montagna in Valtellina ha suddiviso la sede farmaceutica della frazione di Montagna Alta e che è stato trasmesso alla ricorrente totalmente oscurato, a seguito di istanza di accesso ex L. n. 241/1990, anziché limitatamente ai dati relativi alla popolazione, con conseguente ordine alle amministrazioni resistenti di esibizione della documentazione richiesta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna – ATS della Montagna e della controinteressata Farmacia Dott. Biglioli S.r.l.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Montagna in Valtellina, istituita con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 923 del 27 ottobre 2005, ed è collocata nella frazione di Montagna Alta, con delimitazione “Frazione Montagna Alta – Territorio comunale posto a nord della strada interpoderale Viale Costa di Mezzo (compresa)”.
1.1. Successivamente all’acquisizione della titolarità della predetta sede farmaceutica, la ricorrente ha maturato l’intenzione di trasferirne i locali in una zona inferiore della frazione di Montagna Alta, rinvenendo la disponibilità dell’immobile sito in via Panoramica n. 1261.
1.2. La ricorrente ha quindi chiesto in data 18 dicembre 2023 un parere all’ATS Montagna sulla possibilità di trasferimento della farmacia in altri locali nell’ambito della sede farmaceutica.
Ha fatto seguito una prima risposta interlocutoria in data 2 gennaio 2024, con cui l’ATS ha dato atto di aver richiesto informazioni al Comune di Montagna in Valtellina, che, con nota del 24 gennaio 2024, ha dato parere negativo.
Sulla scorta di tale posizione espressa dall’Amministrazione comunale, l’ATS ha risposto negativamente alla richiesta della farmacia con nota del 25 gennaio 2024, rilevando l’insussistenza delle condizioni per un possibile trasferimento dei locali della farmacia in quelli indicati in Via Panoramica 1261.
2. La farmacia di Montagna in Valtellina s.r.l. ha impugnato la nota dell’ATS e quella del Comune con il ricorso indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento. Ha formulato altresì, contestualmente, domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a. per ottenere copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso.
2.1. Si sono costituite in giudizio l’ATS e la farmacia dott. Baglioli s.r.l. controinteressata, resistendo al ricorso.
2.2. Successivamente in data 3 settembre 2024 la farmacia ricorrente ha presentato istanza al Comune e all’ATS chiedendo la revoca del parere negativo del Comune in merito al trasferimento dei locali.
Con nota del 1° ottobre 2024 il Sindaco del Comune ha revocato il parere negativo e ha espresso parere positivo alla richiesta di trasferimento in altro stabile.
2.3. In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi. In particolare sia l’ATS sia la farmacia controinteressata, oltre a contestare la fondatezza del ricorso, ne hanno eccepito l’inammissibilità, cui la ricorrente ha replicato.
2.4. Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 6 febbraio 2025.
3. In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente Agenzia e dalla farmacia controinteressata, che hanno rilevato l’assenza della natura provvedimentale degli atti impugnati.
3.1. L’eccezione è fondata.
3.2. La farmacia, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato le note dell’ATS e del Comune aventi natura di pareri di massima preliminari circa la possibilità di trasferirsi in altri locali nell’ambito della stessa sede.
Si tratta di pareri resi nell’ambito di una interlocuzione informale tra la farmacia e i predetti enti, tesa ad ottenere una valutazione di massima preventiva, al di fuori del procedimento tipizzato previsto dalla L. 2 aprile 1968 n. 475 e del D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275. Non suscita alcun dubbio, sotto tale profilo, la nota della farmacia ricorrente del 18 dicembre 2023, espressamente qualificata come richiesta di parere.
3.3. La farmacia non ha presentato alcuna istanza volta al trasferimento della sede, dovendosi intendere come tale quella corredata dagli elementi documentali necessari per consentire alle autorità competenti di procedere alla relativa valutazione (quali ad esempio il titolo di disponibilità dei locali, la planimetria degli stessi, la documentazione attestante il possesso dei requisiti igienico–sanitari).
Tale circostanza – ovvero l’assenza di un’istanza formale per il trasferimento dei locali della farmacia – è stata, peraltro, chiaramente rappresentata dall’ATS nella nota del 13 marzo 2024 in riscontro alla istanza di accesso agli atti.
3.4. Le autorità competenti non hanno quindi dato inizio ad alcuna fase dell’articolato procedimento per il trasferimento della sede farmaceutica (quali la pubblicazione della richiesta di trasferimento sull’albo dell’ATS e del Comune, la visita ispettiva, la verifica della sussistenza dei presupposti normativi e delle condizioni di fatto).
Difetta, in altri termini, l’esercizio del potere autoritativo, per mancanza dei presupposti legali di radicamento del potere stesso (cfr. per fattispecie analoga T.A.R. Milano sez. III 7 gennaio 2025 n. 25 e 7 maggio 2024 n. 1373).
3.5. Ne consegue l’inidoneità delle note impugnate a ledere la posizione giuridica della farmacia ricorrente. Va in proposito osservato che la stessa ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, prospetta il proprio interesse all’azione in ragione dell’eventualità che l’esito del procedimento (si ribadisce, mai iniziato per mancanza dell’impulso di parte) sia negativo “ qualora optasse comunque per la presentazione dell’istanza di trasferimento ”, il che rende palese l’assenza di una lesione attuale e concreta alla posizione giuridica della farmacia.
3.6. Va aggiunto che, allo stato, la ricorrente, laddove lo ritenga, ben potrà presentare un’istanza formale di trasferimento che potrà essere valutata dalle Autorità competenti, anche alla luce della positiva nota del Comune del 1° ottobre 2024.
3.7. Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.8. La pronuncia di inammissibilità si estende alla domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a., trattandosi di domanda connessa e strumentale alla tutela della situazione giuridica fatta valere nel giudizio affetto da inammissibilità.
3.9. Tenuto conto della pronuncia in rito, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile sia in relazione alle domande di annullamento sia quanto alla domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO