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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente rel. est. dott.ssa Marina Mainenti Consigliere dott. Francesco Bruno Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 60 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Romano Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Luigi Sebastiano
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come rassegnate con nota di precisazione depositata in data
1.10.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato, ha proposto appello, Parte_1 affidandone l'accoglimento a due motivi, avverso la sentenza numero
1633/2023, pubblicata in data 26.07.2023, con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore ha così statuito: 1 “1) Dichiara la esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_2 causazione dello incidente per cui è causa.
2) Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dal signor Parte_1 nei confronti del proprietario, sig. dell'autovettura Fiat Controparte_2
Seicento tg. BJ067MW e della relativa Ass.ne, in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t. e per l'effetto condanna gli stessi, in solido tra loro ed in favore del sig. , a titolo di risarcimento danni, al pagamento della Parte_1 somma complessiva di € 22.166,41, oltre interessi legali, come specificato in parte motiva.
3) Condanna, in solido tra loro, il sig. e la Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese vive in € 608,26, €
3.700,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali,
c.p.a. ed iva se dovute, con attribuzione all'Avv. Francesco Romano per dichiarato anticipo;
le spese di
C.T.U. restano a definitivo carico delle parti convenute, che sono condannate, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice, quanto dalla stessa anticipato, se dimostrato il pagamento.”
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'appello chiedendone il rigetto.
Nessuno si è costituito per . Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 5.12.204 -sostituita, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte- la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_2 costituitosi nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
Con il primo motivo di appello, deduce l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, recependo le conclusioni del
CTU, ha riconosciuto una percentuale di invalidità conseguente alle lesioni riportate nel sinistro occorsogli nella misura del 7%.
Lamenta che la valutazione del ctu, dott. è “erronea e/o illogica Persona_1
e/o contraddittoria” al cospetto di una relazione del proprio ctp, dr.ssa Per_2
2 che, alla luce alla luce dei danni lamentati, ha quantificato la percentuale Pt_2 di invalidità permanente al 15-16%.
Sollecita l'appellante questa Corte a rinnovare l'accertamento tecnico avendo errato il ctu nel ritenere che la lesione subita fosse riconducibile ad una frattura diafisaria e non ad frattura sottotroncaterica, effettivamente subita, come risulta dalla diagnosi emergente dalla cartella clinica depositata agli atti di primo grado, circostanza emergente dallo stesso esame obiettivo del CTU.
Sostiene che, secondo “i principali baremes di riferimento”, la limitazione anche solo di ¼ dei movimenti dell'articolazione dell'anca è valutabile nella misura del
8%; pertanto, prosegue, essendo stata rilevata una limitazione di ½ della intra ed extrarotazione, tenuto conto del danno anatomico, del danno funzionale, degli esiti cicatriziali e della persistenza, la percentuale di danno biologico deve essere quantificata nel 13%.
Il motivo è infondato.
Nella relazione peritale il ctu, all'esame obiettivo dello ha osservato che: Pt_1
“- All'ispezione si apprezzano cicatrici da pregresso intervento chirurgico per riduzione ed impianto di chiodo gamma, bloccato distalmente,discromiche e modicamente retratte ed ipomobili sui piani sottostanti.
- Ipotonotrfia del quadricipite femorale destro modesta.
- Possibile la flesso-estensione dell'anca, nonché l'adduzione e
l'abduzione, senza limitazioni.
- L'itrarotazione e l'extrarotazione dell'anca sono limitate per ½.
- Zoppia da modesta cadenza in sosta a destra” (v. rel. pag. 6).
Sulla base delle risultanze dell'esame radiografico prescritto al periziando il dott.
a rilevato che: Per_1
“Da essi si evince una coxartrosi bilaterale, iniziale e sovrapponibile, legata all'età del paziente e non già al pregresso intervento chirurgico, nonché la frattura completamente consolidata ed i mezzi di sintesi ancora in sede;
si evince altresì, un'eterometria longitudinale degli arti inferiori, con minus a destra (lato della pregressa frattura) di cm 1,00” (v. rel. pag. 8).
3 Alla luce della documentazione sanitaria agli atti e dell'esame obiettivo, ha così argomentato in merito alla riconducibilità del danno al sinistro occorso allo
Pt_1
“le lesioni accertate e documentate che la parte attrice ha riportato nell'incidente della strada per cui si controverte, sono da riferire unicamente alla frattura sottotrocanterica del femore destro, trattata con riduzione e sintesi chirurgiche tramite chiodo gamma” (v. rel. pag.9).
Sulla base di tali premesse, ha così determinato la percentuale del danno biologico:
“… può essere considerato pari al 7% (sette), tenuto conto della persistenza dei mezzi di sintesi, delle cicatrici chirurgiche, dell'esame obiettivo e funzionale praticati, nonché degli esami rx-grafici visionati, tenendo conto dell'eterometria di solo 1,00 cm, non significativa funzionalmente e tantomeno contemplata tabellarmente (tabelle tratte da “Guida alla valutazione Medico-Legale dell'invalidità permanente” E. , – Ed. 2015) Per_3 Persona_4 Persona_5
(v. rel. pag.10).
Di poi, il ctu, rispondendo alle osservazioni critiche del ctp di parte attrice, dott.ssa , riproposte dall'appellante a fondamento del motivo di Persona_6 appello, ha rilevato che:
”le fratture pertrocanteriche di femore sono extracapsulari, quindi non articolari per definizione, non interessano assolutamente le superfici articolari dell'articolazione coxo-femorale. Da ciò un trattamento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con chiodi o placche DHS e non già artroprotesi d'anca come in quelle intracapsulari.
2. Rientrano quindi nelle fratture delle metafisi e diafisi delle ossa lunghe, nella valutazione Medico-Legale.
3. La limitazione dell'anca del paziente, all'esame obiettivo, soltanto nell'intra e nell'extrarotazione di ½, senza alcun'altra limitazione, finanche nell'ipotrofismo del quadricipite modesto e nella modesta zoppia, sono da considerarsi patognomoniche di un'artrosi iniziale dell'anca legata all'età del paziente stesso e non già alla pregressa frattura” (v. controdeduzioni del ctu, nel fascicolo dell'appellante).
La Corte fa proprie e condivide le valutazioni del C.T.U. poiché appaiono adeguatamente convincenti, rese nel contesto di un iter motivazionale adeguato,
4 aderenti alle patologie riscontrate ed alle valutazioni riferite, comprensive di tutti i pregiudizi individuati sulla persona dello Pt_1
Rispetto a tali valutazioni, quella contraria dell'appellante, si rivela carente di specifici rilievi critici che, traendo alimento dalla documentazione medica in atti, segnalino le incongruenze tra quanto da essa si desume e l'argomentata valutazione formulata dall'ausiliare.
Innanzitutto, non è affatto vero che il consulente nominato in primo grado ha diagnosticato, quale danno conseguente al sinistro, una frattura diafisiaria del femore, avendo egli specificamente dato atto che la lesione subita a seguito del sinistro occorso allo è “da riferire unicamente alla frattura Pt_1 sottotrocanterica del femore destro, trattata con riduzione e sintesi chirurgiche tramite chiodo gamma”.
Vero, invece, è che il dott. all'esame obiettivo, ha rilevato una Per_1 limitazione dei movimenti dell'anca; tuttavia, sulla base dell'esame radiografico, ha posto in evidenza che la coxartrosi bilaterale emergente da detta indagine, cui è eziologicamente riconducibile detta limitazione, è “legata all'età del paziente e non già al pregresso intervento chirurgico” e che “la frattura (è) completamente consolidata ed i mezzi di sintesi ancora in sede”.
Nella risposta alle osservazioni della dott.ssa il ctu ha osservato che le Pt_2 fratture pertrocanteriche di femore sono extracapsulari e non interessano assolutamente le superfici articolari dell'articolazione coxo-femorale; esse, pertanto, nella valutazione Medico-Legale, rientrano nelle fratture delle metafisi e diafisi delle ossa lunghe.
Dette conclusioni non sono affatto scalfite dai rilievi dell'appellante che neanche spiega, al fine di contrastare il fondamento scientifico dei chiarimenti resi dal ctu in merito all'eziologia delle limitazioni dei movimenti dell'anca (intra ed extrarotazioni) riscontrate nel periziando, sulla base di quali nozioni della scienza medica asserisce che esse siano eziologicamente riconducibili alla frattura sottotrocanterica e non alla coxartrosi di cui, all'esame radiologico, è risultato affetto lo stato patologico, si ribadisce, ricondotto dal Pt_1 consulente “all'età del paziente e non già al pregresso intervento chirurgico”.
5 Pur non essendo precluso alla parte di svolgere argomentazioni difensive in contrasto con gli esiti della ctu anche successivamente al suo deposito (e anche in sede di gravame), esse devono essere tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione;
nella specie, l'appellante ha enunciato semplicemente le patologie di cui è affetto l'appellante, ossia le limitazioni dei movimenti dell'anca, ma non ha esposto le ragioni per le quali ritiene che la valutazione compiuta dal ctu non sia corretta in merito ai postumi invalidanti obiettivamente accertati.
Priva di supporto argomentativo di tipo scientifico è l'affermazione dell'appellante secondo cui agli esiti dannosi riscontrati debba essere attribuita una percentuale di invalidità pari all'13% non avendo neanche indicato a questa
Corte quali siano “i principali bareme di riferimento” da cui ha tratto tale conclusione;
di contro il ctu, nel determinare la percentuale di invalidità ha fatto specifico riferimento alle “tabelle tratte da “Guida alla valutazione Medico-Legale Per dell'invalidità permanente” E. , ”, Per_3 Persona_4 Controparte_4 la cui validità scientifica neanche è stata posta in discussione.
La questione, pertanto, non necessita di alcun approfondimento specialistico in questa sede perché la ctu di primo grado risulta congrua ed adeguata alla soluzione del caso verificato e affatto inficiata dai rilievi dell'appellante formulati con il motivo in esame che, pertanto, va rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha così statuito: “al complessivo risarcimento vanno aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della e fino all'effettivo soddisfo”.
Sostiene che l'obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale, quale debito di valore, comporta in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all'epoca della liquidazione, l'attribuzione in favore del danneggiato ed a carico di chi sia onerato del pagamento degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato.
6 Il motivo è fondato.
Per quanto attiene alla spettanza degli interessi (c.d. compensativi) sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, essi non sono dovuti come accessorio del debito principale (risarcitorio) ma, avendo la funzione di ristorare il pregiudizio che il danneggiato abbia subito per la ritardata percezione del suo credito, presuppongono che il giudice ritenga sussistente tale danno, sia pure sulla base di criteri presuntivi ed equitativi.
In ordine alla loro decorrenza, va tenuto presente che sia il danno biologico che il danno morale possono essere liquidati o facendo riferimento, come base del calcolo della liquidazione, a valori monetari dell'epoca del fatto dannoso ed applicando alla somma così ottenuta la rivalutazione monetaria oppure facendo direttamente riferimento ai valori monetari propri del tempo della decisione (v.
Cass. n. 14930/2000). In questa seconda ipotesi gli interessi sulle somme già rivalutate la decorrenza degli interessi compensativi deve seguire i criteri dettati dalla sentenza Cass. SU n. 1712/1995.
Alla stregua di tali principi, considerato che il danno è stato liquidato dal primo giudice all'attualità (Tabelle Milano 2022), la sentenza impugnata è errata nella parte in cui fa decorrere dalla data della pronuncia gli interessi (determinati nella misura legale) sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale.
Essa, pertanto, va parzialmente riformata in punto di decorrenza degli interessi sul danno non patrimoniale (biologico e morale), il cui ammontare è stato complessivamente quantificato in euro 19.313,13; di conseguenza su detta somma, come detto, determinata al valore attuale della moneta al tempo della decisione, gli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, vanno così calcolati: previa devalutazione della somma di euro 19.313,13 alla data del sinistro, gli interessi vanno calcolati al tasso legale su detta somma via via rivalutata anno per anno fino alla sentenza di primo grado;
dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno (patrimoniale e non patrimoniale), vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cass. n. 9648/1996).
7 La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass n. 9064/2018; Cass. n. 1775/2017).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che l'esito finale della lite ha visto l'attore-appellante parzialmente vittorioso le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per 1/3 e per il residuo poste a carico dei convenuti- appellati, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al credito effettivamente riconosciuto, ex D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei parametri indicati nello scaglione di riferimento (compreso fra euro 5.201 a euro
26.000,00) e con attribuzione all'avv. Francesco Romano per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che sulle somme liquidate a titolo di danno spettano gli interessi in misura legale da calcolarsi con le modalità indicati in parte motiva;
2) liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 608,26, per rimborsi, euro 3.700,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute;
8 3) liquida le spese del presente giudizio in euro 355,50 per rimborsi, euro
2.650,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute;
4) compensa tra le parti le spese come sopra liquidate nella misura di un terzo e condanna gli appellati, in solido, al pagamento della restante parte in favore dell'appellante con attribuzione all'avv. Francesco Romano per dichiarato anticipo;
5) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Salerno, 13 febbraio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Maria Elena Del Forno
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