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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/10/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 970 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. RICCOTTI FRANCESCO;
P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. MACCARRONE NICOLA;
CP_1 P.IVA_2
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2019, la società ha Parte_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della CP_1
Pagina 1 di 5 regolarità della propria posizione contributiva ed assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, Legge 289/2002 e per l'effetto disporre il rilascio del documento DURC.
La ricorrente ha dedotto di aver beneficiato della normativa agevolativa prevista per le imprese colpite dal “sisma di Carlentini” e di aver usufruito della rateizzazione degli oneri dovuti.
Segnatamente, al fine di definire la pendenza, la società, con pagamento,
a mezzo modello F24, in data 15.5.2003 versava in favore dell' la CP_1
somma di € 533,80 e con successivo pagamento del 29.9.2006 l'ulteriore somma di € 480,42.
L' costituitasi in giudizio, ha dedotto di non aver originariamente CP_1
considerato validi i menzionati versamenti, cambiando orientamento solo nel 2019 e abbandonando il debito da sisma con atto interno del
28.1.2020. Ha rappresentato, inoltre, che dal 2018 al 2020 sono stati richiesti dalla ricorrente quattro per i quali l ha accertato Pt_2 CP_1
la regolarità dell'azienda. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna alle spese di lite.
Con note del 9.12.2020, la ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione dell'ente con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta.
***
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di tardività della costituzione dell Difatti l'udienza del 24.2.2020, fissata per la CP_1
discussione della controversia, veniva differita dapprima al 27.2.2020 e successivamente al 14.12.2020. Pertanto, essa costituisce il dies a quo del calcolo del termine di costituzione ai sensi dell'art. 416 c.p.c. La costituzione di parte resistente, avvenuta in data 3.12.2020 è quindi tempestiva e la documentazione ammissibile.
Pagina 2 di 5 Il ricorso è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, essendo tale regolarità pacifica ed emergente già dai DURC rilasciati prima dell'introduzione del giudizio. L'ente resistente ha infatti documentato il rilascio di tali documenti, richiesti dalla tra il 2018 ed il Parte_1
2020 e quindi già nella disponibilità della stessa società alla data di presentazione del ricorso, e non risulta alcun diniego di DURC regolare prima del deposito del ricorso.
Nel caso di specie manca quindi l'interesse ad agire di parte ricorrente atteso che l' , precedentemente all'instaurazione del presente CP_1
giudizio, aveva già rilasciato la documentazione reclamata.
Rispetto a tali considerazioni è irrilevante che l' avesse richiesto CP_1
alla ricorrente dei versamenti, perché la domanda riguarda l'accertamento della regolarità contributiva ai fini del DURC, che era già stato rilasciato regolare prima del ricorso.
Inoltre, la domanda di condanna al rilascio del è inammissibile Pt_2
anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità. Come ha statuito la Suprema Corte “il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E”.
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che “[..] la previsione dell'art. 4, I. n. 2248/1865, all. E [..] nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare,
Pagina 3 di 5 modificare o revocare il provvedimento amministrativo [..]; ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiesta
[..]” Cass. n. 5825/2021).
In definitiva, alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non è possibile proporre validamente al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del e la domanda deve Pt_2
ritenersi inammissibile perché vietata ex art.4 L. n.2248/1865, allegato
E.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo l'importo dei versamenti richiesti dall' in virtù dei quali il ricorso è stato proposto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite, CP_1
liquidate in € 500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Pagina 4 di 5 08/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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