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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/06/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 323/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 323/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara (PE), Parte_1 C.F._1
via Roma n. 138, presso lo studio dell'avv. Enrica Gianmarino, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
C.F. elettivamente domiciliato in Avezzano Parte_2 C.F._2
(AQ), via San Francesco n. 260, presso lo studio dell'avv. Gianni Paris, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato il 2 maggio 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il sig. abiterà in Avezzano (AQ), via Brunelleschi, 66; Parte_2
3) La casa coniugale di Via Luigi Volpe, 7 in Avezzano (AQ) viene assegnata, unitamente ai mobili che la arredano, alla sig.ra Parte_1
4) Il marito non corrisponderà alla moglie nulla per il di lei mantenimento atteso l'attuale stato lavorativo dei coniugi;
5) Il marito si impegna ed obbliga a trasferire, con rinuncia ad iscrizione di ipoteca legale, la proprietà della quota pari a 1/2 della casa coniugale sita in Via Luigi Volpe, 7 - Avezzano (AQ), consistente in un fabbricato distribuito ai piani seminterrato e terra, con annessa corte esclusiva, composta da due unità immobiliari identificate in NCEU di detto comune al foglio 36 p.lla 909, subalterno 1, piano
S1-T categoria A/7, classe 2, consistenza 9,0 vani metri quadrati 189 Rendita € 906,38 e al fg. 36 part.lla 909 subalterno 2 piano S1 Categoria C/6, classe 11, consistenza 66 mq, Rendita € 153,39, con circostante corte, pertinenze, diritti comuni, servitù (il tutto come risultante da atto di provenienza di cui si produce copia sub 7) alle due figlie, e Parte_3 Parte_4 costituendo, contestualmente, sulla quota di proprietà dell'immobile ceduto il diritto di abitazione vita natural durante in favore della signora Al fine, il sig. si impegna ed Parte_1 Pt_2 obbliga a convocare la moglie e le figlie tramite lettera raccomandata a.r., con almeno una settimana di anticipo, presso un Notaio da lui scelto per attuare tale trasferimento immobiliare con contestuale costituzione di diritto di abitazione in favore della moglie, tramite stipula di idoneo atto pubblico, entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi stessi.
Tutte le spese relative alla stipula dell'atto pubblico del quale si tratta, ivi comprese quelle di trascrizione, saranno a carico esclusivo del sig. il quale provvederà a propria cura e Parte_2 spese anche a fornire al notaio scelto tutta la documentazione necessaria e richiesta.
6) il mutuo in essere, relativo all'immobile adibito a casa coniugale, resterà a carico del sig.
[...] che provvederà al pagamento dei relativi ratei, sino ad estinzione dello stesso. “ Pt_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Avezzano (AQ) in data 28 settembre 1986 e dalla predetta unione sono nate due figlie, (nata in [...] Pt_3
(AQ) il 6 luglio 1988) e (nata in [...] il [...]), ad oggi entrambe Pt_4
maggiorenni e autonome. All'udienza del 19 giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, per mezzo del deposito delle note scritte, si sono riportati al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento alle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse della figlia della coppia, la quale risulta non ancora autosufficiente, ancorché maggiorenne. Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO e DICHIARA la separazione personale tra (nata a Parte_1
Caltagirone (CT) il 11/10/1962) e (nato ad [...] il [...]) Parte_2
alle condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano, atto n. 166, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 1986.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Maria Proia
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 323/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara (PE), Parte_1 C.F._1
via Roma n. 138, presso lo studio dell'avv. Enrica Gianmarino, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
C.F. elettivamente domiciliato in Avezzano Parte_2 C.F._2
(AQ), via San Francesco n. 260, presso lo studio dell'avv. Gianni Paris, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato il 2 maggio 2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il sig. abiterà in Avezzano (AQ), via Brunelleschi, 66; Parte_2
3) La casa coniugale di Via Luigi Volpe, 7 in Avezzano (AQ) viene assegnata, unitamente ai mobili che la arredano, alla sig.ra Parte_1
4) Il marito non corrisponderà alla moglie nulla per il di lei mantenimento atteso l'attuale stato lavorativo dei coniugi;
5) Il marito si impegna ed obbliga a trasferire, con rinuncia ad iscrizione di ipoteca legale, la proprietà della quota pari a 1/2 della casa coniugale sita in Via Luigi Volpe, 7 - Avezzano (AQ), consistente in un fabbricato distribuito ai piani seminterrato e terra, con annessa corte esclusiva, composta da due unità immobiliari identificate in NCEU di detto comune al foglio 36 p.lla 909, subalterno 1, piano
S1-T categoria A/7, classe 2, consistenza 9,0 vani metri quadrati 189 Rendita € 906,38 e al fg. 36 part.lla 909 subalterno 2 piano S1 Categoria C/6, classe 11, consistenza 66 mq, Rendita € 153,39, con circostante corte, pertinenze, diritti comuni, servitù (il tutto come risultante da atto di provenienza di cui si produce copia sub 7) alle due figlie, e Parte_3 Parte_4 costituendo, contestualmente, sulla quota di proprietà dell'immobile ceduto il diritto di abitazione vita natural durante in favore della signora Al fine, il sig. si impegna ed Parte_1 Pt_2 obbliga a convocare la moglie e le figlie tramite lettera raccomandata a.r., con almeno una settimana di anticipo, presso un Notaio da lui scelto per attuare tale trasferimento immobiliare con contestuale costituzione di diritto di abitazione in favore della moglie, tramite stipula di idoneo atto pubblico, entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi stessi.
Tutte le spese relative alla stipula dell'atto pubblico del quale si tratta, ivi comprese quelle di trascrizione, saranno a carico esclusivo del sig. il quale provvederà a propria cura e Parte_2 spese anche a fornire al notaio scelto tutta la documentazione necessaria e richiesta.
6) il mutuo in essere, relativo all'immobile adibito a casa coniugale, resterà a carico del sig.
[...] che provvederà al pagamento dei relativi ratei, sino ad estinzione dello stesso. “ Pt_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Avezzano (AQ) in data 28 settembre 1986 e dalla predetta unione sono nate due figlie, (nata in [...] Pt_3
(AQ) il 6 luglio 1988) e (nata in [...] il [...]), ad oggi entrambe Pt_4
maggiorenni e autonome. All'udienza del 19 giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, per mezzo del deposito delle note scritte, si sono riportati al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento alle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse della figlia della coppia, la quale risulta non ancora autosufficiente, ancorché maggiorenne. Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO e DICHIARA la separazione personale tra (nata a Parte_1
Caltagirone (CT) il 11/10/1962) e (nato ad [...] il [...]) Parte_2
alle condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano, atto n. 166, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 1986.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Maria Proia
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli.