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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1518 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 23/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. FIDONE SALVATORE il quale ha dedotto “insiste nelle allegazioni, eccezioni, istanze e conclusioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio;
contesta quanto ex adverso dedotto e richiesto ed in particolare l'invocazione dell'art. 214 c.p.c. essendo manifestamente inconferente in primis perché tale disposizione non è finalizzata ad assumere “informazioni” così come vorrebbe l' , in secundis perché nessuna scrittura privata CP_1 pertiene al caso di specie;
chiede che venga ammessa la prova testimoniale nei termini in cui è stata articolata con il ricorso e in subordine che la causa venga rinviata per discussione orale con concessione di temine per note conclusionali”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. ZZ TO il quale ha richiamato le conclusioni formulate nella memoria di costituzione;
- letti gli atti del fascicolo,
-ritenuta la causa di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_2 C.F._1
, in giudizio con l'avv. FIDONE SALVATORE giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. ZZ TO, giusta procura in CP_2 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo depositato il 22.5.2025, parte ricorrente ha inteso riassumere il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Trapani poi dichiaratosi incompetente per territorio, al fine proporre formale opposizione avverso l'avviso di addebito n. 599 2024
00020626 53 000 notificatole il 14.11.2024 con il quale l' le ha intimato il pagamento della CP_2
somma di € 4.761,48 “relativamente al periodo decorrente dall'01/2022 al 12/2023 sulla base dell'erronea inclusione della sua posizione lavorativa nella gestione commercianti”.
Deduceva l'opponente di essere “stata amministratrice della società a responsabilità limitata denominata costituita per “l'esercizio prevalente dell'attività di consulenza imprenditoriale e Controparte_3
altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale …. che non rientra tra quelli previsti per l'iscrizione nella gestione artigiani o commercianti” evidenziava che l' aveva omesso CP_2 qualsivoglia accertamento utile ad “appurare e dimostrare che la ricorrente abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza al netto dell'attività eventualmente esercitata quale amministratore” e che “a partire dal 06 settembre 2023, ossia nel bel mezzo del periodo in contestazione, ella non sia più stata amministratrice della suddetta società”, allegava la insussistenza dell'obbligo della propria iscrizione alla gestione commercianti e chiedeva “in via preliminare sospendere l'atto impugnato inaudita altera parte o in subordine sentiti i contendenti stante il fumus boni iuris che risiede nella rilevanza documentale delle doglianze e il periculum in mora che risiede nella immediata esecutività dell'atto medesimo;
nel merito ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per
l'iscrizione della sig.ra nella Gestione Commercianti presso l' e per l'effetto la nullità e/o Pt_2 CP_2
l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito dedotto in giudizio e/o che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributi e somme aggiuntive per l'iscrizione contestata”.
Costituitosi in giudizio l' contestava tutto quanto dedotto ed allegato dalla ricorrente, CP_2
evidenziava che i precedenti avviso di addebito per la medesima tipologia di contributi non erano stati opposti;
che “parte ricorrente è stata iscritta nella gestione IVS-COM commercianti, a decorrere dal
24.5.2021, sulla base della propria dichiarazione (doc.02) di partecipare direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, resa alla Camera di Commercio a corredo della domanda di iscrizione nel registro delle imprese”; che “la ricorrente non è e non è mai stata iscritta alla gestione separata per la sua attività di amministratore”, che “la società NON HA MAI AVUTO LAVORATORI DIPENDENTI m a solo addetti INDIPENDENTI e cioè la stessa ricorrente”.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda
Instaurato il contraddittorio all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione poiché ritenuta di natura documentale atteso che, da una parte, la prova orale richiesta dalla ricorrente risultava non conducente né rilevante ai fini della decisione, dall'altra, l'istanza formulata dalla resistente ai sensi dell'art 214 cpc (rectius 210 cpc) risultava ultronea tenuto conto della mancanza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente-
Ai sensi dell'art. 1, della L 1397/60, sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n.
160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662 l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per coloro che a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) per coloro che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce, a sua volta, che analogo obbligo d'iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomanda tari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. 17-6-
2004 n. 11353, Cass. 9-2-2012 n. 1878, Cass. 4-10-2013 n. 22738), “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice.
Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.
Nel caso di specie la ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per la di lei iscrizione nella gestione commercianti ed in particolare che essa abbia svolto attività di lavoro personale ed abituale nell'azienda.
Secondo quanto ripetutamente affermato dal giudice della legittimità, l'attività gestionale condotta dall'amministrazione di società di capitali, nel caso di società a responsabilità limitata,
CP_ comporta esclusivamente l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'
Se quindi non è provato lo svolgimento, con i caratteri di abitualità e prevalenza, anche di un'attività di natura commerciale non può darsi l'iscrizione anche alla gestione speciale dei commercianti.
Tali principi sono stati chiaramente fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero
26026 del 17 Ottobre 2018.
Quel Giudice rileva che la contestuale iscrizione può aver luogo solo ove siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime in esito, quindi, ad un accertamento in concreto dell'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore. In questo caso, pertanto, si deve escludere una duplicazione dell'obbligo contributivo.
La su richiamata decisione si pone nel solco di quanto già espresso nella pronuncia numero
873 del 2016 in cui il Supremo Collegio affermò che per la nascita del doppio onere contributivo occorre una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria non potendo applicarsi, in questi casi, il criterio della prevalenza dell'attività lavorativa svolta.
In particolare per l'insorgenza del doppio obbligo contributivo occorre una diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo dell'impresa.
La verifica dei presupposti per la doppia iscrizione è affidata al giudice di merito attraverso un'indagine puntuale e rigorosa, che accerti il puntuale assolvimento dell'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo). Nel caso di specie l' ha allegato non smentita sul punto dalla ricorrente, che invero con le CP_2
note scritte per l'udienza odierna -immediatamente successive alla costituzione del resistente- non ha assunto alcuna specifica posizione sulle singole argomentazioni del resistente - che la Pt_2
“non è e non è mai stata iscritta alla gestione separata per la sua attività di amministratore”; che “la società
NON HA MAI AVUTO LAVORATORI DIPENDENTI ma solo addetti INDIPENDENTI e cioè la stessa ricorrente (vedasi visura CCIAA pag. 8), posto che l deduce assenza anche di contratti di CP_2
collaborazione con terzi” non risultando versati da parte della società per tali collaboratori contributi alla gestione separata;
che nel periodo indicato nell'avviso opposto, la ricorrente non ha svolto alcun altro impiego con la conseguenza che il di lei reddito è prevalentemente se non esclusivamente costituito dai proventi societari.
Co Le allegazioni – non contestate- che precedono circa la qualità di socio unico della della ricorrente, la mancata iscrizione della ricorrente alla gestione separata, l'assenza di lavoratori dipendenti della società, l'assenza di contratti di collaborazione con terzi, il mancato svolgimento da parte della ricorrente di altro impiego, la mancanza in capo alla ricorrente di redditi diversi da quelli costituiti dai proventi societari non possono non confermare la correttezza dell'operato dell' potendo desumersi dalla circostanze in esame che la ricorrente abbia svolto lavoro CP_2
personale con abitualità alle dipendenze nella società della quale è unica “addetta indipendente” sulla quale grava quindi il compimento di tutte le attività sociali (l'esercizio delle quale indubbiamente tenuto conto dell'oggetto sociale come desumibile dalla visura camerale depositata dalla ricorrente implica svolgimento di attività commerciale) e non solo di quelle proprie dell'amministratore.
La correttezza di tale conclusioni e quindi della legittimità dell'iscrizione dell'opponente alla gestione commercianti a decorrere dal 24.5.2021, risulta altresì confermata dalla dichiarazione resa dalla stessa “di partecipare direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di Pt_2
prevalenza, resa alla Camera di Commercio a corredo della domanda di iscrizione nel registro delle imprese” oltre che dalla circostanza che altri due avvisi di addebito anch'essi inerenti contributi IVS fissi gestione commercianti relativi al complessivo periodo dal 05/2021 al 12/2022, non sono stati contestati (anzi secondo le allegazioni del resistente, ne sarebbe anche stato pagato in parte, l'importo): singolare sarebbe invero che a fronte della medesima ragione impositiva si ritenesse sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli anni 2021 e 2022 ma non anche per il 2023 pur in assenza di allegazioni da parte della ricorrente, della sussistenze di elementi sopravvenuti idonei ad escludere la legittimità di detta iscrizione.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed applicati i DMM 55/2014 e 37/18, tenuto conto del valore della controversia come indicato in ricorso (€ 4.761,48), dell'attività effettivamente posta in essere e della incidenza della stessa sulla posizione della parte, della natura delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano applicata in considerazione delle superiori valutazioni la riduzione in misura del 50% del compenso in tesi dovuto per ciascuna fase processuale, in complessivi € 1.310,00 oltre rimborso spese genarli cassa ed Iva se dovuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore delle spese del giudizio che liquida in € 1.310,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala nell'udienza del dì 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1518 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 23/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. FIDONE SALVATORE il quale ha dedotto “insiste nelle allegazioni, eccezioni, istanze e conclusioni di cui all'atto introduttivo del presente giudizio;
contesta quanto ex adverso dedotto e richiesto ed in particolare l'invocazione dell'art. 214 c.p.c. essendo manifestamente inconferente in primis perché tale disposizione non è finalizzata ad assumere “informazioni” così come vorrebbe l' , in secundis perché nessuna scrittura privata CP_1 pertiene al caso di specie;
chiede che venga ammessa la prova testimoniale nei termini in cui è stata articolata con il ricorso e in subordine che la causa venga rinviata per discussione orale con concessione di temine per note conclusionali”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. ZZ TO il quale ha richiamato le conclusioni formulate nella memoria di costituzione;
- letti gli atti del fascicolo,
-ritenuta la causa di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_2 C.F._1
, in giudizio con l'avv. FIDONE SALVATORE giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. ZZ TO, giusta procura in CP_2 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo depositato il 22.5.2025, parte ricorrente ha inteso riassumere il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Trapani poi dichiaratosi incompetente per territorio, al fine proporre formale opposizione avverso l'avviso di addebito n. 599 2024
00020626 53 000 notificatole il 14.11.2024 con il quale l' le ha intimato il pagamento della CP_2
somma di € 4.761,48 “relativamente al periodo decorrente dall'01/2022 al 12/2023 sulla base dell'erronea inclusione della sua posizione lavorativa nella gestione commercianti”.
Deduceva l'opponente di essere “stata amministratrice della società a responsabilità limitata denominata costituita per “l'esercizio prevalente dell'attività di consulenza imprenditoriale e Controparte_3
altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale …. che non rientra tra quelli previsti per l'iscrizione nella gestione artigiani o commercianti” evidenziava che l' aveva omesso CP_2 qualsivoglia accertamento utile ad “appurare e dimostrare che la ricorrente abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza al netto dell'attività eventualmente esercitata quale amministratore” e che “a partire dal 06 settembre 2023, ossia nel bel mezzo del periodo in contestazione, ella non sia più stata amministratrice della suddetta società”, allegava la insussistenza dell'obbligo della propria iscrizione alla gestione commercianti e chiedeva “in via preliminare sospendere l'atto impugnato inaudita altera parte o in subordine sentiti i contendenti stante il fumus boni iuris che risiede nella rilevanza documentale delle doglianze e il periculum in mora che risiede nella immediata esecutività dell'atto medesimo;
nel merito ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per
l'iscrizione della sig.ra nella Gestione Commercianti presso l' e per l'effetto la nullità e/o Pt_2 CP_2
l'annullamento e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito dedotto in giudizio e/o che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributi e somme aggiuntive per l'iscrizione contestata”.
Costituitosi in giudizio l' contestava tutto quanto dedotto ed allegato dalla ricorrente, CP_2
evidenziava che i precedenti avviso di addebito per la medesima tipologia di contributi non erano stati opposti;
che “parte ricorrente è stata iscritta nella gestione IVS-COM commercianti, a decorrere dal
24.5.2021, sulla base della propria dichiarazione (doc.02) di partecipare direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, resa alla Camera di Commercio a corredo della domanda di iscrizione nel registro delle imprese”; che “la ricorrente non è e non è mai stata iscritta alla gestione separata per la sua attività di amministratore”, che “la società NON HA MAI AVUTO LAVORATORI DIPENDENTI m a solo addetti INDIPENDENTI e cioè la stessa ricorrente”.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda
Instaurato il contraddittorio all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione poiché ritenuta di natura documentale atteso che, da una parte, la prova orale richiesta dalla ricorrente risultava non conducente né rilevante ai fini della decisione, dall'altra, l'istanza formulata dalla resistente ai sensi dell'art 214 cpc (rectius 210 cpc) risultava ultronea tenuto conto della mancanza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente-
Ai sensi dell'art. 1, della L 1397/60, sostituito dal primo comma dell'art. 29, l. 3 giugno 1975, n.
160, nel testo sostituito dal comma 203 dell'art. 1, l. 23 dicembre 1996, n. 662 l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per coloro che a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) per coloro che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce, a sua volta, che analogo obbligo d'iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomanda tari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. 17-6-
2004 n. 11353, Cass. 9-2-2012 n. 1878, Cass. 4-10-2013 n. 22738), “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice.
Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.
Nel caso di specie la ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per la di lei iscrizione nella gestione commercianti ed in particolare che essa abbia svolto attività di lavoro personale ed abituale nell'azienda.
Secondo quanto ripetutamente affermato dal giudice della legittimità, l'attività gestionale condotta dall'amministrazione di società di capitali, nel caso di società a responsabilità limitata,
CP_ comporta esclusivamente l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'
Se quindi non è provato lo svolgimento, con i caratteri di abitualità e prevalenza, anche di un'attività di natura commerciale non può darsi l'iscrizione anche alla gestione speciale dei commercianti.
Tali principi sono stati chiaramente fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero
26026 del 17 Ottobre 2018.
Quel Giudice rileva che la contestuale iscrizione può aver luogo solo ove siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l'adesione al relativo regime in esito, quindi, ad un accertamento in concreto dell'attività lavorativa posta in essere dall'amministratore. In questo caso, pertanto, si deve escludere una duplicazione dell'obbligo contributivo.
La su richiamata decisione si pone nel solco di quanto già espresso nella pronuncia numero
873 del 2016 in cui il Supremo Collegio affermò che per la nascita del doppio onere contributivo occorre una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria non potendo applicarsi, in questi casi, il criterio della prevalenza dell'attività lavorativa svolta.
In particolare per l'insorgenza del doppio obbligo contributivo occorre una diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo dell'impresa.
La verifica dei presupposti per la doppia iscrizione è affidata al giudice di merito attraverso un'indagine puntuale e rigorosa, che accerti il puntuale assolvimento dell'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo). Nel caso di specie l' ha allegato non smentita sul punto dalla ricorrente, che invero con le CP_2
note scritte per l'udienza odierna -immediatamente successive alla costituzione del resistente- non ha assunto alcuna specifica posizione sulle singole argomentazioni del resistente - che la Pt_2
“non è e non è mai stata iscritta alla gestione separata per la sua attività di amministratore”; che “la società
NON HA MAI AVUTO LAVORATORI DIPENDENTI ma solo addetti INDIPENDENTI e cioè la stessa ricorrente (vedasi visura CCIAA pag. 8), posto che l deduce assenza anche di contratti di CP_2
collaborazione con terzi” non risultando versati da parte della società per tali collaboratori contributi alla gestione separata;
che nel periodo indicato nell'avviso opposto, la ricorrente non ha svolto alcun altro impiego con la conseguenza che il di lei reddito è prevalentemente se non esclusivamente costituito dai proventi societari.
Co Le allegazioni – non contestate- che precedono circa la qualità di socio unico della della ricorrente, la mancata iscrizione della ricorrente alla gestione separata, l'assenza di lavoratori dipendenti della società, l'assenza di contratti di collaborazione con terzi, il mancato svolgimento da parte della ricorrente di altro impiego, la mancanza in capo alla ricorrente di redditi diversi da quelli costituiti dai proventi societari non possono non confermare la correttezza dell'operato dell' potendo desumersi dalla circostanze in esame che la ricorrente abbia svolto lavoro CP_2
personale con abitualità alle dipendenze nella società della quale è unica “addetta indipendente” sulla quale grava quindi il compimento di tutte le attività sociali (l'esercizio delle quale indubbiamente tenuto conto dell'oggetto sociale come desumibile dalla visura camerale depositata dalla ricorrente implica svolgimento di attività commerciale) e non solo di quelle proprie dell'amministratore.
La correttezza di tale conclusioni e quindi della legittimità dell'iscrizione dell'opponente alla gestione commercianti a decorrere dal 24.5.2021, risulta altresì confermata dalla dichiarazione resa dalla stessa “di partecipare direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di Pt_2
prevalenza, resa alla Camera di Commercio a corredo della domanda di iscrizione nel registro delle imprese” oltre che dalla circostanza che altri due avvisi di addebito anch'essi inerenti contributi IVS fissi gestione commercianti relativi al complessivo periodo dal 05/2021 al 12/2022, non sono stati contestati (anzi secondo le allegazioni del resistente, ne sarebbe anche stato pagato in parte, l'importo): singolare sarebbe invero che a fronte della medesima ragione impositiva si ritenesse sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli anni 2021 e 2022 ma non anche per il 2023 pur in assenza di allegazioni da parte della ricorrente, della sussistenze di elementi sopravvenuti idonei ad escludere la legittimità di detta iscrizione.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed applicati i DMM 55/2014 e 37/18, tenuto conto del valore della controversia come indicato in ricorso (€ 4.761,48), dell'attività effettivamente posta in essere e della incidenza della stessa sulla posizione della parte, della natura delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano applicata in considerazione delle superiori valutazioni la riduzione in misura del 50% del compenso in tesi dovuto per ciascuna fase processuale, in complessivi € 1.310,00 oltre rimborso spese genarli cassa ed Iva se dovuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore delle spese del giudizio che liquida in € 1.310,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
Così deciso in Marsala nell'udienza del dì 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo