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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 593/2022 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Saffiotti del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato in (31050)
Vedelago [TV], L.go Giovanni Paolo II n. 4, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
( ) e ( , CP_1 C.F._2 _2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Guido Pianosi ed elettivamente domiciliati in Fano
(PU), Via Montevecchio n. 82, presso lo studio del medesimo
APPELLATI CONCLUSIONI
Il procuratore della parte ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22 novembre 2023
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 326/2022, pubblicata dal Tribunale di
Pesaro il 02/05/2022 (rg 1941/2019).
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 326/2021, pubblicata il 02/05/2022 (rg 1941/2019), il Tribunale di Pesaro, accertata la responsabilità della parte convenuta nella misura del 50%, condannava , in proprio e quale rappresentante della figlia minorenne CP_1 _2
, a versare a a saldo del risarcimento del danno l'importo di
[...] Parte_1
euro 7.206,50; compensava tra le parti le spese di causa e poneva definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore e della parte convenuta in pari quota.
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in riforma della gravata pronuncia, accertarsi che il sinistro avvenuto in Pesaro in data 14/11/2018 ad ore 07.50 circa all'incrocio tra via Costa e via Minghetti è avvenuto per fatto e colpa esclusivi della sig.ra che, alla guida di un velocipede in proprietà del padre _2
, non rispettava il segnale di stop;
dichiararsi che il danno patito dal sig. CP_1 [...]
ammonta ad € 29.487,00 ovvero a quella maggiore o minore somma Parte_1
che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannarsi il sig. , in proprio in CP_1
quanto proprietario del velocipede e quale genitore della minore che lo _2
conduceva, a risarcire tale danno al sig. . Con rifusione delle spese di entrambi Pt_1
i gradi del procedimento, comprese quelle del procedimento di negoziazione e comprese quelle tecniche di CTU e CTP, e distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 10/10/2022, si sono costituiti in giudizio e nel frattempo divenuta maggiorenne, contestando le CP_1 _2 motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e/o con qualsiasi altra statuizione. Con vittoria delle competenze di lite in favore del procuratore antistatario.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22/11/2023, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONI DEL GRAVAME
I° INESISTENZA DI QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA'
CONCORSUALE, MEN CHE MENO PARITARIA
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui, in violazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2054 c.c., ha ritenuto sussistente un concorso di colpa paritario deducendolo dalle stesse circostanze in base alle quali era stato escluso dagli agenti accertatori redattori del Verbale di incidente che imputa la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla Deduce, a tal fine, che il Giudice ha ritenuto che l'attore non CP_1
avesse provato l'esatta dinamica del sinistro ed in particolare se la fosse o meno CP_1
in sella alla bici, con ricadute sulla disciplina applicabile e le conseguenti presunzioni ex lege (quella del comma 1 dell'art. 2054 c.c. nel caso di bici condotta a mano, e quindi la colpa esclusiva presunta del conducente del veicolo, oppure quella del comma
3 art. cit., nel caso di attraversamento in sella, e quindi la colpa paritaria presunta, salva ovviamente la possibilità di prova contraria in entrambi i casi). Chiede quindi la riforma della pronuncia nel senso di dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente della sig.na CP_1
violata, per cui, qualora l'attraversamento fosse avvenuto a piedi, con la bici trascinata a mano, la convenuta avrebbe violato la norma di cui all'art. 190 CdS, che impone l'attraversamento sulle strisce, mentre, qualora l'attraversamento fosse avvenuto in sella, la convenuta avrebbe violato la norma di cui all'art. 145, c. 4, CdS, circa l'obbligo di precedenza nelle intersezioni, avendo tagliato la strada al conducente della moto, nonostante il segnale di precedenza.
2 DI 3. SULLA ASSENZA DI COLPA DEL MOTOCICLISTA
Deduce, a tal fine, che le presunzioni di colpa sono state superate dagli accertamenti che hanno permesso di documentare il tentativo del motociclista di porre in essere una manovra di emergenza, e cioè, per citare il comma 1 dell'art. 2054 c.c., <di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>, siccome risulta dalle dichiarazioni della teste oculare , del teste , dalle dichiarazioni del e Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
infine della stessa che, sulla base di quanto precede, gli agenti hanno concluso CP_1
che <<[…] Giunto all'altezza dell'intersezione con Via Minghetti, per evitare la collisione con la controparte che stava attraversando la carreggiata della stessa via
Costa da destra verso sinistra rispetto alla sua direzione di marcia, metteva in atto una frenata di emergenza che gli faceva perdere il normale assetto di marcia fino a farlo cadere a terra sul lato sinistro […]>>; che controparte non ha prodotto alcunché che scalfisse tale atto pubblico, non una sentenza che lo annullasse, né una perizia ricostruttiva (redatta sulla base dei dati tecnici raccolti in esso) che dimostrasse l'erroneità della imputazione esclusiva di colpa alla sig.na CP_1
3 DI 3. SULL'ERRORE DI PRESUNZIONE DEL GIUDICE
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita D'altra parte è provata anche la condotta colposa di , il quale è uscito dalla curva e ha affrontato Parte_1
l'incrocio ad una velocità eccessiva, non adeguata alle caratteristiche morfologiche della strada e alle condizioni di traffico intenso (nel rapporto della Polizia è indicato che il sinistro si è verificato in condizioni di traffico intenso). Una conferma della circostanza che l'attore stesse procedendo a velocità tutt'altro che prudenziale viene dal fatto che egli ha perso il controllo del motociclo non appena ha “toccato il freno”
(è lo stesso attore a dichiaralo alla Polizia) e che il motociclo dopo essersi ribaltato ha scarrocciato sull'asfalto per 22 metri (lasciando tracce di incisione) prima di raggiungere la posizione di quiete. Deduce, a tal fine, che si tratta invero di una leggera curvatura che il motociclista aveva superato e che non ha impedito la visibilità, tanto che lo stesso dichiarava di aver visto la ciclista ferma;
che il traffico intenso suggerisce che la velocità fosse moderata e lo scarrocciamento di 22 metri conferma tale moderazione;
che l'inizio di frenata a ridosso del punto di impatto prova che il motociclista ha inchiodato perché la ciclista ha attraversato all'ultimo ed ha perso la moto;
che la perdita di controllo della moto è stata fraintesa, atteso che il motociclista ha fatto affidamento sulla precedenza e sul fatto che la ragazzina fosse ferma ma questa ha attraversato la strada senza guardare proprio mentre il motociclista stava passando;
che le tracce di frenata iniziano proprio nell'immediatezza dell'intersezione e quindi la frenata è avvenuta quando la ragazzina era praticamente addosso al motociclista.
Deduce, altresì, di non condividere la presunzione del giudice che, sulla base degli stessi dati in possesso degli agenti, ha ravvisato un eccesso di velocità dove questi lo hanno escluso, ritenendo eccessiva la velocità senza un conteggio tecnico per quantificarla, ovvero senza disporre CTU;
che il Giudice ha omesso di motivare perché
e come e quanto la velocità avrebbe concorso nella produzione dell'evento e perché e come e quanto l'attraversamento della ciclista non sia stata causa sopravvenuta da sola sufficiente, come ritenuto dagli agenti accertatori;
che l'eccesso di velocità è irrilevante se l'impatto è inevitabile, ovvero se l'attraversamento avviene a ridosso del passaggio, come in questo caso (lo dimostrano le tracce di frenata dei cui allo schizzo); che manca la prova del nesso di causa;
che il Giudice ha svolto un giudizio tecnico in assenza di competenza tecnica e di consulenza tecnica;
che l'eccesso di velocità infatti va parametrato su un tertium comparationis, ovvero lo spazio, per cui non esiste una velocità se non in rapporto ad uno spazio, tanto che la velocità viene misurata appunto in riferimento ad esso (ad es., 50 km/h); che, nel caso di specie, l'eccesso, non la velocità, ma il quid pluris di velocità rappresentato dall'eccesso, si misura relativamente ad un punto, e questo punto, ai fini del concorso di colpa o della sua esclusione, ai fini del nesso di causa relativamente ad una delle due condotte concorrenti (nesso che esclude il concorso se viene a mancare in riferimento ad una delle due condotte), è il punto di avvistamento non della ragazzina bensì del suo inizio di attraversamento, perché è solo nel momento in cui ha avvistato l'attraversamento della ragazzina che il motociclista ha attivato i meccanismi neurologici di reazione al fine di evitare l'impatto; che, detto altrimenti, l'attraversamento sarebbe stato causa da sola sufficiente a determinare l'evento, pur in ipotesi di eccesso di velocità; che era onere di controparte, che voleva superare quanto emergeva dal rapporto della Polizia locale, provare attraverso CTU (previa propria perizia di parte) la velocità eccessiva in riferimento alla velocità di evitabilità; che questo non è stato fatto ed il Giudice ha supplito con la propria presunzione, senza indicare il limite di evitabilità oltre il quale la colpa è concorrente ma prima del quale è esclusiva;
che il primo Giudice, in definitiva, ha ritenuto colpevole il motociclista solo perché l'incidente si è verificato senza nemmeno porsi e affrontare il problema causale dell'inevitabilità.
Le motivazioni che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondate e vanno pertanto respinte.
Le conclusioni degli agenti accertatori, fatte proprie anche dal primo giudice, secondo le quali ha tenuto un comportamento imprudente e non conforme al codice _2
della strada, sia nel caso di attraversamento in sella alla bicicletta che nel caso di attraversamento a piedi, non consentono di ritenere accertata la responsabilità esclusiva della ciclista in ragione del fatto che appare dirimente, ai fini del decidere, il difetto di prova della effettiva dinamica del sinistro da parte dell'attore che, infatti, non ha articolato richieste istruttorie al fine di dimostrare che la fosse in sella alla CP_1
bicicletta, con conseguente applicazione al caso in esame della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. In caso di scontro tra veicoli, e quindi nell'ipotesi concreta di attraversamento di _2
in sella alla bicicletta, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita
[...]
dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n.12884).
Come sopra detto, avendo la convenuta contestato tempestivamente la CP_1
ricostruzione del sinistro siccome operata dal e non avendo quest'ultimo Pt_1
fornito la prova che la fosse in sella alla bicicletta, non evincibile peraltro dal CP_1
verbale redatto dalla Polizia locale neppure col supporto delle dichiarazioni delle persone in grado di riferire su circostanze utili ( , ), Testimone_2 Testimone_1
opera nel caso specifico la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. in ragione del fatto che non può ritenersi accertato come (e ancor meno in quale misura) la condotta della ciclista abbia cagionato l'evento dannoso con conseguente impossibilità di attribuire alla stessa le effettive responsabilità del sinistro.
Ciò detto, nella diversa ipotesi di investimento del pedone, ovvero in caso di attraversamento a piedi della l'accertamento del comportamento colposo del CP_1
pedone investito da veicolo, nello specifico per il fatto di aver attraversato fuori dalle strisce pedonali, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità. Il conducente del veicolo investitore, infatti, può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cass. civ. sez III 28 marzo 2022 n. 9856).
Ne deriva che, nel caso specifico, la presunzione di colpa non può ritenersi superata in ragione del fatto che può ritenersi provata in via presuntiva una velocità elevata, e comunque, non adeguata alle circostanze del caso concreto da parte del motociclista, atteso che questi, avvicinandosi ad una intersezione, peraltro in presenza di traffico intenso e di nebbia, avrebbe dovuto prevedere l'eventualità di incrociare la traiettoria di altro veicolo proveniente dall'incrocio e di doversi pertanto arrestare tempestivamente, mantenendo il controllo del proprio mezzo di trasporto, mentre il repentino tentativo di azionare i freni alla vista della gli ha fatto perdere CP_1
immediatamente il controllo del mezzo, facendolo cadere a terra e scarrocciare per parecchi metri.
Il mancato accertamento di come la condotta della ciclista abbia cagionato l'evento dannoso con conseguente impossibilità di attribuire alla stessa le effettive responsabilità del sinistro rende superfluo l'accertamento della misura dell'eccesso di velocità tenuto dal che, in ogni caso, risulta incontestabilmente provato Pt_1
in base alle risultanze del verbale della polizia locale e relativi allegati.
II° COMPENSAZIONE SPESE LEGALI E TECNICHE
Censura la sentenza nella parte in cui recita In considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto accolta per una cifra minima la domanda attorea rispetto a quanto era stato richiesto, le spese di causa vengono interamente compensate, incluse quelle del ctp. Le spese della CTU medico-legale – già liquidate – vengono poste a carico della parte attrice e della parte convenuta in pari misura.
Deduce, a tal fine, che, in violazione del comma 1 dell'art. 5 DMG 55/2014, il giudice ha compensato le spese legali e tecniche sulla base di una ritenuta soccombenza prevalente dell'attore che, invero, era solo apparente e rimaneva prevalente in capo alla convenuta anche al netto dell'errore sul concorso di colpa. Ne chiede quindi la riforma nel senso di liquidare la rifusione integrale delle spese tecniche di CTU e CTP (sulla base del pagato) e di liquidare la rifusione integrale, con distrazione, delle spese legali sulla base dello scaglione risultante dal decisum.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c (Cass. civ. sez. un., 31/10/2022, n.32061). In applicazione di tale principio il primo giudice, con motivazione condivisa da questo Collegio, ovvero tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea per una cifra minima rispetto a quanto era stato richiesto, ha compensato interamente le spese di causa e dei CT.
L'appello va, in definitiva, respinto con conseguente conferma della gravata pronuncia.
Le spese del grado, considerato l'esito complessivo della lite e la controvertibilità delle questioni trattate, vanno compensate. Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di e , avverso la sentenza n. 326/2022, pubblicata dal Tribunale CP_3 CP_4
di Pesaro il 02/05/2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 DI 3. SULLA COLPA ESCLUSIVA ALTERNATIVA DELLA CICLISTA
Deduce, a tal fine, che gli agenti di Polizia locale hanno accertato la responsabilità esclusiva della convenuta, lasciando unicamente in dubbio quale fosse la norma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 593/2022 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Saffiotti del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato in (31050)
Vedelago [TV], L.go Giovanni Paolo II n. 4, presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
( ) e ( , CP_1 C.F._2 _2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Guido Pianosi ed elettivamente domiciliati in Fano
(PU), Via Montevecchio n. 82, presso lo studio del medesimo
APPELLATI CONCLUSIONI
Il procuratore della parte ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22 novembre 2023
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 326/2022, pubblicata dal Tribunale di
Pesaro il 02/05/2022 (rg 1941/2019).
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 326/2021, pubblicata il 02/05/2022 (rg 1941/2019), il Tribunale di Pesaro, accertata la responsabilità della parte convenuta nella misura del 50%, condannava , in proprio e quale rappresentante della figlia minorenne CP_1 _2
, a versare a a saldo del risarcimento del danno l'importo di
[...] Parte_1
euro 7.206,50; compensava tra le parti le spese di causa e poneva definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore e della parte convenuta in pari quota.
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in riforma della gravata pronuncia, accertarsi che il sinistro avvenuto in Pesaro in data 14/11/2018 ad ore 07.50 circa all'incrocio tra via Costa e via Minghetti è avvenuto per fatto e colpa esclusivi della sig.ra che, alla guida di un velocipede in proprietà del padre _2
, non rispettava il segnale di stop;
dichiararsi che il danno patito dal sig. CP_1 [...]
ammonta ad € 29.487,00 ovvero a quella maggiore o minore somma Parte_1
che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannarsi il sig. , in proprio in CP_1
quanto proprietario del velocipede e quale genitore della minore che lo _2
conduceva, a risarcire tale danno al sig. . Con rifusione delle spese di entrambi Pt_1
i gradi del procedimento, comprese quelle del procedimento di negoziazione e comprese quelle tecniche di CTU e CTP, e distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 10/10/2022, si sono costituiti in giudizio e nel frattempo divenuta maggiorenne, contestando le CP_1 _2 motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e/o con qualsiasi altra statuizione. Con vittoria delle competenze di lite in favore del procuratore antistatario.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
22/11/2023, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 co. 1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONI DEL GRAVAME
I° INESISTENZA DI QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA'
CONCORSUALE, MEN CHE MENO PARITARIA
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui, in violazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 2054 c.c., ha ritenuto sussistente un concorso di colpa paritario deducendolo dalle stesse circostanze in base alle quali era stato escluso dagli agenti accertatori redattori del Verbale di incidente che imputa la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla Deduce, a tal fine, che il Giudice ha ritenuto che l'attore non CP_1
avesse provato l'esatta dinamica del sinistro ed in particolare se la fosse o meno CP_1
in sella alla bici, con ricadute sulla disciplina applicabile e le conseguenti presunzioni ex lege (quella del comma 1 dell'art. 2054 c.c. nel caso di bici condotta a mano, e quindi la colpa esclusiva presunta del conducente del veicolo, oppure quella del comma
3 art. cit., nel caso di attraversamento in sella, e quindi la colpa paritaria presunta, salva ovviamente la possibilità di prova contraria in entrambi i casi). Chiede quindi la riforma della pronuncia nel senso di dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente della sig.na CP_1
violata, per cui, qualora l'attraversamento fosse avvenuto a piedi, con la bici trascinata a mano, la convenuta avrebbe violato la norma di cui all'art. 190 CdS, che impone l'attraversamento sulle strisce, mentre, qualora l'attraversamento fosse avvenuto in sella, la convenuta avrebbe violato la norma di cui all'art. 145, c. 4, CdS, circa l'obbligo di precedenza nelle intersezioni, avendo tagliato la strada al conducente della moto, nonostante il segnale di precedenza.
2 DI 3. SULLA ASSENZA DI COLPA DEL MOTOCICLISTA
Deduce, a tal fine, che le presunzioni di colpa sono state superate dagli accertamenti che hanno permesso di documentare il tentativo del motociclista di porre in essere una manovra di emergenza, e cioè, per citare il comma 1 dell'art. 2054 c.c., <di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>, siccome risulta dalle dichiarazioni della teste oculare , del teste , dalle dichiarazioni del e Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
infine della stessa che, sulla base di quanto precede, gli agenti hanno concluso CP_1
che <<[…] Giunto all'altezza dell'intersezione con Via Minghetti, per evitare la collisione con la controparte che stava attraversando la carreggiata della stessa via
Costa da destra verso sinistra rispetto alla sua direzione di marcia, metteva in atto una frenata di emergenza che gli faceva perdere il normale assetto di marcia fino a farlo cadere a terra sul lato sinistro […]>>; che controparte non ha prodotto alcunché che scalfisse tale atto pubblico, non una sentenza che lo annullasse, né una perizia ricostruttiva (redatta sulla base dei dati tecnici raccolti in esso) che dimostrasse l'erroneità della imputazione esclusiva di colpa alla sig.na CP_1
3 DI 3. SULL'ERRORE DI PRESUNZIONE DEL GIUDICE
Censura la gravata pronuncia nella parte in cui recita D'altra parte è provata anche la condotta colposa di , il quale è uscito dalla curva e ha affrontato Parte_1
l'incrocio ad una velocità eccessiva, non adeguata alle caratteristiche morfologiche della strada e alle condizioni di traffico intenso (nel rapporto della Polizia è indicato che il sinistro si è verificato in condizioni di traffico intenso). Una conferma della circostanza che l'attore stesse procedendo a velocità tutt'altro che prudenziale viene dal fatto che egli ha perso il controllo del motociclo non appena ha “toccato il freno”
(è lo stesso attore a dichiaralo alla Polizia) e che il motociclo dopo essersi ribaltato ha scarrocciato sull'asfalto per 22 metri (lasciando tracce di incisione) prima di raggiungere la posizione di quiete. Deduce, a tal fine, che si tratta invero di una leggera curvatura che il motociclista aveva superato e che non ha impedito la visibilità, tanto che lo stesso dichiarava di aver visto la ciclista ferma;
che il traffico intenso suggerisce che la velocità fosse moderata e lo scarrocciamento di 22 metri conferma tale moderazione;
che l'inizio di frenata a ridosso del punto di impatto prova che il motociclista ha inchiodato perché la ciclista ha attraversato all'ultimo ed ha perso la moto;
che la perdita di controllo della moto è stata fraintesa, atteso che il motociclista ha fatto affidamento sulla precedenza e sul fatto che la ragazzina fosse ferma ma questa ha attraversato la strada senza guardare proprio mentre il motociclista stava passando;
che le tracce di frenata iniziano proprio nell'immediatezza dell'intersezione e quindi la frenata è avvenuta quando la ragazzina era praticamente addosso al motociclista.
Deduce, altresì, di non condividere la presunzione del giudice che, sulla base degli stessi dati in possesso degli agenti, ha ravvisato un eccesso di velocità dove questi lo hanno escluso, ritenendo eccessiva la velocità senza un conteggio tecnico per quantificarla, ovvero senza disporre CTU;
che il Giudice ha omesso di motivare perché
e come e quanto la velocità avrebbe concorso nella produzione dell'evento e perché e come e quanto l'attraversamento della ciclista non sia stata causa sopravvenuta da sola sufficiente, come ritenuto dagli agenti accertatori;
che l'eccesso di velocità è irrilevante se l'impatto è inevitabile, ovvero se l'attraversamento avviene a ridosso del passaggio, come in questo caso (lo dimostrano le tracce di frenata dei cui allo schizzo); che manca la prova del nesso di causa;
che il Giudice ha svolto un giudizio tecnico in assenza di competenza tecnica e di consulenza tecnica;
che l'eccesso di velocità infatti va parametrato su un tertium comparationis, ovvero lo spazio, per cui non esiste una velocità se non in rapporto ad uno spazio, tanto che la velocità viene misurata appunto in riferimento ad esso (ad es., 50 km/h); che, nel caso di specie, l'eccesso, non la velocità, ma il quid pluris di velocità rappresentato dall'eccesso, si misura relativamente ad un punto, e questo punto, ai fini del concorso di colpa o della sua esclusione, ai fini del nesso di causa relativamente ad una delle due condotte concorrenti (nesso che esclude il concorso se viene a mancare in riferimento ad una delle due condotte), è il punto di avvistamento non della ragazzina bensì del suo inizio di attraversamento, perché è solo nel momento in cui ha avvistato l'attraversamento della ragazzina che il motociclista ha attivato i meccanismi neurologici di reazione al fine di evitare l'impatto; che, detto altrimenti, l'attraversamento sarebbe stato causa da sola sufficiente a determinare l'evento, pur in ipotesi di eccesso di velocità; che era onere di controparte, che voleva superare quanto emergeva dal rapporto della Polizia locale, provare attraverso CTU (previa propria perizia di parte) la velocità eccessiva in riferimento alla velocità di evitabilità; che questo non è stato fatto ed il Giudice ha supplito con la propria presunzione, senza indicare il limite di evitabilità oltre il quale la colpa è concorrente ma prima del quale è esclusiva;
che il primo Giudice, in definitiva, ha ritenuto colpevole il motociclista solo perché l'incidente si è verificato senza nemmeno porsi e affrontare il problema causale dell'inevitabilità.
Le motivazioni che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondate e vanno pertanto respinte.
Le conclusioni degli agenti accertatori, fatte proprie anche dal primo giudice, secondo le quali ha tenuto un comportamento imprudente e non conforme al codice _2
della strada, sia nel caso di attraversamento in sella alla bicicletta che nel caso di attraversamento a piedi, non consentono di ritenere accertata la responsabilità esclusiva della ciclista in ragione del fatto che appare dirimente, ai fini del decidere, il difetto di prova della effettiva dinamica del sinistro da parte dell'attore che, infatti, non ha articolato richieste istruttorie al fine di dimostrare che la fosse in sella alla CP_1
bicicletta, con conseguente applicazione al caso in esame della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. In caso di scontro tra veicoli, e quindi nell'ipotesi concreta di attraversamento di _2
in sella alla bicicletta, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita
[...]
dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (Cassazione civile sez. III,
13/05/2021, n.12884).
Come sopra detto, avendo la convenuta contestato tempestivamente la CP_1
ricostruzione del sinistro siccome operata dal e non avendo quest'ultimo Pt_1
fornito la prova che la fosse in sella alla bicicletta, non evincibile peraltro dal CP_1
verbale redatto dalla Polizia locale neppure col supporto delle dichiarazioni delle persone in grado di riferire su circostanze utili ( , ), Testimone_2 Testimone_1
opera nel caso specifico la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. in ragione del fatto che non può ritenersi accertato come (e ancor meno in quale misura) la condotta della ciclista abbia cagionato l'evento dannoso con conseguente impossibilità di attribuire alla stessa le effettive responsabilità del sinistro.
Ciò detto, nella diversa ipotesi di investimento del pedone, ovvero in caso di attraversamento a piedi della l'accertamento del comportamento colposo del CP_1
pedone investito da veicolo, nello specifico per il fatto di aver attraversato fuori dalle strisce pedonali, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità. Il conducente del veicolo investitore, infatti, può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cass. civ. sez III 28 marzo 2022 n. 9856).
Ne deriva che, nel caso specifico, la presunzione di colpa non può ritenersi superata in ragione del fatto che può ritenersi provata in via presuntiva una velocità elevata, e comunque, non adeguata alle circostanze del caso concreto da parte del motociclista, atteso che questi, avvicinandosi ad una intersezione, peraltro in presenza di traffico intenso e di nebbia, avrebbe dovuto prevedere l'eventualità di incrociare la traiettoria di altro veicolo proveniente dall'incrocio e di doversi pertanto arrestare tempestivamente, mantenendo il controllo del proprio mezzo di trasporto, mentre il repentino tentativo di azionare i freni alla vista della gli ha fatto perdere CP_1
immediatamente il controllo del mezzo, facendolo cadere a terra e scarrocciare per parecchi metri.
Il mancato accertamento di come la condotta della ciclista abbia cagionato l'evento dannoso con conseguente impossibilità di attribuire alla stessa le effettive responsabilità del sinistro rende superfluo l'accertamento della misura dell'eccesso di velocità tenuto dal che, in ogni caso, risulta incontestabilmente provato Pt_1
in base alle risultanze del verbale della polizia locale e relativi allegati.
II° COMPENSAZIONE SPESE LEGALI E TECNICHE
Censura la sentenza nella parte in cui recita In considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto accolta per una cifra minima la domanda attorea rispetto a quanto era stato richiesto, le spese di causa vengono interamente compensate, incluse quelle del ctp. Le spese della CTU medico-legale – già liquidate – vengono poste a carico della parte attrice e della parte convenuta in pari misura.
Deduce, a tal fine, che, in violazione del comma 1 dell'art. 5 DMG 55/2014, il giudice ha compensato le spese legali e tecniche sulla base di una ritenuta soccombenza prevalente dell'attore che, invero, era solo apparente e rimaneva prevalente in capo alla convenuta anche al netto dell'errore sul concorso di colpa. Ne chiede quindi la riforma nel senso di liquidare la rifusione integrale delle spese tecniche di CTU e CTP (sulla base del pagato) e di liquidare la rifusione integrale, con distrazione, delle spese legali sulla base dello scaglione risultante dal decisum.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c (Cass. civ. sez. un., 31/10/2022, n.32061). In applicazione di tale principio il primo giudice, con motivazione condivisa da questo Collegio, ovvero tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea per una cifra minima rispetto a quanto era stato richiesto, ha compensato interamente le spese di causa e dei CT.
L'appello va, in definitiva, respinto con conseguente conferma della gravata pronuncia.
Le spese del grado, considerato l'esito complessivo della lite e la controvertibilità delle questioni trattate, vanno compensate. Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di e , avverso la sentenza n. 326/2022, pubblicata dal Tribunale CP_3 CP_4
di Pesaro il 02/05/2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, così deciso li 11 settembre 2024
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Guido Federico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 DI 3. SULLA COLPA ESCLUSIVA ALTERNATIVA DELLA CICLISTA
Deduce, a tal fine, che gli agenti di Polizia locale hanno accertato la responsabilità esclusiva della convenuta, lasciando unicamente in dubbio quale fosse la norma