Decreto cautelare 1 febbraio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 14/07/2025, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in qualità di genitore del minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto di assegnazione di ore di sostegno, registro -OMISSIS-, a firma della dirigente dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, avente ad oggetto l’assegnazione ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025, ove si decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico, per l’anno scolastico 2024/2025;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- del PEI A.S. 2024/2025 del 30.10.2024;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''Istruzione, l''Ufficio scolastico provinciale e l''Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A. dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali, per l’a.s. 2024/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in trattazione il ricorrente in qualità di genitore del minore, portatore della disabilità infra illustrata, svolge impugnazione:
- del decreto di assegnazione di ore di sostegno, registro -OMISSIS-, a firma della dirigente dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, avente ad oggetto l’assegnazione ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025, ove si decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico, per l’anno scolastico 2024/2025;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- del PEI A.S. 2024/2025 del 30.10.2024;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell''Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l''Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa;
agisce altresì per la condanna, anche con provvedimento cautelare, ex art. 56 c.p.a. dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali, per l’a.s. 2024/2025;
Rammentato che con con decreto presidenziale n. 246 del 1 febbraio 2025 veniva accolta la domanda di misura cautelare monocratica motivandosi ei termini che seguono la sussistenza del fumus bonni iuris nel gravame, oltre che dello spiccato periculum in mora richiesto dall’art. 56, c.p.a.: Rilevato che il ricorrente, sulla premessa del, dichiarato e documentato, stato di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92) del proprio figlio minore, agisce per l’annullamento del decreto del d.s., indicato in epigrafe, e del P.E.I. a.s. 2024/2025, dell’Istituto Scolastico intimato, nei quali si assegnano 18 ore di sostegno scolastico, in suo favore; affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari a 30 ore, ovvero all’intero orario scolastico;
Rilevato, altresì, che “durante la redazione del verbale GLO del 29.10.2024, al 1° punto dell’ordine del giorno, l’equipe dell’ASL, insieme con i genitori ed il team docente, discutono sulla gravità della patologia di -OMISSIS-. I docenti ritengono che l’alunno necessiti della copertura totale del monte ore scolastico (30H)” e che “tale necessità viene ribadita nel PEI, dove alla pagina 12, nella sezione “INSEGNANTE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO”: si legge: ... “Numero di ore settimanali – 18 di docenza specializzata ... In ragione della connotazione di gravità e della necessità di supportare l’alunno per l’intero monte ore settimanale previsto per la classe di appartenenza (30 ore settimanali) sarebbe necessario attribuire allo stesso ulteriori 12 ore”;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il P.E.I. per il corrente anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dei provvedimenti gravati, giacché l’attribuzione di 18 ore di sostegno, a fronte della situazione di disabilità del minore, sopra illustrata e della constatata insufficienza – nello stesso P.E.I. – dell’assegnazione di tali ore, ai fini dell’integrazione scolastica dello stesso, si palesa come, ictu oculi, ingiustificata;
Ritenuto che sussista, altresì, il periculum in mora qualificato, ex art. 56 c.p.a., vale a dire l’estrema gravità ed urgenza nel provvedere, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio come infra fissata, e tanto in considerazione del già inoltrato avvio dell’anno scolastico 2024 – 2025;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba intanto rideterminarsi, entro e non oltre giorni cinque dalla comunicazione o dalla notificazione del presente decreto, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105: “Il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo – scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, riformulando il P.E.I. a.s. 2024/2025 nei sensi di cui sopra, ed in ogni caso assicurando in concreto, al minore, le ore di sostegno, necessarie per la sua effettiva integrazione scolastica, in misura pari all’intero orario di 30 ore settimanali;
Rilevato che alla camera di consiglio, come infra fissata, si verificheranno, da parte del Collegio, le eventuali sopravvenienze”;
Rammentato che con il riportato decreto cautelare veniva fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Rilevato che l’amministrazione scolastica intimata, si è costituitasi con memoria di stile della difesa erariale l’11 febbraio 2025 e non ha depositato gli atti del procedimento;
Rilevato che il procuratore dei ricorrenti, con note d’udienza del 27 febbraio 2025 ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso sulla base degli scritti difensivi già in atti con condanna dell’amministrazione alle spese di lite ed attribuzione a sé medesima quale antistataria;
Ritenuto preliminarmente di dover confermare il riportato decreto cautelare, condividendone il Collegio le motivazioni e le relative statuizioni;
Rilevato infatti che dal verbale del GLO del 29 gennaio 2024 (all. 7 del ric.,), come del resto già evidenziato in sede monocratica, emerge che “durante la redazione del verbale GLO del 29.10.2024, al 1° punto dell’ordine del giorno, l’equipe dell’ASL, insieme con i genitori ed il team docente, discutono sulla gravità della patologia di -OMISSIS-. I docenti ritengono che l’alunno necessiti della copertura totale del monte ore scolastico (30H)”;
Rimarcato inoltre che tale necessità viene ribadita nel PEI 2024/2025 (all. 6 del ric.), dove alla pagina 12, nella sezione “INSEGNANTE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO”: si legge: ... “Numero di ore settimanali – 18 di docenza specializzata ... In ragione della connotazione di gravità e della necessità di supportare l’alunno per l’intero monte ore settimanale previsto per la classe di appartenenza (30 ore settimanali) sarebbe necessario attribuire allo stesso ulteriori 12 ore”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, previa conferma delle statuizioni cautelari predette, possa essere definito con sentenza breve, essendo evidentemente fondata, in accoglimento delle doglianze ivi sollevate, l’azione di annullamento e ciò per le ragioni ampiamente enunciate nello stesso decreto cautelare monocratico, sopra precisato, in quanto condivise dal Collegio npnché delle indicazioni testé evidenziate e riportate, contenute del verbale di GLO e nel PEI 2024/2025
Ritenuto che dall’accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui sopra, discenda, sul piano conformativo, l’obbligo, per le Amministrazioni Scolastiche resistenti tutte, ciascuna per la parte di propria specifica competenza, a conformarsi ai principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza, anche costituzionale, richiamate nel decreto monocratico, così assegnando, al minore in epigrafe, le ore di sostegno necessarie in relazione alla propria disabilità ed invalidità, nella specie in misura pari all’intero orario scolastico, dal medesimo frequentato;
Rilevato che le spese di lite, per la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’Amministrazione Scolastica resistente, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione della serialità della controversia e dell’affermazione di principi consolidati nella giurisprudenza, anche della Sezione, e con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie, nei sensi conformativi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti con essi impugnati, negli stessi sensi.
Conferma il Decreto presidenziale n. 246/2025.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a pagare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000,00 (mille) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Ciro Santonicola per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.