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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 12/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 3664/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Marcello Mastrodomenico Parte_1
RICORRENTE
E
P_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
oggetto: trattenuta iperf
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.04.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare P_ dal 2004 dell'assegno di invalidità civile, ha dedotto di: aver ricevuto dall' la liquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO n. 001-310010084325, con decorrenza 2007, i cui arretrati pensionistici sono stati quantificati da dicembre 2018 nell'importo complessivo lordo di € 35.774,76; aver ricevuto la revoca dell'assegno d'invalidità a decorrere dal 2019 in seguito alla imputazione ai singoli anni di competenza gli importi della pensione di vecchiaia, con conseguente superamento del limite di reddito previsto per il godimento della prestazione assistenziale, derivandone la conseguente maturazione di un debito a suo carico pari ad € 25.363,51; aver presentato ricorso amministrativo che è stato definitivamente rigettato dall' resistente. P_2
L'istante, pertanto, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, deducendo P_ l'illegittimità dell'operato dell' con riguardo alle trattenute effettuate a titolo di arretrati imponibili – tenuto conto anche dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 104/1985 - dovendosi applicare il principio di competenza e non di cassa con esclusione della tassazione in relazione ai redditi annualmente percepiti dell'istante inferiori alla soglia tassabile (c.d. no tax area) e chiedendo di: “a)
Riconoscere, dichiarare e/o accertare la parziale illegittimità dei modelli TE 08 del 28.12.2023 per le motivazioni esposte e per l'effetto disapplicarli al caso di specie;
b) Riconoscere, dichiarare e/o accertare il diritto del ricorrente alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici indebitamente trattenuti dall' a titolo di imposte per il periodo 2018 - 2022, per un importo pari ad €.6.421,36, oltre interessi P_2 legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti di legge, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse P_ risultare dall'instauranda istruttoria;
c) condannare per l'effetto l' al pagamento in favore degli odierni ricorrenti della predetta somma, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria della controversia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di legge”.
In subordine, ha chiesto, in caso di applicazione del principio di cassa, accertare l'legittimità della trattenuta effettuata sull'assegno di invalidità civile con condanna dell'istituto alla restituzione della somma pari ad euro 19.560,45.
P_
1.1. L' ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Nel merito, la domanda è infondata potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, il recente arresto della Corte di Appello di Bari (sentenza n.1415/2024, est. Dott. Morgese) che, a sua volta, ha richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte n. 8648/2024, condividendone le motivazioni espresse.
2.1. Ed invero, come precisato da Cass. n.10887 del 2019, “a norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), del Dpr n.
917 del 1986 (TUIR), si applica il regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti»; con la precisazione che, ai sensi dell'art. 49, comma 2 lett. a), costituiscono redditi da lavoro dipendente, anche «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati». Ed Pt_1 Pt_1 P_1 4 ancora, come affermato nel detto arresto: “In relazione alle somme percepite dalla odierna controricorrente a titolo di arretrati di pensione d'invalidità, peraltro, trova applicazione il principio di cassa (cfr. Cass. sez. L., sent.
24.3.2004, n. 5936, Cass. sez. L, sent. 13.5.1993, n. 5468), con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento, con riferimento, pertanto, all'anno 2007. Gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni. La tassazione degli importi è stata operata dal sostituto, nel caso di specie, applicando l'aliquota minima del 23%, secondo il combinato disposto del T.U.I.R., artt. 21, comma 3,
e art. 11, essendo stata appurata la mancata percezione da parte della C. di redditi nell'arco del biennio precedente, e non potendosi applicare il regime della no tax area che attiene a redditi di diversa natura.
(…)”.
2.2. D'altro canto, se è vero che l'art. 17 lett. b) del D.P.R. n.917/86 riafferma, anche per “gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti”, il medesimo sistema della tassazione separata previsto dall'art 12, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (dichiarato incostituzionale con la sentenza Corte Cost. n.
104/85), il successivo art. 21, comma 4, dispone che anche agli arretrati in esame debba garantirsi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, applicabili secondo il criterio di competenza, “se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono”.
In tal senso, è utile richiamare la recente pronuncia della Cassazione con sentenza n.8648 del 02.04.2024 ovvero:
- “si verte in tema di tassazione separata degli emolumenti erogati in arretrato ai sensi dell'art. 21, comma
4 d.P.R. n.917/86; - come affermato dalla Corte in un caso simile (Cass.13422/19) la ritenuta fiscale non spetta se le detrazioni non sono state fruite negli anni cui si riferiscono gli arretrati, e sul punto occorre una dichiarazione del contribuente;
- è quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione. Il meccanismo viene mantenuto dall'art.23, co.2, lett. c) d.P.R. n.600/73, che infatti richiama i criteri dell'art.21”
Può dunque affermarsi che la disciplina vigente, interpretata nei suesposti termini, consente di superare i profili di incostituzionalità - già rilevati precedentemente dalla Corte di Appello in risalente arresto - derivati dalla rigida applicazione alla fattispecie del criterio di cassa sotteso alla tassazione separata, e tanto sulla scorta del generale riconoscimento delle detrazioni dovute al contribuente per gli anni di riferimento.
In tale prospettiva, si profila quindi un sistema del tutto idoneo a garantire, anche nei casi di cui all'art. 17 comma 1, lett b) del D.P.R. n.917 del 1986, l'esenzione dall'imposta per coloro i cui redditi non abbiano superato per ciascuno degli anni di riferimento il minimo imponibile, in ossequio ai principi fissati dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.
2.3. Ciò detto, va dunque disatteso l'assunto della parte ricorrente circa l'automatismo dell'applicazione del principio di competenza e non già di cassa, derivando tale assunto da una lettura normativa superata dalle suesposte coordinate ermeneutiche.
P_ Peraltro, nel caso di specie, l' ha operato del tutto correttamente, attenendosi al disposto normativo per cui il sostituto d'imposta è sempre tenuto a operare le ritenute Irpef, (art. 23 T.U. 600 del 1973), salvo che il pensionato non comunichi il proprio diritto alle detrazioni spettanti nonché la mancata fruizione delle stesse in ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati (v. Cass. 4684/2024).
P_ Parte ricorrente non ha allegato e comprovato di aver comunicato all' la ricorrenza, anche ai sensi dell'art. 21, comma 4 del richiamato D.P.R., dei presupposti per la fruizione di specifiche detrazioni in relazione a ciascuno degli anni di riferimento nonché la loro mancata fruizione, mancando dunque di attenersi al principio secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (diritto all'esenzione fiscale), spetta al pensionato. (Cass. cit. n.8648/2024).
In tale situazione, e a fronte della rilevata inconcludenza della pretesa -posta a base del ricorso- di imputare gli arretrati riconosciuti per anno di competenza piuttosto che secondo il principio di cassa, il ricorso è infondato, con conseguente rigetto della domanda proposta e assorbimento di ogni altra questione proposta anche con riguardo all'indebito relativo ai ratei percepiti essendo stata la domanda collegata alla questione del principio di cassa e/o competenza e non anche con riguardo ad altri profili investenti la correttezza della trattenuta.
4. Le spese di lite possono ritenersi compensate in ragione della diversità di orientamenti intervenuti nella sezione e del recente arresto di merito e di legittimità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3664/2024, proposto da P_
, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 provvede: - rigetta la domanda;
- spese compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro