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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1100/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PEROTTI STEFANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), OP P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PATRICOLO FABIO e dell'avv. CARDUCCI MARCO
( ) VIA ORLANDO ZANCHINI N. 48 FORLI'; C.F._1
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni specificate, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
(i) in via principale, accertare la nullità – per assenza di causa in concreto – delle obbligazioni assunte con la delibera assembleare del 9 luglio 2013 (in relazione al contratto d'affitto d'azienda con e della CP_2
pagina 1 di 12 scrittura privata del 9 luglio 2013 (in relazione al contratto d'affitto d'azienda con e, per l'effetto CP_2 dichiarare: (i) la legittimità del recesso esercitato da (ii) che nulla è dovuto da a Pt_1 Pt_1
(quantomeno a partire dalla data di efficacia del recesso e quindi dal 31 dicembre 2014) e CP_1 dunque che non è debitrice nei confronti di della somma di euro 52.059,38, IVA Pt_1 CP_1 esclusa;
(iii) la restituzione della quota a ET, con ogni conseguente statuizione;
(ii) in via subordinata di primo grado, accertare la nullità – ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. e 1419, comma 1, c.c. per violazione dell'art. 2607, comma 1, c.c. ovvero dell'art. 2607, comma 2, c.c. – dell'intera scrittura privata del 9 luglio 2013 (in relazione al contratto d'affitto d'azienda con e, per l'effetto, CP_2 dichiarare: (i) la legittimità del recesso esercitato da ET;
(ii) che nulla è dovuto da a Pt_1
(quantomeno a partire dalla data di efficacia del recesso e quindi dal 31 dicembre 2014) e CP_1 dunque che non è debitrice nei confronti di della somma di euro 52.059,38, IVA Pt_1 CP_1 esclusa;
(iii) la restituzione della quota a ET, con ogni conseguente statuizione;
(iii) in via subordinata di secondo grado, accertare che si è reso inadempiente nei confronti CP_1 di laddove non ha correttamente garantito (come invece previsto dallo scopo consortile riflesso Pt_1 nell'atto costitutivo) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 8 e 13 del D.lgs. 128/2006 e per l'effetto dichiarare: (i) la valida l'eccezione di inadempimento promossa da (ii) non produttive di Pt_1 effetti o comunque risolte per inadempimento (con ogni conseguente statuizione) le obbligazioni di Pt_1 nei confronti di e quindi quelle derivanti (e corrispondenti ad un totale di euro 52.059.38, CP_1
IVA esclusa) dal contratto d'affitto d'azienda con dalla delibera assembleare del 9 luglio 2013 (in CP_3 relazione al contratto d'affitto d'azienda con e dalla scrittura privata del 9 luglio 2013 (in relazione CP_2 al contratto d'affitto d'azienda con;
(iii) la legittimità del recesso esercitato da (iv) che CP_2 Pt_1 nulla è quindi dovuto da a (quantomeno a partire dalla data di efficacia del recesso e Pt_1 CP_1 quindi dal 31 dicembre 2014) e dunque che non è debitrice nei confronti di della Pt_1 CP_1 somma di euro 52.059,38, IVA esclusa;
(v) la restituzione della quota a ET, con ogni conseguente statuizione;
(vi) condannato a tenere indenne ET da quanto la stessa dovesse CP_1 effettivamente rifondere a titolo di sanzione e/o risarcimento dei danni derivanti dalle gravi omissioni riscontrate;
(iv) in ogni caso, emettere tutti i provvedimenti e le pronunce del caso, comunque connesse o dipendenti dall'accoglimento delle domande;
(v) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, per il doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato:
Nel merito rigettare il proposto appello, per le causali sopra esposte;
pagina 2 di 12 Per l'effetto:
- dichiarare illegittimo il diritto di recesso dal in persona del legale rappresentante, da OP parte di in persona del legale rappresentante, per tutte le causali sopra Parte_1 esposte;
- comunque, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale di Parte_1
in persona del legale rappresentante, dichiarate dovute le somme richieste sino ad oggi dal
[...]
, in persona del legale rappresentante, e accertare che il credito, già in favore di OP
, in persona del legale rappresentante, successivamente ceduto a verso OP Controparte_4
in persona del legale rappresentante, maturato al 14 settembre 2019 è Parte_1 pari ad € 52.059.38 (IVA esclusa), salvo diversa misura dovesse accertarsi in sede di giudizio, per tutte le causali sopra esposte;
- accertare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di in Parte_1 persona del legale rappresentante, e, per effetto, condannare quest'ultima a risarcire , in OP persona del legale rappresentante, del relativo danno che si quantifica forfettariamente in € 10.000,00, o nel maggiore o minore importo che l'Ecc.ma Corte dovesse valutare in corso di causa, anche equitativamente ovvero ai sensi dell'art. 96, comma n. 3, c.p.c.;
In subordine
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle richieste di in Parte_1 persona del legale rappresentante, relative alle somme non dovute imputabili a periodi precedenti il termine quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c., e per effetto dichiarare estinto il relativo diritto avversario alle somme non dovute imputabili a periodi precedenti il termine quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c., per tutte le causali sopra esposte;
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari di avvocato, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì Parte_1
, al fine di ottenere, previo accertamento del legittimo esercizio del OP
diritto del recesso dal effettuata nell'agosto 2014, la declaratoria di non debenza CP_5
delle somme richieste dalla parte convenuta, nonché l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta violazione degli obblighi di cui al d. lgs. 128/2006 ed il grave inadempimento del convenuto e, per l'effetto, la condanna a tenerla indenne da CP_5
pagina 3 di 12 quanto parte attrice avesse dovuto rifondere a titolo di sanzione, al risarcimento dei danni derivanti dalle gravi omissioni riscontrate, oltre che alla restituzione della quota e delle garanzie bancarie rilasciate.
2. Parte attrice allegava di essere una società operante nel settore del carburante e di essersi consorziata nell'anno 2009 in Confconsorzio al fine di svolgere la propria attività nel rispetto della disciplina di cui al d. lgs. n. 128 del 2006, sino all'anno 2014 in cui la stessa aveva comunicato con raccomandata A/R al la propria volontà di recesso a far CP_5
data dal 31.12.2014; si doleva del grave inadempimento del a fronte della CP_5
ricezione di comunicazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico con cui contestava l'insussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 8 e 13 del d. lgs. n. 128 del
2006 e, pertanto, preannunciava l'esercizio del diritto di rivalsa in ordine a richieste di pagamento di sanzioni o di risarcimenti danni, nonché sollevava eccezione di inadempimento in relazione ai canoni di affitto dei serbatoi concessi in uso fino alla data del recesso;
contestava, inoltre, in prevenzione, le richieste economiche vantate dal CP_5
nei propri confronti, pari a circa euro 50.000,00, anche a seguito della rituale comunicazione del recesso.
3. Si costituiva che contestava la domanda precisando che l'attività del OP
, prima con contratto di affitto di ramo d'azienda con Publigas Verona s.p.a. e poi, CP_5
a far data dal 2014, mediante un secondo contratto di affitto di ramo d'azienda con CP_4
di Bologna, era sempre avvenuta nel rispetto della normativa di legge.
[...]
Inoltre, parte convenuta deduceva che anche l'odierna parte attrice, in qualità di consorziato aveva approvato la delibera assembleare del 9.07.2013 con cui si era proceduto alla stipulazione di un nuovo contratto di affitto d'azienda e alla ripartizione delle singole quote del canone di competenza di ogni consorziato, senza che peraltro tale delibera fosse mai stata impugnata;
quanto alla raccomandata ricevuta da IS, parte convenuta deduceva che a fronte della risposta del in data 8.10.2014, nessun'altra contestazione era stata CP_5
più proposta e nessuna sanzione era stata applicata;
infine, si doleva del mancato pagamento da parte di del residuo canone spettante a Publigas Verona Parte_1
s.p.a. e dei canoni per i cinque anni del contratto di affitto concluso con per CP_4
pagina 4 di 12 un totale alla data del 14.09.2019 di euro 52.059,38, IVA esclusa, credito ceduto a CP_4
[...]
4. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Forlì rigettava la domanda attrice;
accertava l'illegittimità del recesso esercitato da accertava che Parte_1 OP
era creditore della somma di euro 52.059,38, IVA esclusa, nei confronti di
[...]
e che tale credito era stato ceduto alla società Parte_1 CP_4
condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
5. A fondamento della decisione il giudice di prime cure osservava che Parte_1
aveva preso parte al dal 19.03.2009 sino al 31.12.2014, in ragione della
[...] CP_5
disdetta comunicata, senza alcuna contestazione relativa all'attività compiuta negli anni precedenti e chiedendo unicamente di annotare il recesso negli atti del e di CP_5
predisporre la procedura per la liquidazione e la restituzione della quota versata (cfr. doc. n.
10 parte convenuta).
Evidenziava, altresì, che quasi in concomitanza con il predetto esercizio del diritto di recesso da parte di il in data 9.07.2013 aveva Parte_1 CP_5
deliberato di disdire il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nel settembre del 2007 con Publigas Verona s.p.a. relativo all'impianto di stoccaggio di proprietà di quest'ultima
(cfr. doc. nn. 3 e 6 parte convenuta) e di concludere un nuovo contratto di affitto d'azienda con proprietaria di un impianto di stoccaggio sito in Bologna, con durata dal CP_4
mese di settembre 2014 al mese di settembre 2019 (cfr. doc. n. 7 parte convenuta).
6. Sulla base di queste premesse il Tribunale riteneva, in primo luogo, che la domanda di accertamento della legittimità del recesso dal doveva essere rigettata, rilevando CP_5
l'illegittimità di un tale atto unilaterale a fronte dell'impegno espresso assunto dalla stessa parte nell'anno precedente di rinunciare ad un tale diritto, nonché di impegnarsi a non recedere dal per la durata del nuovo contratto di affitto d'azienda e di obbligarsi CP_5
al pagamento pro quota dell'ammontare dei canoni per l'affitto dell'impianto di stoccaggio da corrispondere al nuovo concedente Controparte_4
Osservava il Tribunale che la documentazione sottoscritta anche dal legale rappresentante pagina 5 di 12 di non era stata formalmente disconosciuta nelle more del Parte_1
giudizio da parte attrice e risultava in linea con la disciplina codicistica di cui agli artt. 2602 e
2615 c.c.
7. In secondo luogo, il Tribunale riteneva parimenti infondata la domanda di accertamento del grave inadempimento del in relazione agli obblighi di cui alla normativa CP_5
relativa alla distribuzione del GPL, di cui al d. lgs. n. 128 del 2006, avendo il CP_1
offerto in comunicazione adeguata documentazione attestante, per un verso, il proprio
[...]
esatto adempimento in ordine alla titolarità, per conto e nell'interesse dei singoli consorziati, dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, sia durante il rapporto di affitto d'azienda relativo all'impianto di proprietà di Publigas Verona s.p.a. come da autorizzazione regione Veneto, sia durante il successivo rapporto d'affitto d'azienda con come da relativo provvedimento CP_4
della provincia di Bologna e licenza fiscale dell'Agenzia delle Dogane di Bologna. Per altro verso, parte convenuta aveva provato di aver puntualmente e tempestivamente riscontrato e risposto alla richiesta di chiarimenti del IS in data 8.10.2014, trasmettendo allo stesso tutta la necessaria documentazione autorizzativa, e in atti non vi era prova di successive contestazioni, né tantomeno della successiva irrogazione di sanzioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
8. Osservava ancora il giudice di prime cure che, parimenti, risultava del tutto priva di adeguata prova l'eccezione di inadempimento sollevata da in Parte_1
relazione ai canoni di affitto dei serbatoi concessi in uso fino alla data del dedotto recesso dal . CP_5
9. In terzo luogo, invece, oltre all'accertata illegittimità del recesso esercitato da
[...]
, risultava provato l'inadempimento di quest'ultima in relazione alle Parte_1
obbligazioni di pagamento assunte nell'ambito dell'assemblea del in data CP_5
9.07.2013, con conseguente accoglimento della richiesta di parte convenuta di accertare la debenza delle somme oggetto di richiesta da parte di , nonché oggetto OP
di successiva cessione di credito a favore della proprietaria dell'impianto di stoccaggio di
GPL, CP_4
pagina 6 di 12 10. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma; si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo l'appellante lamenta che la pattuizione, contenuta nella scrittura privata del 9 luglio 2013 con cui si era obbligata, a “rinunciare e rinunciano al diritto di Pt_1
recesso da per la durata del contratto di affitto di ramo d'azienda e di appalto per la OP
gestione del medesimo, relativo all'impianto di proprietà dell' sarebbe nulla per un duplice CP_4
ordini di ragioni;
segnatamente:
- ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. e 1419, comma 1, c.c., per violazione dell'art. 2607, comma 1, c.c., che prevede che “il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati”;
- ai sensi dell'art. 1418, comma 3, c.c. e 1419, comma 1, c.c., per violazione dell'art. 2607, comma 2, c.c., che prevede che: “le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità”.
12. Deduce l'appellante che l'eccezione di nullità non era stata avanzata in primo grado, ma che la stessa può essere in ogni caso proposta anche in appello essendo la questione rilevabile anche d'ufficio.
A tale riguardo si sostiene che con la scrittura privata del 9 luglio 2013, le parti avevano inteso derogare alla previsione dell'atto costitutivo di secondo cui “[…] CP_1
ciascun consorziato può liberamente recedervi dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 90 giorni prima del 31 dicembre dell'anno in corso”, ma che per dare efficacia alla pattuizione sul recesso contenuta nella scrittura privata del 9 luglio 2013, e dunque modificare il contratto di (i.e., l'atto costitutivo e lo statuto) secondo il CP_5
procedimento e le prescrizioni dell'art. 2607 c.c., sarebbe stato necessario: (i) deliberare tali modifiche in sede assembleare all'unanimità (ai sensi dell'art. 2607, comma 1, c.c.); e (ii) rispettare il requisito di forma previsto dall'art. 2607, comma 2, c.c.. pagina 7 di 12 13. Sulla base di queste premesse, si deduce che la scrittura privata del 9 luglio 2013 sarebbe nulla, in quanto: a) non è sottoscritta da tutti i consorziati in violazione dell'art. 2607, comma 1, c.c. che è da ritenersi norma imperativa, e la stessa pattuizione, peraltro, è stata concordata in un accordo “extrasociale” tra consociati e non tramite il procedimento collegiale (rectius, assembleare) che sarebbe stato invece opportuno adottare;
b) anche a voler considerare l'accordo valido, lo stesso sarebbe nullo in quanto le modificazioni contenute nella scrittura privata non assolvono al requisito della forma scritta previsto dall'art. 2607, comma 2, c.c., in quanto secondo la dottrina, essendo un CP_1
consorzio esterno, e non interno, sarebbe richiesta la scrittura autenticata o l'atto pubblico, in quanto la modifica è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2612
c.c.
14. Deduce ulteriormente l'appellante che dalla nullità della pattuizione sul recesso deriverebbe ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c. la nullità dell'intero accordo e quindi anche della pattuizione, sempre contenuta nella scrittura privata del 9 luglio 2013, secondo cui i consorziati “si impegnano a corrispondere il relativo canone annuale come ripartito in tabella di ripartizione di cui al punto 6 dell'ordine del giorno allegata al verbale di assemblea del 09/07/2013”.
A tale riguardo si sostiene che sarebbe evidente il nesso di interdipendenza tra le due obbligazioni, che comporta l'applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c. secondo cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
15. Sulla base di queste premesse, si sostiene che il recesso di comunicato al Pt_1
con la lettera del 26 agosto 2014 sarebbe, quindi, valido in quanto esercitato in CP_5
conformità all'atto costitutivo di e che, qualora si dovesse riconoscere la CP_1
responsabilità di per le obbligazioni fino al 31 dicembre 2014 (i.e., data di efficacia Pt_1
del recesso), le stesse sarebbero limitate ad euro 688,82 euro (i.e., euro 234,28 per la fattura n. 161 del 30 settembre 2014 ed euro 454,54 per la fattura n. 172 del 30 settembre 2014; doc. 4) in luogo di euro 52.059,38, IVA esclusa, accertati dal Tribunale, essendo tutte le pagina 8 di 12 ulteriori fatture inviate da successiva alla data di efficacia del recesso (i.e., il CP_1
31 dicembre 2014).
Fermo restando quanto sopra, dovrà quindi restituire a la quota di CP_1 Pt_1
partecipazione al fondo consortile (posto che l'articolo dell'atto costitutivo di dispone che “in caso di recesso o di esclusione il consorziato ha diritto alla CP_1
liquidazione delle quota di partecipazione al fondo consortile che verrà corrisposta entro un anno dalla data in cui si verifica la causa di scioglimento, senza interessi, con onere a carico degli altri consorziati in proporzione alle rispettive quote possedute”).
16. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto ET inadempiente alle proprie obbligazioni senza tener conto che il suo comportamento era giustificato sulla base del principio inadimplenti non est inadimplendum, in quanto la mera ricezione della lettera da parte del IS (anche a prescindere dalla “colpa” di ) era ex se condizione CP_1
necessaria e sufficiente per sollevare l'eccezione di inadempimento.
Sarebbe dunque incorso in errore il Tribunale che ha invece ritenuto “del tutto priva di adeguata prova è l'eccezione di inadempimento sollevata da in relazione ai Parte_1
canoni di affitto dei serbatoi concessi in uso fino alla data del dedotto recesso dal .” CP_5
17. Deduce ulteriormente l'appellante, riproponendo le argomentazioni esposte in primo grado, che la struttura utilizzata da non sarebbe stata idonea a garantire il CP_1
rispetto, almeno da parte di delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 13 del d.lgs. Pt_1
128/2006, in quanto utilizzava l'affitto dell'azienda (con prima e CP_1 CP_3
con poi) per ottenere l'autorizzazione, che invece avrebbe dovuto essere detenuta CP_2
in proprio da e non per il tramite dell'affitto dell'azienda. CP_1
18. Con il terzo motivo si lamenta che, stante la circostanza che non era, a CP_1
priori, in grado di garantire a quanto da questa ricercato, le obbligazioni assunte Pt_1
nell'ambito dell'assemblea del 9 luglio 2013 (in relazione al contratto d'affitto d'azienda con e le obbligazioni assunte con la scrittura privata del 9 luglio 2013 (in relazione al CP_2
contratto d'affitto d'azienda con non avevano alcuna causa giustificatrice, e che da CP_2
ciò deriverebbe la nullità di tali accordi negoziali per difetto della causa in concreto. pagina 9 di 12 19. Così riassunte le doglianze dell'appellante, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza meriti integrale conferma.
20. Quanto al primo motivo, la nuova eccezione di nullità della pattuizione di rinuncia al recesso è comunque infondata.
Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, la delibera assembleare e la contestuale scrittura privata 09/07/2013, alle quali ha pacificamente aderito anche il legale rappresentante di non ha apportato alcuna modifica all'atto costitutivo del Parte_1
, ma ha solo impegnato quelle consorziate che hanno votato a favore della CP_5
delibera di sottoscrizione del nuovo contratto di affitto di azienda con a non CP_2
recedere dal contratto per tutta la sua durata, obbligandosi, inoltre, a corrispondere per tutta la durata contrattuale il relativo canone annuale come ripartito nella tabella allegata alla scrittura privata, frutto anch'essa delle specifiche necessità di metri cubi di combustibile richiesti da ogni consorziata.
21. Tanto è vero che, difatti, alcuni consorziati non firmatari della citata scrittura privata (e dei contratti di affitto di ramo d'azienda e d'appalto) hanno liberamente e validamente esercitato il diritto di recesso nel quinquennio di riferimento, secondo le ordinarie modalità statutarie che sono rimaste valide ed efficaci nei loro confronti.
Per questi motivi
, il Tribunale ha correttamente ritenuto che “ferma in ogni caso la legittimità formale del recesso esercitato secondo le modalità previste dall'atto costitutivo del , non può che CP_5
rilevarsi l'illegittimità di un tale atto unilaterale a fronte dell'impegno espresso assunto dalla stessa parte nell'anno precedente di rinunciare a un tale diritto”.
22. In ogni caso, osserva la Corte che la scrittura privata 09/07/2013 non risulta incorrere in alcuna violazione dell'art. 2607 c.c. come sostenuto dall'appellante; né del comma 1, perché lo Statuto del non richiede l'unanimità delle decisioni (articolo 11 ultimo CP_5
comma lettera H) dello Statuto Consortile); né del comma 2, perché risulta comunque rispettata la forma scritta, non essendovi motivo per ritenere necessario che la scrittura sia autenticata o pubblica, a pena di nullità, in difetto di specifica indicazione in tal senso del codice civile. pagina 10 di 12 23. Anche il secondo e il terzo motivo, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati.
L'argomentazione dell'appellante in ordine ad una presunta carenza in capo a dei requisiti di legge necessari per svolgere attività di distribuzione e vendita CP_1
di GPL, sulla base del quale si fonda l'eccezione di giustificato inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del , è incentrato solo sulla comunicazione del CP_5
IS 23.09.2014 che, lungi dall'accertare alcuna situazione di irregolarità e dall'irrogare alcun tipo di sanzione ovvero dal revocare le autorizzazioni in capo al medesimo , CP_5
invitava l'odierno appellato a fornire la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
24. Ebbene risulta documentalmente provato che a seguito della stipula del nuovo contratto di affitto di azienda il appellato otteneva dalla Provincia di Bologna, ente CP_5
competente delegato dalla Regione Emilia Romagna, il riconoscimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale del deposito di GPL di proprietà di ed acquisiva la CP_2
licenza fiscale per l'esercizio del deposito stesso (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado),
e che a seguito della risposta del in data 8/10/2014 alla richiesta di informazioni CP_5
del IS (cfr. doc. n. 17 del fascicolo di primo grado), nessun rilievo o sanzione è stato sollevato o comminata in ordine alla conformità di parte appellata al D. Lgs 128/2006.
Ne consegue, per quanto sopra osservato, anche l'infondatezza del terzo motivo di appello in ordine alla presunta mancanza di causa in concreto delle obbligazioni assunte da Pt_1
posto che il ha sempre operato nel pieno rispetto delle normativa di
[...] CP_5
riferimento raggiungendo gli scopi dei consorziati.
25. In conclusione l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato non può invece essere accolta, non avendo fornito prova dei presupposti necessari per l'applicazione della norma, così come non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c. in pagina 11 di 12 quanto l'infondatezza delle tesi prospettate non evidenzia comunque un abuso del processo da parte dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1
del , che liquida in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese generali OP
15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 14.04.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1100/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PEROTTI STEFANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), OP P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PATRICOLO FABIO e dell'avv. CARDUCCI MARCO
( ) VIA ORLANDO ZANCHINI N. 48 FORLI'; C.F._1
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni specificate, contrariis reiectis, in totale riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
(i) in via principale, accertare la nullità – per assenza di causa in concreto – delle obbligazioni assunte con la delibera assembleare del 9 luglio 2013 (in relazione al contratto d'affitto d'azienda con e della CP_2
pagina 1 di 12 scrittura privata del 9 luglio 2013 (in relazione al contratto d'affitto d'azienda con e, per l'effetto CP_2 dichiarare: (i) la legittimità del recesso esercitato da (ii) che nulla è dovuto da a Pt_1 Pt_1
(quantomeno a partire dalla data di efficacia del recesso e quindi dal 31 dicembre 2014) e CP_1 dunque che non è debitrice nei confronti di della somma di euro 52.059,38, IVA Pt_1 CP_1 esclusa;
(iii) la restituzione della quota a ET, con ogni conseguente statuizione;
(ii) in via subordinata di primo grado, accertare la nullità – ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. e 1419, comma 1, c.c. per violazione dell'art. 2607, comma 1, c.c. ovvero dell'art. 2607, comma 2, c.c. – dell'intera scrittura privata del 9 luglio 2013 (in relazione al contratto d'affitto d'azienda con e, per l'effetto, CP_2 dichiarare: (i) la legittimità del recesso esercitato da ET;
(ii) che nulla è dovuto da a Pt_1
(quantomeno a partire dalla data di efficacia del recesso e quindi dal 31 dicembre 2014) e CP_1 dunque che non è debitrice nei confronti di della somma di euro 52.059,38, IVA Pt_1 CP_1 esclusa;
(iii) la restituzione della quota a ET, con ogni conseguente statuizione;
(iii) in via subordinata di secondo grado, accertare che si è reso inadempiente nei confronti CP_1 di laddove non ha correttamente garantito (come invece previsto dallo scopo consortile riflesso Pt_1 nell'atto costitutivo) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 8 e 13 del D.lgs. 128/2006 e per l'effetto dichiarare: (i) la valida l'eccezione di inadempimento promossa da (ii) non produttive di Pt_1 effetti o comunque risolte per inadempimento (con ogni conseguente statuizione) le obbligazioni di Pt_1 nei confronti di e quindi quelle derivanti (e corrispondenti ad un totale di euro 52.059.38, CP_1
IVA esclusa) dal contratto d'affitto d'azienda con dalla delibera assembleare del 9 luglio 2013 (in CP_3 relazione al contratto d'affitto d'azienda con e dalla scrittura privata del 9 luglio 2013 (in relazione CP_2 al contratto d'affitto d'azienda con;
(iii) la legittimità del recesso esercitato da (iv) che CP_2 Pt_1 nulla è quindi dovuto da a (quantomeno a partire dalla data di efficacia del recesso e Pt_1 CP_1 quindi dal 31 dicembre 2014) e dunque che non è debitrice nei confronti di della Pt_1 CP_1 somma di euro 52.059,38, IVA esclusa;
(v) la restituzione della quota a ET, con ogni conseguente statuizione;
(vi) condannato a tenere indenne ET da quanto la stessa dovesse CP_1 effettivamente rifondere a titolo di sanzione e/o risarcimento dei danni derivanti dalle gravi omissioni riscontrate;
(iv) in ogni caso, emettere tutti i provvedimenti e le pronunce del caso, comunque connesse o dipendenti dall'accoglimento delle domande;
(v) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, per il doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato:
Nel merito rigettare il proposto appello, per le causali sopra esposte;
pagina 2 di 12 Per l'effetto:
- dichiarare illegittimo il diritto di recesso dal in persona del legale rappresentante, da OP parte di in persona del legale rappresentante, per tutte le causali sopra Parte_1 esposte;
- comunque, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale di Parte_1
in persona del legale rappresentante, dichiarate dovute le somme richieste sino ad oggi dal
[...]
, in persona del legale rappresentante, e accertare che il credito, già in favore di OP
, in persona del legale rappresentante, successivamente ceduto a verso OP Controparte_4
in persona del legale rappresentante, maturato al 14 settembre 2019 è Parte_1 pari ad € 52.059.38 (IVA esclusa), salvo diversa misura dovesse accertarsi in sede di giudizio, per tutte le causali sopra esposte;
- accertare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di in Parte_1 persona del legale rappresentante, e, per effetto, condannare quest'ultima a risarcire , in OP persona del legale rappresentante, del relativo danno che si quantifica forfettariamente in € 10.000,00, o nel maggiore o minore importo che l'Ecc.ma Corte dovesse valutare in corso di causa, anche equitativamente ovvero ai sensi dell'art. 96, comma n. 3, c.p.c.;
In subordine
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle richieste di in Parte_1 persona del legale rappresentante, relative alle somme non dovute imputabili a periodi precedenti il termine quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c., e per effetto dichiarare estinto il relativo diritto avversario alle somme non dovute imputabili a periodi precedenti il termine quinquennale, di cui all'art. 2948 c.c., per tutte le causali sopra esposte;
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari di avvocato, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì Parte_1
, al fine di ottenere, previo accertamento del legittimo esercizio del OP
diritto del recesso dal effettuata nell'agosto 2014, la declaratoria di non debenza CP_5
delle somme richieste dalla parte convenuta, nonché l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta violazione degli obblighi di cui al d. lgs. 128/2006 ed il grave inadempimento del convenuto e, per l'effetto, la condanna a tenerla indenne da CP_5
pagina 3 di 12 quanto parte attrice avesse dovuto rifondere a titolo di sanzione, al risarcimento dei danni derivanti dalle gravi omissioni riscontrate, oltre che alla restituzione della quota e delle garanzie bancarie rilasciate.
2. Parte attrice allegava di essere una società operante nel settore del carburante e di essersi consorziata nell'anno 2009 in Confconsorzio al fine di svolgere la propria attività nel rispetto della disciplina di cui al d. lgs. n. 128 del 2006, sino all'anno 2014 in cui la stessa aveva comunicato con raccomandata A/R al la propria volontà di recesso a far CP_5
data dal 31.12.2014; si doleva del grave inadempimento del a fronte della CP_5
ricezione di comunicazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico con cui contestava l'insussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 8 e 13 del d. lgs. n. 128 del
2006 e, pertanto, preannunciava l'esercizio del diritto di rivalsa in ordine a richieste di pagamento di sanzioni o di risarcimenti danni, nonché sollevava eccezione di inadempimento in relazione ai canoni di affitto dei serbatoi concessi in uso fino alla data del recesso;
contestava, inoltre, in prevenzione, le richieste economiche vantate dal CP_5
nei propri confronti, pari a circa euro 50.000,00, anche a seguito della rituale comunicazione del recesso.
3. Si costituiva che contestava la domanda precisando che l'attività del OP
, prima con contratto di affitto di ramo d'azienda con Publigas Verona s.p.a. e poi, CP_5
a far data dal 2014, mediante un secondo contratto di affitto di ramo d'azienda con CP_4
di Bologna, era sempre avvenuta nel rispetto della normativa di legge.
[...]
Inoltre, parte convenuta deduceva che anche l'odierna parte attrice, in qualità di consorziato aveva approvato la delibera assembleare del 9.07.2013 con cui si era proceduto alla stipulazione di un nuovo contratto di affitto d'azienda e alla ripartizione delle singole quote del canone di competenza di ogni consorziato, senza che peraltro tale delibera fosse mai stata impugnata;
quanto alla raccomandata ricevuta da IS, parte convenuta deduceva che a fronte della risposta del in data 8.10.2014, nessun'altra contestazione era stata CP_5
più proposta e nessuna sanzione era stata applicata;
infine, si doleva del mancato pagamento da parte di del residuo canone spettante a Publigas Verona Parte_1
s.p.a. e dei canoni per i cinque anni del contratto di affitto concluso con per CP_4
pagina 4 di 12 un totale alla data del 14.09.2019 di euro 52.059,38, IVA esclusa, credito ceduto a CP_4
[...]
4. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Forlì rigettava la domanda attrice;
accertava l'illegittimità del recesso esercitato da accertava che Parte_1 OP
era creditore della somma di euro 52.059,38, IVA esclusa, nei confronti di
[...]
e che tale credito era stato ceduto alla società Parte_1 CP_4
condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
5. A fondamento della decisione il giudice di prime cure osservava che Parte_1
aveva preso parte al dal 19.03.2009 sino al 31.12.2014, in ragione della
[...] CP_5
disdetta comunicata, senza alcuna contestazione relativa all'attività compiuta negli anni precedenti e chiedendo unicamente di annotare il recesso negli atti del e di CP_5
predisporre la procedura per la liquidazione e la restituzione della quota versata (cfr. doc. n.
10 parte convenuta).
Evidenziava, altresì, che quasi in concomitanza con il predetto esercizio del diritto di recesso da parte di il in data 9.07.2013 aveva Parte_1 CP_5
deliberato di disdire il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nel settembre del 2007 con Publigas Verona s.p.a. relativo all'impianto di stoccaggio di proprietà di quest'ultima
(cfr. doc. nn. 3 e 6 parte convenuta) e di concludere un nuovo contratto di affitto d'azienda con proprietaria di un impianto di stoccaggio sito in Bologna, con durata dal CP_4
mese di settembre 2014 al mese di settembre 2019 (cfr. doc. n. 7 parte convenuta).
6. Sulla base di queste premesse il Tribunale riteneva, in primo luogo, che la domanda di accertamento della legittimità del recesso dal doveva essere rigettata, rilevando CP_5
l'illegittimità di un tale atto unilaterale a fronte dell'impegno espresso assunto dalla stessa parte nell'anno precedente di rinunciare ad un tale diritto, nonché di impegnarsi a non recedere dal per la durata del nuovo contratto di affitto d'azienda e di obbligarsi CP_5
al pagamento pro quota dell'ammontare dei canoni per l'affitto dell'impianto di stoccaggio da corrispondere al nuovo concedente Controparte_4
Osservava il Tribunale che la documentazione sottoscritta anche dal legale rappresentante pagina 5 di 12 di non era stata formalmente disconosciuta nelle more del Parte_1
giudizio da parte attrice e risultava in linea con la disciplina codicistica di cui agli artt. 2602 e
2615 c.c.
7. In secondo luogo, il Tribunale riteneva parimenti infondata la domanda di accertamento del grave inadempimento del in relazione agli obblighi di cui alla normativa CP_5
relativa alla distribuzione del GPL, di cui al d. lgs. n. 128 del 2006, avendo il CP_1
offerto in comunicazione adeguata documentazione attestante, per un verso, il proprio
[...]
esatto adempimento in ordine alla titolarità, per conto e nell'interesse dei singoli consorziati, dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL, sia durante il rapporto di affitto d'azienda relativo all'impianto di proprietà di Publigas Verona s.p.a. come da autorizzazione regione Veneto, sia durante il successivo rapporto d'affitto d'azienda con come da relativo provvedimento CP_4
della provincia di Bologna e licenza fiscale dell'Agenzia delle Dogane di Bologna. Per altro verso, parte convenuta aveva provato di aver puntualmente e tempestivamente riscontrato e risposto alla richiesta di chiarimenti del IS in data 8.10.2014, trasmettendo allo stesso tutta la necessaria documentazione autorizzativa, e in atti non vi era prova di successive contestazioni, né tantomeno della successiva irrogazione di sanzioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
8. Osservava ancora il giudice di prime cure che, parimenti, risultava del tutto priva di adeguata prova l'eccezione di inadempimento sollevata da in Parte_1
relazione ai canoni di affitto dei serbatoi concessi in uso fino alla data del dedotto recesso dal . CP_5
9. In terzo luogo, invece, oltre all'accertata illegittimità del recesso esercitato da
[...]
, risultava provato l'inadempimento di quest'ultima in relazione alle Parte_1
obbligazioni di pagamento assunte nell'ambito dell'assemblea del in data CP_5
9.07.2013, con conseguente accoglimento della richiesta di parte convenuta di accertare la debenza delle somme oggetto di richiesta da parte di , nonché oggetto OP
di successiva cessione di credito a favore della proprietaria dell'impianto di stoccaggio di
GPL, CP_4
pagina 6 di 12 10. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma; si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo l'appellante lamenta che la pattuizione, contenuta nella scrittura privata del 9 luglio 2013 con cui si era obbligata, a “rinunciare e rinunciano al diritto di Pt_1
recesso da per la durata del contratto di affitto di ramo d'azienda e di appalto per la OP
gestione del medesimo, relativo all'impianto di proprietà dell' sarebbe nulla per un duplice CP_4
ordini di ragioni;
segnatamente:
- ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. e 1419, comma 1, c.c., per violazione dell'art. 2607, comma 1, c.c., che prevede che “il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati”;
- ai sensi dell'art. 1418, comma 3, c.c. e 1419, comma 1, c.c., per violazione dell'art. 2607, comma 2, c.c., che prevede che: “le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità”.
12. Deduce l'appellante che l'eccezione di nullità non era stata avanzata in primo grado, ma che la stessa può essere in ogni caso proposta anche in appello essendo la questione rilevabile anche d'ufficio.
A tale riguardo si sostiene che con la scrittura privata del 9 luglio 2013, le parti avevano inteso derogare alla previsione dell'atto costitutivo di secondo cui “[…] CP_1
ciascun consorziato può liberamente recedervi dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 90 giorni prima del 31 dicembre dell'anno in corso”, ma che per dare efficacia alla pattuizione sul recesso contenuta nella scrittura privata del 9 luglio 2013, e dunque modificare il contratto di (i.e., l'atto costitutivo e lo statuto) secondo il CP_5
procedimento e le prescrizioni dell'art. 2607 c.c., sarebbe stato necessario: (i) deliberare tali modifiche in sede assembleare all'unanimità (ai sensi dell'art. 2607, comma 1, c.c.); e (ii) rispettare il requisito di forma previsto dall'art. 2607, comma 2, c.c.. pagina 7 di 12 13. Sulla base di queste premesse, si deduce che la scrittura privata del 9 luglio 2013 sarebbe nulla, in quanto: a) non è sottoscritta da tutti i consorziati in violazione dell'art. 2607, comma 1, c.c. che è da ritenersi norma imperativa, e la stessa pattuizione, peraltro, è stata concordata in un accordo “extrasociale” tra consociati e non tramite il procedimento collegiale (rectius, assembleare) che sarebbe stato invece opportuno adottare;
b) anche a voler considerare l'accordo valido, lo stesso sarebbe nullo in quanto le modificazioni contenute nella scrittura privata non assolvono al requisito della forma scritta previsto dall'art. 2607, comma 2, c.c., in quanto secondo la dottrina, essendo un CP_1
consorzio esterno, e non interno, sarebbe richiesta la scrittura autenticata o l'atto pubblico, in quanto la modifica è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2612
c.c.
14. Deduce ulteriormente l'appellante che dalla nullità della pattuizione sul recesso deriverebbe ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c. la nullità dell'intero accordo e quindi anche della pattuizione, sempre contenuta nella scrittura privata del 9 luglio 2013, secondo cui i consorziati “si impegnano a corrispondere il relativo canone annuale come ripartito in tabella di ripartizione di cui al punto 6 dell'ordine del giorno allegata al verbale di assemblea del 09/07/2013”.
A tale riguardo si sostiene che sarebbe evidente il nesso di interdipendenza tra le due obbligazioni, che comporta l'applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c. secondo cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
15. Sulla base di queste premesse, si sostiene che il recesso di comunicato al Pt_1
con la lettera del 26 agosto 2014 sarebbe, quindi, valido in quanto esercitato in CP_5
conformità all'atto costitutivo di e che, qualora si dovesse riconoscere la CP_1
responsabilità di per le obbligazioni fino al 31 dicembre 2014 (i.e., data di efficacia Pt_1
del recesso), le stesse sarebbero limitate ad euro 688,82 euro (i.e., euro 234,28 per la fattura n. 161 del 30 settembre 2014 ed euro 454,54 per la fattura n. 172 del 30 settembre 2014; doc. 4) in luogo di euro 52.059,38, IVA esclusa, accertati dal Tribunale, essendo tutte le pagina 8 di 12 ulteriori fatture inviate da successiva alla data di efficacia del recesso (i.e., il CP_1
31 dicembre 2014).
Fermo restando quanto sopra, dovrà quindi restituire a la quota di CP_1 Pt_1
partecipazione al fondo consortile (posto che l'articolo dell'atto costitutivo di dispone che “in caso di recesso o di esclusione il consorziato ha diritto alla CP_1
liquidazione delle quota di partecipazione al fondo consortile che verrà corrisposta entro un anno dalla data in cui si verifica la causa di scioglimento, senza interessi, con onere a carico degli altri consorziati in proporzione alle rispettive quote possedute”).
16. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto ET inadempiente alle proprie obbligazioni senza tener conto che il suo comportamento era giustificato sulla base del principio inadimplenti non est inadimplendum, in quanto la mera ricezione della lettera da parte del IS (anche a prescindere dalla “colpa” di ) era ex se condizione CP_1
necessaria e sufficiente per sollevare l'eccezione di inadempimento.
Sarebbe dunque incorso in errore il Tribunale che ha invece ritenuto “del tutto priva di adeguata prova è l'eccezione di inadempimento sollevata da in relazione ai Parte_1
canoni di affitto dei serbatoi concessi in uso fino alla data del dedotto recesso dal .” CP_5
17. Deduce ulteriormente l'appellante, riproponendo le argomentazioni esposte in primo grado, che la struttura utilizzata da non sarebbe stata idonea a garantire il CP_1
rispetto, almeno da parte di delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 13 del d.lgs. Pt_1
128/2006, in quanto utilizzava l'affitto dell'azienda (con prima e CP_1 CP_3
con poi) per ottenere l'autorizzazione, che invece avrebbe dovuto essere detenuta CP_2
in proprio da e non per il tramite dell'affitto dell'azienda. CP_1
18. Con il terzo motivo si lamenta che, stante la circostanza che non era, a CP_1
priori, in grado di garantire a quanto da questa ricercato, le obbligazioni assunte Pt_1
nell'ambito dell'assemblea del 9 luglio 2013 (in relazione al contratto d'affitto d'azienda con e le obbligazioni assunte con la scrittura privata del 9 luglio 2013 (in relazione al CP_2
contratto d'affitto d'azienda con non avevano alcuna causa giustificatrice, e che da CP_2
ciò deriverebbe la nullità di tali accordi negoziali per difetto della causa in concreto. pagina 9 di 12 19. Così riassunte le doglianze dell'appellante, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza meriti integrale conferma.
20. Quanto al primo motivo, la nuova eccezione di nullità della pattuizione di rinuncia al recesso è comunque infondata.
Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, la delibera assembleare e la contestuale scrittura privata 09/07/2013, alle quali ha pacificamente aderito anche il legale rappresentante di non ha apportato alcuna modifica all'atto costitutivo del Parte_1
, ma ha solo impegnato quelle consorziate che hanno votato a favore della CP_5
delibera di sottoscrizione del nuovo contratto di affitto di azienda con a non CP_2
recedere dal contratto per tutta la sua durata, obbligandosi, inoltre, a corrispondere per tutta la durata contrattuale il relativo canone annuale come ripartito nella tabella allegata alla scrittura privata, frutto anch'essa delle specifiche necessità di metri cubi di combustibile richiesti da ogni consorziata.
21. Tanto è vero che, difatti, alcuni consorziati non firmatari della citata scrittura privata (e dei contratti di affitto di ramo d'azienda e d'appalto) hanno liberamente e validamente esercitato il diritto di recesso nel quinquennio di riferimento, secondo le ordinarie modalità statutarie che sono rimaste valide ed efficaci nei loro confronti.
Per questi motivi
, il Tribunale ha correttamente ritenuto che “ferma in ogni caso la legittimità formale del recesso esercitato secondo le modalità previste dall'atto costitutivo del , non può che CP_5
rilevarsi l'illegittimità di un tale atto unilaterale a fronte dell'impegno espresso assunto dalla stessa parte nell'anno precedente di rinunciare a un tale diritto”.
22. In ogni caso, osserva la Corte che la scrittura privata 09/07/2013 non risulta incorrere in alcuna violazione dell'art. 2607 c.c. come sostenuto dall'appellante; né del comma 1, perché lo Statuto del non richiede l'unanimità delle decisioni (articolo 11 ultimo CP_5
comma lettera H) dello Statuto Consortile); né del comma 2, perché risulta comunque rispettata la forma scritta, non essendovi motivo per ritenere necessario che la scrittura sia autenticata o pubblica, a pena di nullità, in difetto di specifica indicazione in tal senso del codice civile. pagina 10 di 12 23. Anche il secondo e il terzo motivo, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondati.
L'argomentazione dell'appellante in ordine ad una presunta carenza in capo a dei requisiti di legge necessari per svolgere attività di distribuzione e vendita CP_1
di GPL, sulla base del quale si fonda l'eccezione di giustificato inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del , è incentrato solo sulla comunicazione del CP_5
IS 23.09.2014 che, lungi dall'accertare alcuna situazione di irregolarità e dall'irrogare alcun tipo di sanzione ovvero dal revocare le autorizzazioni in capo al medesimo , CP_5
invitava l'odierno appellato a fornire la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
24. Ebbene risulta documentalmente provato che a seguito della stipula del nuovo contratto di affitto di azienda il appellato otteneva dalla Provincia di Bologna, ente CP_5
competente delegato dalla Regione Emilia Romagna, il riconoscimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale del deposito di GPL di proprietà di ed acquisiva la CP_2
licenza fiscale per l'esercizio del deposito stesso (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado),
e che a seguito della risposta del in data 8/10/2014 alla richiesta di informazioni CP_5
del IS (cfr. doc. n. 17 del fascicolo di primo grado), nessun rilievo o sanzione è stato sollevato o comminata in ordine alla conformità di parte appellata al D. Lgs 128/2006.
Ne consegue, per quanto sopra osservato, anche l'infondatezza del terzo motivo di appello in ordine alla presunta mancanza di causa in concreto delle obbligazioni assunte da Pt_1
posto che il ha sempre operato nel pieno rispetto delle normativa di
[...] CP_5
riferimento raggiungendo gli scopi dei consorziati.
25. In conclusione l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato non può invece essere accolta, non avendo fornito prova dei presupposti necessari per l'applicazione della norma, così come non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c. in pagina 11 di 12 quanto l'infondatezza delle tesi prospettate non evidenzia comunque un abuso del processo da parte dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1
del , che liquida in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese generali OP
15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 14.04.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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