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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/07/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1751 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da: nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CINTIOLI Parte_1
MASSIMO; ricorrente contro ata a Jesi (AN) il 19.09.1972, rappresentata e difesa dall'avv. SEBASTIANI Controparte_1
GIORGIA; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “- affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e Alessandro, con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso il padre al quale è assegnata la casa familiare sita in Falconara M.ma Parte_1
(AN), Via Calabria n. 6/a di sua esclusiva proprietà;
- considerata l'età dei minori, la sig.ra potrà tenere con sé i figli minori liberamente secondo gli accordi Controparte_1 con il padre e tenendo in considerazione gli impegni e le aspirazioni dei figli, cercando di garantire tempistiche pressoché paritetiche;
1 - entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei minori per i periodi in cui sono rispettivamente affidati a ciascuno presso le rispettive abitazioni di residenza, per cui ciascun genitore sosterrà in detti periodi integralmente tutte le spese necessarie per il sostentamento dei figli, nulla escluso, mentre saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona;
- l'assegno unico continuerà a essere percepito al 50% da entrambi i genitori;
- per quanto concerne il trasferimento della sig.ra dall'abitazione familiare alla nuova residenza, il sig. si CP_1 Pt_1 dichiara disponibile a consentirle di permanere nell'attuale casa familiare fino al 31 agosto 2025, al fine di permetterle di organizzare il trasloco nei tempi necessari;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.2025, il sig. si è rivolto a questo Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e Per_1
nati rispettivamente il 5.08.2010 e il 9.08.2011 dalla relazione sentimentale intercorsa Persona_2 con la sig.ra Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
Con comparsa depositata il 18.05.2025, si è costituita in giudizio la sig.ra contestando Controparte_1 le allegazioni avversarie e chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi da quelle richieste dal ricorrente.
All'udienza del 3.07.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore
(sopra trascritta) e hanno precisato le conclusioni facendo propria tale proposta e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di poter recepire le conclusioni concordate dalle parti, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori - previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali - sia con riferimento al collocamento e al mantenimento dei minori, tenuto conto delle concrete esigenze degli stessi.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati;
compensa le spese di lite.
2 Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1751 degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso da: nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CINTIOLI Parte_1
MASSIMO; ricorrente contro ata a Jesi (AN) il 19.09.1972, rappresentata e difesa dall'avv. SEBASTIANI Controparte_1
GIORGIA; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “- affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e Alessandro, con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso il padre al quale è assegnata la casa familiare sita in Falconara M.ma Parte_1
(AN), Via Calabria n. 6/a di sua esclusiva proprietà;
- considerata l'età dei minori, la sig.ra potrà tenere con sé i figli minori liberamente secondo gli accordi Controparte_1 con il padre e tenendo in considerazione gli impegni e le aspirazioni dei figli, cercando di garantire tempistiche pressoché paritetiche;
1 - entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei minori per i periodi in cui sono rispettivamente affidati a ciascuno presso le rispettive abitazioni di residenza, per cui ciascun genitore sosterrà in detti periodi integralmente tutte le spese necessarie per il sostentamento dei figli, nulla escluso, mentre saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese straordinarie disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona;
- l'assegno unico continuerà a essere percepito al 50% da entrambi i genitori;
- per quanto concerne il trasferimento della sig.ra dall'abitazione familiare alla nuova residenza, il sig. si CP_1 Pt_1 dichiara disponibile a consentirle di permanere nell'attuale casa familiare fino al 31 agosto 2025, al fine di permetterle di organizzare il trasloco nei tempi necessari;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.2025, il sig. si è rivolto a questo Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori e Per_1
nati rispettivamente il 5.08.2010 e il 9.08.2011 dalla relazione sentimentale intercorsa Persona_2 con la sig.ra Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
Con comparsa depositata il 18.05.2025, si è costituita in giudizio la sig.ra contestando Controparte_1 le allegazioni avversarie e chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi da quelle richieste dal ricorrente.
All'udienza del 3.07.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore
(sopra trascritta) e hanno precisato le conclusioni facendo propria tale proposta e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di poter recepire le conclusioni concordate dalle parti, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori - previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali - sia con riferimento al collocamento e al mantenimento dei minori, tenuto conto delle concrete esigenze degli stessi.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti ai loro interessi morali e materiali, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati;
compensa le spese di lite.
2 Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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