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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/11/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EM
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. ssa EF LÒ Presidente dott.ssa ON IA giudice relatore dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nel procedimento 1-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di promosso dal debitore Controparte_1 rappresentato LLAvv. Giovanni Zannetti e con l'ausilio dell'Avv.
DA MA LA AC, nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 173-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig.
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato LLAvv.to Giovanni Zannetti del Foro di Reggio Emilia;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
letta la relazione particolareggiata dell'Avv. DA MA
LA AC, nominata gestore della crisi LLOrganismo di
Composizione della CR dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emila;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza in quanto l'impresa di cui è stato socio è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2018; ritenuto che il ricorrente, versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti prevalentemente da vicende connesse all'andamento negativo dell'attività imprenditoriale precedentemente svolta che lo ha portato ad accumulare debiti nei confronti di Istituti di credito nonché di natura fiscale e tributaria;
rilevato che risultano in capo al sig. debiti per circa € CP_1
2.406.746,22 oltre alle spese di procedura;
rilevato che il ricorrente è proprietario di quota di 1/6 di un locale deposito (C2) di 36 mq;
della quota di 1/6 di un'abitazione di tipo residenziale economica (A3) di vani 8,5 in Cutro (KR) oltre alla quota sempre di 1/6 di un fabbricato colonico (F2) e di terreni in Isola di Capo Rizzuto che si acquisiscono all'attivo della procedura;
considerato che è cointestatario insieme alla moglie di conto corrente bancario acceso presso EmilBanca agenzia di Reggio Emilia con una giacenza di € 73,82 oltre che di una Postepay n.
533317******7510 su cui viene accreditato lo stipendio con una giacenza di € 391,19 che si acquisiscono all'attivo della procedura;
che è titolare di un fondo Pensione presso Monte Paschi Siena, quale forma di previdenza integrativa, con saldo di € 944,58 che si esclude LLattivo della procedura in quanto inesigibile fino alla cessazione del rapporto di lavoro: considerato che il ricorrente non risulta proprietario di beni mobili registrati in quanto l'auto familiare usata per gli spostamenti lavorativi è intestata alla moglie;
considerato che il ricorrente lavora con un contratto a tempo indeterminato presso di Reggio Emilia e può Controparte_2 contare su una retribuzione netta mensile di € 1.635,50 oltre alla tredicesima mensilità; considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non
è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
rilevato, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie e da due figli minorenni;
considerato che la moglie ha lavorato con un contratto a tempo determinato fino a novembre 2024 ed attualmente percepisce assegno
Naspi di € 612,00; che l'assegno unico per i figli di € 470,80; considerato che le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in € 2.515,90; ritenuto che dal fabbisogno come sopra indicato, va sottratto l'assegno unico di € 470,80 con la conseguenza che le spese ammontano ad € 2.045,11; considerato che il sig. , in ragione della sua capacità CP_1 contributiva partecipa alle spese familiari nella misura del 72,77%
(pari ad € 1.488,00) pertanto, la quota di reddito disponibile da mettere a disposizione dei creditori è di € 147,30 al mese per i tre anni di durata della procedura;
considerato che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, oltre alla tredicesima mensilità, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto,
a seconda dei redditi in concreto percepiti;
che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
considerato che, per la maggior soddisfazione dei creditori, il datore di lavoro del sig. , ha dichiarato di voler mettere a CP_1 disposizione della procedura di liquidazione controllata, la somma di € 18.000,00 per spirito di liberalità nei confronti del ricorrente;
rilevato che l'OC ha fornito l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3, quarto periodo CCII e che quindi è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto LLart. 275 cci;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), ccii;
considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della
CR (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese LLOC (inteso come Gestore e OC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a
Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto LLOC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena 31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib.
Rimini 30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;
rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;
rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio 2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura); ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge: (i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;
(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;
(iii) l'art. 17, rubricato “unitarietà del compenso”, prevede al primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati
“più organismi” da intendersi – secondo la giurisprudenza – “la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'OC e del liquidatore” essendosi osservato che “in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore,
è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;
(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato LLOC (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore); rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio 2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore LLOC e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma); ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista LLart. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) residente in [...]
n. 2:
II. nomina giudice delegato la dott.ssa ON IA;
III. nomina Liquidatore l'Avv. DA MA LA AC, già nominata Gestore della CR LLOC;
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti LLelenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;
VIII. dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura del liquidatore, nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione giudiziale come indicati nel ricorso e nella relazione dell'OC;
IX. dispone che il debitore verserà alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, quantificate in €
1.488,00;
X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
XI. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XII. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;
XIII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del
Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Reggio Emilia il 18 novembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il giudice relatore
ON IA
Il Presidente
EF LÒ