TAR
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02120/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00194 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02120/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2025, proposto da
Soave Edilstrade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta De Manincor, con domicilio eletto presso il suo studio in
Mestre – Venezia, via Pepe n. 142, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Soave, non costituito in giudizio;
nei confronti
Zambon Strade s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'accertamento ex art. 31, comma 2, c.p.a. N. 02120/2025 REG.RIC.
del silenzio inadempimento dell'Amministrazione convenuta sulla segnalazione trasmessa a mezzo PEC dalla Soave Edilstrade s.r.l. in data 25-8-2025, indirizzata al
Sindaco pro tempore, dott. Matteo Pressi, al Responsabile dell'Ufficio Edilizia
Privata, Pubblica e Urbanistica, dott. Marco Gamberoni, e al Responsabile della
Polizia Municipale e Amministrativa, dott. Angelo Guardini, con la quale la Società rappresentava all'Ente la necessità di adottare immediati provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi e di messa in sicurezza della sede viaria di Via San Lorenzo, a fronte delle manomissioni e occupazioni della sede stradale ivi denunciate; nonché per la condanna della medesima Amministrazione all'adempimento dell'obbligo di provvedere sulla medesima istanza e di concludere il relativo procedimento, oltreché per la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FI LL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del 25-8-2025 Soave Edilstrade s.r.l. (in seguito, Edilstrade) segnalava al
Comune di Soave (in seguito, il Comune) che il giorno 22-8-2025, Zambon Strade
s.r.l. (in seguito, Zambon Strade) avrebbe intrapreso, senza alcuna autorizzazione, interventi di demolizione di una porzione della piattaforma viaria di via San Lorenzo, installando anche barriere di tipo “new jersey” e che tali lavorazioni avrebbero comportato la riduzione della carreggiata, con grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. N. 02120/2025 REG.RIC.
Edilstrade chiedeva quindi al Comune di “chiarire la natura giuridica e la competenza sul tratto di Via San Lorenzo interessato dagli interventi” e di “rilasciare copia integrale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. legge 7-8-1990, n. 241, nonché degli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 14-3-2013, n. 33, tutti gli eventuali atti autorizzativi rilasciati per la loro esecuzione”, intimando all'Ente di “disporre, con effetto immediato, il ripristino integrale dello stato dei luoghi, così da garantire la piena e sicura transitabilità del tratto viario interessato” e di “adottare, senza indugio e con la massima urgenza, tutti i provvedimenti necessari a impedire la prosecuzione o la reiterazione di simili condotte”.
2. Con nota sindacale del 17-10-2025, il Comune provvedeva all'ostensione della documentazione richiesta ed evidenziava a Edilstrade che:
- la strada in questione ha natura di strada vicinale ad uso pubblico;
- la sua conformazione originaria “è stata manomessa, allo scopo di allargarla, in data successiva al 2011”;
- “tale intervento, privo di autorizzazione, ha portato all'attivazione dei relativi procedimenti sanzionatori”;
- “l'unico stato autorizzato è quello rinvenibile analizzando le immagini – allegate - del sistema Google maps risalenti al 2011”.
3. Con il ricorso depositato in data 10-1-2025 Edilstrade ha agito, ai sensi degli artt.
31 e 117 c.p.a., per l'accertamento del silenzio inadempimento sulla sua segnalazione del 25-8-2025, con condanna della medesima Amministrazione all'adempimento dell'obbligo di provvedere sulla stessa, concludendo il relativo procedimento.
A fondamento delle sue domande parte ricorrente sostiene che:
- l'obbligo di accertare gli abusi e ordinare la remissione in pristino da parte del
Comune discenderebbe dagli art. 12, 14, 20, 21, commi 3 e 4, 31 del d.lgs. 30-4-1992,
n. 285, nonché dall'art. 27 del d.P.R. 6-6-2001, n. 380) che pone direttamente in capo ai Comuni, in quanto enti gestori della strada, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza della N. 02120/2025 REG.RIC.
circolazione stradale, di provvedere alla relativa manutenzione e di intervenire per contrastare interventi abusivi privati;
- ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, il procedimento si sarebbe dovuto concludere comunque nel termine non prorogabile di trenta giorni, tanto più in ragione dell'urgenza qualificata dal caso di specie;
- i provvedimenti richiesti sarebbero vincolati, dato l'accertamento dell'abuso come riscontrato dagli agenti dei Carabinieri intervenuti sul posto nella mattina del 22-8-
2025 e provato dalla documentazione prodotta in atti.
4. Nonostante la notifica del ricorso, il Comune e la controinteressata non si sono costituiti in giudizio.
5. La causa, infine, è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
6. Il ricorso può essere accolto, nei sensi e nei limiti, di seguito precisati.
7. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “la destinazione delle strade vicinali ad un uso pubblico, indicata dal Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), implichi necessariamente il loro coinvolgimento in un transito generalizzato e, dunque ed a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze, il Comune può vantare sulla strada vicinale, ai sensi dell'art. 825 c.c., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa. Del pari, già alla luce del tuttora vigente (in forza dell'art.
1, c. 1 del d.lgs. 1-12-2009 n. 179) art. 51, I c. della legge 20-3-1865 n. 2248 All. F),
«… la riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse…». Sicché per esse l'onere di loro manutenzione (e più in generale, dei lavori che le interessino) non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d'una compartecipazione da parte di esso”
(Cons. Stato, Sez. IV, 21-9-2015, n. 4398). N. 02120/2025 REG.RIC.
In definitiva la manutenzione delle strade vicinali anche ad uso pubblico deve ritenersi a carico anzitutto dei proprietari interessati e, se del caso e solo nei limiti ex art. 3,
d.lgs. 1-9-1918 n. 1446, anche del Comune
Tuttavia, stante il disposto degli artt. 12 e 14 del d.lgs. 30-4-1992, n. 285 e dell'art. 27 del d.P.R. 6-6-2001, n. 380, deve ritenersi che il Comune anche su tali strade sia tenuto ad esercitare i compiti di vigilanza e polizia a garanzia della sicurezza pubblica, potendo altresì intervenire in via d'urgenza in presenza di situazioni di necessità.
Il Comune inoltre ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 6-6-2001, n. 380 è tenuto alla vigilanza sull'attività edilizia-urbanistica riguardante il suo territorio.
E in base all'art. 2 della legge n. 241/1990 il Comune doveva concludere gli avviati procedimenti sanzionatori, con l'adozione di un provvedimento espresso, nei termini ivi previsti.
Per costante giurisprudenza in materia di silenzio-inadempimento, l'inerzia viene meno solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo, non potendo assumere rilievo il mero avvio del relativo procedimento (T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. V, 6-4-2022, n.2356).
7.1. Con la nota del 17-10-2025, il Comune ha dato atto del fatto che i lavori contestati non sono stati oggetto delle necessarie autorizzazioni e di avere avviato i conseguenti procedimenti sanzionatori; ma tali procedimenti sanzionatori non risultano ancora conclusi.
8. Va quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio (parziale) serbato dal Comune in relazione all'istanza del 25-8-2025 ed accertato l'obbligo dello stesso di provvedere alla conclusione dei procedimenti sanzionatori avviati entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. N. 02120/2025 REG.RIC.
Con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
8.1. Ferma ogni valutazione del Comune in ordine all'esito dei procedimenti sanzionatori avviati.
In base all'art. 34, comma 2, c.p.a., infatti “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” e allo stato non vi sono sufficienti elementi per ritenere che non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori (art. 31, comma 3, c.p.a.).
9. In ragione delle peculiarità della fattispecie e del solo parziale inadempimento del
Comune, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
FI LL, Primo Referendario, Estensore N. 02120/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
FI LL
IL PRESIDENTE
NA SA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00194 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02120/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2025, proposto da
Soave Edilstrade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta De Manincor, con domicilio eletto presso il suo studio in
Mestre – Venezia, via Pepe n. 142, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Soave, non costituito in giudizio;
nei confronti
Zambon Strade s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'accertamento ex art. 31, comma 2, c.p.a. N. 02120/2025 REG.RIC.
del silenzio inadempimento dell'Amministrazione convenuta sulla segnalazione trasmessa a mezzo PEC dalla Soave Edilstrade s.r.l. in data 25-8-2025, indirizzata al
Sindaco pro tempore, dott. Matteo Pressi, al Responsabile dell'Ufficio Edilizia
Privata, Pubblica e Urbanistica, dott. Marco Gamberoni, e al Responsabile della
Polizia Municipale e Amministrativa, dott. Angelo Guardini, con la quale la Società rappresentava all'Ente la necessità di adottare immediati provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi e di messa in sicurezza della sede viaria di Via San Lorenzo, a fronte delle manomissioni e occupazioni della sede stradale ivi denunciate; nonché per la condanna della medesima Amministrazione all'adempimento dell'obbligo di provvedere sulla medesima istanza e di concludere il relativo procedimento, oltreché per la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FI LL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del 25-8-2025 Soave Edilstrade s.r.l. (in seguito, Edilstrade) segnalava al
Comune di Soave (in seguito, il Comune) che il giorno 22-8-2025, Zambon Strade
s.r.l. (in seguito, Zambon Strade) avrebbe intrapreso, senza alcuna autorizzazione, interventi di demolizione di una porzione della piattaforma viaria di via San Lorenzo, installando anche barriere di tipo “new jersey” e che tali lavorazioni avrebbero comportato la riduzione della carreggiata, con grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. N. 02120/2025 REG.RIC.
Edilstrade chiedeva quindi al Comune di “chiarire la natura giuridica e la competenza sul tratto di Via San Lorenzo interessato dagli interventi” e di “rilasciare copia integrale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. legge 7-8-1990, n. 241, nonché degli artt. 5 e 5-bis d.lgs. 14-3-2013, n. 33, tutti gli eventuali atti autorizzativi rilasciati per la loro esecuzione”, intimando all'Ente di “disporre, con effetto immediato, il ripristino integrale dello stato dei luoghi, così da garantire la piena e sicura transitabilità del tratto viario interessato” e di “adottare, senza indugio e con la massima urgenza, tutti i provvedimenti necessari a impedire la prosecuzione o la reiterazione di simili condotte”.
2. Con nota sindacale del 17-10-2025, il Comune provvedeva all'ostensione della documentazione richiesta ed evidenziava a Edilstrade che:
- la strada in questione ha natura di strada vicinale ad uso pubblico;
- la sua conformazione originaria “è stata manomessa, allo scopo di allargarla, in data successiva al 2011”;
- “tale intervento, privo di autorizzazione, ha portato all'attivazione dei relativi procedimenti sanzionatori”;
- “l'unico stato autorizzato è quello rinvenibile analizzando le immagini – allegate - del sistema Google maps risalenti al 2011”.
3. Con il ricorso depositato in data 10-1-2025 Edilstrade ha agito, ai sensi degli artt.
31 e 117 c.p.a., per l'accertamento del silenzio inadempimento sulla sua segnalazione del 25-8-2025, con condanna della medesima Amministrazione all'adempimento dell'obbligo di provvedere sulla stessa, concludendo il relativo procedimento.
A fondamento delle sue domande parte ricorrente sostiene che:
- l'obbligo di accertare gli abusi e ordinare la remissione in pristino da parte del
Comune discenderebbe dagli art. 12, 14, 20, 21, commi 3 e 4, 31 del d.lgs. 30-4-1992,
n. 285, nonché dall'art. 27 del d.P.R. 6-6-2001, n. 380) che pone direttamente in capo ai Comuni, in quanto enti gestori della strada, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza della N. 02120/2025 REG.RIC.
circolazione stradale, di provvedere alla relativa manutenzione e di intervenire per contrastare interventi abusivi privati;
- ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, il procedimento si sarebbe dovuto concludere comunque nel termine non prorogabile di trenta giorni, tanto più in ragione dell'urgenza qualificata dal caso di specie;
- i provvedimenti richiesti sarebbero vincolati, dato l'accertamento dell'abuso come riscontrato dagli agenti dei Carabinieri intervenuti sul posto nella mattina del 22-8-
2025 e provato dalla documentazione prodotta in atti.
4. Nonostante la notifica del ricorso, il Comune e la controinteressata non si sono costituiti in giudizio.
5. La causa, infine, è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
6. Il ricorso può essere accolto, nei sensi e nei limiti, di seguito precisati.
7. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “la destinazione delle strade vicinali ad un uso pubblico, indicata dal Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), implichi necessariamente il loro coinvolgimento in un transito generalizzato e, dunque ed a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze, il Comune può vantare sulla strada vicinale, ai sensi dell'art. 825 c.c., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa. Del pari, già alla luce del tuttora vigente (in forza dell'art.
1, c. 1 del d.lgs. 1-12-2009 n. 179) art. 51, I c. della legge 20-3-1865 n. 2248 All. F),
«… la riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse…». Sicché per esse l'onere di loro manutenzione (e più in generale, dei lavori che le interessino) non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d'una compartecipazione da parte di esso”
(Cons. Stato, Sez. IV, 21-9-2015, n. 4398). N. 02120/2025 REG.RIC.
In definitiva la manutenzione delle strade vicinali anche ad uso pubblico deve ritenersi a carico anzitutto dei proprietari interessati e, se del caso e solo nei limiti ex art. 3,
d.lgs. 1-9-1918 n. 1446, anche del Comune
Tuttavia, stante il disposto degli artt. 12 e 14 del d.lgs. 30-4-1992, n. 285 e dell'art. 27 del d.P.R. 6-6-2001, n. 380, deve ritenersi che il Comune anche su tali strade sia tenuto ad esercitare i compiti di vigilanza e polizia a garanzia della sicurezza pubblica, potendo altresì intervenire in via d'urgenza in presenza di situazioni di necessità.
Il Comune inoltre ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 6-6-2001, n. 380 è tenuto alla vigilanza sull'attività edilizia-urbanistica riguardante il suo territorio.
E in base all'art. 2 della legge n. 241/1990 il Comune doveva concludere gli avviati procedimenti sanzionatori, con l'adozione di un provvedimento espresso, nei termini ivi previsti.
Per costante giurisprudenza in materia di silenzio-inadempimento, l'inerzia viene meno solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo, non potendo assumere rilievo il mero avvio del relativo procedimento (T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. V, 6-4-2022, n.2356).
7.1. Con la nota del 17-10-2025, il Comune ha dato atto del fatto che i lavori contestati non sono stati oggetto delle necessarie autorizzazioni e di avere avviato i conseguenti procedimenti sanzionatori; ma tali procedimenti sanzionatori non risultano ancora conclusi.
8. Va quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio (parziale) serbato dal Comune in relazione all'istanza del 25-8-2025 ed accertato l'obbligo dello stesso di provvedere alla conclusione dei procedimenti sanzionatori avviati entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. N. 02120/2025 REG.RIC.
Con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.
8.1. Ferma ogni valutazione del Comune in ordine all'esito dei procedimenti sanzionatori avviati.
In base all'art. 34, comma 2, c.p.a., infatti “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” e allo stato non vi sono sufficienti elementi per ritenere che non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori (art. 31, comma 3, c.p.a.).
9. In ragione delle peculiarità della fattispecie e del solo parziale inadempimento del
Comune, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
FI LL, Primo Referendario, Estensore N. 02120/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
FI LL
IL PRESIDENTE
NA SA
IL SEGRETARIO