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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 572/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
A. Sallustio (C.F.: ) e F. Mariani (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. N. Lipartiti (C.F.:
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società domandando accertarsi il Controparte_1
suo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e da perdita di chance subiti in conseguenza delle condotte imputabili al datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente condanna di parte convenuta alla sua riammissione in servizio ed alla corresponsione delle somme indicate in ricorso a titolo risarcitorio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società resistente dal 12.03.2018 al 24.04.2019, con qualifica di autista, svolgendo le mansioni di conducente di autocarro, cin inquadramento nel livello 3 del CCNL, settore edilizia – industria, in forza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- che, in data 24.04.2019 ha subito infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l'amputazione della coscia sinistra ed ha sospeso l'attività lavorativa sino al 29.08.2019, data in cui l' ha certificato la cessazione della infermità e la possibilità di riprendere CP_2
l'attività lavorativa, previa visita di idoneità presso il medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- che, in data 29.08.2019, si è recato personalmente presso la sede di lavoro rappresentando la volontà di riprendere l'attività lavorativa con adibizione a qualsiasi mansione compatibile con le sue mutate condizioni di salute, di talché la società resistente lo ha rassicurato circa il fatto che lo avrebbe ripreso in servizio adibendolo a mansioni confacenti;
- che, in data 25.10.2019, a seguito di apposito sollecitato trasmesso in data
23.10.2019, la società resistente gli ha comunicato la disponibilità a riprendere l'attività lavorativa con le diverse mansioni di custode notturno, previa visita
Pag. 2 di 39 medica di idoneità alla predetta mansione che veniva fissata per il giorno
28.10.2019;
- che, tuttavia, solo nel mese di settembre 2020 ed a seguito di ulteriori numerosi solleciti verbali, la società resistente lo ha contattato per comunicargli nuove disposizioni lavorative, le quali avrebbero previsto la sua adibizione alla mansione di autista di mezzi meccanici, in particolare di escavatore, a partire dal giorno successivo, ossia il 23.09.2020, come di fatto è poi avvenuto
- che, tuttavia, 02.11.2020, la società resistente gli ha impartito di non recarsi a lavoro, comunicandogli che lo avrebbe presto contattato per fornirgli nuove disposizioni lavorative, sebbene ciò non è mai avvenuto, nonostante i numerosi solleciti trasmessi in tal senso, in riscontro ai quali la società resistente ha continuato a promettergli la ripresa dell'attività di lavoro e le relative nuove disposizioni lavorative;
- che, solo in data 26.03.2021, la società resistente gli ha comunicato la volontà di mantenere in essere e riprendere il rapporto di lavoro, sebbene con la diversa mansione, ma mantenendo comunque la medesima qualifica e lo stesso livello del CCNL di riferimento, previa installazione di apposito gabbiotto presso la sede della società;
- che, in data, 13.05.2021, le parti si sono accordate per il pagamento delle retribuzioni arretrate e per la ripresa dell'attività lavorativa del ricorrente, previa visita medica di idoneità alla mansione, visita che è stata svolta in data
20.05.2021 ed a seguito della quale il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo permanente allo svolgimento della mansione di escavatorista ed idoneo per lo svolgimento della mansione di ”, invito cui il ricorrente ha Persona_1
dato riscontro positivo in data 26.05.2021
Pag. 3 di 39 - che, quindi, in data 24.05.2021, la società resistente gli ha comunicato la ripresa dell'attività lavorativa a far data dal 27.05.2021, con la mansione di portiere diurno, al contempo invitandolo a comunicare l'eventuale accettazione della nuova mansione entro il 25.05.2021, in modo da consentire alla società di installare e predisporre il gabbiotto all'esterno degli uffici amministrativi;
- che, sempre in data 26.05.2021, la società resistente gli ha comunicato la propria disponibilità a corrispondergli la somma di € 5.085,00 per le mensilità non retribuite, nonché che, in luogo di un nuovo contratto di lavoro, sarebbe intercorsa tra le parti solo una lettera di cambio mansione, con conservazione della retribuzione originaria, lettera di cambio mansione che veniva quindi trasmessa sempre in data 26.05.2021 e definitivamente sottoscritta dalle parti in data 27.05.2021 presso la sede degli uffici amministrativi della società;
- che, proprio nella data del 27.05.2021, la società resistente gli ha comunicato di attendere qualche giorno per iniziare il nuovo lavoro, poiché la struttura, ossia il gabbiotto che avrebbe dovuto ospitarlo, non era stata ancora predisposta;
- che, in data 23.06.2021, a seguito di ulteriore sollecito del 21.06.2021, la società resistente ha riscontrato che il gabbiotto in possesso della stessa non era adeguato a garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente e che, quindi, la società avrebbe provveduto a installare un nuovo gabbiotto più confortevole, dotato di aria condizionata e bagno, sicuramente più adeguato alle sue condizioni di salute;
- che, in data 12.05.2022, a cagione dell'assenza di alcuna comunicazione in merito nonostante i reiterati solleciti scritti e verbali, ha trasmesso nuovo ed ulteriore sollecito alla società resistente per la ripresa dell'attività lavorativa alle condizioni nel tempo pattuite, ma anche detto sollecito è rimasto inevaso;
Pag. 4 di 39 - che, a tutt'oggi, nonostante percepisca regolarmente la retribuzione, permane la sua totale inattività lavorativa, atteso che la società resistente non ha ancora tenuto fede all'impegno di consentirgli di riprendere servizio;
- che, in conseguenza della descritta condotta datoriale di totale emarginazione dall'attività lavorativa, ha subito una grave e persistente prostrazione psicofisica tale da incidere profondamente nella sua vita privata e sociale, soffre tuttora di forti stati d'ansia e crisi di panico, patisce un forte senso di discriminazione, umiliazione e mortificazione, sia all'interno della famiglia che delle altre formazioni sociali, condizioni, queste, che hanno necessitato il ricorso ad un percorso cure psichiatriche e psicologiche.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la lesione del diritto alla dignità della persona per la mancata attività svolta dal ricorrente, mediante comportamenti datoriali diretti alla emarginazione dal contesto aziendale e, di conseguenza annullarli;
condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a consentire al Sig. la ripresa dell'attività Pt_1
lavorativa nelle mansioni di Portierato Diurno come da lettera sottoscritta il
27/05/2021 con effetto immediato;
condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, che si quantificano in Euro 180.000,00, o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali dalla data di sottoscrizione della lettera per il cambio mansione, sia di natura non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica, oltre al danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Pag. 5 di 39 Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di verificare la legittimità della condotta tenuta dalla società convenuta – asseritamente integrante una ipotesi di “mobbing”, per avere, in tesi, colpevolmente impedito al lavoratore di riprendere la propria attività lavorativa in violazione degli impegni nel tempo assunti successivamente all'infortunio sul lavoro al medesimo occorso che ne ha menomato le condizioni di salute e la sua idoneità a svolgere le mansioni sino ad allora espletate - in relazione all'art. 2087 c.c., ovvero all'obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza e il benessere psico-fisico dei lavoratori sul luogo di lavoro, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per vagliare la domanda del ricorrente volta a conseguire la ripresa dell'attività lavorativa, nonché il risarcimento dei danni patiti, come indicati e quantificati in ricorso ed in parte rimessi a valutazione equitativa dell'autorità giudiziaria.
1) La condotta di “mobbing”: esclusione
Deve premettersi che, per ormai consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo - integrante una condotta datoriale illegittima in violazione dell'obbligo del datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., con conseguente diritto del lavoratore leso al
Pag. 6 di 39 risarcimento del danno – deve essere accertata in giudizio una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscano per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Devono, quindi, ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d)
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Se ne deduce che l'elemento qualificante va ricercato non già nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. (ex multis Cass. n. 4774/2006; Cass. n. 3785/2009; Cass. n. 18836/2013;
Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 24029/2016; Cass. n. 26684/2017; Cass. n.
12437/2018; Cass. n. 35235/2022; Cass. n. 3822/2024). Si è sostenuto, inoltre, che, così come una pluralità di comportamenti illegittimi non implica, di per sé, il mobbing, allo stesso modo, la legittimità di ogni singolo comportamento non esclude l'intento vessatorio: quella che non può mancare è la valutazione complessiva della pluralità di fatti allegati come integranti il mobbing, fermo restando che la prova
Pag. 7 di 39 dell'elemento soggettivo è facilitata nel caso di comportamenti illeciti ed è, al contrario, resa più ardua dalla riscontrata legittimità di tutti i comportamenti denunciati, come unitariamente finalizzati alla persecuzione e all'isolamento del lavoratore, nel senso che il giudice del merito non può escludere la sussistenza del mobbing con enunciati meramente assertivi, pervenendo a conclusioni disancorate dalle risultanze istruttorie costituite dalle prove dichiarative e dalla consulenza medico-legale acquisite in primo grado, con motivazione meramente figurativa e apparente (ex multis Cass. n. 26684/2017 cit.; Cass. n. 16247/2018; Cass. n.
3822/2024 cit.).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, non risultano sufficientemente provati i fatti costitutivi idonei a ritenere integrata una ipotesi di mobbing.
A tal proposito, deve anzitutto osservarsi come non sia in discussione lo svolgimento dei fatti come indicati in ricorso e riportati nelle premesse in fatto del presente provvedimento, atteso che detti fatti, così come il loro decorso temporale, non sono stati specificamente contestati da controparte, oltre che essere in larga parte comprovati dalla documentazione prodotta agli atti di causa, ossia dai reiterati scambi di PEC contenenti solleciti e riscontri intercorsi nel tempo tra le parti (cfr. fascicolo parte ricorrente).
Non è revocabile in dubbio, dunque, che: dal 29.08.2019 - data in cui il ricorrente ha ottenuto la certificazione dall' di cessazione dell'infermità, con conseguente CP_2
possibilità di riprendere l'attività lavorativa con mansioni compatibili alle sue condizioni di salute e previa apposita visita medica di idoneità (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) – il ricorrente è rimasto lavorativamente inattivo sino al 23.09.2020
– data in cui, a seguito di diversi solleciti trasmessi al datore di lavoro, riprendeva
Pag. 8 di 39 l'attività lavorativa, con mansioni di escavatore;
che, tuttavia, dal 02.11.2020 – data in cui gli veniva comunicato di non recarsi a lavoro in attesa di nuove disposizioni da parte datoriale – il ricorrente, di fatto, non ha più ripreso servizio, nonostante i numerosi solleciti trasmessi alla società resistente, anche a mezzo del proprio legale,
e nonostante i diversi impegni assunti dal datore di lavoro in tal senso (si veda: comunicazione del 26.03.2021, con cui il datore di lavoro manifestava la disponibilità di riprendere in servizio il lavoratore, mantenendo la stessa qualifica e livello precedenti, sia pure con mansione differente di guardiano/custode, previa installazione di apposito “gabbiotto” presso la sede della società datrice di lavoro;
comunicazione del 24.05.2021, con cui il datore di lavoro invitava il lavoratore a presentarsi sul luogo di lavoro il giorno 27.05.2021 per riprendere l'attività lavorativa con mansione di custode diurno, dopo che, in data 24.05.2021, il lavoratore medesimo era stato dichiarato “non idoneo permanente allo svolgimento della mansione di escavatorista ed idoneo per lo svolgimento della mansione di Guardiano
Diurno”; comunicazione del 27.05.2021 - avvenuta presso la sede della società resistente, ove il ricorrente si era recato per riprendere l'attività lavorativa, come da precedente accordo - con cui il datore di lavoro invitava il ricorrente ad attendere
“qualche giorno” per consentire l'installazione del gabbiotto in cui egli avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa, con le nuovi mansioni concordate;
comunicazione del 23.06.2021, con cui il datore di lavoro comunicava al ricorrente di attendere ulteriormente, in ragione del fatto che il predetto non era Parte_2
adeguato a garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente e che, quindi, la società avrebbe provveduto a installare un nuovo gabbiotto più confortevole, dotato di aria condizionata e bagno, sicuramente più adeguato alle sue condizioni di salute).
Pag. 9 di 39 Risulta pacifico, quindi, che, nonostante i numerosi solleciti, incontri e scambi di
PEC, il ricorrente, dal novembre 2020 all'attualità, non ha più potuto riprendere l'attività lavorativa - con adibizione a mansioni idonee e confacenti al mutato stato di salute, come attestato dalle visite di idoneità presso il medico competente – per cause al medesimo non imputabili e riconducibili unicamente alla volontà datoriale. La
resistente, infatti, ha in più occasioni assunto l'impegno di riprendere in CP_3
servizio il lavoratore, adibendolo a mansioni diverse e idonee al suo mutato stato di salute, per poi costantemente rimandare e, in definitiva, disattendere gli impegni presi.
Tuttavia, non vi sono sufficienti elementi per qualificare la condotta serbata dal datore di lavoro come sussumibile in una ipotesi di mobbing, come interpretato dalla richiamata giurisprudenza, non ravvisandosi l'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie.
Invero, dalla complessiva ricostruzione dei fatti – come non contestati e desumibili dalla documentazione prodotta agli atti, come sopra riportata e analizzata – emerge comunque la volontà di parte datoriale di riprendere in servizio il lavoratore: il datore di lavoro, infatti, pur costantemente procrastinando la reimmissione in servizio del lavoratore, ha sempre manifestato detta volontà, si è determinato a mutare più volte la mansione del lavoratore per renderla confacente ed idonea al peggioramento delle sue condizioni di salute (si veda lettera di cambio mansioni sottoscritta dalle parti in data
27.05.2021, prodotta agli atti), ha concordato con il lavoratore il pagamento delle retribuzioni arretrate, nonché poi continuato a retribuirlo nonostante l'assenza dal lavoro (come non contestato e ammesso dallo stesso ricorrente), si è impegnato a predisporre un luogo di lavoro idoneo ad ospitare il lavoratore per l'espletamento delle nuove mansioni (si veda impegno alla realizzazione del gabbiotto presso la zona esterna della sede di lavoro per lo svolgimento delle mansioni di guardiania).
Pag. 10 di 39 Tanto dimostra l'assenza di una vera e propria attività persecutoria preordinata all'effettivo allontanamento ed emarginazione del lavoratore dal lavoro.
In altri termini, non può dirsi dimostrato un complessivo e preordinato intento persecutorio in capo alla società convenuta, attesa l'assenza di idonea e sufficiente prova circa l'elemento dell'intenzionalità di parte datoriale di ledere il lavoratore con la finalità unica di espellerlo dal lavoro o di emarginarlo, o discriminarlo, o screditarlo, o, comunque, di arrecargli danno, di talché non è possibile considerare integrata la fattispecie del mobbing.
2) La valutazione “globale” della condotta del datore di lavoro e la diversa qualificazione della fattispecie
Cionondimeno, l'impossibilità di qualificare la fattispecie in trattazione come integrante un vero e proprio mobbing non consente comunque di escludere la illegittimità della complessiva condotta tenuta dal datore di lavoro, al punto da esonerarlo da responsabilità per i danni asseritamente occorsi al lavoratore.
A tal riguardo, deve ritenersi che, al di là di uno specifico inquadramento
“nominalistico” (nel caso di specie, mobbing, come espressamente indicato in ricorso da parte ricorrente), quello del mobbing è un concetto “metagiuridico”, atteso che la relativa fattispecie non è disciplinata direttamente ed espressamente dalla legge, trattandosi di una figura elaborata e ricostruita nel tempo dalla giurisprudenza, ma che, in ogni caso, è pur sempre riconducibile alla clausola generale di cui all'art. 2087
c.c., la quale, come detto, prescrive uno specifico obbligo in capo al datore di lavoro di adottare ed assicurare ogni misura necessaria ed esigibile per tutelare non soltanto l'integrità, ma anche il benessere psico-fisico del lavoratore sul luogo di lavoro e nell'espletamento dell'attività lavorativa, così postulando al suo interno una pletora di
Pag. 11 di 39 obblighi, diversi ed eterogenei a seconda dei casi concreti, la cui violazione concretizza un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che legittima il lavoratore al risarcimento del danno. In altri termini, la complessità della fattispecie del mobbing, la mancanza di una sua specifica disciplina e la sua riconducibilità alla norma di portata generale di cui all'art. 2087 c.c. sono tutti presupposti che consentono di ritenere che, ancorché venga esclusa in giudizio la configurabilità del mobbing per assenza o difetto di prova in ordine all'elemento soggettivo del preordinato intento persecutorio – come nel caso di specie, per le ragioni già esposte
– è necessario nondimeno valutare giuridicamente la globale e complessiva condotta tenuta dal datore di lavoro, nella specie concretatasi nel radicale e sostanziale esautoramento del lavoratore dalle sue mansioni e dall'attività lavorativa nel suo complesso, la quale ben può comunque integrare un inadempimento contrattuale in violazione dell'art. 2087 c.c. - o di altra disposizione prescrittiva di obblighi -, nonché fonte di danno alla sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del lavoratore, ove ricollegabile eziologicamente all'inadempimento medesimo (Cass. n. 22635/2015).
Difatti, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.,
è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento — imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute, e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c. (Cass. n.
15159/2019; Cass. n. 16580/2022; Cass. n. 33639/2022). E tale valutazione non può dirsi lesiva del principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui agli art. 112 c.p.c., atteso che la stessa si fonda pur sempre sul medesimo comportamento ascritto al datore di lavoro - in disparte la qualificazione
Pag. 12 di 39 giuridica fattane dal ricorrente - nell'ambito dei medesimi fatti allegati e delle conclusioni rassegnate, ciò che costituisce meramente una diversa qualificazione dello stesso fatto giuridico ad opera dell'autorità giudiziaria (Cass. n. 6326/2005;
Cass. n. 22635/015 cit.).
Sulla scorta dei suddetti principi, nel caso di specie, la condotta della società resistente deve essere valutata nella sua globalità, tenuto conto di come si è oggettivamente estrinsecata – sulla base di quanto allegato, dedotto, provato e non contestato in giudizio - e delle conseguenze che eventualmente ha prodotto nella sfera giuridica del ricorrente medesimo, sì da verificare la sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale integrante una violazione dell'art. 2087 c.c. o di altra norma prescrittiva di obblighi, e ciò a prescindere dalla sua qualificazione in termini di mobbing – come indicato dal ricorrente ed escluso per le ragioni già esposte – ovvero un diverso inadempimento comunque foriero di danno e legittimante la pretesa risarcitoria invocata in giudizio.
Orbene, per le ragioni già esposte, è acclarato lo svolgimento dei fatti di causa come sopra descritti, dai quali si desume una lunga e protratta inattività lavorativa del ricorrente che ne ha comportato un vero e proprio esautoramento dal lavoro, nonostante la più volte manifestata volontà di riprendere l'attività anche con mansioni inferiori e idonee alle sue peggiorate condizioni di salute, a cagione del continuo procrastinare la ripresa in servizio da parte del datore di lavoro. Tale condotta è certamente idonea a configurare una responsabilità datoriale da inadempimento, atteso che non può considerarsi corretto e legittimo il comportamento del datore di lavoro che, nella sostanza, impedisca al lavoratore di lavorare, così arrecando pregiudizio ad interessi fondamentali connessi al diritto al lavoro e costituzionalmente presidiati (artt. 4 e 2 Cost.), come quello di estrinsecazione della
Pag. 13 di 39 propria personalità e professionalità sia sul luogo di lavoro che nelle altre formazioni sociali, essendo pacifico che il lavoro non è soltanto fonte di reddito, ma anche di libertà e di manifestazione della propria personalità e dignità in ogni ambito e aspetto della vita, personale e di relazione.
Quanto alla sua corretta qualificazione giuridica, la condotta inadempiente del datore di lavoro, più che configurare violazione delle norme poste a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori in esecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., integra una violazione della prescrizione di cui all'art. 2103 c.c. – pure richiamata ad abundantiam dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio – a termine del quale, per quanto qui interessa, “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte…”. Invero, la citata disposizione, nell'imporre al datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, ben si attaglia non soltanto ai casi di “demansionamento” (allorquando, cioè, il lavoratore viene costantemente impiegato in mansioni inferiori e non confacenti con il suo profilo professionale), ma anche, ed a fortiori, alle ipotesi in cui il datore di lavoro preclude in radice lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore, così determinando una inattività lavorativa forzata, con il conseguente rischio di cagionare un danno alla di lui professionalità, al patrimonio, nonché a diritti inviolabili strettamente connessi all'esercizio del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., quali la realizzazione della personalità dell'individuo e la sua estrinsecazioni nel contesto sociale.
Tali considerazioni hanno trovato nel tempo l'avallo della giurisprudenza di legittimità – ai cui arresti in materia si ritiene di aderire - secondo cui “Il lavoratore
Pag. 14 di 39 — cui l'art. 2103 c.c. (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300), con norma applicabile anche ai dirigenti, riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte — ha "a fortiori" il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa — cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo — costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
responsabilità che, peraltro, derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale: sicché, se essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità stessa deve essere nondimeno esclusa — oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del lavoratore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari — anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore” (ex multis Cass. n. 17564/2006); “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria
Pag. 15 di 39 prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa” (ex multis Cass. n. 31182/2021); “In tema di mansioni, il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola
l'art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo,
e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. A tal fine, il giudice deve tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno (ex multis Cass. n. 7963/2012; Cass. n. 11169/2018).
Pag. 16 di 39 Quindi, sulla scorta delle suddette coordinate normative e giurisprudenziali, non è revocabile in dubbio l'inadempimento della società resistente che, in palese violazione dell'art. 2103 c.c., ha determinato, in modo costante e protratto per un lungo arco temporale, la totale inattività lavorativa del ricorrente, ciò che concretizza una condotta senz'altro illegittima e fonte di responsabilità.
Peraltro, l'imputabilità di tale inadempimento al datore di lavoro non risulta scalfita dalle risultanze delle prove orali assunte.
Invero, il primo teste di parte resistente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_1
impiegato tecnico della società resistente inizialmente incaricato dei lavori tesi alla realizzazione della struttura di guardiania che avrebbe dovuto accogliere il ricorrente per lo svolgimento della nuova mansione di custode diurno, ha sul punto confermato tale circostanza, dichiarando, altresì, che “La ditta ci chiese, a me e che era CP_4
l'ingegnere, di valutare la fattibilità della costruzione di un piccolo fabbricato o dell'allocamento di un box prefabbricato all'ingresso del piazzale… ing. CP_5
ricopriva la parte che riguardava la documentazione, per cui venendo meno la presenza di questo discorso è stato trascurato, io mi occupo dell'esecuzione CP_4
stessa dei lavori. Essendoci appalti già in corso, mi sono dovuto occupare dell'esecuzione di questi lavori, per evitare di incorrere in penali, anche perché lavoriamo con gli enti pubblici…”.Quindi, il teste ha riferito che, benché la società si fosse adoperata per la realizzazione del fabbricato in cui avrebbe dovuto essere posto il lavoratore per lo svolgimento delle mansioni di guardiania, il venir meno della figura dell'ingegnere e la contemporanea sussistenza di altri lavori da espletare hanno determinato l'abbandono del progetto, che è stato per queste ragioni trascurato.
Orbene, a tutto concedere, tale giustificazione non può ritenersi meritevole di pregio al punto da integrare una “impossibilità della prestazione per cause non imputabili al debitore” ex artt. 1218 e 1256 c.c. sì da esonerarlo da responsabilità, tenuto conto del
Pag. 17 di 39 fatto che era ormai trascorso un lungo arco di tempo da quando la società aveva assunto l'impegno – nonché l'obbligo – di consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa e che l'esistenza di ulteriori lavori da espletare costituisce parte integrante ed ordinaria dell'attività esercitata dall'azienda: se si dovesse ritenere valida una simile giustificazione, anche dinanzi all'impegno espressamente preso con il lavoratore di creargli un ambiente adatto allo svolgimento dell'attività lavorativa e confacente con le sue mansioni e condizioni di salute, allora qualunque altro periodo avrebbe potuto considerarsi non opportuno a tal fine, atteso che la società è sempre alle prese con attività aziendali che potrebbero essere, in tesi, sempre e comunque valutate come prioritarie rispetto alle legittime esigenze del dipendente. Senza trascurare il fatto che è stata la stessa azienda ad assumersi tale specifico impegno, ben potendo, differentemente, optare per ulteriori mansioni comunque compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Invece, la società resistente ha assunto espressamente tale impegno, per poi “trascurarlo” per un lungo arco di tempo, con la giustificazione dell'assenza di un ingegnere e della esistenza di altri lavori da espletare.
Tale condotta non può ritenersi legittima, atteso che si è concretata nel trascurare con colpevole noncuranza le esigenze lavorative del dipendente, finanche venendo meno ad una serie di impegni nel corso del tempo assunti e poi rimasti inevasi, tanto è vero che il lavoratore, di fatto, non ha più ripreso l'attività lavorativa. In altri termini, la resistente ha reiteratamente posto in secondo piano la – invece – primaria CP_3
esigenza del proprio lavoratore di riprendere servizio, così precludendogli di svolgere attività lavorativa con adibizione a mansioni confacenti alle sue condizioni di salute e non adempiendo agli impegni e agli obblighi assunti.
In ragione di tanto, può dirsi accertato che la lunga e protratta inattività lavorativa del ricorrente è dipesa dalla illegittima e colpevole condotta del datore di lavoro, il quale,
Pag. 18 di 39 in violazione tanto degli obblighi con lo stesso assunti quanto dei principi sottesi alle prescrizioni di legge (art. 2103 c.c.), ha costantemente precluso al lavoratore di riprendere il servizio, così impedendogli di esercitare un diritto fonte di estrinsecazione della propria personalità e di benessere psico-fisico, oltre che economico.
3) I danni-conseguenza risarcibili
Ciò posto, con specifico riferimento ai danni-conseguenza risarcibili, parte ricorrente invoca il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, oltre che da perdita di chance.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, si ritiene che lo stesso non possa essere riconosciuto, in difetto di idonea e sufficiente prova in merito.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, posto che l'art. 1223 c.c. delimita il risarcimento al solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che ricomprenda tanto il danno emergente (immediata deminutio ptarimonii) quanto il lucro cessante (perdita di ulteriori occasioni di guadagno), ai fini del diritto alla prestazione risarcitoria non è sufficiente provare il danno-evento, ma occorre la dimostrazione del danno- conseguenza, da intendersi come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danno-evento ha prodotto nella sfera giuridica del danneggiato, atteso che esso, nella nozione composita del danno, costituisce, invero, l'unico aspetto risarcibile, se e in quanto provato da chi lamenti di averlo subito e ne chieda il ristoro (ex multis SS.UU.
n. 26972/2008; Cass. n. 7594/2018; Cass. n. 6167/2020).
Pag. 19 di 39 Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dato prova dei pregiudizi patrimoniali subiti, non avendo offerto idonea documentazione, né articolato prova orali in merito, limitandosi a quantificare il predetto danno nella misura di €
180.000,00 nelle conclusioni del ricorso introduttivo, senza specificare l'ubi consistam del danno e i criteri adoperati per la relativa determinazione.
Vieppiù che lo stesso ricorrente ha ammesso di aver sempre percepito le dovute retribuzioni anche durante il periodo di illegittima estromissione dall'attività lavorativa, nonché di continuare a percepirle, ciò che, peraltro, risulta finanche documentato dalle buste paga prodotte in atti da parte resistente (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente). Pertanto, pur nella indubbia sussistenza del danno-evento
(concretatosi nella forzosa inattività lavorativa eziologicamente connessa alla illegittima condotta datoriale di inadempimento, nei termini e per le ragioni già espresse) non è dimostrato il danno-conseguenza, ossia la deminutio patrimonii subita dal ricorrente nel raffronto tra la situazione patrimoniale esistente prima della condotta datoriale e quella originatasi successivamente.
Quanto alla posta patrimoniale qualificata dal ricorrente in termini di danno da perdita della professionalità specifica, si osserva quanto segue.
Il danno da lesione alla c.d. professionalità specifica - da intendersi, quest'ultima, come quel complesso di capacità e di attitudini professionali certamente suscettibile di valutazione economica, in quanto rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro – si concreta nel pregiudizio derivante sia dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia dalla perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (Cass. n. 11045/2004; Cass. n. 31558/2021; Cass. n. 3692/2023). Tale
Pag. 20 di 39 danno può essere dimostrato, anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione e prova di taluni elementi di fatto sintomatici, quali, a titolo esemplificativo, l'elevato contenuto professionale dei compiti svolti sino al demansionamento, la prolungata e ingiustificata emarginazione, il mancato invio a corsi di formazione, la inoperosità in cui è stato lasciato il dipendente, l'obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali ostativa alla possibilità di aggiudicarsi premi di produttività,
l'esclusione dalla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale (ex multis
Cass. n. 28274/2008; Cass. n. 19778/2014; Cass. n. 25743/2018; Cass. n. 21/2019;
Cass. n. 19923/2019; Cass. n. 3692/2023 cit.). Si è sostenuto, inoltre, che il danno alla professionalità – per sua natura plurioffensivo - è ovviamente un danno diverso dalla mancata percezione della retribuzione, essendo il primo legato appunto alla perdita della professionalità, dell'immagine professionale e della dignità lavorativa, e il secondo è di natura esclusivamente patrimoniale e deriva dalla mancata corresponsione e percezione della retribuzione derivante dal contratto, di talché esso può essere liquidato in via equitativa prendendo a riferimento una quota della retribuzione, da determinarsi sulla base di indici di riferimento quali la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento e/o dell'inattività lavorativa, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n.
29832/2008; Cass. n. 4652/2009; Cass. n. 19778/2014; Cass. n. 11169/2018; Cass. n.
25743/2018; Cass. n. 19923/2019; Cass. n. 10267/2024).
Sulla scorta dei suddetti principi giurisprudenziali, va evidenziato che le risultanze processuali hanno non hanno fatto emergere elementi sintomatici utili a provare l'invocato danno: più nello specifico, parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo allegato, né tantomeno dimostrato, elementi sintomatici utili a provare, ancorché in via presuntiva, il lamentato danno
Pag. 21 di 39 alla professionalità specifica, con particolare riferimento all'impoverimento delle sue capacità ed attitudini professionali, ovvero alla mancata acquisizione di un maggior saper fare o una qualsivoglia perdita di chance in relazione a future potenzialità occupazionali.
A corroborare tale valutazione milita il profilo e la qualifica professionale di custode
(diurno o notturno) da ultimo ricoperta dal lavoratore – sebbene di fatto mai espletata
-, come definitivamente accettata all'esito del già richiamato accordo sul cambio di mansione intercorso tra le parti e sottoscritto in data 27.05.2021, anche in ragione dell'accertata inidoneità del lavoratore medesimo ad essere adibito alle diverse e superiori mansioni precedentemente svolte: ebbene, tenuto conto che la qualifica di custode non costituisce un profilo di contenuto professionali elevato e che i compiti propri della mansione sono di natura ordinaria e basilare, non richiedendo, altresì, specifiche competenze tecniche, né necessità di aggiornamento per lo sviluppo professionale, appare difficilmente ipotizzabile, ancorché in via presuntiva, che, qualora non vi fosse stata la forzata estromissione dal lavoro e la inattività lavorativa, il lavoratore avrebbe potuto acquisire maggiori e superiori competenze specifiche tali da poter conseguire uno sviluppo professionale superiore. Né, tantomeno, il ricorrente ha dedotto la mancata possibilità di frequentare corsi di aggiornamento o di sviluppo professionale – peraltro, giova ribadirlo, non aderenti alla natura ed alla tipologia di quella specifica mansione – che gli avrebbe precluso la possibilità di conseguire un maggior “saper fare” o uno sviluppo ed una crescita professionale superiori.
In ragione di tanto, non è possibile ritenere che la forzata inattività lavorativa imposta al ricorrente dalla condotta datoriale – ancorché illegittima e inadempiente – abbia eziologicamente cagionato un danno alla professionalità specifica del lavoratore, neanche in termini di perdita di chance in ordine a future possibilità occupazionali.
Pag. 22 di 39 Pertanto, non può essere riconosciuta la tipologia di danno patrimoniale in trattazione.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, devono richiamarsi gli ormai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come statuita dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (SS.UU. n. 26972/2008), deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitone, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Invero, il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (ex multis Cass. n. 2285/2013; Cass. n.
20111/2014; Cass. n. 7840/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 703/2021). In altri termini, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e, cioè,
Pag. 23 di 39 tale da coprire l'intero pregiudizio, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione, nondimeno, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (Cass. n. 687/2014; Cass. n. 901/2018). Tali principi sono stati ulteriormente riassunti e ribaditi dalla recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 26140/2023, la quale, con motivazioni pienamente condivisibili, ha affermato quanto segue: “Sul piano del diritto positivo - come anche di recente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n.
2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a
Corte cost. n. 325/2014) - l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art.
185 cod. pen.). Quanto al danno non patrimoniale, ne è stata originariamente affermata, su di un piano generale di ricostruzione analitica della fattispecie, la natura “unitaria” e “onnicomprensiva” dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n.
26972 del 2008). In particolare, l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici). Orbene, il giudice di merito – in vista dell'accertamento
Pag. 24 di 39 (concreto e non astratto) e della quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e
139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico- relazionale dal danno morale. Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico- relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”). Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata da questa Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014, 233/2003,
293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte, Cass. n.
Pag. 25 di 39 8827/2003). Anche (ma non solo) alla luce della novella legislativa poc'anzi ricordata - novella di cristallina chiarezza anche sul piano strettamente lessicale - occorre pertanto riaffermare il principio per cui esiste (è sempre esistita, anche prima del ricordato intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all'art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti palesemente alternativi del reato cd. di stalking). Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza. Al riguardo, giova anche osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa – la cui giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in seno all'attuale sistema della responsabilità civile: Cass. s.u.
26972/2008, cit. Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte” (Cass. n. 26140/2023).
Orbene, applicando le coordinate giurisprudenziali così tracciate al caso di specie, deve ritenersi provata, anzitutto, la voce di danno biologico patito dal ricorrente, in
Pag. 26 di 39 considerazione dello stato patologico riscontrato e documentato in atti (cfr. doc. nn. 5
e 6 fascicolo parte ricorrente). La prefata documentazione consiste in una relazione psichiatrica datata 13.11.2023 e in una relazione psicodiagnostica datata 10.11.2023.
La prima attesta che il ricorrente è affetto da sintomatologia di ansia, depressione, angoscia, disturbi del sonno in fase acuta, necessitanti terapia farmacologica costante e colloqui di sostegno psicologico in soggetto già risultato affetto da stress post- traumatico, in forma grave e permanente, severamente riacutizzatasi dal settembre
2019 e poi dal maggio 2021, in conseguenza delle vicende lavorativa che lo hanno portato alla estromissione dal lavoro, in particolare dal mancato rispetto da parte della società dell'impegno assunto di riammetterlo in servizio adibendolo a Controparte_1
mansioni idonee alle sue condizioni di salute e di predisporre il posto adatto
(gabbiotto) a consentirgli di espletare le sue nuove mansioni.
La seconda attesta grave depressione, ansia, angoscia, agitazione, preoccupazione, insicurezza, inadeguatezza, inferiorità, scarsa capacità di concentrazione, notevole incapacità nel gestire in maniera responsabile le problematiche di vita quotidiana, instabilità emotiva, carenza di autostima ed estroversione, disadattamento generale permeante sia gli aspetti interiori che quelli interattivi, con disturbi emotivo- comportamentali rilevanti, dipendenza anassertiva, irritabilità e risentimento.
Appare chiaro, quindi, anche tenuto conto delle date cui risalgono le suddette diagnosi (novembre 2023), che il quadro clinico così descritto è strettamente connesso alle vicende lavorative che hanno visto coinvolto il ricorrente, in particolare alla forzosa inoperatività dovuta dall'estromissione dal lavoro reiterata e protratta per lungo tempo a cagione della condotta inadempiente del datore di lavoro.
A corroborare le valutazioni e considerazioni appena esposte milita, altresì, la CTU espletata in corso di causa, la quale, sul punto, ha relazionato quanto segue: “… Il disturbo da stress post-traumatico (DSPT) è più comune nei pazienti che hanno
Pag. 27 di 39 subito una menomazione somatica in seguito ad eventi come, incidenti stradali o sul lavoro, i tassi generali sono tra il 20-22% in coorti di soggetti che non hanno subito amputazione, ma sono vittime di altri tipi di traumi;
nel caso di persone amputate in seguito a eventi traumatici, la percentuale sale al 25% di presenza di sintomi di
DSPT e 34% di sintomi depressivi. L'evento traumatico che determina un'amputazione corporea è strettamente legato all'immagine del proprio sé, alla vita di relazione, alla percezione di potercela fare nel contesto lavorativo, ritrovando una nuova identità corporea. Un evento traumatico come un'amputazione determina sempre grande sofferenza, la richiesta della persona amputata è spesso quella di risolvere rapidamente questa situazione di mutilazione con il reinserimento lavorativo e sociale. Le aspettative possono essere diverse, quali quelle di una buona protesi per la soluzione della mobilità motoria o quella di assumere la stessa attività lavorativa, con gravi conseguenze quando vengono disattese, innestando la riviviscenza di sentimenti di fallimento e di frustrazione. Il reinserimento lavorativo è correlato con una maggiore auto-accettazione e con un maggiore adattamento psicosociale, come sostengono alcuni studi e che il reinserimento lavorativo è una variabile che porta ad un incremento della qualità di vita in persone amputate ed è pertanto collegato ad un buon adattamento psicosociale (IN et al., 2011). Questo percorso può essere definito post1traumatic growth e permette all'individuo di rielaborare in modo positivo l'evento traumatico. Gli individui che, in seguito all'amputazione, tornano a svolgere un'occupazione, sembrano poter sperimentare un miglior adattamento psicologico, sebbene siano nuovamente impegnati a combattere le sfide quotidiane e siano esposti agli stress del contesto lavorativo.
Questo perché l'occupazione a tempo pieno porta ad effettivi benefici per la salute, come il recupero della consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità, il miglioramento dell'autostima, e la riduzione dell'isolamento sociale. Dunque deve
Pag. 28 di 39 essere considerata la possibilità di una ripresa lavorativa in seguito all'amputazione, al fine di una conseguente maggiore accettazione del nuovo sé. Le varie vicissitudini che hanno coinvolto il a seguito dell'evento traumatico di amputazione al III Pt_1
medio di coscia, come risulta dagli atti di causa, con il ritardo nell'inserimento lavorativo, hanno avuto un ruolo, rallentando la rielaborazione dell'evento traumatico, con ripercussioni legate alla percezione di non essere più utile e idoneo nel lavoro, in famiglia, nel tempo libero con le proprie figlie e nelle attività sociali, con effetti sulla qualità di vita. È per il procrastinarsi della situazione di incertezza della posizione lavorativa, dovuta prima al temporaneo impiego come autista
(settembre-novembre 2020), poi all'idoneità alla nuova mansione di Guardiano prima notturno e poi , che si sono maggiormente rappresentate le riviviscenze Per_1
della menomazione fisica. A tale situazione di menomazione fisica, si è innestata una condizione di percezione del peggioramento della propria integrità psichica e fisica, concausalmente conseguente e riconducibile alla precaria contingenza lavorativa che si è manifestata con preoccupazione, ansia e irrequietezza…”. Il nominato CTU, quindi, dopo aver dato atto dell'infortunio occorso al ricorrente e delle conseguenze fisiche che ne sono conseguite – valutazione, questa, che attiene a circostanze altre e diverse, nonché ultronee rispetto alle pretese fatte valere nel presente giudizio, ma che sono state valorizzate dal consulente solamente, e correttamente, come punto di partenza e presupposto per vagliare, come da quesito, se la protratta inattività lavorativa abbia avuto una efficienza anche solo concausale con il peggioramento della complessiva situazione psico-fisica del ricorrente – ha ritenuto, giustappunto, che la condotta del datore di lavoro – concretatasi, come già ampiamente esposto, nell'aver procrastinato e poi mai consentito la ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore – abbia avuto una efficienza concausale con l'aggravarsi delle di lui condizioni psichiche in relazione alla patologia dedotta ed accertata in corso di causa.
Pag. 29 di 39 Inoltre, il nominato CTU, in coerente, specifica e ampiamente condivisibile risposta alle osservazioni mosse alla prima bozza di perizia dal CTP di parte resistente, ha riscontrato che “… A tale situazione di menomazione fisica, si è innestata una condizione di percezione del peggioramento della propria integrità psichica e fisica, concausalmente conseguente e riconducibile alla precaria contingenza lavorativa che si è manifestata con preoccupazione, ansia e irrequietezza”; “ritengo che il
DSPT si sia strutturato nel tempo a seguito delle vicissitudini del sig. e che la Pt_1
fase evolutiva si sia esaurita entro i sei mesi, termine convenzionalmente riconosciuto per la cronicizzazione del disturbo… Le varie vicissitudini che hanno coinvolto il a seguito dell'evento traumatico di amputazione al III medio di Pt_1
coscia, come risulta dagli atti di causa, con il ritardo nell'inserimento lavorativo, hanno avuto un ruolo, rallentando la rielaborazione dell'evento traumatico, con ripercussioni legate alla percezione di non essere più utile e idoneo nel lavoro, in famiglia, nel tempo libero con le proprie figlie e nelle attività sociali, con effetti sulla qualità di vita. È per il procrastinarsi della situazione di incertezza della posizione lavorativa, dovuta prima al temporaneo impiego come autista (settembre-novembre
2020), poi all'idoneità alla nuova mansione di prima notturno e poi Per_1
, che si sono maggiormente rappresentate le riviviscenze della menomazione Per_1
fisica… Un evento traumatico come un'amputazione determina sempre grande sofferenza, la richiesta della persona amputata è spesso quella di risolvere rapidamente questa situazione di mutilazione con il reinserimento lavorativo e sociale. Le aspettative possono essere diverse, quali quelle di una buona protesi per la soluzione della mobilità motoria o quella di assumere la stessa attività lavorativa, con gravi conseguenze quando vengono disattese, innestando la riviviscenza di sentimenti di fallimento e di frustrazione”, pertanto non ho ritenuto esperire ulteriori indagini. In sede di operazioni peritali sono state espresse le seguenti considerazioni
Pag. 30 di 39 dalle parti, come peraltro già riportate in bozza: la dottoressa CTP di Per_2
parte ricorrente, sostiene che il abbia un DSPT forma grave e complicata Pt_1
(disturbo da stress post-traumatico), il dott. CTP per parte convenuta, ritiene Per_3
che non ci sia conseguenzialità clinica tra l'evento con le vicissitudini descritte e le richieste di parte ricorrente… nel caso di persone amputate in seguito a eventi traumatici, la percentuale sale al 25% di presenza di sintomi di DSPT e 34% di sintomi depressivi”, quindi non tutti gli amputati sviluppano un DSPT, ma alcune condizioni che non possono essere imputate al lavoratore che aspettava di essere reinserito in azienda, come il procrastinarsi della situazione di incertezza della posizione lavorativa, dovuta prima al temporaneo impiego come autista (settembre- novembre 2020), poi all'idoneità alla nuova mansione di Guardiano prima notturno
e poi Diurno, le interlocuzioni relative alle criticità logistiche e inadeguatezza strutturale del , possono fungere da catalizzatori per la comparsa del Parte_2
disturbo. Il reinserimento lavorativo è correlato con una maggiore auto-accettazione
e con un maggiore adattamento psicosociale, come sostengono alcuni studi e che il rientro al lavoro è una variabile che porta ad un incremento della qualità di vita in persone amputate ed è pertanto collegato ad un buon adattamento psicosociale
(IN et al., 2011). Questo percorso che può essere definito post-traumatic growth, permette all'individuo di rielaborare in modo positivo l'evento traumatico… il disturbo è definito cronico quando supera il termine convenzionale di mesi sei. Dalla data della certificazione del 13.01.2023 allegata in atti, il disturbo avendo superato il termine convenzionale di mesi sei, si è cronicizzato…”. Dunque, anche in riscontro alle osservazioni sollevate, il consulente ha ribadito che l'amputazione anatomica subita dal lavoratore per incidente occorso sul lavoro ha rappresentato solamente il presupposto della valutazione del suo attuale disturbo psichico, disturbo che è andato incrementandosi proprio in concomitanza con le successive vicissitudini lavorative e
Pag. 31 di 39 con la descritta condotta datoriale, tenuto conto del tempo trascorso e della tipologia di disturbo. In ciò, dunque, le valutazioni espresse dal nominato CTU si saldano con quelle emerse a seguito dell'istruttoria di causa, andandole a confermare, sia con riguardo alla tipologia di menomazione e di danno, sia all'efficienza concausale che a tal fine ha avuto la condotta di parte datoriale.
Infine, non può prestarsi adesione alle contestazioni mosse da parte resistente in sede di memorie conclusive avverso il responso del nominato CTU, sul presupposto che il medesimo non si sarebbe attenuto ai quesiti formulati, non avendo incentrato la propria analisi sulla valutazione delle caratteristiche qualificanti il mobbing lavorativo e l'eventuale incidenza dello stesso sulla condizione patologica del periziato. Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, i quesiti formulati al nominato CTU non si sono limitati o in alcun modo soffermati sul mobbing lavorativo, bensì sull'”efficienza causale o anche concausale” della
“inattività lavorativa dal mese di novembre 2020” sulle condizioni patologiche del ricorrente, giustappunto ciò che ha rappresentato l'oggetto delle valutazioni del consulente e, più in generale, dell'istruttoria di cui al presente giudizio. Per tale ragione, non si è ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovo della CTU avanzata da parte resistente nelle predette memorie conclusive.
Deve riconoscersi, altresì, la voce di danno morale, atteso che il pregiudizio subito dal ricorrente, sufficientemente serio e concreto, in quanto cagionato da condotte di colpevole estromissione forzosa e protratta dal lavoro imputabili a parte datoriale, è strettamente connesso alla violazione di un diritto direttamente tutelato dalla
Costituzione, come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il quale rappresenta un mezzo di estrinsecazione della personalità del cittadino e dell'immagine e professionalità del lavoratore, di talché detto pregiudizio, comportando una lesione del bene immateriale
Pag. 32 di 39 della dignità professionale, da intendersi quale esigenza umana di manifestare la propria utilità, è stato certamente idoneo a determinare una sofferenza morale e un patimento d'animo transeunte nella sfera interiore del lavoratore, che, in quanto tale, merita di essere ristorato autonomamente e in aggiunta al danno biologico.
Quanto alla voce di danno esistenziale, deve osservarsi quanto segue.
La già menzionata documentazione clinica depositata in atti ha evidenziato, oltre che un grave stato ansioso-depressivo, anche una rilevante difficoltà/incapacità del ricorrente di relazionarsi con la famiglia e, in generale, con il mondo esterno, a cagione di un profondo disadattamento incidente sugli aspetti interattivi (diffidenza, ansia sociale, povertà relazionale isolamento), presenza di periodi dissociativi di tipo acting-out, disturbi emotivo-comportamentali, stimoli fobici che si manifestano in paure persistenti ed irrazionali che condizionano il comportamento e la vita di relazione, nonché continua, rilevante, persistente ed eccessiva preoccupazione rispetto alle problematiche di vita quotidiana.
A ciò si aggiunga che la menomazione delle ordinarie abitudini nella vita relazionale del ricorrente è corroborata quanto dichiarato dal teste , escusso Testimone_2
in sede di prova orale in qualità di amico di vecchia data del ricorrente medesimo, il quale ha sul punto dichiarato che “Sì, è vero: posso dire che egli con me parla molto, si confida e posso dire che l'ho visto sereno solo in quel periodo che era tornato sugli escavatori, poi non più. Da quando ha smesso, ottobre o novembre del 2020, è così… non è più il sereno che conoscevo. Egli ritiene di non essere un buon Pt_1
esempio per i figli, che vedono la madre lavorare e lui stare a casa…”.
Le risultanze istruttorie documentali e orali, come innanzi descritte e valutate, hanno dimostrato, quindi, la perdita di un fare areddituale rappresentato dalla menomazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del ricorrente, che sono andati
Pag. 33 di 39 aggravandosi in concomitanza con la persistente condotta datoriale di mancato rispetto degli impegni assunti per consentirgli di riprendere la sua attività lavorativa, sì da determinare una forzosa estromissione ed esautoramento dal lavoro che ha significativamente inciso sul modo del lavoratore di rapportarsi con il mondo esterno.
Cionondimeno, dalla medesima documentazione è dato evincersi che la menomazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del lavoratore sono strettamente connessi con la sua patologia, ossia con il disturbo psichico dedotto ed accertato in giudizio, di talché, considerata la natura dell'affezione, le predette menomazioni risultano essere ricomprese nella complessiva quantificazione del danno biologico innanzi riconosciuto e calcolato. In altri termini, posto che il disturbo depressivo di cui è affetto il ricorrente, per sua natura, è inscindibilmente causa di pregiudizio alla ordinaria vita famigliare e di relazione, l'accordato risarcimento per il danno biologico causato da tale patologia ricomprende in sé anche il ristoro del pregiudizio esistenziale derivatone. Diversamente opinando, si andrebbe a risarcire la medesima posta per due volte, così originando una indebita locupletazione non consentita in base alle coordinate normative ed ermeneutiche sopra esposte.
4) La quantificazione del danno
Premesso quanto sopra con riguardo alle tipologie e voci di danno risarcibili, occorre adesso passare alla relativa quantificazione.
Con specifico riguardo al danno biologico, deve ancora richiamarsi quanto relazionato dal nominato CTU, il quale si è espresso in questi termini: “… Pur con
l'assenza di una certificata continuità clinica e terapeutica, agli atti vi sono solo accertamenti del 13.11.2023 a firma della dottoressa psichiatra e del Per_2
Pag. 34 di 39 10.11.2023 della dottoressa psicologa, è certo che il ha subito un Per_4 Pt_1
infortunio sul lavoro con esito in menomazione somatica (amputazione III medio di coscia), nel contesto del quale, si sono innestate reazioni psichiche acute di mal- adattamento causalmente dovute alla protratta e precaria contingenza lavorativa.
Orbene, al fine di rispondere ai quesiti del sig. Giudice, tenuto conto della rigorosità metodologica medico legale e della criteriologia-valutativa necessaria, ritengo che siano soddisfatti i criteri diagnostici per il disturbo da stress post-traumatico forma lieve (DSPT-DSM-5), pertanto al sig. può essere riconosciuto un danno Pt_1
biologico permanente nella misura del 15%. Per la valutazione del danno biologico temporaneo, ritengo che il DSPT si sia strutturato nel tempo a seguito delle vicissitudini del sig. e che la fase evolutiva si sia esaurita entro i sei mesi, Pt_1
termine convenzionalmente riconosciuto per la cronicizzazione del disturbo. Pertanto ritengo ragionevole il riconoscimento del DBT al 50% per 90 giorni e del 25% per ulteriori 90 giorni”. In definitiva, il nominato CTU – anche riscontrando in modo analitico alle osservazioni svolte dalle parti dopo la trasmissione della prima bozza di perizia – ha compiutamente ed adeguatamente calcolato il danno biologico permanente e temporaneo occorso al lavoratore, con valutazioni a cui deve prestarsi adesione, in quanto svolte con scrupolo professionale, specifica motivazione ed adeguato utilizzo degli strumenti e criteri di calcolo (“per la valutazione del danno biologico sono state utilizzate le Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. Controparte_6
. “Disturbo da stress post-traumatico forma lieve
[...] Controparte_7
(DSPT1DSM-5) 11-15%...;il disturbo è definito cronico quando supera il termine convenzionale di mesi sei. Dalla data della certificazione del 13.01.2023 allegata in atti, il disturbo avendo superato il termine convenzionale di mesi sei, si è cronicizzato”).
Pag. 35 di 39 Conclusivamente, sulla scorta delle anzidette valutazioni e considerazioni, deve quantificarsi il complessivo danno biologico occorso al ricorrente per una somma pari ad € 38.056,00
Tale determinazione trae origine dall'applicazione per convenzione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, anno 2024, sulla base dei seguenti parametri, così come risultanti dall'istruttoria di causa e, in particolare, dalla CTU espletata in giudizio, alla quale si ritiene di prestare adesione per le ragioni e nei termini già esplicitati:
- danno biologico permanente: 15%, età 43 anni;
- danno biologico temporaneo al 50%: 90 giorni;
- danno biologico temporaneo al 25%: 90 giorni.
A tanto deve aggiungersi un ulteriore incremento per il riconosciuto danno morale nella misura del 31% del danno biologico come sopra calcolato, così giungendo ad una somma complessiva pari ad € 49.854,00.
Infine, devono aggiungersi le menzionate poste a titolo di invalidità temporanea, in base ai sopra esposti parametri: € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 90 ed € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 25% per altrettanti giorni 90.
Il tutto, dunque, per una somma complessiva di € 57.616,00.
Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni svolte, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Pag. 36 di 39 Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla immediata ripresa dell'attività lavorativa con le mansioni di custode diurno, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, quantificato nella complessiva somma di €
57.616,00. Per l'effetto, deve condannarsi parte resistente alla immediata riammissione in servizio di parte ricorrente con le mansioni di custode diurno, nonché al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 57.616,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in ragione del decisum) e alle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente, tuttavia con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei riguardi del CTU, salva rivalsa, atteso che l'attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (Cass. n 17953/2005; Cass. n. 22962/2004; Cass. n.
25179/2013).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Pag. 37 di 39 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla immediata ripresa dell'attività lavorativa con le mansioni di custode diurno, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, quantificato nella complessiva somma di € 57.616,00;
- condanna parte resistente alla immediata riammissione in servizio di parte ricorrente con le mansioni di custode diurno, nonché al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 57.616,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento.
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 6.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente e con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei confronti del CTU.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 38 di 39 Pag. 39 di 39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 572/2023
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
A. Sallustio (C.F.: ) e F. Mariani (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. N. Lipartiti (C.F.:
) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società domandando accertarsi il Controparte_1
suo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e da perdita di chance subiti in conseguenza delle condotte imputabili al datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente condanna di parte convenuta alla sua riammissione in servizio ed alla corresponsione delle somme indicate in ricorso a titolo risarcitorio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della società resistente dal 12.03.2018 al 24.04.2019, con qualifica di autista, svolgendo le mansioni di conducente di autocarro, cin inquadramento nel livello 3 del CCNL, settore edilizia – industria, in forza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- che, in data 24.04.2019 ha subito infortunio sul lavoro, in conseguenza del quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l'amputazione della coscia sinistra ed ha sospeso l'attività lavorativa sino al 29.08.2019, data in cui l' ha certificato la cessazione della infermità e la possibilità di riprendere CP_2
l'attività lavorativa, previa visita di idoneità presso il medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- che, in data 29.08.2019, si è recato personalmente presso la sede di lavoro rappresentando la volontà di riprendere l'attività lavorativa con adibizione a qualsiasi mansione compatibile con le sue mutate condizioni di salute, di talché la società resistente lo ha rassicurato circa il fatto che lo avrebbe ripreso in servizio adibendolo a mansioni confacenti;
- che, in data 25.10.2019, a seguito di apposito sollecitato trasmesso in data
23.10.2019, la società resistente gli ha comunicato la disponibilità a riprendere l'attività lavorativa con le diverse mansioni di custode notturno, previa visita
Pag. 2 di 39 medica di idoneità alla predetta mansione che veniva fissata per il giorno
28.10.2019;
- che, tuttavia, solo nel mese di settembre 2020 ed a seguito di ulteriori numerosi solleciti verbali, la società resistente lo ha contattato per comunicargli nuove disposizioni lavorative, le quali avrebbero previsto la sua adibizione alla mansione di autista di mezzi meccanici, in particolare di escavatore, a partire dal giorno successivo, ossia il 23.09.2020, come di fatto è poi avvenuto
- che, tuttavia, 02.11.2020, la società resistente gli ha impartito di non recarsi a lavoro, comunicandogli che lo avrebbe presto contattato per fornirgli nuove disposizioni lavorative, sebbene ciò non è mai avvenuto, nonostante i numerosi solleciti trasmessi in tal senso, in riscontro ai quali la società resistente ha continuato a promettergli la ripresa dell'attività di lavoro e le relative nuove disposizioni lavorative;
- che, solo in data 26.03.2021, la società resistente gli ha comunicato la volontà di mantenere in essere e riprendere il rapporto di lavoro, sebbene con la diversa mansione, ma mantenendo comunque la medesima qualifica e lo stesso livello del CCNL di riferimento, previa installazione di apposito gabbiotto presso la sede della società;
- che, in data, 13.05.2021, le parti si sono accordate per il pagamento delle retribuzioni arretrate e per la ripresa dell'attività lavorativa del ricorrente, previa visita medica di idoneità alla mansione, visita che è stata svolta in data
20.05.2021 ed a seguito della quale il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo permanente allo svolgimento della mansione di escavatorista ed idoneo per lo svolgimento della mansione di ”, invito cui il ricorrente ha Persona_1
dato riscontro positivo in data 26.05.2021
Pag. 3 di 39 - che, quindi, in data 24.05.2021, la società resistente gli ha comunicato la ripresa dell'attività lavorativa a far data dal 27.05.2021, con la mansione di portiere diurno, al contempo invitandolo a comunicare l'eventuale accettazione della nuova mansione entro il 25.05.2021, in modo da consentire alla società di installare e predisporre il gabbiotto all'esterno degli uffici amministrativi;
- che, sempre in data 26.05.2021, la società resistente gli ha comunicato la propria disponibilità a corrispondergli la somma di € 5.085,00 per le mensilità non retribuite, nonché che, in luogo di un nuovo contratto di lavoro, sarebbe intercorsa tra le parti solo una lettera di cambio mansione, con conservazione della retribuzione originaria, lettera di cambio mansione che veniva quindi trasmessa sempre in data 26.05.2021 e definitivamente sottoscritta dalle parti in data 27.05.2021 presso la sede degli uffici amministrativi della società;
- che, proprio nella data del 27.05.2021, la società resistente gli ha comunicato di attendere qualche giorno per iniziare il nuovo lavoro, poiché la struttura, ossia il gabbiotto che avrebbe dovuto ospitarlo, non era stata ancora predisposta;
- che, in data 23.06.2021, a seguito di ulteriore sollecito del 21.06.2021, la società resistente ha riscontrato che il gabbiotto in possesso della stessa non era adeguato a garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente e che, quindi, la società avrebbe provveduto a installare un nuovo gabbiotto più confortevole, dotato di aria condizionata e bagno, sicuramente più adeguato alle sue condizioni di salute;
- che, in data 12.05.2022, a cagione dell'assenza di alcuna comunicazione in merito nonostante i reiterati solleciti scritti e verbali, ha trasmesso nuovo ed ulteriore sollecito alla società resistente per la ripresa dell'attività lavorativa alle condizioni nel tempo pattuite, ma anche detto sollecito è rimasto inevaso;
Pag. 4 di 39 - che, a tutt'oggi, nonostante percepisca regolarmente la retribuzione, permane la sua totale inattività lavorativa, atteso che la società resistente non ha ancora tenuto fede all'impegno di consentirgli di riprendere servizio;
- che, in conseguenza della descritta condotta datoriale di totale emarginazione dall'attività lavorativa, ha subito una grave e persistente prostrazione psicofisica tale da incidere profondamente nella sua vita privata e sociale, soffre tuttora di forti stati d'ansia e crisi di panico, patisce un forte senso di discriminazione, umiliazione e mortificazione, sia all'interno della famiglia che delle altre formazioni sociali, condizioni, queste, che hanno necessitato il ricorso ad un percorso cure psichiatriche e psicologiche.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la lesione del diritto alla dignità della persona per la mancata attività svolta dal ricorrente, mediante comportamenti datoriali diretti alla emarginazione dal contesto aziendale e, di conseguenza annullarli;
condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a consentire al Sig. la ripresa dell'attività Pt_1
lavorativa nelle mansioni di Portierato Diurno come da lettera sottoscritta il
27/05/2021 con effetto immediato;
condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, che si quantificano in Euro 180.000,00, o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali dalla data di sottoscrizione della lettera per il cambio mansione, sia di natura non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica, oltre al danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Pag. 5 di 39 Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di verificare la legittimità della condotta tenuta dalla società convenuta – asseritamente integrante una ipotesi di “mobbing”, per avere, in tesi, colpevolmente impedito al lavoratore di riprendere la propria attività lavorativa in violazione degli impegni nel tempo assunti successivamente all'infortunio sul lavoro al medesimo occorso che ne ha menomato le condizioni di salute e la sua idoneità a svolgere le mansioni sino ad allora espletate - in relazione all'art. 2087 c.c., ovvero all'obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza e il benessere psico-fisico dei lavoratori sul luogo di lavoro, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per vagliare la domanda del ricorrente volta a conseguire la ripresa dell'attività lavorativa, nonché il risarcimento dei danni patiti, come indicati e quantificati in ricorso ed in parte rimessi a valutazione equitativa dell'autorità giudiziaria.
1) La condotta di “mobbing”: esclusione
Deve premettersi che, per ormai consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo - integrante una condotta datoriale illegittima in violazione dell'obbligo del datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., con conseguente diritto del lavoratore leso al
Pag. 6 di 39 risarcimento del danno – deve essere accertata in giudizio una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscano per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Devono, quindi, ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d)
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. Se ne deduce che l'elemento qualificante va ricercato non già nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. (ex multis Cass. n. 4774/2006; Cass. n. 3785/2009; Cass. n. 18836/2013;
Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 24029/2016; Cass. n. 26684/2017; Cass. n.
12437/2018; Cass. n. 35235/2022; Cass. n. 3822/2024). Si è sostenuto, inoltre, che, così come una pluralità di comportamenti illegittimi non implica, di per sé, il mobbing, allo stesso modo, la legittimità di ogni singolo comportamento non esclude l'intento vessatorio: quella che non può mancare è la valutazione complessiva della pluralità di fatti allegati come integranti il mobbing, fermo restando che la prova
Pag. 7 di 39 dell'elemento soggettivo è facilitata nel caso di comportamenti illeciti ed è, al contrario, resa più ardua dalla riscontrata legittimità di tutti i comportamenti denunciati, come unitariamente finalizzati alla persecuzione e all'isolamento del lavoratore, nel senso che il giudice del merito non può escludere la sussistenza del mobbing con enunciati meramente assertivi, pervenendo a conclusioni disancorate dalle risultanze istruttorie costituite dalle prove dichiarative e dalla consulenza medico-legale acquisite in primo grado, con motivazione meramente figurativa e apparente (ex multis Cass. n. 26684/2017 cit.; Cass. n. 16247/2018; Cass. n.
3822/2024 cit.).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, non risultano sufficientemente provati i fatti costitutivi idonei a ritenere integrata una ipotesi di mobbing.
A tal proposito, deve anzitutto osservarsi come non sia in discussione lo svolgimento dei fatti come indicati in ricorso e riportati nelle premesse in fatto del presente provvedimento, atteso che detti fatti, così come il loro decorso temporale, non sono stati specificamente contestati da controparte, oltre che essere in larga parte comprovati dalla documentazione prodotta agli atti di causa, ossia dai reiterati scambi di PEC contenenti solleciti e riscontri intercorsi nel tempo tra le parti (cfr. fascicolo parte ricorrente).
Non è revocabile in dubbio, dunque, che: dal 29.08.2019 - data in cui il ricorrente ha ottenuto la certificazione dall' di cessazione dell'infermità, con conseguente CP_2
possibilità di riprendere l'attività lavorativa con mansioni compatibili alle sue condizioni di salute e previa apposita visita medica di idoneità (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) – il ricorrente è rimasto lavorativamente inattivo sino al 23.09.2020
– data in cui, a seguito di diversi solleciti trasmessi al datore di lavoro, riprendeva
Pag. 8 di 39 l'attività lavorativa, con mansioni di escavatore;
che, tuttavia, dal 02.11.2020 – data in cui gli veniva comunicato di non recarsi a lavoro in attesa di nuove disposizioni da parte datoriale – il ricorrente, di fatto, non ha più ripreso servizio, nonostante i numerosi solleciti trasmessi alla società resistente, anche a mezzo del proprio legale,
e nonostante i diversi impegni assunti dal datore di lavoro in tal senso (si veda: comunicazione del 26.03.2021, con cui il datore di lavoro manifestava la disponibilità di riprendere in servizio il lavoratore, mantenendo la stessa qualifica e livello precedenti, sia pure con mansione differente di guardiano/custode, previa installazione di apposito “gabbiotto” presso la sede della società datrice di lavoro;
comunicazione del 24.05.2021, con cui il datore di lavoro invitava il lavoratore a presentarsi sul luogo di lavoro il giorno 27.05.2021 per riprendere l'attività lavorativa con mansione di custode diurno, dopo che, in data 24.05.2021, il lavoratore medesimo era stato dichiarato “non idoneo permanente allo svolgimento della mansione di escavatorista ed idoneo per lo svolgimento della mansione di Guardiano
Diurno”; comunicazione del 27.05.2021 - avvenuta presso la sede della società resistente, ove il ricorrente si era recato per riprendere l'attività lavorativa, come da precedente accordo - con cui il datore di lavoro invitava il ricorrente ad attendere
“qualche giorno” per consentire l'installazione del gabbiotto in cui egli avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa, con le nuovi mansioni concordate;
comunicazione del 23.06.2021, con cui il datore di lavoro comunicava al ricorrente di attendere ulteriormente, in ragione del fatto che il predetto non era Parte_2
adeguato a garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente e che, quindi, la società avrebbe provveduto a installare un nuovo gabbiotto più confortevole, dotato di aria condizionata e bagno, sicuramente più adeguato alle sue condizioni di salute).
Pag. 9 di 39 Risulta pacifico, quindi, che, nonostante i numerosi solleciti, incontri e scambi di
PEC, il ricorrente, dal novembre 2020 all'attualità, non ha più potuto riprendere l'attività lavorativa - con adibizione a mansioni idonee e confacenti al mutato stato di salute, come attestato dalle visite di idoneità presso il medico competente – per cause al medesimo non imputabili e riconducibili unicamente alla volontà datoriale. La
resistente, infatti, ha in più occasioni assunto l'impegno di riprendere in CP_3
servizio il lavoratore, adibendolo a mansioni diverse e idonee al suo mutato stato di salute, per poi costantemente rimandare e, in definitiva, disattendere gli impegni presi.
Tuttavia, non vi sono sufficienti elementi per qualificare la condotta serbata dal datore di lavoro come sussumibile in una ipotesi di mobbing, come interpretato dalla richiamata giurisprudenza, non ravvisandosi l'elemento soggettivo necessario ad integrare la fattispecie.
Invero, dalla complessiva ricostruzione dei fatti – come non contestati e desumibili dalla documentazione prodotta agli atti, come sopra riportata e analizzata – emerge comunque la volontà di parte datoriale di riprendere in servizio il lavoratore: il datore di lavoro, infatti, pur costantemente procrastinando la reimmissione in servizio del lavoratore, ha sempre manifestato detta volontà, si è determinato a mutare più volte la mansione del lavoratore per renderla confacente ed idonea al peggioramento delle sue condizioni di salute (si veda lettera di cambio mansioni sottoscritta dalle parti in data
27.05.2021, prodotta agli atti), ha concordato con il lavoratore il pagamento delle retribuzioni arretrate, nonché poi continuato a retribuirlo nonostante l'assenza dal lavoro (come non contestato e ammesso dallo stesso ricorrente), si è impegnato a predisporre un luogo di lavoro idoneo ad ospitare il lavoratore per l'espletamento delle nuove mansioni (si veda impegno alla realizzazione del gabbiotto presso la zona esterna della sede di lavoro per lo svolgimento delle mansioni di guardiania).
Pag. 10 di 39 Tanto dimostra l'assenza di una vera e propria attività persecutoria preordinata all'effettivo allontanamento ed emarginazione del lavoratore dal lavoro.
In altri termini, non può dirsi dimostrato un complessivo e preordinato intento persecutorio in capo alla società convenuta, attesa l'assenza di idonea e sufficiente prova circa l'elemento dell'intenzionalità di parte datoriale di ledere il lavoratore con la finalità unica di espellerlo dal lavoro o di emarginarlo, o discriminarlo, o screditarlo, o, comunque, di arrecargli danno, di talché non è possibile considerare integrata la fattispecie del mobbing.
2) La valutazione “globale” della condotta del datore di lavoro e la diversa qualificazione della fattispecie
Cionondimeno, l'impossibilità di qualificare la fattispecie in trattazione come integrante un vero e proprio mobbing non consente comunque di escludere la illegittimità della complessiva condotta tenuta dal datore di lavoro, al punto da esonerarlo da responsabilità per i danni asseritamente occorsi al lavoratore.
A tal riguardo, deve ritenersi che, al di là di uno specifico inquadramento
“nominalistico” (nel caso di specie, mobbing, come espressamente indicato in ricorso da parte ricorrente), quello del mobbing è un concetto “metagiuridico”, atteso che la relativa fattispecie non è disciplinata direttamente ed espressamente dalla legge, trattandosi di una figura elaborata e ricostruita nel tempo dalla giurisprudenza, ma che, in ogni caso, è pur sempre riconducibile alla clausola generale di cui all'art. 2087
c.c., la quale, come detto, prescrive uno specifico obbligo in capo al datore di lavoro di adottare ed assicurare ogni misura necessaria ed esigibile per tutelare non soltanto l'integrità, ma anche il benessere psico-fisico del lavoratore sul luogo di lavoro e nell'espletamento dell'attività lavorativa, così postulando al suo interno una pletora di
Pag. 11 di 39 obblighi, diversi ed eterogenei a seconda dei casi concreti, la cui violazione concretizza un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che legittima il lavoratore al risarcimento del danno. In altri termini, la complessità della fattispecie del mobbing, la mancanza di una sua specifica disciplina e la sua riconducibilità alla norma di portata generale di cui all'art. 2087 c.c. sono tutti presupposti che consentono di ritenere che, ancorché venga esclusa in giudizio la configurabilità del mobbing per assenza o difetto di prova in ordine all'elemento soggettivo del preordinato intento persecutorio – come nel caso di specie, per le ragioni già esposte
– è necessario nondimeno valutare giuridicamente la globale e complessiva condotta tenuta dal datore di lavoro, nella specie concretatasi nel radicale e sostanziale esautoramento del lavoratore dalle sue mansioni e dall'attività lavorativa nel suo complesso, la quale ben può comunque integrare un inadempimento contrattuale in violazione dell'art. 2087 c.c. - o di altra disposizione prescrittiva di obblighi -, nonché fonte di danno alla sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del lavoratore, ove ricollegabile eziologicamente all'inadempimento medesimo (Cass. n. 22635/2015).
Difatti, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.,
è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento — imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute, e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c. (Cass. n.
15159/2019; Cass. n. 16580/2022; Cass. n. 33639/2022). E tale valutazione non può dirsi lesiva del principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui agli art. 112 c.p.c., atteso che la stessa si fonda pur sempre sul medesimo comportamento ascritto al datore di lavoro - in disparte la qualificazione
Pag. 12 di 39 giuridica fattane dal ricorrente - nell'ambito dei medesimi fatti allegati e delle conclusioni rassegnate, ciò che costituisce meramente una diversa qualificazione dello stesso fatto giuridico ad opera dell'autorità giudiziaria (Cass. n. 6326/2005;
Cass. n. 22635/015 cit.).
Sulla scorta dei suddetti principi, nel caso di specie, la condotta della società resistente deve essere valutata nella sua globalità, tenuto conto di come si è oggettivamente estrinsecata – sulla base di quanto allegato, dedotto, provato e non contestato in giudizio - e delle conseguenze che eventualmente ha prodotto nella sfera giuridica del ricorrente medesimo, sì da verificare la sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale integrante una violazione dell'art. 2087 c.c. o di altra norma prescrittiva di obblighi, e ciò a prescindere dalla sua qualificazione in termini di mobbing – come indicato dal ricorrente ed escluso per le ragioni già esposte – ovvero un diverso inadempimento comunque foriero di danno e legittimante la pretesa risarcitoria invocata in giudizio.
Orbene, per le ragioni già esposte, è acclarato lo svolgimento dei fatti di causa come sopra descritti, dai quali si desume una lunga e protratta inattività lavorativa del ricorrente che ne ha comportato un vero e proprio esautoramento dal lavoro, nonostante la più volte manifestata volontà di riprendere l'attività anche con mansioni inferiori e idonee alle sue peggiorate condizioni di salute, a cagione del continuo procrastinare la ripresa in servizio da parte del datore di lavoro. Tale condotta è certamente idonea a configurare una responsabilità datoriale da inadempimento, atteso che non può considerarsi corretto e legittimo il comportamento del datore di lavoro che, nella sostanza, impedisca al lavoratore di lavorare, così arrecando pregiudizio ad interessi fondamentali connessi al diritto al lavoro e costituzionalmente presidiati (artt. 4 e 2 Cost.), come quello di estrinsecazione della
Pag. 13 di 39 propria personalità e professionalità sia sul luogo di lavoro che nelle altre formazioni sociali, essendo pacifico che il lavoro non è soltanto fonte di reddito, ma anche di libertà e di manifestazione della propria personalità e dignità in ogni ambito e aspetto della vita, personale e di relazione.
Quanto alla sua corretta qualificazione giuridica, la condotta inadempiente del datore di lavoro, più che configurare violazione delle norme poste a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori in esecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., integra una violazione della prescrizione di cui all'art. 2103 c.c. – pure richiamata ad abundantiam dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio – a termine del quale, per quanto qui interessa, “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte…”. Invero, la citata disposizione, nell'imporre al datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, ben si attaglia non soltanto ai casi di “demansionamento” (allorquando, cioè, il lavoratore viene costantemente impiegato in mansioni inferiori e non confacenti con il suo profilo professionale), ma anche, ed a fortiori, alle ipotesi in cui il datore di lavoro preclude in radice lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore, così determinando una inattività lavorativa forzata, con il conseguente rischio di cagionare un danno alla di lui professionalità, al patrimonio, nonché a diritti inviolabili strettamente connessi all'esercizio del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., quali la realizzazione della personalità dell'individuo e la sua estrinsecazioni nel contesto sociale.
Tali considerazioni hanno trovato nel tempo l'avallo della giurisprudenza di legittimità – ai cui arresti in materia si ritiene di aderire - secondo cui “Il lavoratore
Pag. 14 di 39 — cui l'art. 2103 c.c. (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300), con norma applicabile anche ai dirigenti, riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte — ha "a fortiori" il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione e, dunque, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa — cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo — costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
responsabilità che, peraltro, derivando dall'inadempimento di un'obbligazione, resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale: sicché, se essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità stessa deve essere nondimeno esclusa — oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del lavoratore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., ovvero di poteri disciplinari — anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere della prova della sussistenza delle ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto avente, per questo verso, la veste di debitore” (ex multis Cass. n. 17564/2006); “Il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, viola l'art. 2103 c.c., sussistendo in capo al lavoratore non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria
Pag. 15 di 39 prestazione lavorativa, costituendo il lavoro non solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che la forzata inattività del lavoratore determinata dal datore di lavoro comporta un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa” (ex multis Cass. n. 31182/2021); “In tema di mansioni, il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola
l'art. 2103 c.c., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo,
e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa. A tal fine, il giudice deve tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno (ex multis Cass. n. 7963/2012; Cass. n. 11169/2018).
Pag. 16 di 39 Quindi, sulla scorta delle suddette coordinate normative e giurisprudenziali, non è revocabile in dubbio l'inadempimento della società resistente che, in palese violazione dell'art. 2103 c.c., ha determinato, in modo costante e protratto per un lungo arco temporale, la totale inattività lavorativa del ricorrente, ciò che concretizza una condotta senz'altro illegittima e fonte di responsabilità.
Peraltro, l'imputabilità di tale inadempimento al datore di lavoro non risulta scalfita dalle risultanze delle prove orali assunte.
Invero, il primo teste di parte resistente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_1
impiegato tecnico della società resistente inizialmente incaricato dei lavori tesi alla realizzazione della struttura di guardiania che avrebbe dovuto accogliere il ricorrente per lo svolgimento della nuova mansione di custode diurno, ha sul punto confermato tale circostanza, dichiarando, altresì, che “La ditta ci chiese, a me e che era CP_4
l'ingegnere, di valutare la fattibilità della costruzione di un piccolo fabbricato o dell'allocamento di un box prefabbricato all'ingresso del piazzale… ing. CP_5
ricopriva la parte che riguardava la documentazione, per cui venendo meno la presenza di questo discorso è stato trascurato, io mi occupo dell'esecuzione CP_4
stessa dei lavori. Essendoci appalti già in corso, mi sono dovuto occupare dell'esecuzione di questi lavori, per evitare di incorrere in penali, anche perché lavoriamo con gli enti pubblici…”.Quindi, il teste ha riferito che, benché la società si fosse adoperata per la realizzazione del fabbricato in cui avrebbe dovuto essere posto il lavoratore per lo svolgimento delle mansioni di guardiania, il venir meno della figura dell'ingegnere e la contemporanea sussistenza di altri lavori da espletare hanno determinato l'abbandono del progetto, che è stato per queste ragioni trascurato.
Orbene, a tutto concedere, tale giustificazione non può ritenersi meritevole di pregio al punto da integrare una “impossibilità della prestazione per cause non imputabili al debitore” ex artt. 1218 e 1256 c.c. sì da esonerarlo da responsabilità, tenuto conto del
Pag. 17 di 39 fatto che era ormai trascorso un lungo arco di tempo da quando la società aveva assunto l'impegno – nonché l'obbligo – di consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa e che l'esistenza di ulteriori lavori da espletare costituisce parte integrante ed ordinaria dell'attività esercitata dall'azienda: se si dovesse ritenere valida una simile giustificazione, anche dinanzi all'impegno espressamente preso con il lavoratore di creargli un ambiente adatto allo svolgimento dell'attività lavorativa e confacente con le sue mansioni e condizioni di salute, allora qualunque altro periodo avrebbe potuto considerarsi non opportuno a tal fine, atteso che la società è sempre alle prese con attività aziendali che potrebbero essere, in tesi, sempre e comunque valutate come prioritarie rispetto alle legittime esigenze del dipendente. Senza trascurare il fatto che è stata la stessa azienda ad assumersi tale specifico impegno, ben potendo, differentemente, optare per ulteriori mansioni comunque compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Invece, la società resistente ha assunto espressamente tale impegno, per poi “trascurarlo” per un lungo arco di tempo, con la giustificazione dell'assenza di un ingegnere e della esistenza di altri lavori da espletare.
Tale condotta non può ritenersi legittima, atteso che si è concretata nel trascurare con colpevole noncuranza le esigenze lavorative del dipendente, finanche venendo meno ad una serie di impegni nel corso del tempo assunti e poi rimasti inevasi, tanto è vero che il lavoratore, di fatto, non ha più ripreso l'attività lavorativa. In altri termini, la resistente ha reiteratamente posto in secondo piano la – invece – primaria CP_3
esigenza del proprio lavoratore di riprendere servizio, così precludendogli di svolgere attività lavorativa con adibizione a mansioni confacenti alle sue condizioni di salute e non adempiendo agli impegni e agli obblighi assunti.
In ragione di tanto, può dirsi accertato che la lunga e protratta inattività lavorativa del ricorrente è dipesa dalla illegittima e colpevole condotta del datore di lavoro, il quale,
Pag. 18 di 39 in violazione tanto degli obblighi con lo stesso assunti quanto dei principi sottesi alle prescrizioni di legge (art. 2103 c.c.), ha costantemente precluso al lavoratore di riprendere il servizio, così impedendogli di esercitare un diritto fonte di estrinsecazione della propria personalità e di benessere psico-fisico, oltre che economico.
3) I danni-conseguenza risarcibili
Ciò posto, con specifico riferimento ai danni-conseguenza risarcibili, parte ricorrente invoca il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, oltre che da perdita di chance.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, si ritiene che lo stesso non possa essere riconosciuto, in difetto di idonea e sufficiente prova in merito.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, posto che l'art. 1223 c.c. delimita il risarcimento al solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e che ricomprenda tanto il danno emergente (immediata deminutio ptarimonii) quanto il lucro cessante (perdita di ulteriori occasioni di guadagno), ai fini del diritto alla prestazione risarcitoria non è sufficiente provare il danno-evento, ma occorre la dimostrazione del danno- conseguenza, da intendersi come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danno-evento ha prodotto nella sfera giuridica del danneggiato, atteso che esso, nella nozione composita del danno, costituisce, invero, l'unico aspetto risarcibile, se e in quanto provato da chi lamenti di averlo subito e ne chieda il ristoro (ex multis SS.UU.
n. 26972/2008; Cass. n. 7594/2018; Cass. n. 6167/2020).
Pag. 19 di 39 Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dato prova dei pregiudizi patrimoniali subiti, non avendo offerto idonea documentazione, né articolato prova orali in merito, limitandosi a quantificare il predetto danno nella misura di €
180.000,00 nelle conclusioni del ricorso introduttivo, senza specificare l'ubi consistam del danno e i criteri adoperati per la relativa determinazione.
Vieppiù che lo stesso ricorrente ha ammesso di aver sempre percepito le dovute retribuzioni anche durante il periodo di illegittima estromissione dall'attività lavorativa, nonché di continuare a percepirle, ciò che, peraltro, risulta finanche documentato dalle buste paga prodotte in atti da parte resistente (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente). Pertanto, pur nella indubbia sussistenza del danno-evento
(concretatosi nella forzosa inattività lavorativa eziologicamente connessa alla illegittima condotta datoriale di inadempimento, nei termini e per le ragioni già espresse) non è dimostrato il danno-conseguenza, ossia la deminutio patrimonii subita dal ricorrente nel raffronto tra la situazione patrimoniale esistente prima della condotta datoriale e quella originatasi successivamente.
Quanto alla posta patrimoniale qualificata dal ricorrente in termini di danno da perdita della professionalità specifica, si osserva quanto segue.
Il danno da lesione alla c.d. professionalità specifica - da intendersi, quest'ultima, come quel complesso di capacità e di attitudini professionali certamente suscettibile di valutazione economica, in quanto rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro – si concreta nel pregiudizio derivante sia dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia dalla perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (Cass. n. 11045/2004; Cass. n. 31558/2021; Cass. n. 3692/2023). Tale
Pag. 20 di 39 danno può essere dimostrato, anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione e prova di taluni elementi di fatto sintomatici, quali, a titolo esemplificativo, l'elevato contenuto professionale dei compiti svolti sino al demansionamento, la prolungata e ingiustificata emarginazione, il mancato invio a corsi di formazione, la inoperosità in cui è stato lasciato il dipendente, l'obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali ostativa alla possibilità di aggiudicarsi premi di produttività,
l'esclusione dalla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale (ex multis
Cass. n. 28274/2008; Cass. n. 19778/2014; Cass. n. 25743/2018; Cass. n. 21/2019;
Cass. n. 19923/2019; Cass. n. 3692/2023 cit.). Si è sostenuto, inoltre, che il danno alla professionalità – per sua natura plurioffensivo - è ovviamente un danno diverso dalla mancata percezione della retribuzione, essendo il primo legato appunto alla perdita della professionalità, dell'immagine professionale e della dignità lavorativa, e il secondo è di natura esclusivamente patrimoniale e deriva dalla mancata corresponsione e percezione della retribuzione derivante dal contratto, di talché esso può essere liquidato in via equitativa prendendo a riferimento una quota della retribuzione, da determinarsi sulla base di indici di riferimento quali la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento e/o dell'inattività lavorativa, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n.
29832/2008; Cass. n. 4652/2009; Cass. n. 19778/2014; Cass. n. 11169/2018; Cass. n.
25743/2018; Cass. n. 19923/2019; Cass. n. 10267/2024).
Sulla scorta dei suddetti principi giurisprudenziali, va evidenziato che le risultanze processuali hanno non hanno fatto emergere elementi sintomatici utili a provare l'invocato danno: più nello specifico, parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo allegato, né tantomeno dimostrato, elementi sintomatici utili a provare, ancorché in via presuntiva, il lamentato danno
Pag. 21 di 39 alla professionalità specifica, con particolare riferimento all'impoverimento delle sue capacità ed attitudini professionali, ovvero alla mancata acquisizione di un maggior saper fare o una qualsivoglia perdita di chance in relazione a future potenzialità occupazionali.
A corroborare tale valutazione milita il profilo e la qualifica professionale di custode
(diurno o notturno) da ultimo ricoperta dal lavoratore – sebbene di fatto mai espletata
-, come definitivamente accettata all'esito del già richiamato accordo sul cambio di mansione intercorso tra le parti e sottoscritto in data 27.05.2021, anche in ragione dell'accertata inidoneità del lavoratore medesimo ad essere adibito alle diverse e superiori mansioni precedentemente svolte: ebbene, tenuto conto che la qualifica di custode non costituisce un profilo di contenuto professionali elevato e che i compiti propri della mansione sono di natura ordinaria e basilare, non richiedendo, altresì, specifiche competenze tecniche, né necessità di aggiornamento per lo sviluppo professionale, appare difficilmente ipotizzabile, ancorché in via presuntiva, che, qualora non vi fosse stata la forzata estromissione dal lavoro e la inattività lavorativa, il lavoratore avrebbe potuto acquisire maggiori e superiori competenze specifiche tali da poter conseguire uno sviluppo professionale superiore. Né, tantomeno, il ricorrente ha dedotto la mancata possibilità di frequentare corsi di aggiornamento o di sviluppo professionale – peraltro, giova ribadirlo, non aderenti alla natura ed alla tipologia di quella specifica mansione – che gli avrebbe precluso la possibilità di conseguire un maggior “saper fare” o uno sviluppo ed una crescita professionale superiori.
In ragione di tanto, non è possibile ritenere che la forzata inattività lavorativa imposta al ricorrente dalla condotta datoriale – ancorché illegittima e inadempiente – abbia eziologicamente cagionato un danno alla professionalità specifica del lavoratore, neanche in termini di perdita di chance in ordine a future possibilità occupazionali.
Pag. 22 di 39 Pertanto, non può essere riconosciuta la tipologia di danno patrimoniale in trattazione.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, devono richiamarsi gli ormai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come statuita dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (SS.UU. n. 26972/2008), deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitone, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Invero, il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (ex multis Cass. n. 2285/2013; Cass. n.
20111/2014; Cass. n. 7840/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 703/2021). In altri termini, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e, cioè,
Pag. 23 di 39 tale da coprire l'intero pregiudizio, a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione, nondimeno, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (Cass. n. 687/2014; Cass. n. 901/2018). Tali principi sono stati ulteriormente riassunti e ribaditi dalla recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 26140/2023, la quale, con motivazioni pienamente condivisibili, ha affermato quanto segue: “Sul piano del diritto positivo - come anche di recente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n.
2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a
Corte cost. n. 325/2014) - l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art.
185 cod. pen.). Quanto al danno non patrimoniale, ne è stata originariamente affermata, su di un piano generale di ricostruzione analitica della fattispecie, la natura “unitaria” e “onnicomprensiva” dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n.
26972 del 2008). In particolare, l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici). Orbene, il giudice di merito – in vista dell'accertamento
Pag. 24 di 39 (concreto e non astratto) e della quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e
139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico- relazionale dal danno morale. Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico- relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”). Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata da questa Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014, 233/2003,
293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte, Cass. n.
Pag. 25 di 39 8827/2003). Anche (ma non solo) alla luce della novella legislativa poc'anzi ricordata - novella di cristallina chiarezza anche sul piano strettamente lessicale - occorre pertanto riaffermare il principio per cui esiste (è sempre esistita, anche prima del ricordato intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all'art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti palesemente alternativi del reato cd. di stalking). Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza. Al riguardo, giova anche osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa – la cui giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in seno all'attuale sistema della responsabilità civile: Cass. s.u.
26972/2008, cit. Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte” (Cass. n. 26140/2023).
Orbene, applicando le coordinate giurisprudenziali così tracciate al caso di specie, deve ritenersi provata, anzitutto, la voce di danno biologico patito dal ricorrente, in
Pag. 26 di 39 considerazione dello stato patologico riscontrato e documentato in atti (cfr. doc. nn. 5
e 6 fascicolo parte ricorrente). La prefata documentazione consiste in una relazione psichiatrica datata 13.11.2023 e in una relazione psicodiagnostica datata 10.11.2023.
La prima attesta che il ricorrente è affetto da sintomatologia di ansia, depressione, angoscia, disturbi del sonno in fase acuta, necessitanti terapia farmacologica costante e colloqui di sostegno psicologico in soggetto già risultato affetto da stress post- traumatico, in forma grave e permanente, severamente riacutizzatasi dal settembre
2019 e poi dal maggio 2021, in conseguenza delle vicende lavorativa che lo hanno portato alla estromissione dal lavoro, in particolare dal mancato rispetto da parte della società dell'impegno assunto di riammetterlo in servizio adibendolo a Controparte_1
mansioni idonee alle sue condizioni di salute e di predisporre il posto adatto
(gabbiotto) a consentirgli di espletare le sue nuove mansioni.
La seconda attesta grave depressione, ansia, angoscia, agitazione, preoccupazione, insicurezza, inadeguatezza, inferiorità, scarsa capacità di concentrazione, notevole incapacità nel gestire in maniera responsabile le problematiche di vita quotidiana, instabilità emotiva, carenza di autostima ed estroversione, disadattamento generale permeante sia gli aspetti interiori che quelli interattivi, con disturbi emotivo- comportamentali rilevanti, dipendenza anassertiva, irritabilità e risentimento.
Appare chiaro, quindi, anche tenuto conto delle date cui risalgono le suddette diagnosi (novembre 2023), che il quadro clinico così descritto è strettamente connesso alle vicende lavorative che hanno visto coinvolto il ricorrente, in particolare alla forzosa inoperatività dovuta dall'estromissione dal lavoro reiterata e protratta per lungo tempo a cagione della condotta inadempiente del datore di lavoro.
A corroborare le valutazioni e considerazioni appena esposte milita, altresì, la CTU espletata in corso di causa, la quale, sul punto, ha relazionato quanto segue: “… Il disturbo da stress post-traumatico (DSPT) è più comune nei pazienti che hanno
Pag. 27 di 39 subito una menomazione somatica in seguito ad eventi come, incidenti stradali o sul lavoro, i tassi generali sono tra il 20-22% in coorti di soggetti che non hanno subito amputazione, ma sono vittime di altri tipi di traumi;
nel caso di persone amputate in seguito a eventi traumatici, la percentuale sale al 25% di presenza di sintomi di
DSPT e 34% di sintomi depressivi. L'evento traumatico che determina un'amputazione corporea è strettamente legato all'immagine del proprio sé, alla vita di relazione, alla percezione di potercela fare nel contesto lavorativo, ritrovando una nuova identità corporea. Un evento traumatico come un'amputazione determina sempre grande sofferenza, la richiesta della persona amputata è spesso quella di risolvere rapidamente questa situazione di mutilazione con il reinserimento lavorativo e sociale. Le aspettative possono essere diverse, quali quelle di una buona protesi per la soluzione della mobilità motoria o quella di assumere la stessa attività lavorativa, con gravi conseguenze quando vengono disattese, innestando la riviviscenza di sentimenti di fallimento e di frustrazione. Il reinserimento lavorativo è correlato con una maggiore auto-accettazione e con un maggiore adattamento psicosociale, come sostengono alcuni studi e che il reinserimento lavorativo è una variabile che porta ad un incremento della qualità di vita in persone amputate ed è pertanto collegato ad un buon adattamento psicosociale (IN et al., 2011). Questo percorso può essere definito post1traumatic growth e permette all'individuo di rielaborare in modo positivo l'evento traumatico. Gli individui che, in seguito all'amputazione, tornano a svolgere un'occupazione, sembrano poter sperimentare un miglior adattamento psicologico, sebbene siano nuovamente impegnati a combattere le sfide quotidiane e siano esposti agli stress del contesto lavorativo.
Questo perché l'occupazione a tempo pieno porta ad effettivi benefici per la salute, come il recupero della consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità, il miglioramento dell'autostima, e la riduzione dell'isolamento sociale. Dunque deve
Pag. 28 di 39 essere considerata la possibilità di una ripresa lavorativa in seguito all'amputazione, al fine di una conseguente maggiore accettazione del nuovo sé. Le varie vicissitudini che hanno coinvolto il a seguito dell'evento traumatico di amputazione al III Pt_1
medio di coscia, come risulta dagli atti di causa, con il ritardo nell'inserimento lavorativo, hanno avuto un ruolo, rallentando la rielaborazione dell'evento traumatico, con ripercussioni legate alla percezione di non essere più utile e idoneo nel lavoro, in famiglia, nel tempo libero con le proprie figlie e nelle attività sociali, con effetti sulla qualità di vita. È per il procrastinarsi della situazione di incertezza della posizione lavorativa, dovuta prima al temporaneo impiego come autista
(settembre-novembre 2020), poi all'idoneità alla nuova mansione di Guardiano prima notturno e poi , che si sono maggiormente rappresentate le riviviscenze Per_1
della menomazione fisica. A tale situazione di menomazione fisica, si è innestata una condizione di percezione del peggioramento della propria integrità psichica e fisica, concausalmente conseguente e riconducibile alla precaria contingenza lavorativa che si è manifestata con preoccupazione, ansia e irrequietezza…”. Il nominato CTU, quindi, dopo aver dato atto dell'infortunio occorso al ricorrente e delle conseguenze fisiche che ne sono conseguite – valutazione, questa, che attiene a circostanze altre e diverse, nonché ultronee rispetto alle pretese fatte valere nel presente giudizio, ma che sono state valorizzate dal consulente solamente, e correttamente, come punto di partenza e presupposto per vagliare, come da quesito, se la protratta inattività lavorativa abbia avuto una efficienza anche solo concausale con il peggioramento della complessiva situazione psico-fisica del ricorrente – ha ritenuto, giustappunto, che la condotta del datore di lavoro – concretatasi, come già ampiamente esposto, nell'aver procrastinato e poi mai consentito la ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore – abbia avuto una efficienza concausale con l'aggravarsi delle di lui condizioni psichiche in relazione alla patologia dedotta ed accertata in corso di causa.
Pag. 29 di 39 Inoltre, il nominato CTU, in coerente, specifica e ampiamente condivisibile risposta alle osservazioni mosse alla prima bozza di perizia dal CTP di parte resistente, ha riscontrato che “… A tale situazione di menomazione fisica, si è innestata una condizione di percezione del peggioramento della propria integrità psichica e fisica, concausalmente conseguente e riconducibile alla precaria contingenza lavorativa che si è manifestata con preoccupazione, ansia e irrequietezza”; “ritengo che il
DSPT si sia strutturato nel tempo a seguito delle vicissitudini del sig. e che la Pt_1
fase evolutiva si sia esaurita entro i sei mesi, termine convenzionalmente riconosciuto per la cronicizzazione del disturbo… Le varie vicissitudini che hanno coinvolto il a seguito dell'evento traumatico di amputazione al III medio di Pt_1
coscia, come risulta dagli atti di causa, con il ritardo nell'inserimento lavorativo, hanno avuto un ruolo, rallentando la rielaborazione dell'evento traumatico, con ripercussioni legate alla percezione di non essere più utile e idoneo nel lavoro, in famiglia, nel tempo libero con le proprie figlie e nelle attività sociali, con effetti sulla qualità di vita. È per il procrastinarsi della situazione di incertezza della posizione lavorativa, dovuta prima al temporaneo impiego come autista (settembre-novembre
2020), poi all'idoneità alla nuova mansione di prima notturno e poi Per_1
, che si sono maggiormente rappresentate le riviviscenze della menomazione Per_1
fisica… Un evento traumatico come un'amputazione determina sempre grande sofferenza, la richiesta della persona amputata è spesso quella di risolvere rapidamente questa situazione di mutilazione con il reinserimento lavorativo e sociale. Le aspettative possono essere diverse, quali quelle di una buona protesi per la soluzione della mobilità motoria o quella di assumere la stessa attività lavorativa, con gravi conseguenze quando vengono disattese, innestando la riviviscenza di sentimenti di fallimento e di frustrazione”, pertanto non ho ritenuto esperire ulteriori indagini. In sede di operazioni peritali sono state espresse le seguenti considerazioni
Pag. 30 di 39 dalle parti, come peraltro già riportate in bozza: la dottoressa CTP di Per_2
parte ricorrente, sostiene che il abbia un DSPT forma grave e complicata Pt_1
(disturbo da stress post-traumatico), il dott. CTP per parte convenuta, ritiene Per_3
che non ci sia conseguenzialità clinica tra l'evento con le vicissitudini descritte e le richieste di parte ricorrente… nel caso di persone amputate in seguito a eventi traumatici, la percentuale sale al 25% di presenza di sintomi di DSPT e 34% di sintomi depressivi”, quindi non tutti gli amputati sviluppano un DSPT, ma alcune condizioni che non possono essere imputate al lavoratore che aspettava di essere reinserito in azienda, come il procrastinarsi della situazione di incertezza della posizione lavorativa, dovuta prima al temporaneo impiego come autista (settembre- novembre 2020), poi all'idoneità alla nuova mansione di Guardiano prima notturno
e poi Diurno, le interlocuzioni relative alle criticità logistiche e inadeguatezza strutturale del , possono fungere da catalizzatori per la comparsa del Parte_2
disturbo. Il reinserimento lavorativo è correlato con una maggiore auto-accettazione
e con un maggiore adattamento psicosociale, come sostengono alcuni studi e che il rientro al lavoro è una variabile che porta ad un incremento della qualità di vita in persone amputate ed è pertanto collegato ad un buon adattamento psicosociale
(IN et al., 2011). Questo percorso che può essere definito post-traumatic growth, permette all'individuo di rielaborare in modo positivo l'evento traumatico… il disturbo è definito cronico quando supera il termine convenzionale di mesi sei. Dalla data della certificazione del 13.01.2023 allegata in atti, il disturbo avendo superato il termine convenzionale di mesi sei, si è cronicizzato…”. Dunque, anche in riscontro alle osservazioni sollevate, il consulente ha ribadito che l'amputazione anatomica subita dal lavoratore per incidente occorso sul lavoro ha rappresentato solamente il presupposto della valutazione del suo attuale disturbo psichico, disturbo che è andato incrementandosi proprio in concomitanza con le successive vicissitudini lavorative e
Pag. 31 di 39 con la descritta condotta datoriale, tenuto conto del tempo trascorso e della tipologia di disturbo. In ciò, dunque, le valutazioni espresse dal nominato CTU si saldano con quelle emerse a seguito dell'istruttoria di causa, andandole a confermare, sia con riguardo alla tipologia di menomazione e di danno, sia all'efficienza concausale che a tal fine ha avuto la condotta di parte datoriale.
Infine, non può prestarsi adesione alle contestazioni mosse da parte resistente in sede di memorie conclusive avverso il responso del nominato CTU, sul presupposto che il medesimo non si sarebbe attenuto ai quesiti formulati, non avendo incentrato la propria analisi sulla valutazione delle caratteristiche qualificanti il mobbing lavorativo e l'eventuale incidenza dello stesso sulla condizione patologica del periziato. Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, i quesiti formulati al nominato CTU non si sono limitati o in alcun modo soffermati sul mobbing lavorativo, bensì sull'”efficienza causale o anche concausale” della
“inattività lavorativa dal mese di novembre 2020” sulle condizioni patologiche del ricorrente, giustappunto ciò che ha rappresentato l'oggetto delle valutazioni del consulente e, più in generale, dell'istruttoria di cui al presente giudizio. Per tale ragione, non si è ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovo della CTU avanzata da parte resistente nelle predette memorie conclusive.
Deve riconoscersi, altresì, la voce di danno morale, atteso che il pregiudizio subito dal ricorrente, sufficientemente serio e concreto, in quanto cagionato da condotte di colpevole estromissione forzosa e protratta dal lavoro imputabili a parte datoriale, è strettamente connesso alla violazione di un diritto direttamente tutelato dalla
Costituzione, come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il quale rappresenta un mezzo di estrinsecazione della personalità del cittadino e dell'immagine e professionalità del lavoratore, di talché detto pregiudizio, comportando una lesione del bene immateriale
Pag. 32 di 39 della dignità professionale, da intendersi quale esigenza umana di manifestare la propria utilità, è stato certamente idoneo a determinare una sofferenza morale e un patimento d'animo transeunte nella sfera interiore del lavoratore, che, in quanto tale, merita di essere ristorato autonomamente e in aggiunta al danno biologico.
Quanto alla voce di danno esistenziale, deve osservarsi quanto segue.
La già menzionata documentazione clinica depositata in atti ha evidenziato, oltre che un grave stato ansioso-depressivo, anche una rilevante difficoltà/incapacità del ricorrente di relazionarsi con la famiglia e, in generale, con il mondo esterno, a cagione di un profondo disadattamento incidente sugli aspetti interattivi (diffidenza, ansia sociale, povertà relazionale isolamento), presenza di periodi dissociativi di tipo acting-out, disturbi emotivo-comportamentali, stimoli fobici che si manifestano in paure persistenti ed irrazionali che condizionano il comportamento e la vita di relazione, nonché continua, rilevante, persistente ed eccessiva preoccupazione rispetto alle problematiche di vita quotidiana.
A ciò si aggiunga che la menomazione delle ordinarie abitudini nella vita relazionale del ricorrente è corroborata quanto dichiarato dal teste , escusso Testimone_2
in sede di prova orale in qualità di amico di vecchia data del ricorrente medesimo, il quale ha sul punto dichiarato che “Sì, è vero: posso dire che egli con me parla molto, si confida e posso dire che l'ho visto sereno solo in quel periodo che era tornato sugli escavatori, poi non più. Da quando ha smesso, ottobre o novembre del 2020, è così… non è più il sereno che conoscevo. Egli ritiene di non essere un buon Pt_1
esempio per i figli, che vedono la madre lavorare e lui stare a casa…”.
Le risultanze istruttorie documentali e orali, come innanzi descritte e valutate, hanno dimostrato, quindi, la perdita di un fare areddituale rappresentato dalla menomazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del ricorrente, che sono andati
Pag. 33 di 39 aggravandosi in concomitanza con la persistente condotta datoriale di mancato rispetto degli impegni assunti per consentirgli di riprendere la sua attività lavorativa, sì da determinare una forzosa estromissione ed esautoramento dal lavoro che ha significativamente inciso sul modo del lavoratore di rapportarsi con il mondo esterno.
Cionondimeno, dalla medesima documentazione è dato evincersi che la menomazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del lavoratore sono strettamente connessi con la sua patologia, ossia con il disturbo psichico dedotto ed accertato in giudizio, di talché, considerata la natura dell'affezione, le predette menomazioni risultano essere ricomprese nella complessiva quantificazione del danno biologico innanzi riconosciuto e calcolato. In altri termini, posto che il disturbo depressivo di cui è affetto il ricorrente, per sua natura, è inscindibilmente causa di pregiudizio alla ordinaria vita famigliare e di relazione, l'accordato risarcimento per il danno biologico causato da tale patologia ricomprende in sé anche il ristoro del pregiudizio esistenziale derivatone. Diversamente opinando, si andrebbe a risarcire la medesima posta per due volte, così originando una indebita locupletazione non consentita in base alle coordinate normative ed ermeneutiche sopra esposte.
4) La quantificazione del danno
Premesso quanto sopra con riguardo alle tipologie e voci di danno risarcibili, occorre adesso passare alla relativa quantificazione.
Con specifico riguardo al danno biologico, deve ancora richiamarsi quanto relazionato dal nominato CTU, il quale si è espresso in questi termini: “… Pur con
l'assenza di una certificata continuità clinica e terapeutica, agli atti vi sono solo accertamenti del 13.11.2023 a firma della dottoressa psichiatra e del Per_2
Pag. 34 di 39 10.11.2023 della dottoressa psicologa, è certo che il ha subito un Per_4 Pt_1
infortunio sul lavoro con esito in menomazione somatica (amputazione III medio di coscia), nel contesto del quale, si sono innestate reazioni psichiche acute di mal- adattamento causalmente dovute alla protratta e precaria contingenza lavorativa.
Orbene, al fine di rispondere ai quesiti del sig. Giudice, tenuto conto della rigorosità metodologica medico legale e della criteriologia-valutativa necessaria, ritengo che siano soddisfatti i criteri diagnostici per il disturbo da stress post-traumatico forma lieve (DSPT-DSM-5), pertanto al sig. può essere riconosciuto un danno Pt_1
biologico permanente nella misura del 15%. Per la valutazione del danno biologico temporaneo, ritengo che il DSPT si sia strutturato nel tempo a seguito delle vicissitudini del sig. e che la fase evolutiva si sia esaurita entro i sei mesi, Pt_1
termine convenzionalmente riconosciuto per la cronicizzazione del disturbo. Pertanto ritengo ragionevole il riconoscimento del DBT al 50% per 90 giorni e del 25% per ulteriori 90 giorni”. In definitiva, il nominato CTU – anche riscontrando in modo analitico alle osservazioni svolte dalle parti dopo la trasmissione della prima bozza di perizia – ha compiutamente ed adeguatamente calcolato il danno biologico permanente e temporaneo occorso al lavoratore, con valutazioni a cui deve prestarsi adesione, in quanto svolte con scrupolo professionale, specifica motivazione ed adeguato utilizzo degli strumenti e criteri di calcolo (“per la valutazione del danno biologico sono state utilizzate le Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. Controparte_6
. “Disturbo da stress post-traumatico forma lieve
[...] Controparte_7
(DSPT1DSM-5) 11-15%...;il disturbo è definito cronico quando supera il termine convenzionale di mesi sei. Dalla data della certificazione del 13.01.2023 allegata in atti, il disturbo avendo superato il termine convenzionale di mesi sei, si è cronicizzato”).
Pag. 35 di 39 Conclusivamente, sulla scorta delle anzidette valutazioni e considerazioni, deve quantificarsi il complessivo danno biologico occorso al ricorrente per una somma pari ad € 38.056,00
Tale determinazione trae origine dall'applicazione per convenzione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, anno 2024, sulla base dei seguenti parametri, così come risultanti dall'istruttoria di causa e, in particolare, dalla CTU espletata in giudizio, alla quale si ritiene di prestare adesione per le ragioni e nei termini già esplicitati:
- danno biologico permanente: 15%, età 43 anni;
- danno biologico temporaneo al 50%: 90 giorni;
- danno biologico temporaneo al 25%: 90 giorni.
A tanto deve aggiungersi un ulteriore incremento per il riconosciuto danno morale nella misura del 31% del danno biologico come sopra calcolato, così giungendo ad una somma complessiva pari ad € 49.854,00.
Infine, devono aggiungersi le menzionate poste a titolo di invalidità temporanea, in base ai sopra esposti parametri: € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 90 ed € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 25% per altrettanti giorni 90.
Il tutto, dunque, per una somma complessiva di € 57.616,00.
Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni svolte, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Pag. 36 di 39 Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla immediata ripresa dell'attività lavorativa con le mansioni di custode diurno, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, quantificato nella complessiva somma di €
57.616,00. Per l'effetto, deve condannarsi parte resistente alla immediata riammissione in servizio di parte ricorrente con le mansioni di custode diurno, nonché al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 57.616,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in ragione del decisum) e alle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente, tuttavia con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei riguardi del CTU, salva rivalsa, atteso che l'attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (Cass. n 17953/2005; Cass. n. 22962/2004; Cass. n.
25179/2013).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Pag. 37 di 39 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla immediata ripresa dell'attività lavorativa con le mansioni di custode diurno, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, quantificato nella complessiva somma di € 57.616,00;
- condanna parte resistente alla immediata riammissione in servizio di parte ricorrente con le mansioni di custode diurno, nonché al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 57.616,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento.
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 6.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente e con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei confronti del CTU.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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