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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/04/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, G o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 4882-2022 ed avente ad oggetto: i m p u g n a z i o n e d i d e l i b e r a a s s e m b l e a r e .
TRA
CAMPIONE AGNESE, (C.F.: e CodiceFiscale_1 Parte_1
(C.F.: ) , entrambe rappresentate e difese dall'avv. Alfredo
[...] CodiceFiscale_2
Riccardi (C.F.: ), e con lo stesso elettivamente domiciliate presso lo C.F._3 studio sito in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 14, giusta procure in calce all'atto di citazione.
P.e.c.: Email_1
ATTRICI
E
Il , in persona dell'amministratrice pro tempore sig.ra Controparte_1
C.F.: , rappresentato e difeso , giusta procura in calce alla Controparte_2 P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Davide Natale con il quale elettivamente domicilia presso lo studio in Casagiove (CE) alla Via Arcivescovo Pontillo n°75, p.e.c.:
Email_2
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi ,chiedendo l'accoglimento delle rispettive richieste ed istanze formulate.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato le sigg.re e Parte_2 [...] convenivano in giudizio il , in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amministratore p.t., al fine di ottenere, previa sospensione, la declaratoria di nullità/annullabilità/ inefficacia delle delibere assembleari assunte in data: 29 settembre 2019; 30 agosto 2020 e 28 novembre 2021, e tal uopo formulava le seguenti conclusioni: “ … in via preliminare e nel rito, eventualmente inaudita altera parte ….ovvero sentite le parti ed omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio … disporre con decreto, la sospensione dell'esecuzione delle delibere del del 29 settembre Parte_3
2019, del 30 agosto 2020 e del 28 novembre 2021 …; nel merito accertare e dichiarare
l'invalidità, sotto il profilo dell'annullabilità, delle delibere dell'assemblea del
[...]
del 29 settembre 2019, del 30 agosto 2020 e del 28 novembre 2021, Parte_3 per le ragioni ed i motivi di cui al presente atto ed in particolare per omessa convocazione delle attrici nonché per mancato raggiungimento dei c.d. quorum deliberativi di cui al combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 1336 c.c.; adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale anche in relazione alla concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. per la definitiva articolazione del c.d. thema decidendum e del c.d. thema probandum”.
Le attrici, condomine del sopracitato condominio, sostenevano di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione ed invitavano e diffidavano l'amministratrice del a Controparte_1 convocare immediatamente una nuova assemblea, che avesse ad oggetto esclusivo l'annullamento delle delibere contestate, preannunciando in mancanza di agire giudizialmente di provvedere all'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art 1137 c.c.
Più dettagliatamente le sorelle sostenevano che l'avviso di convocazione, quale atto Pt_1 unilaterale recettizio, deve essere inviato e ricevuto almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e la mancata comunicazione a taluno dei condomini di tale avviso, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera stessa. Tale omissione, inoltre, non poteva ritenersi sanata dal fatto che il signor CP_3 comproprietario - fratello delle attrici avrebbe partecipato a tutte le assemblee delegando a tal uopo il geom. e ciò in considerazione del fatto che in tema di assemblea di Controparte_4 condominio l'art. 67 disp. att. c.c. dispone che qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea e non autorizza a ritenere che per la valida costituzione dell'assemblea sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari pro indiviso, essendo invece necessario che essi siano tutti avvertiti, al fine di indicare quale di essi li rappresenterà nell'assemblea.
Con il presente giudizio veniva richiesta l'annullabilità delle delibere del 29 settembre 2019, 30 agosto 2020 e 28 novembre 2021, anche ai sensi dell'art. 1136, secondo e quarto comma, c.c., secondo cui per essere valide le deliberazioni devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
2 Pertanto, secondo le attrici le delibere impugnate dovevano ritenersi illegittime perché i condomini presenti provvedevano a votare i punti all'ordine del giorno non con la maggioranza preiscritta ma all'unanimità.
Si costituiva nel presente giudizio il convenuto eccependo la inammissibilità ed la CP_1 improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la inammissibilità ed improcedibilità della domanda di sospensione per violazione dell'art. 1137 comma 4° c.c.
Nel merito il eccepiva la carenza di interesse ad agire, che in ambito di CP_1 un'impugnativa di delibera assembleare determina una carenza di interesse in capo all'attore il quale con l'azione giudiziale proposta non ottenga alcun beneficio. Nel caso di specie, la partecipazione all'assemblea del comproprietario avv. quand'anche per CP_3 tramite del delegato geom. fa venire meno l'interesse ad agire di parte attrice. Controparte_4
L'amministratrice convocava l'avv. mediante posta elettronica certificata CP_3 nonché gli altri eredi mediante inoltro di raccomandate con avviso di ricevimento presso lo studio dell'avv. tornate al mittente per compiuta giacenza, laddove poi la volontà dei CP_3 comproprietari si manifesta con un solo voto, rappresentante il gruppo, in quanto riferibile all'unità immobiliare oggetto di comunione, e con effetti vincolanti nei confronti degli altri proprietari pro indiviso.
Relativamente al difetto del quorum deliberativo, il convenuto eccepiva la carenza CP_1 di interesse ad agire in quanto trattandosi di motivi attinenti alla annullabilità e non la nullità, solo chi aveva espresso voto contrario poteva avere un interesse ad agire e non anche chi sosteneva di non essere mai stato convocato.
Alla luce di concludeva ,nel merito, per l'accertamento e declaratoria di legittimità ed efficacia delle delibere assembleari adottate nelle adunanze del 29.09.2019, del 30.08.2020 e del
28.11.2021 ,nonché per il rigetto di ogni e qualsivoglia domanda per infondatezza della stessa in fatto e/o in diritto;
per la condanna, in solido tra loro le sigg.re al pagamento delle Pt_1 spese di lite.
Con ordinanza del 6.11.2022, il precedente giudicante rigettava la richiesta di sospensione delle impugnate delibere ritenendola inammissibile atteso che la relativa istanza di sospensione, avente natura cautelare, si sarebbe dovuta formulare con un'autonoma domanda giudiziaria, preso atto del verbale di mediazione versato in atti, assegnava alle parti i termini di cui all'art 183 co. 6
c.p.c. e rinvia per le valutazioni istruttorie.
Esaurita la fase della trattazione, le parti depositavano le note istruttorie con le quali definivano il proprio thema decidendum e thema probandum, e, all'udienza del 27 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione attiva delle attrici provata documentalmente
3 dalla dichiarazione di successione e relativa integrazione attestante la comproprietà per quote uguali ed indivise delle stesse (unitamente ai germani e del fondo ubicato CP_3 CP_5 in Castel Volturno e riportato nel N.C.T. del menzionato Comune al foglio 40, p.lla n. 55 facente parte del Condominio oggi convenuto.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che risulta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 1 bis D.Lgs 28/2010 e ss. mod., avendo le stesse attrici esperito il tentativo di mediazione conclusosi con la mancata adesione del Condominio, come da verbale negativo del
15.11.2022 depositato in atti.
Passando alla disamina del merito da quanto è emerso processualmente e documentalmente la scrivente giudicante ritiene di poter dichiarare cessata la materia del contendere, per carenza di interesse, sopravvenuta nel corso del giudizio ad ottenere una pronuncia giudiziale.
Si rammenta infatti che la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo che, pur non trovando una esplicita previsione nel codice di rito, è stata creata dalla prassi giurisprudenziale per tutte quelle ipotesi in cui nel corso di un giudizio emerge la circostanza che è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Inoltre, la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso.
Anche la Suprema Corte è intervenuta sul punto precisando che la cessazione della materia del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, quando viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048)
L'interesse ad agire è invece una condizione processuale che consente di richiedere un provvedimento giudiziale, una condizione dell'azione, cioè un requisito necessario per poter intraprendere una causa. Affinché sussista l'interesse ad agire occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire;
ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (Cass., 4 maggio 2012, n. 6749, in GC Mass., 2012, 5, 558).
E' necessario, dunque, che l'interesse sussista al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., 7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., 6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura
4 fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. S.U.
128.9.2000 n. 1048).
Alla luce delle suesposte considerazioni si rileva che, nel caso di specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, nel corso del presente giudizio è emerso che con verbale assembleare del 18.10.2022, il ratificava le delibere assunte in data: 29 settembre 2019; 30 agosto Controparte_1
2020; 28 novembre 2021, oggetto della presente impugnativa. La sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, fa venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti e determina la cessazione della materia del contendere
(principio espresso anche nelle sentenze emessa dalla Cass. Civ. n. 20071/2017 e n. 11961/2004).
Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377
c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n.
12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Se, invece,
l'assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.
Si è dato luogo, in tal modo e ai sensi dell'art. 2377, comma otto, c.c., (applicabile anche in ambito condominiale), a un atto sostitutivo che non ha determinato una convalida con effetti retroattivi dell'originaria deliberazione, ma una sua vera e propria rinnovazione.
A tal proposito, infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione «la norma dell'art. 2377, ult.co., cod. civ., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata»
5 (ex multis, Cass., sent. n. 20071/2017; Cass., sent. n. 24957/2016).
In altri termini, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la cessazione della materia del contendere, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto a ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo. Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né sostituire la delibera impugnata di cui è causa.
In tal caso, ossia ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377, ottavo comma, c.c., la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (si veda Cass., 28/06/2004, n.
11961; Cass. 09.12.97 n. 12439).
Nel caso di specie, non v'è dubbio che parte attrice avrebbe dovuto impugnare non già le delibere precedenti, quelle cioè ratificate, bensì la deliberazione successiva, quella "ratificante", alle quali le odierni attrici pur essendo state regolarmente convocate non partecipavano.
Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., comma 8, lo stesso deve provvedere sulla condanna alle spese di lite, regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale ovvero procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Tale valutazione di fondatezza, effettuata nel presente giudizio, ha portato lo scrivente giudicante a ritenere fondato il primo motivo di impugnazione, tra l'altro assorbente rispetto agli altri motivi atteso che, come sostenuto dalle stesse attrici, gli avvisi di convocazione delle impugnate delibere dovevano essere notificate a tutti i comproprietari del fondo facente parte del CP_1
, essendo le stesse comproprietarie pro indiviso e per quote uguali del sopradescritto
[...] fondo.
Ebbene ricordare che, qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea. L'avviso di convocazione all'assemblea condominiale deve essere comunicato a tutti gli 'aventi diritto'. In caso di immobile in comproprietà, gli 'aventi diritto' sono tutti i comproprietari, per cui l'amministratore ha il dovere di convocarli individualmente, a nulla rilevando che questi hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea e che è riconosciuta ad ognuno la facoltà di impugnare la delibera.
Di conseguenza, non è valida la convocazione che, seppur formalmente diretta a tutti i comproprietari, sia stata invece inviata soltanto all'indirizzo di uno di questi. (Tribunale Parma sez. I, 23/09/2024, n.1198).
6 La mancata comunicazione ad alcuni dei comproprietari di un'unica unità immobiliare comporta l'annullabilità della delibera e non la nullità con conseguente onere di impugnazione nel termine decadenziale di 30 giorni dalla conoscenza della stessa ex art 1137 c.c. (Tribunale Grosseto,
07/06/2018, n.565)
Alla luce di ciò ed in considerazione del fatto che parte convenuta non ha mai dato prova della regolare comunicazione degli avvisi delle assemblee condominiali del 29 settembre 2019; 30 agosto 2020; 28 novembre 2021, alle germane attrici, le delibere impugnate sarebbero state annullate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ed in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate come CP_1 in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di 3.809,00 per compenso professionale, euro 518,00 a Parte_4 titolo di rimborso del contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimb. Forf. come per legge.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 24 aprile 2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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