Articolo 13 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1350
Articolo 12Articolo 14
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14 gennaio 1956
Art. 13.
Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , e' sostituito dal seguente:
"E' in facolta' del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici accordare il congedo speciale, di cui al precedente art. 20, anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall' art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e rientri nella sfera di un servizio comandato".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1956