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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il collegio composto dai Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr. Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 112/2022 rgca tra in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro Parte_1
tempore con sede in Gela, via Danimarca n. 3, P.I. Parte_2
, elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Giuseppe Cammalleri, P.IVA_1
che la rappresenta e difende giusta procura conferita in att appellata e riassumente in sede di rinvio
contro
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , con sede in Gela, in via G. Cascino n. 423, codice fiscale Controparte_2
e Partita Iva P.IVA_2
appellante e resistente in sede di rinvio
e nei confronti di
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. , con
[...] P.IVA_3
1 sede in Ferrandina (MT), via De Filippo n.24
appellata
e di
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Magenta n° 7,
appellato
Conclusioni delle parti: per “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI Parte_1
CALTANISSETTA, previo accertamento del giudicato interno del capo di sentenza relativo all'inammissibilità dell'appello proposto il 14.10.2013 dalla CP_1
condannare la predetta società alle spese e compensi del giudizio di appello, del
giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio disponendosi la distrazione
delle spese e compensi di giudizio ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, da accordare per l'intero giudizio, avendo già dichiarato il sottoscritto, che lo ribadisce anche in questa di sede, di avere anticipato le prime e di non avere riscosso
i secondi”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 971/2008, il Tribunale di Gela, nel decidere il giudizio instauratosi a seguito dell'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso nei suoi confronti su istanza della dichiarava il proprio difetto di CP_1
giurisdizione per essere la controversia compromessa in arbitri, di talché disponeva la contestuale revoca del provvedimento monitorio, con condanna della società
opponente alla rifusione delle spese processuali.
La vicenda traeva origine dal contratto di subappalto siglato tra le due società che,
secondo le considerazioni svolte dal giudice di prime cure, conteneva un chiaro riferimento al contratto quadro intervenuto, a sua volta, tra e la CP_5
medesima ove all'art. 9 era contenuta una clausola compromissoria in Parte_1
relazione a tutte le controversi riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto, da demandarsi alla decisione di un arbitro nominato di
2 comune accordo o, in mancanza del Presidente del Tribunale di Milano.
Sosteneva invero il Tribunale la piena operatività della suddetta clausola compromissoria ricorrendone i presupposti soggettivi - stante la volontà delle parti del contratto di subappalto di richiamare il contenuto del contratto – quadro e di approvare specificatamente per iscritto il suddetto art. 9 – ed oggettivi, atteso che il contenuto ampio della clausola risultava idoneo a ricomprendere anche la controversia in esame,
scaturita invero dalla domanda di pagamento del corrispettivo residuo per i lavori svolti in esecuzione del contratto di subappalto.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la sostenendo la CP_1
nullità della sentenza del Tribunale di Gela per omessa indicazione del nome di una delle parti in causa sia nell'intestazione che nell'intero corpo della sentenza, nonché la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario su tutti i capi della domanda spiegati nel ricorso per decreto ingiuntivo in virtù dell'autonomia del contratto di
Parte Cont subappalto tra e rispetto al contratto quadro.
La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 28/2016 del 21.9.2016, dichiarava l'inammissibilità dell'appello poiché, a tenore dell'art. 819 ter co. 1 c.p.c., la sentenza con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile, a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c., con il regolamento di competenza.
Disposizione, questa, ritenuta applicabile al caso di specie trattandosi di pronuncia che nulla aveva statuito nel merito della causa, in quanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto era stata disposta quale mera conseguenza dell'accertamento del difetto di competenza del giudice adito.
Con la sentenza in esame, la Corte di merito disponeva inoltre l'integrale compensazione delle spese processuali del secondo grado.
Avverso la suddetta decisione la proponeva ricorso innanzi alla Corte Parte_1
di Cassazione, articolando l'impugnazione in un unico motivo di censura, fondato
3 sulla violazione dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art. 92, co.2, c.p.c. e di omessa applicazione dell'art. 91 c.p.c.,
nonché per errata compensazione delle spese di lite e omessa applicazione del principio del victus victori.
Rilevava, in proposito, la società ricorrente di essere stata citata, anche nel secondo grado di giudizio, innanzi ad un giudice incompetente - stante che la S.E.M. avrebbe dovuto impugnare la sentenza di prime cure con il regolamento di competenza e non con l'appello – e che, pure a fronte della dichiarata inammissibilità del gravame, si era erroneamente derogato al principio generale di regolamentazione delle spese di lite di cui all'art.91 c.p.c.
Deroga ritenuta ancor più illegittima in quanto l'appellante aveva reiterato le proprie difese ed insistito nell'atto di appello anche successivamente alla concessione di un termine per interloquire proprio sulla questione concernente l'ammissibilità del gravame.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 42031 del 30.12.2021, accoglieva il ricorso,
cassando la sentenza della Corte territoriale in relazione al motivo accolto, cui rinviava in diversa composizione per una nuova valutazione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del secondo grado, tenuto conto del principio per cui “è da escludere che il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello sia legittimamente idoneo, in astratto e in concreto, a giustificare l'integrale compensazione delle spese di seconde cure” (cfr. ordin. Cassazione cit. pag. 5).
Il rinvio veniva effettuato per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione del 30.3.2022 la provvedeva alla riassunzione del Parte_1
giudizio e, richiamando il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra menzionata, chiedeva disporsi la condanna della alle spese e CP_1
compensi del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4 Le altre parti, quale originaria appellante, nonché gli appellati CP_1 [...]
, e Controparte_3
, pure raggiunti da regolare rinnovazione della notifica dell'atto di Controparte_4
riassunzione (giusta ordinanza di questa Corte del 21.9.2022), non provvedevano a costituirsi, rimanendo contumaci.
La Corte, data la natura documentale della causa, preso atto delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.1.2024, poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova, innanzitutto premettere come il vaglio del presente giudizio di rinvio risulti incentrato sulla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello e, per espressa indicazione della Corte di Cassazione, di quelle del giudizio di legittimità, atteso che la declaratoria di inammissibilità dell'appello - che ha, a sua volta, determinato, l'irrevocabilità della statuizione con cui il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione (rectius, competenza) in favore degli arbitri – è ormai oggetto di giudicato interno, stante la mancata impugnazione del relativo capo a mezzo del ricorso per Cassazione, concernente infatti la sola compensazione delle spese di lite.
Ciò posto in via preliminare, si evidenzia come dato normativo di riferimento sia costituito dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della l. 69/2009 (trattandosi di ingiunzione e relativa opposizione risalenti all'anno
2008, cfr. Cass. civ. ord. n. 29125/2019) alla cui stregua “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Orbene, a mente di un indirizzo più che consolidato della Suprema Corte “In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella
formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a,
della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza
reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere
costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero
5 risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti” (cfr. Cass. civ. ord. n. 25594/2018).
Sul solco del richiamato principio, la giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso dal novero dei “giusti motivi” le ipotesi di “valore assai esiguo della causa” (cfr. Cass. civ. ord. n. 12893/2011) o, ancora, “il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente” (cfr. Cass. civ. ord. n. 20617/2018) così come la “peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass. civ. n. 14563/2008).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fondato la disposta compensazione sulla circostanza per cui la questione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 819 ter co. 1 c.p.c. - che richiama, quale strumento azionabile nei casi di affermazione o negazione della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, gli artt. 42
e 43 c.p.c. - avesse costituito oggetto di rilievo officioso da parte dell'Autorità
Giudiziaria.
E però, anche a voler ritenere assolto l'obbligo della specifica motivazione, così come richiesto dall'art. 92 c.p.c. ut supra citato, deve escludersi, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, che “il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello sia legittimamente idoneo, in astratto e in concreto, a giustificare l'integrale compensazione delle spese di seconde cure” (cfr. ord. di annullamento cit. pag. 5).
Ed invero, come condivisibilmente osservato dalla Corte di Cassazione, il rilievo ex officio dell'inammissibilità del gravame è del tutto esterno al rapporto processuale instauratosi tra le parti e non vale ad escludere o a menomare la soccombenza della società appellante e la riconducibilità a quest'ultima, alla stregua del principio di causalità, della protrazione in seconde cure del giudizio.
Dato non trascurabile è poi costituito dal fatto che la a seguito della CP_1
concessione, da parte della Corte d'Appello, giusta ordinanza del 9.7.2015, di un termine per interloquire proprio in ordine all'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 819 ter co. 1 c.p.c., con memoria del 7.1.2016, ha continuato ad insistere nella propria impugnazione, senza in alcun modo recedere dalle proprie difese cristallizzate in un
6 gravame, rivelatosi poi inammissibile, in quanto non idoneo, per legge, a consentire l'impugnazione della declaratoria di difetto di competenza in favore degli arbitri (cfr.
doc. 7 fascicolo riassumente).
Ne consegue, pertanto, che sulla scorta delle superiori considerazioni, in parziale riforma della sentenza di secondo grado – cassata solo in relazione al motivo sulle spese e irrevocabile nel resto – debba disporsi la condanna della società appellante alla rifusione, in favore della delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM Parte_1
55/2014 e succ. mod. in complessi € 6.993,70 (applicato il quinto scaglione di valore, esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa ed applicata una riduzione in considerazione della non particolare complessità della questione affrontata), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente prevista.
Analogamente, le spese del giudizio di legittimità, liquidate ai sensi del DM
55/2014 e succ. mod. in € 5.358,50 (applicati il quinto scaglione di valore e una riduzione per la non particolare complessità della questione affrontata) oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, dovranno porsi, in omaggio al canone della soccombenza a carico di CP_1
Ed infine, le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi €
4.997,00 (applicato il quinto scaglione di valore, esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa e applicati i valori minimi, tenuto conto del fatto che il presente vaglio si è arrestato alla regolamentazione delle spese processuali), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, devono porsi a carico della
CP_1
Tutte le spese, come sopra liquidate, dovranno distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Cammalleri, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, statuendo in sede di rinvio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 112/2022 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
7 - condanna in persona del legale rappresentante alla rifusione, in CP_1
favore di delle spese processuali liquidate, in relazione al secondo grado Parte_1
di giudizio, in € 6.993,70 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
in relazione al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in € 5.358,50 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, ed in relazione al presente giudizio di rinvio in € 4.997,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Cammalleri.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile,
il 10.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
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