Articolo 8 della Legge 8 marzo 2019, n. 21
Articolo 7Articolo 9
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26 marzo 2019
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2 marzo 2021
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29 dicembre 2021
Art. 8. 1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione. (1) ((2)) 2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 febbraio 2021, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della comunita' «Il Forteto» e una piu' approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, il termine previsto dall' articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21 , e' prorogato al 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 dicembre 2021, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall' articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21 , entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto» deve concludere i propri lavori, gia' prorogato al 31 dicembre 2021 dall' articolo 1, comma 4, della legge 26 febbraio 2021, n. 21 , e' ulteriormente prorogato fino al 1° ottobre 2022".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2021
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