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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 961/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 23 dicembre 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Paolo Taliani e per parte convenuta opposta l'avv.
AN NI in sostituzione degli avv. Paolo Laghi e Corinna Mesirca, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra c.f. Parte_1
, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di cui a R.G. 244/2024, C.F._1
D. ING. N. 104/2024 emesso dal Tribunale di Lucca in data 26 gennaio 2024 e notificato a e in data 12 febbraio 2024, con il quale veniva loro Parte_1 Parte_2 ingiunto di pagare a “ (c.f. – Gruppo P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 già “ , per i titoli di cui in narrativa: al SI. di pagare in solido, in Controparte_1 Parte_2 qualità di debitore principale, entro quaranta giorni a “ (di seguito: Controparte_1
“IFIS”) per i titoli di cui in narrativa, la somma di € 23.428,15 oltre interessi di mora al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
alla SI.ra di pagare, in solido, in qualità di Parte_1 garante, entro quaranta giorni a “ , la somma di € 12.644,75, oltre Controparte_1 interessi di mora al tasso legale dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 621,00, per compenso professionale comprensivo di spese generali, in € 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. e oltre alle successive occorrende, il tutto in ragione, come recita il Decreto, di contratti di finanziamento conclusi nell'attività d'impresa e, quindi, estranei al perimetro d'applicazione del codice del consumo.
L'opposizione era mossa soltanto dalla SI.ra , la quale affermava, per il tramite Parte_1 del proprio legale, la nullità della fideiussione prestata, in quanto le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 9 dovevano ritenersi nulle per violazione dell'art. 2 della Legge Antitrust (Legge n. 287 del
10/10/1990). In particolare, argomentava l'opponente, la fideiussione appariva con tutta evidenza stesa sullo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002, giudicato dall'Autorità garante della Concorrenza frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da
1 accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005, essendo poi le clausole 2 e 8 nulle apparendo le stesse come clausole c.d. “di sopravvivenza” della fideiussione e la clausola 6 una clausola derogatoria ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Lamentava, inoltre, l'opponente l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, non avendo l'ingiungente depositato il contratto di conto corrente sul quale si fondava il preteso credito.
Contestava, altresì, l'opponente la quantificazione del preteso credito da parte dell'ingiungente, in quanto il documento prodotto in allegato 8 da parte ingiungente (estratto conto) non consisteva in una certificazione che avesse i requisiti di cui al Testo Unico Bancario, mancando comunque
l'esposizione dei fatti in modo chiaro ed analitico e la produzione di tutta la documentazione idonea a permettere al debitore ingiunto di verificare la pretesa creditoria, laddove, a detta dell'opponente, niente veniva riportato nel documento sub 8, che quindi impropriamente ed illegittimamente veniva definito “certificazione ex art. 50 T.U.B.”, riportando una cifra iniziale e una indicazione non meglio specificata di mora e interessi, che sembravano peraltro riferiti anche alla somma che oggi non viene chiesta alla sig.ra . Parte_1
Contestava, ancora l'opponente la mancata comunicazione a sé della cessione del credito, in quanto, giusta Cass. n. 3405/2024, doveva essere fornita da parte ingiungente un'idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della legittimazione sostanziale, cosa non avvenuta essendo stato prodotto soltanto un contratto generico di cessione e non il contratto di apertura del conto corrente, senza che potesse individuarsi da detta produzione il credito azionato in via monitoria.
Concludeva per la declaratoria di nullità della fideiussione azionata e per la revoca/annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, con richiesta di condanna alla rifusione di spese e competenze.
CP Si costituiva in giudizio l'opposta “ ”, contestando l'opposizione sotto diversi profili.
In primo luogo contestava la pretesa nullità della fideiussione, affermando che l'opponente aveva invero sottoscritto due contratti di garanzia: il primo, datato 17.10.2006, poi integrato in data
12.8.2009 (doc. 10 fascicolo monitorio e doc. 5 del fascicolo della presente fase di opposizione: contratto di garanzia del 17.10.2006); il secondo, datato 31.7.2007 (doc. 10 fascicolo monitorio e doc. 5 bis del fascicolo della presente fase di opposizione: contratto di garanzia del 31.7.2007).
Affermava, inoltre, che la natura dei contratti non era quello di fideiussione, bensì quello di contratto autonomo di garanzia, essendo presenti sia la menzionata deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6), sia l'obbligo di pagamento immediato alla Banca “a semplice richiesta scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7) e sia, infine, l'obbligo del fideiussore di restituire le somme erogate alla banca indipendentemente ed a prescindere dalla validità dell'obbligazione garantita (art.8), citando, a riguardo, numerose pronunce della S.C. e delle Corti di merito.
Nell'ipotesi che i contratti fossero viceversa ritenuti di fideiussione in senso proprio, rilevava comunque la non correttezza dell'eccezione di nullità totale della garanzia, specificando dapprima come il contratto datato 17.10.2006, poi integrato in data 12.8.2009 (cfr. doc. 10 fascicolo
2 monitorio e doc. 5 del fascicolo di opposizione), potesse esser qualificato alla stregua di una fideiussione omnibus e, in seguito, come il contratto datato 31.7.2007 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio e doc. 5 bis del fascicolo di opposizione), potesse esser qualificato alla stregua di una fideiussione specifica.
In ordine al primo, ossia alla fideiussione omnibus, rilevava come, giusta Cass. civ. SS. UU. 30.12.2021, n. 41994, l'eventuale nullità dovesse essere ritenuta soltanto parzialmente, riguardo alle clausole censurate, laddove riguardo al secondo, ossia alla fideiussione specifica, rilevava come la giurisprudenza maggioritaria avesse previsto che il contratto di fideiussione specifica non rientrasse nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che aveva dichiarato la contrarietà all'art. 2 della Legge 287/1990 degli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.
Rilevava inoltre come l'art. 7 della fideiussione contenesse una clausola di pagamento a prima richiesta, per la quale la Banca, allora creditrice, aveva agito nei termini di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti della garante, con la prodotta raccomandata del 24.5.2013, onde nel rispetto del termine di sei mesi previsto dal citato articolo 1957 c.c., in ordine alla cui derogabilità pattizia non potevano sussistere dubbi.
Avverso l'eccezione di inesistenza del credito produceva quindi copia del contratto di conto corrente n. 1000/11534, intestato a C.R.G. di e sottoscritto dal SI. in Parte_2 Pt_2 data 16.10.2006 (doc. 9 allegato al fascicolo di parte opposta: contratto di conto corrente del 16.10.2006), dovendosi pertanto l'eccezione avversaria ritenersi infondata.
Riguardo al quantum azionato in via monitoria tramite il contestato estratto conto l'opposta rilevava poi che, In realtà, l'estratto conto in parola non conteneva soltanto l'indicazione dell'ammontare del credito bensì anche la certificazione che lo stesso era conforme alle scritture contabili e che il credito era vero e liquido, oltre alla firma digitale del Dirigente della Banca, Dott.
(doc. 8 fasc. monitorio e doc. 10: estratto conto). Persona_1
Riguardo alla pretesa applicazione di tassi illegali e di anatocismo l'opposta rilevava quindi come l'opponente non avesse formulato una contestazione specifica, giusta Cass. n. 5369/2024, onde quest'ultima non aveva assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare l'esistenza e il contenuto illecito della clausola.
Infine, riguardo alla pretesa mancata comunicazione della cessione del credito, parte opposta rilevava che, per espressa previsione normativa (art. 4, comma 1, L. n. 130/1999), alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della l. n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58. In particolare, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità.
Concludeva l'opposta preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto e nel merito per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per la condanna di parte opponente al pagamento della somma riportata dal Decreto ovvero di quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3 Il processo si svolgeva dapprima mediante il rinvio al procedimento di mediazione obbligatoria, al cui esito negativo per mancata comparizione di parte opponente il Giudice fissava udienza di p.c. e quindi l'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Passando quindi all'esame delle posizioni delle parti, si riscontra in primo luogo come parte opponente non abbia depositato, al contrario di parte opposta, nei termini indicati all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 la sua comparsa conclusionale e la sua nota spese.
Nel merito si osserva innanzitutto come i documenti depositati da parte opposta in questa sede, di cui ai suoi docc. 5 e 5-bis, costituiscono veri e propri contratti, onde l'eccezione di nullità di parte opponente deve essere disattesa.
Si osserva, inoltre, come la natura dei suddetti contratti debba essere riconosciuta quale fideiussione, in quanto dai contratti prodotti emerge in modo chiaro, e più volte espressamente dichiarata, la natura fideiussoria dei contratti stessi. In particolare, il contratto del 17/10/2006
(doc. 5 di parte opposta) costituisce, per espresso richiamo nel titolo del contratto e per il suo art. 1, una vera e propria fideiussione omnibus (cfr. art. 1 del contratto: “oggetto della garanzia”), laddove il successivo contratto del 31/7/2007 (doc. 5-bis di parte opposta) costituisce, sempre per espresso richiamo nel titolo del contratto e per il suo art. 1, una fideiussione specifica (cfr. art. 1 del contratto: “oggetto della garanzia”).
Ciò premesso, si deve ritenere in ordine alla fideiussione omnibus del 17/10/2006 che la nullità dell'intero contratto, invocata da parte opponente, non possa trovare applicazione, giusta il principio adottata dalle SS.UU. con la pronuncia del 30 dicembre 2021, n. 41994 sulle fideiussioni omnibus, per il quale “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo
2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella fattispecie ora in esame, trattandosi di fideiussione omnibus, ed essendo presenti le rilevate clausole contrastanti, in mancanza della prova di una diversa volontà deve applicarsi quindi il solo regime di nullità parziale, mantenendo il vita il contratto per la restante parte del suo testo.
Passando ora alla fideiussione specifica si rileva come il principio di diritto enunciato dalla S.C. con la citata sentenza n. 41994/2021 sia rivolto esclusivamente ai modelli-tipo predisposti per i contratti di fideiussione omnibus, laddove tale principio non è applicabile alla garanzia prestata mediante la fideiussione specifica ancorché prestata mediante il modello ABI, oggetto di censura da parte della Banca d'Italia in funzione di garante della concorrenza tra istituti creditizi. La ragione di ciò consiste nel fatto che soltanto riguardo alle fideiussioni omnibus – e non anche riguardo alle fideiussioni specifiche – è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole citate (cfr. C.
App. Roma n. 3780/2025).
4 Ne segue che deve ritenersi la nullità della prima garanzia, quella del 17/10/2006, laddove deve ritenersi in vigore la seconda garanzia, prestata il 31/7/2007, per € 40.000,00. Il credito azionato in via monitoria è, pertanto, esistente.
Riguardo ora alla contestazione svolta sulla pretesa illegittima quantificazione del credito ingiunto per la mancanza dell'esposizione dei fatti in modo chiaro ed analitico e la mancata produzione di tutta la documentazione idonea a permettere al debitore ingiunto di verificare la pretesa creditoria si osserva che la documentazione prodotta sub 8 del fascicolo monitorio reca quanto necessario a comprovare il credito, conformemente all'art. 50 T.U.B.
Né risulta comprovata da parte attrice opponente, ex actis, la pretesa applicazione di interessi ultralegali e/o l'anatocismo, della cui prova, in concreto inevasa, era onerata la stessa menzionata parte, giusta Cass. n. 5369/2024.
Similmente non risulta che la cessione non sia stata regolarmente comunicata alla SI.ra
, risultando ex actis la pubblicazione ex art. 58 T.U.B., che fa sì che la cessione dei Parte_1 crediti divenga opponibile erga omnes, e quindi anche al fideiussore, senza ulteriori formalità.
Infine si rileva come giusta Cass. n. 2040/2025 la derogabilità dell'art. 1957 c.c., ricorrente nella fattispecie ora in esame, è rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, onde la deroga ai termini di cui al citato articolo deve intendersi legittimamente prestata.
In conclusione il Decreto opposto, fondato sulla fideiussione omnibus più volte menzionata, dovrà essere revocato, laddove la causa di merito dovrà essere decisa in senso favorevole a parte convenuta opposta, che in questa sede ha dimostrato la sussistenza e la validità del proprio credito.
Parte attrice opponente dovrà di conseguenza essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta opposta, della somma intimata, di € 12.644,75 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese, liquidate come in dispositivo in funzione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, seguono infine la soccombenza sostanziale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della complessiva somma di € 12.644,75, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
5 3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta opposta, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 23 dicembre 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Paolo Taliani e per parte convenuta opposta l'avv.
AN NI in sostituzione degli avv. Paolo Laghi e Corinna Mesirca, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la SI.ra c.f. Parte_1
, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di cui a R.G. 244/2024, C.F._1
D. ING. N. 104/2024 emesso dal Tribunale di Lucca in data 26 gennaio 2024 e notificato a e in data 12 febbraio 2024, con il quale veniva loro Parte_1 Parte_2 ingiunto di pagare a “ (c.f. – Gruppo P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 già “ , per i titoli di cui in narrativa: al SI. di pagare in solido, in Controparte_1 Parte_2 qualità di debitore principale, entro quaranta giorni a “ (di seguito: Controparte_1
“IFIS”) per i titoli di cui in narrativa, la somma di € 23.428,15 oltre interessi di mora al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
alla SI.ra di pagare, in solido, in qualità di Parte_1 garante, entro quaranta giorni a “ , la somma di € 12.644,75, oltre Controparte_1 interessi di mora al tasso legale dalla data della presente domanda fino all'effettivo soddisfo e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 621,00, per compenso professionale comprensivo di spese generali, in € 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. e oltre alle successive occorrende, il tutto in ragione, come recita il Decreto, di contratti di finanziamento conclusi nell'attività d'impresa e, quindi, estranei al perimetro d'applicazione del codice del consumo.
L'opposizione era mossa soltanto dalla SI.ra , la quale affermava, per il tramite Parte_1 del proprio legale, la nullità della fideiussione prestata, in quanto le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 9 dovevano ritenersi nulle per violazione dell'art. 2 della Legge Antitrust (Legge n. 287 del
10/10/1990). In particolare, argomentava l'opponente, la fideiussione appariva con tutta evidenza stesa sullo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002, giudicato dall'Autorità garante della Concorrenza frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da
1 accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005, essendo poi le clausole 2 e 8 nulle apparendo le stesse come clausole c.d. “di sopravvivenza” della fideiussione e la clausola 6 una clausola derogatoria ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Lamentava, inoltre, l'opponente l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, non avendo l'ingiungente depositato il contratto di conto corrente sul quale si fondava il preteso credito.
Contestava, altresì, l'opponente la quantificazione del preteso credito da parte dell'ingiungente, in quanto il documento prodotto in allegato 8 da parte ingiungente (estratto conto) non consisteva in una certificazione che avesse i requisiti di cui al Testo Unico Bancario, mancando comunque
l'esposizione dei fatti in modo chiaro ed analitico e la produzione di tutta la documentazione idonea a permettere al debitore ingiunto di verificare la pretesa creditoria, laddove, a detta dell'opponente, niente veniva riportato nel documento sub 8, che quindi impropriamente ed illegittimamente veniva definito “certificazione ex art. 50 T.U.B.”, riportando una cifra iniziale e una indicazione non meglio specificata di mora e interessi, che sembravano peraltro riferiti anche alla somma che oggi non viene chiesta alla sig.ra . Parte_1
Contestava, ancora l'opponente la mancata comunicazione a sé della cessione del credito, in quanto, giusta Cass. n. 3405/2024, doveva essere fornita da parte ingiungente un'idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, della legittimazione sostanziale, cosa non avvenuta essendo stato prodotto soltanto un contratto generico di cessione e non il contratto di apertura del conto corrente, senza che potesse individuarsi da detta produzione il credito azionato in via monitoria.
Concludeva per la declaratoria di nullità della fideiussione azionata e per la revoca/annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, con richiesta di condanna alla rifusione di spese e competenze.
CP Si costituiva in giudizio l'opposta “ ”, contestando l'opposizione sotto diversi profili.
In primo luogo contestava la pretesa nullità della fideiussione, affermando che l'opponente aveva invero sottoscritto due contratti di garanzia: il primo, datato 17.10.2006, poi integrato in data
12.8.2009 (doc. 10 fascicolo monitorio e doc. 5 del fascicolo della presente fase di opposizione: contratto di garanzia del 17.10.2006); il secondo, datato 31.7.2007 (doc. 10 fascicolo monitorio e doc. 5 bis del fascicolo della presente fase di opposizione: contratto di garanzia del 31.7.2007).
Affermava, inoltre, che la natura dei contratti non era quello di fideiussione, bensì quello di contratto autonomo di garanzia, essendo presenti sia la menzionata deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6), sia l'obbligo di pagamento immediato alla Banca “a semplice richiesta scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (art. 7) e sia, infine, l'obbligo del fideiussore di restituire le somme erogate alla banca indipendentemente ed a prescindere dalla validità dell'obbligazione garantita (art.8), citando, a riguardo, numerose pronunce della S.C. e delle Corti di merito.
Nell'ipotesi che i contratti fossero viceversa ritenuti di fideiussione in senso proprio, rilevava comunque la non correttezza dell'eccezione di nullità totale della garanzia, specificando dapprima come il contratto datato 17.10.2006, poi integrato in data 12.8.2009 (cfr. doc. 10 fascicolo
2 monitorio e doc. 5 del fascicolo di opposizione), potesse esser qualificato alla stregua di una fideiussione omnibus e, in seguito, come il contratto datato 31.7.2007 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio e doc. 5 bis del fascicolo di opposizione), potesse esser qualificato alla stregua di una fideiussione specifica.
In ordine al primo, ossia alla fideiussione omnibus, rilevava come, giusta Cass. civ. SS. UU. 30.12.2021, n. 41994, l'eventuale nullità dovesse essere ritenuta soltanto parzialmente, riguardo alle clausole censurate, laddove riguardo al secondo, ossia alla fideiussione specifica, rilevava come la giurisprudenza maggioritaria avesse previsto che il contratto di fideiussione specifica non rientrasse nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che aveva dichiarato la contrarietà all'art. 2 della Legge 287/1990 degli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.
Rilevava inoltre come l'art. 7 della fideiussione contenesse una clausola di pagamento a prima richiesta, per la quale la Banca, allora creditrice, aveva agito nei termini di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti della garante, con la prodotta raccomandata del 24.5.2013, onde nel rispetto del termine di sei mesi previsto dal citato articolo 1957 c.c., in ordine alla cui derogabilità pattizia non potevano sussistere dubbi.
Avverso l'eccezione di inesistenza del credito produceva quindi copia del contratto di conto corrente n. 1000/11534, intestato a C.R.G. di e sottoscritto dal SI. in Parte_2 Pt_2 data 16.10.2006 (doc. 9 allegato al fascicolo di parte opposta: contratto di conto corrente del 16.10.2006), dovendosi pertanto l'eccezione avversaria ritenersi infondata.
Riguardo al quantum azionato in via monitoria tramite il contestato estratto conto l'opposta rilevava poi che, In realtà, l'estratto conto in parola non conteneva soltanto l'indicazione dell'ammontare del credito bensì anche la certificazione che lo stesso era conforme alle scritture contabili e che il credito era vero e liquido, oltre alla firma digitale del Dirigente della Banca, Dott.
(doc. 8 fasc. monitorio e doc. 10: estratto conto). Persona_1
Riguardo alla pretesa applicazione di tassi illegali e di anatocismo l'opposta rilevava quindi come l'opponente non avesse formulato una contestazione specifica, giusta Cass. n. 5369/2024, onde quest'ultima non aveva assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare l'esistenza e il contenuto illecito della clausola.
Infine, riguardo alla pretesa mancata comunicazione della cessione del credito, parte opposta rilevava che, per espressa previsione normativa (art. 4, comma 1, L. n. 130/1999), alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della l. n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58. In particolare, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità.
Concludeva l'opposta preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto e nel merito per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per la condanna di parte opponente al pagamento della somma riportata dal Decreto ovvero di quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3 Il processo si svolgeva dapprima mediante il rinvio al procedimento di mediazione obbligatoria, al cui esito negativo per mancata comparizione di parte opponente il Giudice fissava udienza di p.c. e quindi l'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Passando quindi all'esame delle posizioni delle parti, si riscontra in primo luogo come parte opponente non abbia depositato, al contrario di parte opposta, nei termini indicati all'udienza cartolare del 6 maggio 2025 la sua comparsa conclusionale e la sua nota spese.
Nel merito si osserva innanzitutto come i documenti depositati da parte opposta in questa sede, di cui ai suoi docc. 5 e 5-bis, costituiscono veri e propri contratti, onde l'eccezione di nullità di parte opponente deve essere disattesa.
Si osserva, inoltre, come la natura dei suddetti contratti debba essere riconosciuta quale fideiussione, in quanto dai contratti prodotti emerge in modo chiaro, e più volte espressamente dichiarata, la natura fideiussoria dei contratti stessi. In particolare, il contratto del 17/10/2006
(doc. 5 di parte opposta) costituisce, per espresso richiamo nel titolo del contratto e per il suo art. 1, una vera e propria fideiussione omnibus (cfr. art. 1 del contratto: “oggetto della garanzia”), laddove il successivo contratto del 31/7/2007 (doc. 5-bis di parte opposta) costituisce, sempre per espresso richiamo nel titolo del contratto e per il suo art. 1, una fideiussione specifica (cfr. art. 1 del contratto: “oggetto della garanzia”).
Ciò premesso, si deve ritenere in ordine alla fideiussione omnibus del 17/10/2006 che la nullità dell'intero contratto, invocata da parte opponente, non possa trovare applicazione, giusta il principio adottata dalle SS.UU. con la pronuncia del 30 dicembre 2021, n. 41994 sulle fideiussioni omnibus, per il quale “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo
2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella fattispecie ora in esame, trattandosi di fideiussione omnibus, ed essendo presenti le rilevate clausole contrastanti, in mancanza della prova di una diversa volontà deve applicarsi quindi il solo regime di nullità parziale, mantenendo il vita il contratto per la restante parte del suo testo.
Passando ora alla fideiussione specifica si rileva come il principio di diritto enunciato dalla S.C. con la citata sentenza n. 41994/2021 sia rivolto esclusivamente ai modelli-tipo predisposti per i contratti di fideiussione omnibus, laddove tale principio non è applicabile alla garanzia prestata mediante la fideiussione specifica ancorché prestata mediante il modello ABI, oggetto di censura da parte della Banca d'Italia in funzione di garante della concorrenza tra istituti creditizi. La ragione di ciò consiste nel fatto che soltanto riguardo alle fideiussioni omnibus – e non anche riguardo alle fideiussioni specifiche – è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole citate (cfr. C.
App. Roma n. 3780/2025).
4 Ne segue che deve ritenersi la nullità della prima garanzia, quella del 17/10/2006, laddove deve ritenersi in vigore la seconda garanzia, prestata il 31/7/2007, per € 40.000,00. Il credito azionato in via monitoria è, pertanto, esistente.
Riguardo ora alla contestazione svolta sulla pretesa illegittima quantificazione del credito ingiunto per la mancanza dell'esposizione dei fatti in modo chiaro ed analitico e la mancata produzione di tutta la documentazione idonea a permettere al debitore ingiunto di verificare la pretesa creditoria si osserva che la documentazione prodotta sub 8 del fascicolo monitorio reca quanto necessario a comprovare il credito, conformemente all'art. 50 T.U.B.
Né risulta comprovata da parte attrice opponente, ex actis, la pretesa applicazione di interessi ultralegali e/o l'anatocismo, della cui prova, in concreto inevasa, era onerata la stessa menzionata parte, giusta Cass. n. 5369/2024.
Similmente non risulta che la cessione non sia stata regolarmente comunicata alla SI.ra
, risultando ex actis la pubblicazione ex art. 58 T.U.B., che fa sì che la cessione dei Parte_1 crediti divenga opponibile erga omnes, e quindi anche al fideiussore, senza ulteriori formalità.
Infine si rileva come giusta Cass. n. 2040/2025 la derogabilità dell'art. 1957 c.c., ricorrente nella fattispecie ora in esame, è rimessa alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, onde la deroga ai termini di cui al citato articolo deve intendersi legittimamente prestata.
In conclusione il Decreto opposto, fondato sulla fideiussione omnibus più volte menzionata, dovrà essere revocato, laddove la causa di merito dovrà essere decisa in senso favorevole a parte convenuta opposta, che in questa sede ha dimostrato la sussistenza e la validità del proprio credito.
Parte attrice opponente dovrà di conseguenza essere condannata al pagamento in favore di parte convenuta opposta, della somma intimata, di € 12.644,75 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese, liquidate come in dispositivo in funzione del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, seguono infine la soccombenza sostanziale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, della complessiva somma di € 12.644,75, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
5 3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta opposta, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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