TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10732/2019 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. G. Cundari e G. Posillico, con cui elett. dom. in Parte_1 elle Querce n. 20, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
CP_2 Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
[...]
o, e dai funzionari e con CP_4 CP_5 CP_6 cui elett. dom. in alla via Lubich n. 6, Controparte_7
;
[...]
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del Controparte_8
Dirigente scolastico p.t., rappr. e dif. dall'Avv. N. Maglione, con cui elett. dom. in Airola, alla via Murata n. 25 RESISTENTE - contumace
OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo:
- di essere docente di ruolo nella scuola dell'infanzia a partire dal 01/09/2012, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Cervino Maddaloni 1 – Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni;
- di aver prestato n. 12 anni di servizio pre-ruolo;
- che l'amministrazione resistente, con decreto n. 8426 del 14/04/2016, riconosceva solo 8 anni di servizio, erroneamente valutati, con riconoscimento solo di 6 anni e 8 mesi di
1 anzianità pre-ruolo, con conseguente inquadramento, alla data dell'immissione in ruolo, nella prima posizione stipendiale, corrispondente alla fascia 0-8 anni, con anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente spettante. Dedotta la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) Accertare e dichiarare che l'art. 485 D.Lgs. 297/1994 vada disatteso e disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale;
2) Accertare e dichiarare che in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre- ruolo fin dalla data di assunzione e, per l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno e, conseguentemente, 4) Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di ricostruzione di carriera impugnato, nella parte in cui, il Dirigente Scolastico, nell'effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente, non ha ha riconosciuto valido integralmente quello statale e, per l'effetto; 5) Annullarlo e/o disapplicarlo;
6) Ordinare al di riconoscere Controparte_9 integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente nella scuola statale, con conseguente inserimento della stessa nella fascia stipendiale 0/8 anni a decorrere dall'1/9/2012 con 8 anni di anzianità, nella fascia stipendiale 9/14 anni dall'1/9/2013 e nella fascia stipendiale 15/20 anni dall'1/9/2018 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
7) Condannare il
, in persona legale rapp.te p.t., a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo CP_10
e da quantificarsi a mezzo CTU contabile, di cui sin d'ora si chiede la nomina”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolata memoria, eccepita la prescrizione, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Si costituiva, altresì, l'istituto scolastico che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza cartolare del 22/12/2022, e veniva successivamente rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo. Lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta CP_1
2 la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 6372 del 21/03/2011, Rv. 616422 – 01). Tanto premesso, passando al merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Occorre, preliminarmente, precisare che nel presente giudizio non si discute della legittimità dei contratti a termine succedutisi nel tempo tra la parte ricorrente e l'amministrazione convenuta: parte istante lamenta il mancato riconoscimento, da parte del resistente, dell'intero servizio pre-ruolo svolto precedentemente CP_1 all'as tempo indeterminato, affermando la illegittimità della normativa nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio del 28.06.99, 1999/70/CE. Ciò posto, in punto di diritto occorre precisare che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE. Secondo tale disposizione, "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 1). Nello specifico, "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" (punto 4). Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia ha precisato che cosa debba intendersi per "condizioni di impiego" ai sensi della succitata clausola 4, chiarendo che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre). Per_1
Nell'affrontare, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli sc ianità al personale assunto a termine dalle Pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha poi statuito: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari" (ibidem). La Corte ha infine spiegato che la nozione di "ragioni oggettive" che, secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di 3 elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (ibidem). In conclusione, sempre secondo la CGUE, la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato" (ibidem). Si tratta di principi che sono stati in seguito ribaditi dalla Corte (v. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, G.G. e C-456/09, I.T.), laddove è stato ulteriormente precisato che "un'indennità per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4 punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro". Ancora più di recente la Corte (v. ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti "stabilizzati" dall'art. 75 del D.L. n. 112 del 2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in "elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò "svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (punto 41, ibidem). La Corte ha aggiunto che "il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento ..." essendo necessario "prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale" (v. punti 50 e 51, ibidem). Infine, nella succitata ordinanza, è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, quanto alle condizioni di impiego, solo qualora "un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione" (v. punti 45 e 46, ibidem). Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con Per_2 riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Cor sintesi affermato che "se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato (...) che le funzioni svolte (dalle parti ricorrenti - N.D.R.) in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di 4 contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro". Al contrario, nella richiamata recente decisione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli obiettivi ivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possano essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). Per_2
Di talché, previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al docente precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico. E infatti, per quanto interessa in particolare la situazione dell'odierna parte ricorrente, le norme dell'ordinamento interno da esaminare sono l'art. 485 e l'art. 489 del D.lgs. n. 297 del 1994, così come modificato dalla L. n. 124 del 1999. Il primo, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che
“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”. La norma va integrata con l'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, che al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure 5 se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il CP_1 raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla. Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa CP_1 applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributi do in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi. Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 l. 399/1988 (ad es. 16 anni per i docenti laureati di scuola media superiore). Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. L'applicazione di tale normativa alla varietà delle situazioni concrete rende possibile una molteplicità di risultati diversi che, a volte, collocano l'ex docente a termine in posizione di (maggiore o minore) svantaggio nei confronti del collega che abbia prestato la stessa quantità di servizio in ruolo ma, altre volte, gli attribuiscono una condizione di sostanziale parità o addirittura di (maggiore o minore) vantaggio. Lo svantaggio è di tutta evidenza ove i rapporti a termine anteriori all'immissione in ruolo siano stati di 12 mesi l'uno. Ove vanti 9 anni di servizio pre-ruolo in contratti a termine di 12 mesi l'uno, infatti, il docente si vede attribuire una fascia stipendiale (la 0/8) inferiore a quella del collega che, come lui, abbia iniziato a lavorare 9 anni prima (9/14), e ciò pur avendo lavorato nella stessa identica misura. E' altrettanto evidente, tuttavia, il vantaggio del docente che per gli stessi 9 anni abbia invece lavorato a termine almeno 180 giorni all'anno con una media, ad esempio, di 210 giorni all'anno (ovvero 7 mesi). Egli infatti si vedrà calcolare un'anzianità di 108 mesi (pari a 9 anni) pur avendo di fatto lavorato per soli 63 mesi. Seppur ridotta a 88 mesi (7 anni e 4 mesi) ai sensi dell'art. 485, tale anzianità rimane comunque ampiamente superiore rispetto a quella di 5 anni e 3 mesi spettante al collega di ruolo che abbia lavorato gli stessi 63 mesi. In tal modo l'ex docente a termine raggiunge la fascia stipendiale 9/14 ben 25 mesi (2 anni ed 1 mese) prima del collega di ruolo ed il divario aumenta a 45 mesi (3 anni e 9 mesi) al compimento dell'anzianità prevista dall'art. 4 comma 3 l. 399/1988, quando il primo recupera anche gli anni accantonati. La combinazione dei servizi pre-ruolo può anche essere tale da realizzare nel caso concreto una vera e propria parità di trattamento.
6 Nell'effettuare la descritta comparazione, si deve tener conto che gli artt. 485 e 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, in altri termini, appartengono ad un complesso normativo inscindibile e dunque, in caso di disapplicazione del primo, il secondo perde la sua ragion d'essere rimanendo privo di ogni possibilità di applicazione autonoma. La verifica se la ricostruzione di carriera operata dal determina o meno una CP_1 disparità di trattamento idonea ad integrare una violazione della clausola 4 non può, dunque, avvenire in astratto sulla sola scorta del tenore dell'art. 485, bensì di volta in volta, con riferimento al caso concreto, accertando se la contestuale applicazione del pacchetto normativo inscindibile di cui all'art. 485 ed all'art. 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, si traduca o meno in uno svantaggio per l'ex docente a termine. A tale scopo è necessario confrontare l'anzianità corrispondente ai servizi a termine calcolata nel decreto di ricostruzione di carriera con quella che risulta sommando gli effettivi periodi di servizio. Tale orientamento sembra avvalorato dalla recente sentenza della C.G.U.E., 20 settembre 2018, in causa C466\17, Motter. In tale pronuncia la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato che "[...] gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazione alla rovescia nei confronti di dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una "ragione oggettiva ai sensi della clausola 4... nei limiti in cui essi rispondano ad una reale necessità" e che, in tutta teoria, ".. non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia delle considerazioni imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”, facendo tuttavia salve le verifiche che spettano al Giudice del rinvio. Analogamente, la Suprema Corte (Cass. civ. sez. lavoro, 28 novembre 2019, n. 31149 e, da ultimo, in senso conforme, Cass. civ. sez. lavoro, 12 febbraio 2020, n. 3474), tirando le fila del discorso, ha precisato che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. In particolare, la Corte ha specificato che: - L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento 7 riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva: - Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. - In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489, D.Lgs. n. 297 del 1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485, D.Lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato - Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. - Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. - Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, DO NT punti da 49 a 56). - Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole 8 dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Sintetizzando, la parte che invoca l'applicazione della clausola 4 deve puntualmente allegare e provare che la misura del servizio complessivamente prestato (derivante dalla sommatoria dei singoli periodi di servizio, al netto delle interruzioni ed esclusa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 489 d.lgs. 297/1994) sia superiore a quella riconosciuta dall'amministrazione nel decreto di ricostruzione. Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”. Traslando i menzionati principi al caso di specie, va evidenziato che, in relazione ai 12 anni scolastici di servizio pre-ruolo prestati dal ricorrente (dal 1999/2000 al 2011/2012), dal decreto di ricostruzione di carriera in atti emerge che, computando i periodi di servizio effettivo prestato secondo i criteri indicati dalla citata sentenza n. 31149/2019 (e non quindi l'anzianità virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994), l'anzianità effettiva risulta inferiore a quella calcolata dall'amministrazione resistente operando l'abbattimento di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 per gli anni di pre- ruolo successivi al quarto e pari ad anni 6 e mesi 8 (cfr. decreto di ricostruzione di carriera n. 8246 del 14/04/2016). Risultano, infatti, per i 12 anni di servizio pre-ruolo richiesti da parte ricorrente, complessivi 2.092 giorni di servizio effettivo (a.s. 1999/2000: 16 giorni (anno non riconosciuto perché inferiore alla durata minima di 180 giorni); a.s. 2000/2001: 21 giorni (anno non riconosciuto perché inferiore alla durata minima di 180 giorni); a.s. 2002/2003: 145 giorni (anno non riconosciuto perché inferiore alla durata minima di 180 giorni); a.s. 2003/2004: 201 giorni;
a.s. 2004/2005: 183 giorni;
a.s. 2005/2006: 155 giorni (anno non riconosciuto perché inferiore alla durata minima di 180 giorni); a.s. 2006/2007: 215 giorni;
a.s. 2007/2008: 211 giorni;
a.s. 2008/2009: 233 giorni;
a.s. 2009/2010: 235 giorni;
a.s. 2010/2011: 209 giorni;
a.s. 2011/2012: 268 giorni) pari a 5 anni e 267 giorni di servizio effettivo. Pertanto, in osservanza del dictum della Corte di Cassazione sopra citato, a sua volta applicativo del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva CE n. 1999/70, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, il mancato computo Per_3 integrale degli anni scolastici di servizio pre-ruolo da parte de nistrazione resistente, che ha applicato la decurtazione prevista dall'art. 485 per gli anni successivi al quarto, non realizza la discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro. Conclusivamente, dovendosi ritenere legittimo e non discriminatorio l'operato dell'amministrazione resistente, il ricorso va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente in considerazione della novità e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 06/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
10
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10732/2019 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. G. Cundari e G. Posillico, con cui elett. dom. in Parte_1 elle Querce n. 20, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
CP_2 Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
[...]
o, e dai funzionari e con CP_4 CP_5 CP_6 cui elett. dom. in alla via Lubich n. 6, Controparte_7
;
[...]
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del Controparte_8
Dirigente scolastico p.t., rappr. e dif. dall'Avv. N. Maglione, con cui elett. dom. in Airola, alla via Murata n. 25 RESISTENTE - contumace
OGGETTO: pubblico impiego – altre ipotesi CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo:
- di essere docente di ruolo nella scuola dell'infanzia a partire dal 01/09/2012, in servizio presso l'Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Cervino Maddaloni 1 – Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni;
- di aver prestato n. 12 anni di servizio pre-ruolo;
- che l'amministrazione resistente, con decreto n. 8426 del 14/04/2016, riconosceva solo 8 anni di servizio, erroneamente valutati, con riconoscimento solo di 6 anni e 8 mesi di
1 anzianità pre-ruolo, con conseguente inquadramento, alla data dell'immissione in ruolo, nella prima posizione stipendiale, corrispondente alla fascia 0-8 anni, con anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente spettante. Dedotta la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) Accertare e dichiarare che l'art. 485 D.Lgs. 297/1994 vada disatteso e disapplicato nella parte in cui prevede che gli anni di servizio pre ruolo prestati dai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato vengano riconosciuti solo parzialmente ai fini della progressione di carriera e della connessa progressione stipendiale;
2) Accertare e dichiarare che in applicazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato clausola 4, punto 1, allegato alla direttiva del Consiglio Europeo del 20/06/1999, 1999/70/CE e in parziale disapplicazione dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, alla ricorrente doveva essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici l'intero servizio pre- ruolo fin dalla data di assunzione e, per l'effetto, 3) Disapplicare la normativa italiana di diritto interno e, conseguentemente, 4) Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di ricostruzione di carriera impugnato, nella parte in cui, il Dirigente Scolastico, nell'effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente, non ha ha riconosciuto valido integralmente quello statale e, per l'effetto; 5) Annullarlo e/o disapplicarlo;
6) Ordinare al di riconoscere Controparte_9 integralmente, sia ai fini economici che giuridici, il periodo di servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente nella scuola statale, con conseguente inserimento della stessa nella fascia stipendiale 0/8 anni a decorrere dall'1/9/2012 con 8 anni di anzianità, nella fascia stipendiale 9/14 anni dall'1/9/2013 e nella fascia stipendiale 15/20 anni dall'1/9/2018 ed alla conseguente ricostruzione di carriera;
7) Condannare il
, in persona legale rapp.te p.t., a corrispondere in suo favore le differenze retributive nel frattempo CP_10
e da quantificarsi a mezzo CTU contabile, di cui sin d'ora si chiede la nomina”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolata memoria, eccepita la prescrizione, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Si costituiva, altresì, l'istituto scolastico che, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza cartolare del 22/12/2022, e veniva successivamente rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo. Lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del mentre difetta CP_1
2 la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 6372 del 21/03/2011, Rv. 616422 – 01). Tanto premesso, passando al merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Occorre, preliminarmente, precisare che nel presente giudizio non si discute della legittimità dei contratti a termine succedutisi nel tempo tra la parte ricorrente e l'amministrazione convenuta: parte istante lamenta il mancato riconoscimento, da parte del resistente, dell'intero servizio pre-ruolo svolto precedentemente CP_1 all'as tempo indeterminato, affermando la illegittimità della normativa nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio del 28.06.99, 1999/70/CE. Ciò posto, in punto di diritto occorre precisare che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE. Secondo tale disposizione, "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 1). Nello specifico, "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" (punto 4). Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia ha precisato che cosa debba intendersi per "condizioni di impiego" ai sensi della succitata clausola 4, chiarendo che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre). Per_1
Nell'affrontare, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli sc ianità al personale assunto a termine dalle Pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha poi statuito: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari" (ibidem). La Corte ha infine spiegato che la nozione di "ragioni oggettive" che, secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di 3 elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (ibidem). In conclusione, sempre secondo la CGUE, la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato" (ibidem). Si tratta di principi che sono stati in seguito ribaditi dalla Corte (v. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, G.G. e C-456/09, I.T.), laddove è stato ulteriormente precisato che "un'indennità per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4 punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro". Ancora più di recente la Corte (v. ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti "stabilizzati" dall'art. 75 del D.L. n. 112 del 2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in "elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò "svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (punto 41, ibidem). La Corte ha aggiunto che "il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento ..." essendo necessario "prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale" (v. punti 50 e 51, ibidem). Infine, nella succitata ordinanza, è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, quanto alle condizioni di impiego, solo qualora "un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione" (v. punti 45 e 46, ibidem). Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con Per_2 riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Cor sintesi affermato che "se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato (...) che le funzioni svolte (dalle parti ricorrenti - N.D.R.) in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di 4 contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro". Al contrario, nella richiamata recente decisione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli obiettivi ivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possano essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). Per_2
Di talché, previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al docente precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico. E infatti, per quanto interessa in particolare la situazione dell'odierna parte ricorrente, le norme dell'ordinamento interno da esaminare sono l'art. 485 e l'art. 489 del D.lgs. n. 297 del 1994, così come modificato dalla L. n. 124 del 1999. Il primo, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che
“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”. La norma va integrata con l'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, che al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che
“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure 5 se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il CP_1 raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla. Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa CP_1 applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributi do in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi. Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 l. 399/1988 (ad es. 16 anni per i docenti laureati di scuola media superiore). Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. L'applicazione di tale normativa alla varietà delle situazioni concrete rende possibile una molteplicità di risultati diversi che, a volte, collocano l'ex docente a termine in posizione di (maggiore o minore) svantaggio nei confronti del collega che abbia prestato la stessa quantità di servizio in ruolo ma, altre volte, gli attribuiscono una condizione di sostanziale parità o addirittura di (maggiore o minore) vantaggio. Lo svantaggio è di tutta evidenza ove i rapporti a termine anteriori all'immissione in ruolo siano stati di 12 mesi l'uno. Ove vanti 9 anni di servizio pre-ruolo in contratti a termine di 12 mesi l'uno, infatti, il docente si vede attribuire una fascia stipendiale (la 0/8) inferiore a quella del collega che, come lui, abbia iniziato a lavorare 9 anni prima (9/14), e ciò pur avendo lavorato nella stessa identica misura. E' altrettanto evidente, tuttavia, il vantaggio del docente che per gli stessi 9 anni abbia invece lavorato a termine almeno 180 giorni all'anno con una media, ad esempio, di 210 giorni all'anno (ovvero 7 mesi). Egli infatti si vedrà calcolare un'anzianità di 108 mesi (pari a 9 anni) pur avendo di fatto lavorato per soli 63 mesi. Seppur ridotta a 88 mesi (7 anni e 4 mesi) ai sensi dell'art. 485, tale anzianità rimane comunque ampiamente superiore rispetto a quella di 5 anni e 3 mesi spettante al collega di ruolo che abbia lavorato gli stessi 63 mesi. In tal modo l'ex docente a termine raggiunge la fascia stipendiale 9/14 ben 25 mesi (2 anni ed 1 mese) prima del collega di ruolo ed il divario aumenta a 45 mesi (3 anni e 9 mesi) al compimento dell'anzianità prevista dall'art. 4 comma 3 l. 399/1988, quando il primo recupera anche gli anni accantonati. La combinazione dei servizi pre-ruolo può anche essere tale da realizzare nel caso concreto una vera e propria parità di trattamento.
6 Nell'effettuare la descritta comparazione, si deve tener conto che gli artt. 485 e 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, in altri termini, appartengono ad un complesso normativo inscindibile e dunque, in caso di disapplicazione del primo, il secondo perde la sua ragion d'essere rimanendo privo di ogni possibilità di applicazione autonoma. La verifica se la ricostruzione di carriera operata dal determina o meno una CP_1 disparità di trattamento idonea ad integrare una violazione della clausola 4 non può, dunque, avvenire in astratto sulla sola scorta del tenore dell'art. 485, bensì di volta in volta, con riferimento al caso concreto, accertando se la contestuale applicazione del pacchetto normativo inscindibile di cui all'art. 485 ed all'art. 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, si traduca o meno in uno svantaggio per l'ex docente a termine. A tale scopo è necessario confrontare l'anzianità corrispondente ai servizi a termine calcolata nel decreto di ricostruzione di carriera con quella che risulta sommando gli effettivi periodi di servizio. Tale orientamento sembra avvalorato dalla recente sentenza della C.G.U.E., 20 settembre 2018, in causa C466\17, Motter. In tale pronuncia la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato che "[...] gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazione alla rovescia nei confronti di dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una "ragione oggettiva ai sensi della clausola 4... nei limiti in cui essi rispondano ad una reale necessità" e che, in tutta teoria, ".. non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia delle considerazioni imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”, facendo tuttavia salve le verifiche che spettano al Giudice del rinvio. Analogamente, la Suprema Corte (Cass. civ. sez. lavoro, 28 novembre 2019, n. 31149 e, da ultimo, in senso conforme, Cass. civ. sez. lavoro, 12 febbraio 2020, n. 3474), tirando le fila del discorso, ha precisato che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. In particolare, la Corte ha specificato che: - L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento 7 riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva: - Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. - In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489, D.Lgs. n. 297 del 1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485, D.Lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato - Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. - Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. - Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione;
- la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, DO NT punti da 49 a 56). - Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole 8 dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Sintetizzando, la parte che invoca l'applicazione della clausola 4 deve puntualmente allegare e provare che la misura del servizio complessivamente prestato (derivante dalla sommatoria dei singoli periodi di servizio, al netto delle interruzioni ed esclusa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 489 d.lgs. 297/1994) sia superiore a quella riconosciuta dall'amministrazione nel decreto di ricostruzione. Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”. Traslando i menzionati principi al caso di specie, va evidenziato che, in relazione ai 12 anni scolastici di servizio pre-ruolo prestati dal ricorrente (dal 1999/2000 al 2011/2012), dal decreto di ricostruzione di carriera in atti emerge che, computando i periodi di servizio effettivo prestato secondo i criteri indicati dalla citata sentenza n. 31149/2019 (e non quindi l'anzianità virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994), l'anzianità effettiva risulta inferiore a quella calcolata dall'amministrazione resistente operando l'abbattimento di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 per gli anni di pre- ruolo successivi al quarto e pari ad anni 6 e mesi 8 (cfr. decreto di ricostruzione di carriera n. 8246 del 14/04/2016). Risultano, infatti, per i 12 anni di servizio pre-ruolo richiesti da parte ricorrente, complessivi 2.092 giorni di servizio effettivo (a.s. 1999/2000: 16 giorni (anno non riconosciuto perché inferiore alla durata minima di 180 giorni); a.s. 2000/2001: 21 giorni (anno non riconosciuto perché inferiore alla durata minima di 180 giorni); a.s. 2002/2003: 145 giorni (anno non riconosciuto perché inferiore alla durata minima di 180 giorni); a.s. 2003/2004: 201 giorni;
a.s. 2004/2005: 183 giorni;
a.s. 2005/2006: 155 giorni (anno non riconosciuto perché inferiore alla durata minima di 180 giorni); a.s. 2006/2007: 215 giorni;
a.s. 2007/2008: 211 giorni;
a.s. 2008/2009: 233 giorni;
a.s. 2009/2010: 235 giorni;
a.s. 2010/2011: 209 giorni;
a.s. 2011/2012: 268 giorni) pari a 5 anni e 267 giorni di servizio effettivo. Pertanto, in osservanza del dictum della Corte di Cassazione sopra citato, a sua volta applicativo del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva CE n. 1999/70, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, il mancato computo Per_3 integrale degli anni scolastici di servizio pre-ruolo da parte de nistrazione resistente, che ha applicato la decurtazione prevista dall'art. 485 per gli anni successivi al quarto, non realizza la discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro. Conclusivamente, dovendosi ritenere legittimo e non discriminatorio l'operato dell'amministrazione resistente, il ricorso va rigettato. Le spese di lite si compensano integralmente in considerazione della novità e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 06/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
10