Art. 2.
Il Comitato interministeriale del prezzi determina i prezzi delle sanse indicate nell'articolo precedente che formarono oggetto di contratto anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, e per le quali non fu fatta alcuna determinazione convenzionale di prezzo non fu convenuto il moda di addivenire a tale determinazione.
Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi non ha effetto in pregiudizio delle convenzioni integrative dei contratti indicati nel comma precedente con le quali si pattuisca un prezzo diverso o un diverso modo di determinarlo, se le convenzioni stesse sono concluse entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Il Comitato interministeriale del prezzi determina i prezzi delle sanse indicate nell'articolo precedente che formarono oggetto di contratto anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, e per le quali non fu fatta alcuna determinazione convenzionale di prezzo non fu convenuto il moda di addivenire a tale determinazione.
Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi non ha effetto in pregiudizio delle convenzioni integrative dei contratti indicati nel comma precedente con le quali si pattuisca un prezzo diverso o un diverso modo di determinarlo, se le convenzioni stesse sono concluse entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.