Art. 9.
I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000. ((1)) L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, e' stabilito rispettivamente:
per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000;
per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".
I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000. ((1)) L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, e' stabilito rispettivamente:
per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000;
per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".