Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2025, proposto da
AA MO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Erika Mussetti, Gianluca Zunino e Valentina Petri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero della cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile (DISS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità
- del silenzio inadempimento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata da AA MO s.r.l., ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la realizzazione nel Comune di Castel Giorgio (TR) di un impianto agrivoltaico a terra di nuova costruzione, su suolo a destinazione agricola, denominato “AA Black Sheep”, della potenza complessiva pari a 11,448 MWp, e delle relative opere di connessione;
- del silenzio inadempimento del medesimo Ministero sull’istanza di rilascio del provvedimento definitivo di valutazione di impatto ambientale, nonostante l’attivazione del potere sostitutivo;
- del silenzio inadempimento del Ministero della cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto al fine del rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’articolo 25, comma 2- bis , secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e per la conseguente condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a rilasciare il provvedimento di VIA, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, fissando allo scopo un breve termine e nominando un commissario ad acta , che provveda in via sostitutiva in caso di inosservanza, nonché, per quanto occorra, del Ministero della cultura a esprimere il proprio concerto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2- bis , secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, fissando allo scopo un breve termine e nominando un commissario ad acta , che provveda in via sostitutiva in caso di inosservanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa OR RA Di AU, nessuno comparso per le parti;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 10 dicembre 2025 e depositato il successivo 11 dicembre, AA MO s.r.l. ha agito avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura sull’istanza di valutazione d’impatto ambientale presentata dalla società con riferimento al progetto indicato in epigrafe;
- più in dettaglio, la ricorrente ha allegato l’inerzia delle predette Amministrazioni a seguito del rilascio, da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, del parere n. 614 del 27 febbraio 2025, con il quale il predetto organo si è espresso in senso favorevole, subordinatamente all’ottemperanza di alcune condizioni ambientali;
- la parte ha, inoltre, evidenziato che, secondo quanto evincibile dalla sentenza di questo Tribunale n. 473 del 5 maggio 2025, relativa allo stesso procedimento, i termini per la conclusione dell’ iter andrebbero computati individuando la data di avvio al 28 gennaio 2025, con la conseguenza che il concerto del Ministero della cultura avrebbe dovuto essere espresso entro il 19 marzo 2025, mentre il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo di valutazione d’impatto ambientale sarebbe spirato il 26 marzo 2025; ha reso noto, ancora, di aver attivato il procedimento di c.d. silenzio devolutivo, di cui all’articolo 25, comma 2- quater , del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza tuttavia ottenere la definizione del procedimento; ha sostenuto, infine, che anche a voler considerare perentorio il solo termine di 160 giorni posto dall’articolo 25, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la conclusione del procedimento complessivamente considerato, tale termine sarebbe scaduto il 4 agosto 2025 e sarebbe in ogni caso spirato anche il termine per l’esercizio del potere sostitutivo;
- l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero della cultura, ha depositato il provvedimento in data 21 gennaio 2026, recante il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla ricorrente;
- con istanza del 13 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente ha domandato di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna delle Amministrazioni evocate al pagamento delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato;
- l’Avvocatura dello Stato ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che emerga dalle circostanze sopra esposte la piena soddisfazione della pretesa azionata in giudizio e che, pertanto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’esito del giudizio sorregga la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA RI, Presidente
OR RA Di AU, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR RA Di AU | RA RI |
IL SEGRETARIO