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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente e Relatore
LI RO, Giudice
PICCIRILLI RD IA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M202150 RITENUTE FISCAL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5468/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl con sede in Baronissi, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1 e costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe descritto notificato in data 12.11.2024 per ritenute su reddito di società non effettuate per l'anno 2018, dell'importo di €. 14.530,00.
A sostegno del ricorso la società contestava che la presunzione di distribuzione degli utili coinvolgesse anche soci quali Nominativo_2 e Nominativo_3, le quali non avevano mai ricoperto cariche né partecipato alla gestione della società. Inoltre, riteneva il ricorso consequenziale a quello proposto avverso l'avviso di accertamento notificato ad essa società ricorrente per maggior reddito di impresa stessa annualità.
Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato nella parte relativa alle contestazioni per le socie indicate e per la sospensione del procedimento all'esito del giudizio sul presupposto avviso di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate evidenziando che la ricorrente non aveva risposto all'invito al contraddittorio ne aveva prodotto memorie difensive. Contestava, poi, l'assenza di motivi di ricorso e la estraneità dei due procedimenti.
All'udienza del 28.4.2025 il procedimento veniva sospeso, ritenuto sussistere la pregiudizialità del ricorso rg. 509/25 proposto dalla stessa ricorrente avverso l'avviso di accertamento emesso per la contestazione dei redditi di società.
Quindi, acquisita la sentenza n. 4528 depositata il 25.08.2025 a definizione del procedimento n. 509/25, la causa veniva rimessa all'udienza del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
In sostanza, l'AdE ritiene responsabile la Ricorrente_1 srl ricorrente del mancato versamento delle ritenute Irpef dovute a titolo di imposta sui maggiori utili corrisposti e non dichiarati, ai soci Nominativo_2 e Nominativo_3
per la partecipazione nella misura del 40% ciascuna e Nominativo_1 per il 20%.
A tale assunto, la ricorrente opponeva che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilanci non si applicava ai soci Nominativo_2 e Nominativo_3 che non avevano rivestito cariche apicali o ruoli gestionali e, inoltre, che l'accertamento del reddito nei confronti della società costituiva un antecedente logico e giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci con la necessaria conseguenza di una connessione oggettiva e soggettiva dell'accertamento che oggi ci occupa con l'atto n. TF903M201898/2024 emesso per reddito di impresa non dichiarato nella medesima annualità 2018, impugnato con altro ricorso.
Orbene, quanto alla seconda contestazione la sentenza n. 4528 del 25.08.2025 ha rigettato il ricorso n.
509/2025 promosso avverso l'avviso di accertamento n. TF903M2018989 per IR, VA ed RA dovuta dalla
Ricorrente_1 srl anno di imposta 2018.
Quanto alla prima contestazione, mette conto osservare che il recupero a tassazione fatto dall'ufficio riguarda l'imposta sostitutiva ex art. 27 del dpr 600/73 che la società stessa avrebbe dovuto operare e versare con ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti. Sul punto la ricorrente non ha offerto prove idonee a giustificare la mancata distribuzione dei maggiori utili nei confronti dei soci Nominativo_2 e Nominativo_3.
Anche questa eccezione è, pertanto, infondata.
Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo in base al valore della controverisa, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'ufficio resistente, liquidate in complessivi €. 1.200,00 già ridotte ex art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/92. Il
Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente e Relatore
LI RO, Giudice
PICCIRILLI RD IA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M202150 RITENUTE FISCAL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5468/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 srl con sede in Baronissi, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1 e costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe descritto notificato in data 12.11.2024 per ritenute su reddito di società non effettuate per l'anno 2018, dell'importo di €. 14.530,00.
A sostegno del ricorso la società contestava che la presunzione di distribuzione degli utili coinvolgesse anche soci quali Nominativo_2 e Nominativo_3, le quali non avevano mai ricoperto cariche né partecipato alla gestione della società. Inoltre, riteneva il ricorso consequenziale a quello proposto avverso l'avviso di accertamento notificato ad essa società ricorrente per maggior reddito di impresa stessa annualità.
Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato nella parte relativa alle contestazioni per le socie indicate e per la sospensione del procedimento all'esito del giudizio sul presupposto avviso di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate evidenziando che la ricorrente non aveva risposto all'invito al contraddittorio ne aveva prodotto memorie difensive. Contestava, poi, l'assenza di motivi di ricorso e la estraneità dei due procedimenti.
All'udienza del 28.4.2025 il procedimento veniva sospeso, ritenuto sussistere la pregiudizialità del ricorso rg. 509/25 proposto dalla stessa ricorrente avverso l'avviso di accertamento emesso per la contestazione dei redditi di società.
Quindi, acquisita la sentenza n. 4528 depositata il 25.08.2025 a definizione del procedimento n. 509/25, la causa veniva rimessa all'udienza del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
In sostanza, l'AdE ritiene responsabile la Ricorrente_1 srl ricorrente del mancato versamento delle ritenute Irpef dovute a titolo di imposta sui maggiori utili corrisposti e non dichiarati, ai soci Nominativo_2 e Nominativo_3
per la partecipazione nella misura del 40% ciascuna e Nominativo_1 per il 20%.
A tale assunto, la ricorrente opponeva che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilanci non si applicava ai soci Nominativo_2 e Nominativo_3 che non avevano rivestito cariche apicali o ruoli gestionali e, inoltre, che l'accertamento del reddito nei confronti della società costituiva un antecedente logico e giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci con la necessaria conseguenza di una connessione oggettiva e soggettiva dell'accertamento che oggi ci occupa con l'atto n. TF903M201898/2024 emesso per reddito di impresa non dichiarato nella medesima annualità 2018, impugnato con altro ricorso.
Orbene, quanto alla seconda contestazione la sentenza n. 4528 del 25.08.2025 ha rigettato il ricorso n.
509/2025 promosso avverso l'avviso di accertamento n. TF903M2018989 per IR, VA ed RA dovuta dalla
Ricorrente_1 srl anno di imposta 2018.
Quanto alla prima contestazione, mette conto osservare che il recupero a tassazione fatto dall'ufficio riguarda l'imposta sostitutiva ex art. 27 del dpr 600/73 che la società stessa avrebbe dovuto operare e versare con ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti. Sul punto la ricorrente non ha offerto prove idonee a giustificare la mancata distribuzione dei maggiori utili nei confronti dei soci Nominativo_2 e Nominativo_3.
Anche questa eccezione è, pertanto, infondata.
Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo in base al valore della controverisa, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'ufficio resistente, liquidate in complessivi €. 1.200,00 già ridotte ex art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/92. Il
Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno