Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 14/04/2025 nella causa n. 806/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
NT
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che:
, docente alle dipendenze del in forza di plurimi Parte_1 NT contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento all'a.s. 2022/2023 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento al ricorrente da parte del del NT bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
1
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121-
124, della Legge n. 107/2015, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale NT
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante.
3. Per l'effetto e per le superiori causali condannare il all'adozione delle NT attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo, mettendo a disposizione di parte ricorrente la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dall'importo nominale complessivo indicato in ricorso.
4. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, Con per gli anni scolastici indicati in ricorso, condannarsi il al pagamento della somma di € 500,00
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e/o per perdita di chance, rispettivamente:
€ 500,00. Parte_1
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario.”.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo NT decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza odierna il difensore della parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2 RGL n. 806/2024
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente sia stata destinataria nell'a.s. 2022/2023 di un contratto fino al termine delle attività didattiche (v. contratti prodotti).
L'istante, inoltre, ha documentato di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza
1.9.2023.
3 RGL n. 806/2024
Deve, quindi, esserle riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte NT ricorrente per l'importo di € 500,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali NT sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 515,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Truglio Francesco.
Alessandria, il 14.4.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
4