Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4129/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4129/2024 V.G. posta in decisione il 10/12/2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in vicolo Tacchini n. 20 (avv. Martina Zagni)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in via Parte_2 C.F._2
Doberdo' n. 14, (avv. Martina Zagni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/10/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Ravenna il 07.09.2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 103, p. II, serie A, anno 2014;
preso atto che l'udienza presidenziale del 05/12/2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
Per_
“1) Affidare il figlio minore in via condivisa ai genitori i quali, ex art. 337 ter c.c., ne eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di maggiore interesse, con collocazione prevalente e residenza dello stesso presso la madre, continuando a mantenere comunque con entrambi rapporti continuativi e significativi.
In particolare, le decisioni relative alla ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei tempi in cui avranno il figlio con sé, mentre ogni decisione di carattere straordinario e comunque quelle di maggior rilievo - inerenti l'istruzione e l'educazione, la scelta del percorso scolastico e sportivo, le cure medico-sanitarie, ecc. - saranno assunte di comune accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio. I genitori si impegnano a farsi carico della cura, crescita ed educazione del figlio, nel rispetto delle caratteristiche, esigenze, aspirazioni ed inclinazioni dello stesso, secondo un progetto educativo condiviso e coerente. I genitori si impegnano, altresì, a comunicarsi tempestivamente ogni notizia, circostanza e/o informazione relativa all'interesse, alla crescita ed all'educazione del figlio.
2) Disporre, con riguardo ai tempi di visita del minore ed in considerazione degli impegni lavorativi del padre che lo vedono impiegato in trasferte all'estero (della durata di un mese circa, a mesi alternati), la seguente regolamentazione:
a) Nei periodi in cui il padre è a Ravenna, quale calendario ordinario di massima, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o dal mattino in periodo extrascolastico) sino al lunedì mattina;
infrasettimanalmente, il minore trascorrerà con il padre almeno n. 2 giornate con eventuale pernottamento, da decidersi di settimana
Per_ in settimana, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e con gli impegni di . In
Per_ ogni caso il figlio potrà stare con il padre e fermarsi a dormire da lui anche in altre giornate, oltre a quelle di calendario indicate, previa intesa fra i genitori;
b) Nei periodi in cui il padre è all'estero, ad occuparsi del figlio sarà in via esclusiva la madre;
Per_ c) Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà due settimane - anche non consecutive fra loro – con ciascuno dei genitori. I periodi di vacanza di spettanza di ciascun genitore dovranno essere comunicati possibilmente con un mese di anticipo ed in caso di sovrapposizione nella scelta delle settimane, i periodi verranno scelti un anno dal padre e l'anno successivo dalla madre. Nelle settimane di competenza di ciascuno dovrà ritenersi sospeso il diritto di visita all'altro genitore. Per il resto del periodo estivo varrà il calendario ordinario sub lettere a) e b).
d) Durante le vacanze natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà metà tempo con la madre e metà con il padre con criterio di alternanza, in modo da passare un anno il giorno di Natale con il padre e quello di Santo Stefano con la madre e viceversa l'anno successivo;
idem per il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta ed analogamente per l'ultimo dell'anno ed il sei di gennaio. Naturalmente salvo diversi accordi fra i genitori sulla base delle esigenze lavorative di entrambi.
e) Il padre potrà trascorrere con il figlio una ulteriore settimana durante l'anno scolastico, nel caso di vacanza in montagna o altrove, in periodo da concordare con la madre, tenendo conto degli
Per_ impegni scolastici di f) in via generale i genitori convengono che al calendario delle visite come sopra enucleato debba darsi ampia flessibilità, con reciproca disponibilità ad assecondare eventuali cambi turno per necessità lavorative o di salute, anche con spostamenti e/o accorpamenti delle giornate, nell'ottica di favorire quanto più possibile al figlio la frequentazione di entrambi i genitori. Convengono altresì che nel caso di impedimento a trascorrere con il figlio le giornate di propria pertinenza, e nella impossibilità di effettuare cambi turno, ciascuno di essi si rivolga comunque prioritariamente all'altro genitore, perché il ragazzo stia con lui.
g) I ricorrenti si impegnano infine a prestare il loro reciproco consenso, garantendo reciproca collaborazione, ai fini del rilascio e consegna all'altro della documentazione necessaria per procedere alla richiesta di Assegno Unico e/o alla presentazione della dichiarazione dei redditi, inoltre si prestano fin d'ora vicendevolmente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto Per_ e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio del figlio , ai fini delle vacanze o periodi di studi all'estero.
3) Assegnare ex art. 337 sexies c.c la casa familiare (con tutti i beni e gli arredi), sita in Ravenna
Per_ Vicolo Tacchini 20 a che vi continuerà ad abitare assieme al figlio minore Parte_1
I contratti relativi alle utenze domestiche della predetta abitazione (luce, acqua, gas, telefono, TARI) già intestati alla GN dovranno essere appoggiati sul conto corrente della stessa, a Parte_1 sua cura e spese, entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso. La GN , in Parte_1
ogni caso, sarà tenuta al pagamento integrale delle utenze predette a decorrere da detto termine.
Per quanto attiene invece alle spese di manutenzione dell'immobile, si precisa che quelle ordinarie saranno ad esclusivo carico della GN a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_1
ricorso mentre per quelle straordinarie future - in considerazione del fatto che l'immobile è quello Per_ in cui il figlio risiede e tenuto conto della onerosità delle stesse, il SI si impegna Pt_2
ed obbliga a contribuire nella misura del 30 % a tutte quelle spese che dovessero rendersi necessarie
(in relazione a ciò si conviene che la GN debba comunicare previamente al SI Parte_1
l'intervento da effettuare ed inoltrare poi la documentazione giustificativa della spesa al Pt_2
fine di ottenere il rimborso nella percentuale indicata);
In ordine alle spese già sostenute per la ristrutturazione, il SI rinuncia ad avanzare Pt_2
qualsiasi pretesa di restituzione e/o rimborso delle somme anticipate alla GN , la Parte_1
quale continuerà ad usufruire integralmente delle detrazioni fiscali quale proprietaria dell'immobile;
4) Si dà atto che il SI ha già prelevato i propri effetti personali dalla abitazione di vicolo Pt_2
Tacchini n. 20 e che tutti i beni mobili e gli arredi presenti all'interno della stessa devono ritenersi di proprietà esclusiva della GN , rinunciando il SI ad avanzare qualsiasi Parte_1 Pt_2
pretesa di restituzioni e/o rimborso;
Per_ 5) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio sino al raggiungimento Pt_2 dell'autosufficienza economica dello stesso, con la somma mensile di € 900,00 (novecento euro), somma da corrispondersi sul conto corrente della GN , anticipatamente entro il Parte_1
giorno 5 (cinque) di ciascun mese, ciò a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT , con prima rivalutazione l'anno successivo.
Per_ 6) Con la medesima decorrenza, il padre sosterrà le spese straordinarie necessarie per il figlio così come di seguito individuate e disciplinate, nella misura del 100%.
In particolare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
A tale fine i ricorrenti concordano che continuerà ad essere messa a disposizione della GN
una carta prepagata, agganciata al conto corrente del SI (od in relazione Parte_1 Pt_2
alla quale il medesimo avrà comunque sempre cura di mantenere provvista sufficiente), con cui la
Per_ stessa procederà di fatto al pagamento delle spese straordinarie per il figlio
La GN alla fine di ogni mese, procederà a consegnare o trasmettere al SI Parte_1
gli originali delle ricevute fiscali e/o fatture intestate al minore. Pt_2
Per_ Nel caso in cui la GN si trovi ad anticipare spese straordinarie per il figlio con Parte_1
denaro proprio, comunicherà al SI via mail la spesa sostenuta, corredata della relativa Pt_2
documentazione di supporto, che dovrà essere da questi rimborsata integralmente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della GN , entro giorni 15 da quando è Parte_1
pervenuta al medesimo la richiesta di rimborso.
Le detrazioni fiscali saranno corrispondenti alla percentuale prevista per il concorso alle spese straordinarie, ma il figlio deve comunque ritenersi a carico di entrambi atteso che al suo mantenimento ordinario contribuiscono entrambi i genitori e, pertanto, l'Assegno Unico continuerà ad essere suddiviso e percepito al 50% fra loro.
7) Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra corrispondendo Parte_2 Parte_1
alla stessa - con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, la somma mensile di €
600,00 (seicento/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, con prima rivalutazione l'anno successivo.
8) Gli importi dovuti a titolo di contributo al mantenimento del figlio e della sig.ra Parte_1 saranno corrisposti mediante bonifico bancario a valuta fissa sul conto corrente intestato alla GN acceso presso FINECOBANK Spa codice Iban [...] Parte_1
o su quel diverso conto che la stessa dovesse indicare in modifica al SI , o a mezzo PEC Pt_2
o raccomandata a/r con un preavviso di 30 giorni. Si precisa che i suddetti importi sono stati determinati tenendo in considerazione il maggiore impegno personale della madre nella cura e Per_ gestione del figlio - attesi i lunghi periodi di assenza del padre impegnato all'estero per lavoro-
e tenendo conto sia della attuale situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi che delle potenziali entrate economiche che alla GN potrebbero in futuro derivare dalla locazione di Parte_1
parte dei locali della abitazione di Vicolo Tacchini n. 20 (circostanza in relazione alla quale il SI
nulla oppone); Pt_2
9) Ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare i mezzi di cui risulta già intestatario in via esclusiva, sostenendone integralmente i rispettivi costi per assicurazione, bollo, revisione, tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburante e deposito/parcheggio eventuale. 10) Le spese processuali ed i compensi legali dello scrivente difensore, per accordo fra i ricorrenti, verranno sostenuti integralmente dal SI fermo restando il principio di solidarietà a carico Parte_2
dei ricorrenti.”
Così deciso il 18.12.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi