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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 891/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VAPPINA FABRIZIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... Sull'abitazione - 1) La casa coniugale sita in via XX Settembre, n. 13 a Pomponesco (MN), attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, rimane nella disponibilità d'uso a favore della moglie.
2) Il Sig. si accolla le residue rate del mutuo fondiario erogato Parte_1 da "MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA per l'acquisto della casa coniugale e si obbliga a cedere alla Signora Parte_2 la quota di sua proprietà (50%) della casa coniugale costituita da casa di
[...] abitazione con rimessa, rustici e cortile pertinenziale, sita in Pomponesco, Via XX
Settembre n.13, piano T-1 confinante: a est detta strada;
a sud ragioni del mappale 61; a ovest ragioni dei mappali 57 e 56; a nord ragioni del mappale 53. A seguito della presentazione all'Agenzia Entrate, ufficio provinciale di Mantova - Territorio, dei seguenti elaborati tecnici: tipo mappale n.2015/63460 prot. in data 16 settembre 2015; denuncia di variazione n. MN0001842 prot. in data 15.01.2024; figura distinta nel del Comune di Pomponesco al Fg.8 mapp. 58 sub. 5 – mapp. Controparte_1
242 Via XX Settembre n.13, p.T-1 - Cat. A/3 cl.1 vani 6,5 RC€ 221,56; 58/4 Via XX
Settembre n.13, p.T - Cat. C/6 cl.2 mq.12 RC€. 22,93 (doc. 4).
3) La quota di proprietà sarà ceduta alla moglie senza nulla aver a pretendere a titolo di corrispettivo.
4) L'atto di cessione della quota dovrà essere stipulato entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione a mezzo di notaio scelto dalla Sig.ra Pt_2
5) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliersi la propria residenza.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e rinunciano a qualsiasi contributo al mantenimento. ...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ACI
CASTELLO (CT) in data 14/05/2007 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al n. 6, Parte I, Anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ACI CASTELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
03/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 891/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. VAPPINA FABRIZIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... Sull'abitazione - 1) La casa coniugale sita in via XX Settembre, n. 13 a Pomponesco (MN), attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, rimane nella disponibilità d'uso a favore della moglie.
2) Il Sig. si accolla le residue rate del mutuo fondiario erogato Parte_1 da "MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA per l'acquisto della casa coniugale e si obbliga a cedere alla Signora Parte_2 la quota di sua proprietà (50%) della casa coniugale costituita da casa di
[...] abitazione con rimessa, rustici e cortile pertinenziale, sita in Pomponesco, Via XX
Settembre n.13, piano T-1 confinante: a est detta strada;
a sud ragioni del mappale 61; a ovest ragioni dei mappali 57 e 56; a nord ragioni del mappale 53. A seguito della presentazione all'Agenzia Entrate, ufficio provinciale di Mantova - Territorio, dei seguenti elaborati tecnici: tipo mappale n.2015/63460 prot. in data 16 settembre 2015; denuncia di variazione n. MN0001842 prot. in data 15.01.2024; figura distinta nel del Comune di Pomponesco al Fg.8 mapp. 58 sub. 5 – mapp. Controparte_1
242 Via XX Settembre n.13, p.T-1 - Cat. A/3 cl.1 vani 6,5 RC€ 221,56; 58/4 Via XX
Settembre n.13, p.T - Cat. C/6 cl.2 mq.12 RC€. 22,93 (doc. 4).
3) La quota di proprietà sarà ceduta alla moglie senza nulla aver a pretendere a titolo di corrispettivo.
4) L'atto di cessione della quota dovrà essere stipulato entro il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione a mezzo di notaio scelto dalla Sig.ra Pt_2
5) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliersi la propria residenza.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e rinunciano a qualsiasi contributo al mantenimento. ...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ACI
CASTELLO (CT) in data 14/05/2007 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al n. 6, Parte I, Anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ACI CASTELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
03/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca