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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TO
SENTENZA pronunciata a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c. nella causa iscritta al n. 450/2024 r.g tra
con il patrocinio dell'Avv. Donatella Vicari, Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio del Dott. Rosanna Romano, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla revisione del 1.7.2022 dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 4886/2022 emesso 5.6.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, ha rappresentato e documentato di aver provveduto al CP_2 pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 5.6.2023, che lo ha notificato in data 23.6.2023 correttamente alla sede provinciale, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 2.8.2023 alla sede zonale.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente;
il ricorso è stato depositato in data 26.1.2024 e soltanto in data 21.5.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della sua proposizione, era quindi fondata nel merito.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 450/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 7.7.2025
Il Giudice
LL TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TO
SENTENZA pronunciata a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c. nella causa iscritta al n. 450/2024 r.g tra
con il patrocinio dell'Avv. Donatella Vicari, Parte_1
ricorrente e
con il patrocinio del Dott. Rosanna Romano, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.1.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla revisione del 1.7.2022 dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n. 4886/2022 emesso 5.6.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, ha rappresentato e documentato di aver provveduto al CP_2 pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP in data 5.6.2023, che lo ha notificato in data 23.6.2023 correttamente alla sede provinciale, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 in data 2.8.2023 alla sede zonale.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente;
il ricorso è stato depositato in data 26.1.2024 e soltanto in data 21.5.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
La domanda, al momento della sua proposizione, era quindi fondata nel merito.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 450/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro
1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 7.7.2025
Il Giudice
LL TO