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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3033/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8620/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Grosseto (GR), Via Parte_1
G. Oberdan n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Mauro RICCI, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il quale rilevava che “La lettera di contestazione faceva riferimento all'episodio avvenuto il giorno 23/10/2023, ed in particolare l'addebito consisteva nel fatto per cui mentre la dipendente era in servizio per le pulizie presso la linea C della Metropolitana di Roma, stazione Cipro, in occasione dello sversamento di latte sul pavimento della stazione, aveva inveito nei confronti di un responsabile Dec, colpendolo sulle gambe con la scopa che stava utilizzando per pulire e sporcandogli i pantaloni e le scarpe” e precisava che ”dal punto di vista fattuale, la parte ricorrente non ha negato di avere posto in essere tale condotta, ma ha sostenuto che tale azione ha costituito solo la reazione “poco consona” al comportamento discriminatorio, vessatorio, offensivo dell'addetto DEC”. Riteneva, poi, che “l'assunto prospettato in ricorso di un preteso comportamento datoriale ritorsivo e persecutorio è risultato inconsistente e ciò perché ab imis gli oneri assertivi circa il motivo illecito determinante riferibile alla società datrice non sono stati adeguatamente assolti, in particolare sub specie di animus nocendi” e che “Infatti, l'assunto complessivo viene dedotto in termini sostanzialmente apodittici, senza alcun riferimento fattuale ad episodi o elementi specifici concretizzanti l'animus nocendi” medesimo. Osservava, inoltre, che “non può ritenersi fondata neppure la censura di ingiustificatezza e di sproporzione del licenziamento. Infatti, il fatto storico della reazione ed insubordinazione rimproverabili alla ricorrente sono pacifici. Inoltre, anche a voler ipotizzare la veridicità dell'assunto attoreo, cioè del comportamento vessatorio, offensivo e discriminatorio tenuto dal dipendente , Sig. Pt_2 CP_2
, peraltro tenuto al controllo scrupoloso dell'esecuzione del contratto di
[...] Cont appalto, quale responsabile/addetto , la dipendente non era comunque legittimata a reagire nei termini descritti. A rigore, la medesima, non avrebbe nemmeno dovuto ribattere di avere già lavato il pavimento, e “che era comunque disposta a pulirlo”, trattandosi di prestazione obbligatoria rientrante nei doveri di servizio. Certamente, in ogni caso, non avrebbe dovuto utilizzare il “mocio” sporco per colpire o sporcare l'addetto DEC … nella reazione tenuta, la signora Parte_1 non ha rispettato i limiti di continenza formale e sostanziale, e l'azione
[...] compiuta, in diaprte l'elemento soggettivo, si è caratterizzata per una potenziale oggettiva lesività del decoro dell'impresa datoriale … Le condizioni di salute non possono del resto giustificare la violazione dei doveri di servizio … Tale conclusione è ulteriormente avvalorata, anche in termini di proporzionalità, considerato che il CCNL prodotto prevede la sanzione del licenziamento con preavviso per la fattispecie dell'insubordinazione ai superiori … se, in caso di esercizio del potere di gradimento nell'ambito del rapporto di appalto da parte del committente, le circostanze alla base possono essere valutate da parte dell'appaltatore, datore di lavoro, ai fini disciplinari o organizzativi, il non gradimento non può di per sé assurgere ad autonoma ragione giustificatrice del licenziamento, in quanto ciò vorrebbe dire attribuire alla committente la facoltà di determinare ad libitum la cessazione dei rapporti di lavoro del personale in forze presso l'azienda appaltatrice (Cass.10071/2016). Pertanto, affinché sia legittimo il licenziamento cagionato dall'esercizio a monte del diritto di gradimento, deve essere operata la doverosa verifica dei fatti alla base del non gradimento nell'ambito del singolo rapporto lavorativo ed è necessario che le ragioni sottostanti concretizzino, a valle della catena, motivi effettivi di licenziamento, riferibili all'organizzazione dell'impresa appaltatrice, in quanto datrice di lavoro”. Pertanto, rigettava il ricorso e nulla disponeva sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta società datrice di lavoro. non si è costituita in giudizio e risulta essere stata pure CP_1 tardivamente intimata.
Nel corso del giudizio, infatti, parte appellante ha prodotto l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei riguardi della controparte, che, si ribadisce, non si è costituita, in data successiva a quella indicata nel decreto di fissazione ex art. 435 c.p.c. Nel rito del lavoro, l'appello, sebbene tempestivamente depositato, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge, deve essere dichiarato improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, come nel caso in esame, non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 20604/2008). Lo stesso principio non può non valere nel caso di tardiva notifica, come nel caso di specie, soprattutto in ipotesi di mancata costituzione dell'appellata Né vale richiamare diversa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1483/2015) giacché riferibile non alla proposizione dell'appello, ma, piuttosto, al caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue la dichiarazione d'improcedibilità dell'appello, senza alcuna pronuncia sulle spese, data la non costituzione dell'appellata. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 28.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3033/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8620/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Grosseto (GR), Via Parte_1
G. Oberdan n. 17, presso e nello studio dell'Avv. Mauro RICCI, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il quale rilevava che “La lettera di contestazione faceva riferimento all'episodio avvenuto il giorno 23/10/2023, ed in particolare l'addebito consisteva nel fatto per cui mentre la dipendente era in servizio per le pulizie presso la linea C della Metropolitana di Roma, stazione Cipro, in occasione dello sversamento di latte sul pavimento della stazione, aveva inveito nei confronti di un responsabile Dec, colpendolo sulle gambe con la scopa che stava utilizzando per pulire e sporcandogli i pantaloni e le scarpe” e precisava che ”dal punto di vista fattuale, la parte ricorrente non ha negato di avere posto in essere tale condotta, ma ha sostenuto che tale azione ha costituito solo la reazione “poco consona” al comportamento discriminatorio, vessatorio, offensivo dell'addetto DEC”. Riteneva, poi, che “l'assunto prospettato in ricorso di un preteso comportamento datoriale ritorsivo e persecutorio è risultato inconsistente e ciò perché ab imis gli oneri assertivi circa il motivo illecito determinante riferibile alla società datrice non sono stati adeguatamente assolti, in particolare sub specie di animus nocendi” e che “Infatti, l'assunto complessivo viene dedotto in termini sostanzialmente apodittici, senza alcun riferimento fattuale ad episodi o elementi specifici concretizzanti l'animus nocendi” medesimo. Osservava, inoltre, che “non può ritenersi fondata neppure la censura di ingiustificatezza e di sproporzione del licenziamento. Infatti, il fatto storico della reazione ed insubordinazione rimproverabili alla ricorrente sono pacifici. Inoltre, anche a voler ipotizzare la veridicità dell'assunto attoreo, cioè del comportamento vessatorio, offensivo e discriminatorio tenuto dal dipendente , Sig. Pt_2 CP_2
, peraltro tenuto al controllo scrupoloso dell'esecuzione del contratto di
[...] Cont appalto, quale responsabile/addetto , la dipendente non era comunque legittimata a reagire nei termini descritti. A rigore, la medesima, non avrebbe nemmeno dovuto ribattere di avere già lavato il pavimento, e “che era comunque disposta a pulirlo”, trattandosi di prestazione obbligatoria rientrante nei doveri di servizio. Certamente, in ogni caso, non avrebbe dovuto utilizzare il “mocio” sporco per colpire o sporcare l'addetto DEC … nella reazione tenuta, la signora Parte_1 non ha rispettato i limiti di continenza formale e sostanziale, e l'azione
[...] compiuta, in diaprte l'elemento soggettivo, si è caratterizzata per una potenziale oggettiva lesività del decoro dell'impresa datoriale … Le condizioni di salute non possono del resto giustificare la violazione dei doveri di servizio … Tale conclusione è ulteriormente avvalorata, anche in termini di proporzionalità, considerato che il CCNL prodotto prevede la sanzione del licenziamento con preavviso per la fattispecie dell'insubordinazione ai superiori … se, in caso di esercizio del potere di gradimento nell'ambito del rapporto di appalto da parte del committente, le circostanze alla base possono essere valutate da parte dell'appaltatore, datore di lavoro, ai fini disciplinari o organizzativi, il non gradimento non può di per sé assurgere ad autonoma ragione giustificatrice del licenziamento, in quanto ciò vorrebbe dire attribuire alla committente la facoltà di determinare ad libitum la cessazione dei rapporti di lavoro del personale in forze presso l'azienda appaltatrice (Cass.10071/2016). Pertanto, affinché sia legittimo il licenziamento cagionato dall'esercizio a monte del diritto di gradimento, deve essere operata la doverosa verifica dei fatti alla base del non gradimento nell'ambito del singolo rapporto lavorativo ed è necessario che le ragioni sottostanti concretizzino, a valle della catena, motivi effettivi di licenziamento, riferibili all'organizzazione dell'impresa appaltatrice, in quanto datrice di lavoro”. Pertanto, rigettava il ricorso e nulla disponeva sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta società datrice di lavoro. non si è costituita in giudizio e risulta essere stata pure CP_1 tardivamente intimata.
Nel corso del giudizio, infatti, parte appellante ha prodotto l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei riguardi della controparte, che, si ribadisce, non si è costituita, in data successiva a quella indicata nel decreto di fissazione ex art. 435 c.p.c. Nel rito del lavoro, l'appello, sebbene tempestivamente depositato, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge, deve essere dichiarato improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, come nel caso in esame, non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 20604/2008). Lo stesso principio non può non valere nel caso di tardiva notifica, come nel caso di specie, soprattutto in ipotesi di mancata costituzione dell'appellata Né vale richiamare diversa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1483/2015) giacché riferibile non alla proposizione dell'appello, ma, piuttosto, al caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue la dichiarazione d'improcedibilità dell'appello, senza alcuna pronuncia sulle spese, data la non costituzione dell'appellata. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 28.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste