Articolo 1318 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1313Articolo 1303
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1318. Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori 1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , possono, a domanda, conseguire la nomina ((a luogotenente)) .
2. La stessa nomina puo' essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di ((luogotenente)) .
Entrata in vigore il 7 luglio 2017